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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia d'Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 6151/2024, pubblicata il 14 giugno 2024, iscritto al n. 2907/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA la codice fiscale ), con sede legale in Nola (NA), costituitasi in per- Parte_1 P.IVA_1
sona di , dichiaratasi sua legale rappresentante pro tempore, e rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. Giuseppe Grimaldi (codice fiscale ) C.F._1
- appellante -
E la (codice fiscale , con sede legale in Granarolo dell'Emilia Controparte_1 P.IVA_2
(BO), frazione Quarto Inferiore, alla Via Viadagola n. 30, costituitasi in persona del dr.
[...]
dichiaratosi suo consigliere delegato e legale rappresentante, e rappresentata e di- CP_2
fesa dagli avv.ti Paolo Creta (codice fiscale , Annalisa Lanzarini (codice C.F._2
fiscale ), Adriano Sponzilli (codice fiscale , Elisa C.F._3 C.F._4
Viotto (codice fiscale e prof. Roberto Bocchini (codice fiscale C.F._5
) - appellata - C.F._6
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con una citazione per l'udienza del 5 marzo 2025 – poi slittata all'11 marzo 2025 ai
N. 3456/2024 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
sensi del comb. disp. degli artt. 359 e 168-bis, co. 4, c.p.c. – notificata alla il 15 Parte_3
luglio 2024, la ppellava avverso la suindicata sentenza (anche se indicandone Parte_4
erroneamente il numero), chiedendone la riforma, previa la sospensione della sua efficacia ese- cutiva, a questa Corte, innanzi alla quale si costituiva il 19 luglio 2024.
2. Il 13 febbraio 2025 si costituiva innanzi a questa Corte anche la la Controparte_1
quale chiedeva che, previo il rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, l'avverso appello fosse dichiarato inammissibile o fosse rigettato.
3. Alla prima udienza però l'appellante non compariva, sicché il processo veniva rin- viato, ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., all'udienza dell'8 aprile 2025.
4. Pur avendo ricevuto il 12 marzo 2025 la comunicazione di tale rinvio, l'appellante non compariva nemmeno all'udienza dell'8 aprile 2025, sicché, ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., il suo appello va dichiarato improcedibile.
5. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla
contro
- parte le spese del processo d'appello, che vanno liquidate come precisato nel dispositivo della presente sentenza, in conformità della relativa notula, rispettosa dei parametri fissati dal de- creto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei com- pensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, essendo il valore della controversia inde- terminabile.
6. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'papello da essa pro- posto.
P.Q.M.
La Corte, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sull'ap- pello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, n.
6151/2024, pubblicata il 14 giugno 2024, proposto dalla contro la Parte_1 CP_1
il 15 luglio 2024:
[...]
A) dichiara l'appello improcedibile;
N. 3456/2024 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.670,00 €, di cui 5.800,00 € per i compensi e 870,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società ap- pellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'papello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3456/2024 r.g.aa.cc. . Pag. 3 di 3 Parte_1 Controparte_1
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia d'Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 6151/2024, pubblicata il 14 giugno 2024, iscritto al n. 2907/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA la codice fiscale ), con sede legale in Nola (NA), costituitasi in per- Parte_1 P.IVA_1
sona di , dichiaratasi sua legale rappresentante pro tempore, e rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. Giuseppe Grimaldi (codice fiscale ) C.F._1
- appellante -
E la (codice fiscale , con sede legale in Granarolo dell'Emilia Controparte_1 P.IVA_2
(BO), frazione Quarto Inferiore, alla Via Viadagola n. 30, costituitasi in persona del dr.
[...]
dichiaratosi suo consigliere delegato e legale rappresentante, e rappresentata e di- CP_2
fesa dagli avv.ti Paolo Creta (codice fiscale , Annalisa Lanzarini (codice C.F._2
fiscale ), Adriano Sponzilli (codice fiscale , Elisa C.F._3 C.F._4
Viotto (codice fiscale e prof. Roberto Bocchini (codice fiscale C.F._5
) - appellata - C.F._6
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con una citazione per l'udienza del 5 marzo 2025 – poi slittata all'11 marzo 2025 ai
N. 3456/2024 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
sensi del comb. disp. degli artt. 359 e 168-bis, co. 4, c.p.c. – notificata alla il 15 Parte_3
luglio 2024, la ppellava avverso la suindicata sentenza (anche se indicandone Parte_4
erroneamente il numero), chiedendone la riforma, previa la sospensione della sua efficacia ese- cutiva, a questa Corte, innanzi alla quale si costituiva il 19 luglio 2024.
2. Il 13 febbraio 2025 si costituiva innanzi a questa Corte anche la la Controparte_1
quale chiedeva che, previo il rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, l'avverso appello fosse dichiarato inammissibile o fosse rigettato.
3. Alla prima udienza però l'appellante non compariva, sicché il processo veniva rin- viato, ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., all'udienza dell'8 aprile 2025.
4. Pur avendo ricevuto il 12 marzo 2025 la comunicazione di tale rinvio, l'appellante non compariva nemmeno all'udienza dell'8 aprile 2025, sicché, ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., il suo appello va dichiarato improcedibile.
5. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla
contro
- parte le spese del processo d'appello, che vanno liquidate come precisato nel dispositivo della presente sentenza, in conformità della relativa notula, rispettosa dei parametri fissati dal de- creto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei com- pensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, essendo il valore della controversia inde- terminabile.
6. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'papello da essa pro- posto.
P.Q.M.
La Corte, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sull'ap- pello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, n.
6151/2024, pubblicata il 14 giugno 2024, proposto dalla contro la Parte_1 CP_1
il 15 luglio 2024:
[...]
A) dichiara l'appello improcedibile;
N. 3456/2024 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.670,00 €, di cui 5.800,00 € per i compensi e 870,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società ap- pellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'papello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3456/2024 r.g.aa.cc. . Pag. 3 di 3 Parte_1 Controparte_1