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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 07/07/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1409 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Leasing promossa
DA
(P. IVA Parte_1
) in persona dei soci e l.r.p.t., con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO), via S. P.IVA_1
Giovanni n. 1123, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Falcone del Foro di Milano, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Elena Corbara in Biella, via Gramsci n. 25;
ATTORE
CONTRO
(già (C.F. ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Biella, via TA n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bonello del Foro di
Biella, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Nazario Sauro n. 2;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Disposta la sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 con il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attore: “A) IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in relazione al contratto di leasing immobiliare n. 3030193 volto a determinare la misura degli illegittimi addebiti con il seguente quesito, o con quello diverso ritenuto di giustizia, anche sulla scorta dei quesiti già licenziati da altra giurisprudenza di merito (doc. 5, 6, 7 e 8): 1) “Dica il C.T.U. se il tasso applicato al rapporto di leasing sia espressamente pattuito per iscritto e, se a tasso variabile, indichi se i criteri di determinazione dell'indicizzazione siano correttamente specificati e
pagina1 di 11 identificabili, e precisamente: il parametro di riferimento, la sua base se 360 o 365, la data della quotazione, lo spread,
l'eventuale arrotondamento e se nel contratto è ben indicata ad esempio, la quotazione specifica del momento. 2) Dica il
C.T.U. se il calcolo dei giorni per la determinazione degli interessi, commerciali o effettivi, e il suo divisore annuale 360 o
365, corrisponda e sia in linea con la base della quotazione del parametro di indicizzazione. 3) Nell'ipotesi contraria in cui non fosse possibile, anche per un solo elemento, determinare ex-ante il criterio d'indicizzazione del tasso variabile, proceda alla ricostruzione del piano di ammortamento, ai sensi dell'art. 117 co. 7 T.U.B. con modalità più favorevole alla attrice, ovvero proceda a quantificare, qualora risulti che il tasso applicato sia superiore a quello pattuito, il maggior costo sostenuto dalla stessa. 4) Dica il C.T.U. se il piano di ammortamento del leasing dedotto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. “alla francese”, ovvero se il canone, la quota capitale e la quota interessi, siano state determinate sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto non oggetto di pattuizione tra le parti. 5) In caso affermativo, distingua il C.T.U., per ciascun canone l'ammontare della quota capitale e della quota interessi determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero precedendo alla quantificazione del canone mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice, anziché composto. 6) Precisi inoltre il CTU a quanto ammonti il tasso effettivo applicato al contratto e se esso risulti difforme da quello pattuito in contratto. 7) In caso affermativo, proceda il C.T.U. al ricalcolo del piano di ammortamento applicando gli interessi sostitutivi ex art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità più favorevole alla attrice, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza.
8) Dica il CTU se risulta indicato in contratto l' , provvedendo alla sua verifica e ricostruzione in base alle Pt_2 singole voci di spesa contrattuali collegate al leasing al momento della stipulazione del contratto, escluse solo quelle per imposte e tasse. In caso di omessa indicazione divergenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG applicato, proceda il
C.T.U. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità più favorevole alla utilizzatrice. 9) Determini il CTU, l'ammontare complessivo per interessi corrispettivi, interessi moratori, commissioni, remunerazioni e spese di ogni genere, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate al leasing, che sarebbero state poste a carico della utilizzatrice nell'ipotesi di morosità fin dalla scadenza del primo canone con riferimento all'intera durata del leasing;
10) Determini il C.T.U sulla base di tale dato, il tasso annuo effettivo globale del rapporto, confrontandolo con il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto”. 11) Nell'ipotesi in cui il tasso nominale, il tasso di mora, o il TAEG superino il tasso-soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, proceda il C.T.U. ad applicare art. 1815 c.c. 12) Determini il CTU l'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal cliente all'esito delle verifiche che precedono e in caso di accertamento di usura formuli un nuovo piano di ammortamento che preveda la restituzione della sola sorte capitale”; B. NEL MERITO: In via principale: - accertare e dichiarare la mancata valida e determinata pattuizione degli oneri applicati al rapporto e comunque, in ogni caso, del tasso leasing, dell'indicizzazione, del regime finanziario applicato, degli interessi applicati e la mancata indicazione del TAEG, nonché la nullità della clausola c.d. floor e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di € 308.519,78, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti al 15.11.2021 e quelli che la attrice avrebbe dovuto
pagina2 di 11 corrispondere ex. art. 117 TUB, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre agli ulteriori interessi corrisposti nel periodo successivo all'ultimo documentato con il presente atto;
In via subordinata: - accertare e dichiarare la mancata pattuizione del regime finanziario applicato e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di € 144.104,62, pari al maggior costo sostenuto in tutto il periodo a fronte della applicazione di interessi composti in luogo di semplici in assenza di pattuizione, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso: - Con vittoria di spese e compensi professionali”;
- il convenuto: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca, se del caso, dell'ordinanza che non ha ammesso le istanze istruttorie della sola difesa di . IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE NEL MERITO Respingersi ogni domanda, difesa ed eccezione ex adverso proposta, anche in via preliminare e/o subordinata, in quanto infondata in fatto e in diritto, inammissibile ed improcedibile per tutte le ragioni CP_ dedotte ed eccepite nei propri scritti difensivi, mandando conseguentemente assolta (già da ogni Controparte_2
CP_ avversa pretesa e/o richiesta, nulla dovendo (già a parte attrice per alcun titolo, ragione e/o Controparte_2 causa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuto sussistere un credito sotto qualsiasi forma, anche risarcitorio, a favore di parte attrice ed a carico della società , compensarlo in Controparte_1 tutto o in parte con le ragioni creditorie della , odierna convenuta, relative ai canoni di locazione Controparte_1 finanziaria non ancora scaduti relativi al contratto di locazione n. 3030193 di cui è causa. IN OGNI CASO Con il favore delle spese, competenze legali di causa, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario ex art. 14 della tariffa e spese
CTP”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in Controparte_3 persona dei soci e l.r.p.t. ha rappresentato in fatto di aver stipulato, in data 30.11.2012, con la
[...] il contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 3030193, oggetto di modifica in data CP_2
15.7.2015 (cfr. doc.
1-all. 7 citazione).
Quindi, espressamente richiamate le risultanze della consulenza di parte (cfr. doc. 1 citazione), la società attrice ha mosso al contratto de quo le seguenti doglianze: 1) omessa indicazione del tasso leasing effettivo, in violazione dell'art. 117 T.U.B., risultando quest'ultimo (determinato dal perito nella misura del 6,401%) diverso da quello contrattualmente previsto del 6,22%; 2) indeterminatezza delle condizioni contrattuali quanto al momento di rilevazione dell'indice Euribor da confrontare con il tasso storico;
3) nullità della clausola cd. floor non essendo prevista una corrispondente clausola cd. cap e con pagina3 di 11 conseguente squilibrio tra le parti;
4) omessa espressa pattuizione del regime finanziario di restituzione dell'importo finanziato;
5) omessa pattuizione del TAEG/ISC.
Ad avviso della società attrice, tutto quanto sopra comporterebbe: “[…] la nullità per indeterminatezza e/o mancata pattuizione dei tassi relativi al rapporto”, con conseguente suo diritto alla ripetizione, in via principale, dell'importo “[…] di € 308.519,78, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti al 15.11.2021 al netto di indicizzazioni e quanto avrebbe dovuto corrispondere ex. art. 117 TUB” o, in via subordinata, dell'importo € 144.104,62 pari al maggior costo sostenuto fino al 15.11.2011 a fronte della applicazione di un regime di capitalizzazione composta degli interessi in luogo di quello di capitalizzazione semplice.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, (ora ha Controparte_2 Controparte_1 specificamente contestato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice, tanto in via principale quanto in via subordinata, non risultano meritevoli di accoglimento, in quanto basate su argomentazioni infondate.
Innanzitutto, conformemente alla disciplina dettata in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari di cui alle Istruzioni della Banca d'TA del 25.7.2003 (entrate in vigore il 1° ottobre successivo), nel caso di contratto di leasing stipulato da un soggetto non consumatore (quale è, per l'appunto, l'odierna parte attrice) la società di leasing è tenuta ad indicare solamente il cd. tasso leasing.
Non vi è dubbio che tale obbligo è stato adempiuto da (ora Controparte_2 Controparte_1 essendo stato indicato nel contratto per cui è causa il tasso leasing, pari al 6,2200%.
Ad avviso, però, della società attrice il tasso così indicato corrisponderebbe, in realtà, ad un tasso nominale annuo ex se non coincidente con il tasso interno di attualizzazione, quale è per l'appunto il cd. tasso leasing.
Più precisamente: “[…] da un punto di vista matematico, nei contratti di leasing l'applicazione di un tasso al suo valore nominale, in combinazione con il valore di acquisto del bene, con la durata prestabilita del contratto, con il numero
e la periodicità dei canoni periodici costanti, con l'ammontare del canone iniziale (o maxi canone) e con l'ammontare del prezzo finale di acquisto del bene, va a determinare l'importo periodico costante dei canoni di locazione e la quota di interessi contenuta sia in ciascuno di essi che nel prezzo finale di acquisto del bene. Optando per una periodicità infrannuale (sia essa mensile o bimestrale o trimestrale, ecc.) dei canoni viene meno la perfetta sovrapposizione tra il tasso nominale e il Tasso Leasing, facendo emergere una discrasia tra i due tassi che cresce all'aumentare della frequenza di periodicizzazione infrannuale prescelta dei canoni. Il motivo di tale divergenza è strettamente dipendente dal fatto che il
Tasso Leasing è, per la stessa definizione che ne danno le Disposizioni di Trasparenza, un Tasso Effettivo che varia anche in base alla periodicità dei flussi di restituzione del capitale finanziato ed aumenta al crescere del numero di tali flussi concordati nell'arco di un anno. […] Riportare il tasso nominale indicandolo come “tasso leasing” equivale ad esporre nel foglio informativo, nel contratto e nel Documento di Sintesi, un tasso diverso da quello effettivo come dovrebbe essere il tasso interno di attualizzazione” (cfr. pag. 7 citazione), con conseguente applicazione “della sanzione
pagina4 di 11 sostitutiva di cui all'art. 117 TUB, o in subordine, della differenza tra il tasso applicato e quello pattuito” (cfr. pag. 5 conclusionale attore).
Tale doglianza, benché risulti corretta da un punto di vista matematico, è infondata in diritto.
Questo Giudice, infatti, concorda con quanto ritenuto dalla difesa della società attrice in ordine al fatto che non sia matematicamente corretta la coincidenza tra tasso leasing e tasso annuale annuo.
A tale riguardo, infatti, occorre innanzitutto richiamare due nozioni fondamentali di matematica finanziaria, quella di “Tasso Annuo” e di “Tasso Effettivo”.
Il primo è il tasso di interesse rapportato all'anno; esso può essere capitalizzato n volte l'anno, con n che può assumere valori da zero a +∞ (tendente ad infinito). La capitalizzazione degli interessi n volte all'anno determina la “trasformazione” in capitale degli interessi maturati alla fine di ciascun periodo;
con la conseguenza che, nel periodo successivo, gli interessi maturati nel periodo precedente – e oggetto di capitalizzazione – perdono la loro natura di interessi e assumono quella di capitale.
Il secondo, invece, è il tasso di interesse annuo, equivalente al “Tasso Periodale” di periodo n, capitalizzato n volte all'anno. Il Tasso Effettivo è normalmente maggiore del Tasso Annuo, giacché risente dell'effetto di capitalizzazione degli interessi;
il “Tasso Effettivo” coincide con il “Tasso
Annuale” soltanto in completa assenza di capitalizzazione nel corso dell'anno o nel caso di capitalizzazione alla fine dell'anno. Il “Tasso Effettivo” costituisce l'unico tasso rappresentativo dell'onerosità del finanziamento in presenza di capitalizzazione infrannuale. Tuttavia, come è noto,
l'‟onerosità complessiva annua” del credito risente anche delle componenti “non finanziarie” del “costo del credito” (es. spese di incasso). La misura dell'‟onerosità complessiva annua” del credito è correttamente espressa dal Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), determinato da una formula di calcolo perfettamente analoga a quella del T.E.G., ma con la precisazione che, rispetto a quest'ultima, sono escluse alcune componenti di costo (a titolo esemplificativo, le imposte e le tasse).
Sia il T.A.E.G. che il T.E.G. non sono tassi di interesse, poiché tengono conto – anche – delle componenti “non finanziarie” del “costo del credito” (il T.A.E.G. di tutte le componenti, mentre il T.E.G. esclude le spese per imposte e tasse); pare, quindi, preferibile qualificare gli stessi in termini di “tassi di onerosità (complessiva)”.
Dal punto di vista matematico, nel caso delle operazioni finanziarie complesse, tali tassi garantiscono l'equivalenza finanziaria fra flussi con scadenza in epoche diverse (Tasso Interno di Rendimento) e sono una “media funzionale” (sul piano cronologico) degli interessi e delle altre componenti di costo.
Nel caso specifico del leasing, al pari delle altre operazioni finanziarie complesse, deve essere verificato il rispetto della condizione di cd. “equivalenza finanziaria” e, cioè, d'indifferenza (finanziaria) fra le somme scadenti in epoca diversa. L'indifferenza è valutata sulla base di un procedimento finanziario indicato con l'espressione “capitalizzazione” – attraverso il quale si trasferisce una somma in avanti nel tempo – ovvero “attualizzazione” – mediante il quale si trasferisce una somma in indietro nel tempo –; a tale fine pagina5 di 11 si utilizza un tasso di interesse definito rispettivamente “tasso di capitalizzazione” o “tasso di attualizzazione”.
Il rispetto della condizione di equivalenza finanziaria presuppone l'esistenza di un tasso di interesse sottostante, di capitalizzazione o di attualizzazione – i.e. tasso interno di rendimento – che rende indifferente le due somme scadenti in epoche diverse.
Alla luce di quanto sopra, nel caso dell'operazione di leasing finanziario, è possibile trarre le seguenti considerazioni di sintesi:
1) il tasso annuo nominale è il tasso di interesse rapportato all'anno, indicato contrattualmente, e rappresenta il rapporto (opportunamente ponderato con il tempo) fra la quota interessi ed il debito in linea capitale residuo. Tale tasso, come si è detto, non fornisce un'indicazione significativa del costo del credito, giacché è una posta statica e costante, calcolata sulla base del rapporto fra gli interessi dovuti e il debito residuo. Per stimare l'effettivo costo del credito è necessario calcolare il tasso effettivo globale che esprime l'onerosità finanziaria complessiva;
2) il tasso leasing è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.
Alla luce delle considerazioni tecniche sopra richiamate, è agevole desumere che la corrispondenza fra tasso annuo nominale e tasso leasing si verifica soltanto in assenza di capitalizzazione nel corso dell'anno o nel caso di capitalizzazione alla fine dell'anno; diversamente, optando per una periodicità infra-annuale dei canoni – così come avvenuto per il contratto per cui è causa – viene meno la perfetta sovrapposizione ed emerge una discrasia fra i due tassi che cresce all'aumentare della frequenza di periodicizzazione infra-annuale prescelta dei canoni.
Usando un parallelismo, il rapporto tra tasso annuo nominale e tasso leasing è il medesimo di quello fra e nella classica forma di finanziamento rappresentata dal mutuo. Il T.A.N. esprime un Pt_3 CP_4 tasso semplice che diverge dal T.A.E. in considerazione dei flussi di ammortamento ad intervalli di tempo infra-annuali. Trattasi, quindi, come condivisibilmente osservato, unicamente del risultato dello
“sviluppo matematico del concreto programma negoziale” (cfr. Trib. Milano n. 6369/2018) e non di erronea e/o omessa indicazione del tasso leasing.
Pertanto, e con maggior impegno motivazionale, richiamando quanto statuito dalla preferibile giurisprudenza di merito (cfr. Appello Torino 28.1.2020 e Trib. Torino n. 3226 del 22.9.2020) cui si intende dare continuità, la difformità fra tasso indicato in contratto e tasso effettivo concretamente applicato non incide sulla validità del contratto o della clausola relativa agli interessi, giacché il tasso effettivo è un mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza.
pagina6 di 11 In particolare, il tasso effettivo – come sopra evidenziato – non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto e, quindi, non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 co. 6 T.U.B..
Conseguentemente, l'eventuale differente indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 T.U.B., ma potrebbe rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità del concedente, e del conseguente risarcimento dei danni, qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.
Sotto tale profilo, la società attrice nulla ha specificamente allegato e dedotto, non formulando alcuna domanda in tal senso.
La società attrice si duole, poi, dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali quanto al momento di rilevazione dell'indice Euribor da confrontare con il tasso storico;
più precisamente: “dalla lettura del contratto (doc. 1 – all. 7), si ribadisce che l'art. 10 specifica che il canone sarebbe stato conguagliato trimestralmente con la formula ivi indicata, senza che venga però enunciato il periodo di rilevazione del trimestre che va considerato, lasciando alla libera scelta della Concedente questo aspetto di fondamentale importanza. Non fissando contrattualmente un intervallo specifico, e quindi di interpretazione univoca, si dà la possibilità di agire e “giocare” sugli intervalli e sui valori da includere e di cui calcolare la media. Pertanto, non portando ad un'univoca e ben determinata indicazione, tale pattuizione
è da considerarsi indeterminata” (cfr. pag.
6-7 conclusionale attore).
Ad avviso di chi scrive la doglianza in questione, per quanto suggestiva, risulta del tutto fuorviante e comunque destituita di fondamento ove si proceda ad una corretta esegesi delle previsioni contrattuali.
Più precisamente, nel documento di sintesi, nella sezione dedicata ai “costi ed oneri dell'operazione” sono riportate le seguenti indicazioni:
La formula qui riportata è la stessa contenuta all'art. 10 delle condizioni generali di contratto cui fa espresso riferimento la società attrice.
Esaminando oltre il contratto per cui è causa si rinviene altresì l'indicazione del tasso storico, pattuito nella misura dello 0,1930%.
Ciò posto, ad avviso di chi scrive appare evidente che il TM, ossia il tasso medio, corrisponda al valore medio del parametro Euribor 3 mesi 365, per l'appunto, “calcolato rilevando quotidianamente i tassi pubblicati su Il Sole 24 ore” e che il periodo di indicizzazione corrisponda al trimestre;
trimestre che – come specificamente dedotto e documentato dalla società convenuta – decorre dal giorno 15 del mese, data di scadenza del canone, convenzionalmente pattuita.
pagina7 di 11 Non si comprende, quindi, in cosa l'asserita indeterminatezza della ridetta clausola dovrebbe sostanziarsi, risultando pattiziamente convenuti tutti gli elementi per la determinazione (o, comunque, la verifica) della corretta indicizzazione dei canoni, con conseguente infondatezza della relativa doglianza.
Altrettanto generica appare, poi, l'eccezione di invalidità della cd. clausola floor contenuta nel contratto, la cui nullità deriverebbe sic et simpliciter dalla mancata previsione di una corrispondente clausola, posta a tutela dell'utilizzatore “in caso di eccessivo rialzo dei tassi” (cfr. pag. 9 conclusionale attore).
Tale eccezione non è fondata.
A tale riguardo basti richiamare i principi di diritto enunciati dalla condivisibile giurisprudenza di merito, secondo cui: “nei contratti di finanziamento a tasso variabile la previsione della cd. clausola floor è diretta a rendere irrilevanti le variazioni del costo del denaro (e, dunque, del tasso interbancario prescelto) sotto una determinata soglia, prevedendo un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere. In altre parole, per le variazioni in diminuzione rispetto al valore base del parametro, viene fissato un limite volto ad assicurare alla società concedente un minimo tasso remunerativo del finanziamento. Ad essa si contrappone la clausola cap che prevede un limite percentuale al di sopra del quale gli interessi dovuti non possono salire. Non è tuttavia necessario che nei contratti siano contestualmente previste entrambe le clausole, dato giustificato dalla diversità delle prestazioni dovute dai contraenti, né ciò comporta alcuno squilibrio nel contratto, essendo rimessa alla libera determinazione delle parti la misura del tasso di interesse dovuto a norma dell'art. 1815 c.c. con il solo limite del divieto di pattuizione di interessi usurari” (cfr. in tal senso, Trib. Milano, 10.12.2021, n. 10243).
Pertanto, l'inserimento di una simile clausola nel regolamento negoziale rientra a pieno titolo nella libera disponibilità delle parti e non influisce ex se sull'operato della clausola di indicizzazione, che – per l'appunto – consente comunque, nel corso del rapporto, una variabilità del tasso di interesse in entrambe le direzioni, ferma restando la soglia in ribasso invalicabile concordata.
D'altra parte, non si rinviene nell'ordinamento alcuna norma che la vieti;
al contrario, essa è da ritenersi espressione di un interesse meritevole di tutela ex art. 1332 c.c., poiché non volta all'acquisizione di un vantaggio illecito, ma perfettamente in linea con l'operazione economica voluta dalle parti
(rappresentando la soglia al di sotto della quale le parti di comune intenzione e testualmente hanno considerato l'operazione creditizia antieconomica per la parte che concede il finanziamento, tanto è vero che essa rappresenta il costo minimo del denaro prestato al cliente). Non da ultimo occorre evidenziare che la relativa clausola è stata oggetto di separata e specifica approvazione per iscritto da parte della società utilizzatrice, sì da non potersi dubitare dell'integrale comprensione e accettazione della stessa.
La società attrice si duole ancora della mancata pattuizione espressa del regime finanziario di restituzione dell'importo finanziato, rilevando come: “È solo dallo sviluppo del rapporto da parte di un esperto che emerge che il piano di restituzione dell'importo finanziato è quello della capitalizzazione composta che, tuttavia, non
pagina8 di 11 risulta pattuita contrattualmente in forza del regime semplice regolato dal combinato disposto ex artt. 821 e 1284 c.c.”
(cfr. pag. 10 citazione).
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
In via di premessa occorre evidenziare che risulti ictu oculi dalla disamina del contratto di leasing per cui
è causa, la mancata espressa indicazione del piano di ammortamento in termini di ammortamento cd.
“alla francese” – non risultando esaustivo in tal senso il riferimento contenuto all'art. 10 delle condizioni generali di contratto e a cui fa riferimento la difesa della società concedente;
così come altrettanto evidente – ed incontestato – è la mancanza di un piano di ammortamento allegato al ridetto contratto.
Se tali sono le evidenze in fatto, da esse, tuttavia, non derivano in diritto le conseguenze propugnate dalla società attrice.
A tale riguardo, si reputa sufficiente richiamare i principi di diritto sanciti dalla recente pronuncia a
Sezioni Unite della Suprema Corte n. 15130/2024 del 29.5. 2024; questo giudicante non ignora il fatto che oggetto di tale pronuncia era un contratto di mutuo chirografario a tasso fisso;
ciononostante, i ridetti principi ben possono trovare applicazione in termini generali a qualsivoglia contratto tout court di finanziamento e che, quindi, ad un contratto che preveda la restituzione rateale dell'importo finanziario.
Non vi è dubbio che una simile componente finanziaria sia riscontrabile anche in un contratto di leasing come quello per cui è causa, con l'evidente peculiarità – determinata dalla particolare struttura e configurazione giuridica delle prestazioni dei tre soggetti coinvolti – per cui l'utilizzatore, in cambio della concessione del bene in godimento, corrisponde alla società concedente (che detto bene ha acquistato dal fornitore) con cadenza regolare un corrispettivo, che consiste nel rimborso della somma anticipata per l'acquisto del bene maggiorata degli interessi e della remunerazione del capitale così investito.
Ciò precisato, le Sezioni Unite hanno, in particolare, stabilito che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di indeterminatezza delle clausole contrattuali nemmeno per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (ex art. 117
TUB), nel caso in cui il piano di rimborso contenga la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale ed effettivo, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi;
detta formula individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti.
Facendo applicazione di tali statuizioni di principio al contratto per cui è causa, tenendo altresì conto delle peculiarità che lo caratterizzano, deve, quindi concludersi nel senso della chiara ed espressa indicazione: - del corrispettivo della locazione finanziaria;
- della durata della locazione finanziaria;
- del pagina9 di 11 numero e della composizione dei canoni, nonché della relativa indicizzazione;
- del tasso leasing;
ovverosia di tutti gli elementi che consentono, al di là dell'eventuale complessità dell'operazione di calcolo (che, peraltro, è la stessa società attrice a dimostrare di aver svolto, sia pure con l'ausilio di un professionista), l'univoca determinazione del piano di ammortamento.
Infine, la società attrice lamenta l'omessa pattuizione e, quindi, previsione in contratto del TAEG/ISC.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Infatti, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito alla quale si ritiene di aderire, condividendone le ragioni giuridiche sottese (cfr. Trib. Bologna, 17.12.2018 n. 21058; Trib. Milano, 26.2.2019, n. 1897 e
10.1.2020, n. 130), nei contratti di leasing una simile indicazione non è obbligatoriamente prevista da alcuna disposizione normativa, fatta eccezione per l'art. 125 bis T.U.B. qualora si tratti di un contratto stipulato con un consumatore. Negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti (come nel caso di specie) il cd. tasso leasing, così come prescritto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'TA
(nono aggiornamento del 25.7.2003 alla circolare n. 229 del 21.4.1999). In particolare, le predette
Istruzioni al Titolo X - Capitolo I - Sez. III Contratti - par. 3, stabiliscono che: “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Il testo del contratto riporta le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo”, precisando però, con riferimento ai contratti di leasing che “per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Non risultano invece applicabili ai contratti di leasing le previsioni di cui alla sezione II par. 9 delle
Istruzioni citate laddove prescrivono: “Il contratto e il «documento di sintesi» di cui al par. 8 della presente sezione riportano un «indicatore sintetico di costo» (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale
(TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti”. E' pacifico, infatti, che il leasing non sia riconducibile alle fattispecie dei mutui, delle anticipazioni bancarie e delle aperture in conto corrente, così come deve escludersi che esso rientri all'interno della categoria residuale degli «altri finanziamenti», considerato che proprio la richiamata delibera CICR, nell'allegato, distingue chiaramente il leasing dagli altri finanziamenti.
Da quanto sopra consegue, quindi, che la società di leasing non era tenuta ad indicare il TAEG nel contratto per cui è causa, neppure in forza di quanto prescritto dall'art. 125bis T.U.B. sopra richiamato, avendo l'utilizzatore natura giuridica di società di persone, che ha stipulato il contratto per cui è causa per finalità – evidentemente – correlate all'attività d'impresa svolta.
Come visto, nel caso di contratto di leasing stipulato da un soggetto non consumatore ciò che deve essere indicato è il cd. tasso leasing;
come già più sopra rilevato, nel contratto per cui è causa tale tasso è certamente presente.
pagina10 di 11 In conclusione, quindi, tutte le domande proposte non possono essere accolte e, per le medesime ragioni addotte a sostegno della ritenuta infondatezza delle stesse, si conferma la propria statuizione in punto di superfluità ai fini del decidere della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, così come reiterata dalla società attrice anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Con riferimento alle spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda desunto in base al criterio del cd. disputandum e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione
(essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in persona dei soci e l.r.p.t., così Controparte_3 provvede:
- rigetta tutte le domande;
- condanna la in persona dei soci e l.r.p.t. e, in Controparte_3 solido con questa, personalmente i soci illimitatamente responsabili, e al CP_3 CP_3 pagamento in favore di (già in persona del l.r.p.t., delle spese Controparte_1 Controparte_2 del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 17.252,00 (di cui €. 3.544,00 per la fase di studio;
€. 2.338,00 per la fase introduttiva;
€. 5.206,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €. 6.164,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 5.7.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1409 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Leasing promossa
DA
(P. IVA Parte_1
) in persona dei soci e l.r.p.t., con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO), via S. P.IVA_1
Giovanni n. 1123, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Falcone del Foro di Milano, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Elena Corbara in Biella, via Gramsci n. 25;
ATTORE
CONTRO
(già (C.F. ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Biella, via TA n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bonello del Foro di
Biella, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Nazario Sauro n. 2;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Disposta la sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 con il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attore: “A) IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in relazione al contratto di leasing immobiliare n. 3030193 volto a determinare la misura degli illegittimi addebiti con il seguente quesito, o con quello diverso ritenuto di giustizia, anche sulla scorta dei quesiti già licenziati da altra giurisprudenza di merito (doc. 5, 6, 7 e 8): 1) “Dica il C.T.U. se il tasso applicato al rapporto di leasing sia espressamente pattuito per iscritto e, se a tasso variabile, indichi se i criteri di determinazione dell'indicizzazione siano correttamente specificati e
pagina1 di 11 identificabili, e precisamente: il parametro di riferimento, la sua base se 360 o 365, la data della quotazione, lo spread,
l'eventuale arrotondamento e se nel contratto è ben indicata ad esempio, la quotazione specifica del momento. 2) Dica il
C.T.U. se il calcolo dei giorni per la determinazione degli interessi, commerciali o effettivi, e il suo divisore annuale 360 o
365, corrisponda e sia in linea con la base della quotazione del parametro di indicizzazione. 3) Nell'ipotesi contraria in cui non fosse possibile, anche per un solo elemento, determinare ex-ante il criterio d'indicizzazione del tasso variabile, proceda alla ricostruzione del piano di ammortamento, ai sensi dell'art. 117 co. 7 T.U.B. con modalità più favorevole alla attrice, ovvero proceda a quantificare, qualora risulti che il tasso applicato sia superiore a quello pattuito, il maggior costo sostenuto dalla stessa. 4) Dica il C.T.U. se il piano di ammortamento del leasing dedotto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. “alla francese”, ovvero se il canone, la quota capitale e la quota interessi, siano state determinate sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto non oggetto di pattuizione tra le parti. 5) In caso affermativo, distingua il C.T.U., per ciascun canone l'ammontare della quota capitale e della quota interessi determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero precedendo alla quantificazione del canone mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice, anziché composto. 6) Precisi inoltre il CTU a quanto ammonti il tasso effettivo applicato al contratto e se esso risulti difforme da quello pattuito in contratto. 7) In caso affermativo, proceda il C.T.U. al ricalcolo del piano di ammortamento applicando gli interessi sostitutivi ex art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità più favorevole alla attrice, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza.
8) Dica il CTU se risulta indicato in contratto l' , provvedendo alla sua verifica e ricostruzione in base alle Pt_2 singole voci di spesa contrattuali collegate al leasing al momento della stipulazione del contratto, escluse solo quelle per imposte e tasse. In caso di omessa indicazione divergenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG applicato, proceda il
C.T.U. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità più favorevole alla utilizzatrice. 9) Determini il CTU, l'ammontare complessivo per interessi corrispettivi, interessi moratori, commissioni, remunerazioni e spese di ogni genere, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate al leasing, che sarebbero state poste a carico della utilizzatrice nell'ipotesi di morosità fin dalla scadenza del primo canone con riferimento all'intera durata del leasing;
10) Determini il C.T.U sulla base di tale dato, il tasso annuo effettivo globale del rapporto, confrontandolo con il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto”. 11) Nell'ipotesi in cui il tasso nominale, il tasso di mora, o il TAEG superino il tasso-soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, proceda il C.T.U. ad applicare art. 1815 c.c. 12) Determini il CTU l'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal cliente all'esito delle verifiche che precedono e in caso di accertamento di usura formuli un nuovo piano di ammortamento che preveda la restituzione della sola sorte capitale”; B. NEL MERITO: In via principale: - accertare e dichiarare la mancata valida e determinata pattuizione degli oneri applicati al rapporto e comunque, in ogni caso, del tasso leasing, dell'indicizzazione, del regime finanziario applicato, degli interessi applicati e la mancata indicazione del TAEG, nonché la nullità della clausola c.d. floor e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di € 308.519,78, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti al 15.11.2021 e quelli che la attrice avrebbe dovuto
pagina2 di 11 corrispondere ex. art. 117 TUB, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre agli ulteriori interessi corrisposti nel periodo successivo all'ultimo documentato con il presente atto;
In via subordinata: - accertare e dichiarare la mancata pattuizione del regime finanziario applicato e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di € 144.104,62, pari al maggior costo sostenuto in tutto il periodo a fronte della applicazione di interessi composti in luogo di semplici in assenza di pattuizione, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso: - Con vittoria di spese e compensi professionali”;
- il convenuto: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca, se del caso, dell'ordinanza che non ha ammesso le istanze istruttorie della sola difesa di . IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE NEL MERITO Respingersi ogni domanda, difesa ed eccezione ex adverso proposta, anche in via preliminare e/o subordinata, in quanto infondata in fatto e in diritto, inammissibile ed improcedibile per tutte le ragioni CP_ dedotte ed eccepite nei propri scritti difensivi, mandando conseguentemente assolta (già da ogni Controparte_2
CP_ avversa pretesa e/o richiesta, nulla dovendo (già a parte attrice per alcun titolo, ragione e/o Controparte_2 causa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuto sussistere un credito sotto qualsiasi forma, anche risarcitorio, a favore di parte attrice ed a carico della società , compensarlo in Controparte_1 tutto o in parte con le ragioni creditorie della , odierna convenuta, relative ai canoni di locazione Controparte_1 finanziaria non ancora scaduti relativi al contratto di locazione n. 3030193 di cui è causa. IN OGNI CASO Con il favore delle spese, competenze legali di causa, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario ex art. 14 della tariffa e spese
CTP”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in Controparte_3 persona dei soci e l.r.p.t. ha rappresentato in fatto di aver stipulato, in data 30.11.2012, con la
[...] il contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 3030193, oggetto di modifica in data CP_2
15.7.2015 (cfr. doc.
1-all. 7 citazione).
Quindi, espressamente richiamate le risultanze della consulenza di parte (cfr. doc. 1 citazione), la società attrice ha mosso al contratto de quo le seguenti doglianze: 1) omessa indicazione del tasso leasing effettivo, in violazione dell'art. 117 T.U.B., risultando quest'ultimo (determinato dal perito nella misura del 6,401%) diverso da quello contrattualmente previsto del 6,22%; 2) indeterminatezza delle condizioni contrattuali quanto al momento di rilevazione dell'indice Euribor da confrontare con il tasso storico;
3) nullità della clausola cd. floor non essendo prevista una corrispondente clausola cd. cap e con pagina3 di 11 conseguente squilibrio tra le parti;
4) omessa espressa pattuizione del regime finanziario di restituzione dell'importo finanziato;
5) omessa pattuizione del TAEG/ISC.
Ad avviso della società attrice, tutto quanto sopra comporterebbe: “[…] la nullità per indeterminatezza e/o mancata pattuizione dei tassi relativi al rapporto”, con conseguente suo diritto alla ripetizione, in via principale, dell'importo “[…] di € 308.519,78, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti al 15.11.2021 al netto di indicizzazioni e quanto avrebbe dovuto corrispondere ex. art. 117 TUB” o, in via subordinata, dell'importo € 144.104,62 pari al maggior costo sostenuto fino al 15.11.2011 a fronte della applicazione di un regime di capitalizzazione composta degli interessi in luogo di quello di capitalizzazione semplice.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, (ora ha Controparte_2 Controparte_1 specificamente contestato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice, tanto in via principale quanto in via subordinata, non risultano meritevoli di accoglimento, in quanto basate su argomentazioni infondate.
Innanzitutto, conformemente alla disciplina dettata in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari di cui alle Istruzioni della Banca d'TA del 25.7.2003 (entrate in vigore il 1° ottobre successivo), nel caso di contratto di leasing stipulato da un soggetto non consumatore (quale è, per l'appunto, l'odierna parte attrice) la società di leasing è tenuta ad indicare solamente il cd. tasso leasing.
Non vi è dubbio che tale obbligo è stato adempiuto da (ora Controparte_2 Controparte_1 essendo stato indicato nel contratto per cui è causa il tasso leasing, pari al 6,2200%.
Ad avviso, però, della società attrice il tasso così indicato corrisponderebbe, in realtà, ad un tasso nominale annuo ex se non coincidente con il tasso interno di attualizzazione, quale è per l'appunto il cd. tasso leasing.
Più precisamente: “[…] da un punto di vista matematico, nei contratti di leasing l'applicazione di un tasso al suo valore nominale, in combinazione con il valore di acquisto del bene, con la durata prestabilita del contratto, con il numero
e la periodicità dei canoni periodici costanti, con l'ammontare del canone iniziale (o maxi canone) e con l'ammontare del prezzo finale di acquisto del bene, va a determinare l'importo periodico costante dei canoni di locazione e la quota di interessi contenuta sia in ciascuno di essi che nel prezzo finale di acquisto del bene. Optando per una periodicità infrannuale (sia essa mensile o bimestrale o trimestrale, ecc.) dei canoni viene meno la perfetta sovrapposizione tra il tasso nominale e il Tasso Leasing, facendo emergere una discrasia tra i due tassi che cresce all'aumentare della frequenza di periodicizzazione infrannuale prescelta dei canoni. Il motivo di tale divergenza è strettamente dipendente dal fatto che il
Tasso Leasing è, per la stessa definizione che ne danno le Disposizioni di Trasparenza, un Tasso Effettivo che varia anche in base alla periodicità dei flussi di restituzione del capitale finanziato ed aumenta al crescere del numero di tali flussi concordati nell'arco di un anno. […] Riportare il tasso nominale indicandolo come “tasso leasing” equivale ad esporre nel foglio informativo, nel contratto e nel Documento di Sintesi, un tasso diverso da quello effettivo come dovrebbe essere il tasso interno di attualizzazione” (cfr. pag. 7 citazione), con conseguente applicazione “della sanzione
pagina4 di 11 sostitutiva di cui all'art. 117 TUB, o in subordine, della differenza tra il tasso applicato e quello pattuito” (cfr. pag. 5 conclusionale attore).
Tale doglianza, benché risulti corretta da un punto di vista matematico, è infondata in diritto.
Questo Giudice, infatti, concorda con quanto ritenuto dalla difesa della società attrice in ordine al fatto che non sia matematicamente corretta la coincidenza tra tasso leasing e tasso annuale annuo.
A tale riguardo, infatti, occorre innanzitutto richiamare due nozioni fondamentali di matematica finanziaria, quella di “Tasso Annuo” e di “Tasso Effettivo”.
Il primo è il tasso di interesse rapportato all'anno; esso può essere capitalizzato n volte l'anno, con n che può assumere valori da zero a +∞ (tendente ad infinito). La capitalizzazione degli interessi n volte all'anno determina la “trasformazione” in capitale degli interessi maturati alla fine di ciascun periodo;
con la conseguenza che, nel periodo successivo, gli interessi maturati nel periodo precedente – e oggetto di capitalizzazione – perdono la loro natura di interessi e assumono quella di capitale.
Il secondo, invece, è il tasso di interesse annuo, equivalente al “Tasso Periodale” di periodo n, capitalizzato n volte all'anno. Il Tasso Effettivo è normalmente maggiore del Tasso Annuo, giacché risente dell'effetto di capitalizzazione degli interessi;
il “Tasso Effettivo” coincide con il “Tasso
Annuale” soltanto in completa assenza di capitalizzazione nel corso dell'anno o nel caso di capitalizzazione alla fine dell'anno. Il “Tasso Effettivo” costituisce l'unico tasso rappresentativo dell'onerosità del finanziamento in presenza di capitalizzazione infrannuale. Tuttavia, come è noto,
l'‟onerosità complessiva annua” del credito risente anche delle componenti “non finanziarie” del “costo del credito” (es. spese di incasso). La misura dell'‟onerosità complessiva annua” del credito è correttamente espressa dal Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), determinato da una formula di calcolo perfettamente analoga a quella del T.E.G., ma con la precisazione che, rispetto a quest'ultima, sono escluse alcune componenti di costo (a titolo esemplificativo, le imposte e le tasse).
Sia il T.A.E.G. che il T.E.G. non sono tassi di interesse, poiché tengono conto – anche – delle componenti “non finanziarie” del “costo del credito” (il T.A.E.G. di tutte le componenti, mentre il T.E.G. esclude le spese per imposte e tasse); pare, quindi, preferibile qualificare gli stessi in termini di “tassi di onerosità (complessiva)”.
Dal punto di vista matematico, nel caso delle operazioni finanziarie complesse, tali tassi garantiscono l'equivalenza finanziaria fra flussi con scadenza in epoche diverse (Tasso Interno di Rendimento) e sono una “media funzionale” (sul piano cronologico) degli interessi e delle altre componenti di costo.
Nel caso specifico del leasing, al pari delle altre operazioni finanziarie complesse, deve essere verificato il rispetto della condizione di cd. “equivalenza finanziaria” e, cioè, d'indifferenza (finanziaria) fra le somme scadenti in epoca diversa. L'indifferenza è valutata sulla base di un procedimento finanziario indicato con l'espressione “capitalizzazione” – attraverso il quale si trasferisce una somma in avanti nel tempo – ovvero “attualizzazione” – mediante il quale si trasferisce una somma in indietro nel tempo –; a tale fine pagina5 di 11 si utilizza un tasso di interesse definito rispettivamente “tasso di capitalizzazione” o “tasso di attualizzazione”.
Il rispetto della condizione di equivalenza finanziaria presuppone l'esistenza di un tasso di interesse sottostante, di capitalizzazione o di attualizzazione – i.e. tasso interno di rendimento – che rende indifferente le due somme scadenti in epoche diverse.
Alla luce di quanto sopra, nel caso dell'operazione di leasing finanziario, è possibile trarre le seguenti considerazioni di sintesi:
1) il tasso annuo nominale è il tasso di interesse rapportato all'anno, indicato contrattualmente, e rappresenta il rapporto (opportunamente ponderato con il tempo) fra la quota interessi ed il debito in linea capitale residuo. Tale tasso, come si è detto, non fornisce un'indicazione significativa del costo del credito, giacché è una posta statica e costante, calcolata sulla base del rapporto fra gli interessi dovuti e il debito residuo. Per stimare l'effettivo costo del credito è necessario calcolare il tasso effettivo globale che esprime l'onerosità finanziaria complessiva;
2) il tasso leasing è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.
Alla luce delle considerazioni tecniche sopra richiamate, è agevole desumere che la corrispondenza fra tasso annuo nominale e tasso leasing si verifica soltanto in assenza di capitalizzazione nel corso dell'anno o nel caso di capitalizzazione alla fine dell'anno; diversamente, optando per una periodicità infra-annuale dei canoni – così come avvenuto per il contratto per cui è causa – viene meno la perfetta sovrapposizione ed emerge una discrasia fra i due tassi che cresce all'aumentare della frequenza di periodicizzazione infra-annuale prescelta dei canoni.
Usando un parallelismo, il rapporto tra tasso annuo nominale e tasso leasing è il medesimo di quello fra e nella classica forma di finanziamento rappresentata dal mutuo. Il T.A.N. esprime un Pt_3 CP_4 tasso semplice che diverge dal T.A.E. in considerazione dei flussi di ammortamento ad intervalli di tempo infra-annuali. Trattasi, quindi, come condivisibilmente osservato, unicamente del risultato dello
“sviluppo matematico del concreto programma negoziale” (cfr. Trib. Milano n. 6369/2018) e non di erronea e/o omessa indicazione del tasso leasing.
Pertanto, e con maggior impegno motivazionale, richiamando quanto statuito dalla preferibile giurisprudenza di merito (cfr. Appello Torino 28.1.2020 e Trib. Torino n. 3226 del 22.9.2020) cui si intende dare continuità, la difformità fra tasso indicato in contratto e tasso effettivo concretamente applicato non incide sulla validità del contratto o della clausola relativa agli interessi, giacché il tasso effettivo è un mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza.
pagina6 di 11 In particolare, il tasso effettivo – come sopra evidenziato – non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto e, quindi, non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 co. 6 T.U.B..
Conseguentemente, l'eventuale differente indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 T.U.B., ma potrebbe rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità del concedente, e del conseguente risarcimento dei danni, qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.
Sotto tale profilo, la società attrice nulla ha specificamente allegato e dedotto, non formulando alcuna domanda in tal senso.
La società attrice si duole, poi, dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali quanto al momento di rilevazione dell'indice Euribor da confrontare con il tasso storico;
più precisamente: “dalla lettura del contratto (doc. 1 – all. 7), si ribadisce che l'art. 10 specifica che il canone sarebbe stato conguagliato trimestralmente con la formula ivi indicata, senza che venga però enunciato il periodo di rilevazione del trimestre che va considerato, lasciando alla libera scelta della Concedente questo aspetto di fondamentale importanza. Non fissando contrattualmente un intervallo specifico, e quindi di interpretazione univoca, si dà la possibilità di agire e “giocare” sugli intervalli e sui valori da includere e di cui calcolare la media. Pertanto, non portando ad un'univoca e ben determinata indicazione, tale pattuizione
è da considerarsi indeterminata” (cfr. pag.
6-7 conclusionale attore).
Ad avviso di chi scrive la doglianza in questione, per quanto suggestiva, risulta del tutto fuorviante e comunque destituita di fondamento ove si proceda ad una corretta esegesi delle previsioni contrattuali.
Più precisamente, nel documento di sintesi, nella sezione dedicata ai “costi ed oneri dell'operazione” sono riportate le seguenti indicazioni:
La formula qui riportata è la stessa contenuta all'art. 10 delle condizioni generali di contratto cui fa espresso riferimento la società attrice.
Esaminando oltre il contratto per cui è causa si rinviene altresì l'indicazione del tasso storico, pattuito nella misura dello 0,1930%.
Ciò posto, ad avviso di chi scrive appare evidente che il TM, ossia il tasso medio, corrisponda al valore medio del parametro Euribor 3 mesi 365, per l'appunto, “calcolato rilevando quotidianamente i tassi pubblicati su Il Sole 24 ore” e che il periodo di indicizzazione corrisponda al trimestre;
trimestre che – come specificamente dedotto e documentato dalla società convenuta – decorre dal giorno 15 del mese, data di scadenza del canone, convenzionalmente pattuita.
pagina7 di 11 Non si comprende, quindi, in cosa l'asserita indeterminatezza della ridetta clausola dovrebbe sostanziarsi, risultando pattiziamente convenuti tutti gli elementi per la determinazione (o, comunque, la verifica) della corretta indicizzazione dei canoni, con conseguente infondatezza della relativa doglianza.
Altrettanto generica appare, poi, l'eccezione di invalidità della cd. clausola floor contenuta nel contratto, la cui nullità deriverebbe sic et simpliciter dalla mancata previsione di una corrispondente clausola, posta a tutela dell'utilizzatore “in caso di eccessivo rialzo dei tassi” (cfr. pag. 9 conclusionale attore).
Tale eccezione non è fondata.
A tale riguardo basti richiamare i principi di diritto enunciati dalla condivisibile giurisprudenza di merito, secondo cui: “nei contratti di finanziamento a tasso variabile la previsione della cd. clausola floor è diretta a rendere irrilevanti le variazioni del costo del denaro (e, dunque, del tasso interbancario prescelto) sotto una determinata soglia, prevedendo un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere. In altre parole, per le variazioni in diminuzione rispetto al valore base del parametro, viene fissato un limite volto ad assicurare alla società concedente un minimo tasso remunerativo del finanziamento. Ad essa si contrappone la clausola cap che prevede un limite percentuale al di sopra del quale gli interessi dovuti non possono salire. Non è tuttavia necessario che nei contratti siano contestualmente previste entrambe le clausole, dato giustificato dalla diversità delle prestazioni dovute dai contraenti, né ciò comporta alcuno squilibrio nel contratto, essendo rimessa alla libera determinazione delle parti la misura del tasso di interesse dovuto a norma dell'art. 1815 c.c. con il solo limite del divieto di pattuizione di interessi usurari” (cfr. in tal senso, Trib. Milano, 10.12.2021, n. 10243).
Pertanto, l'inserimento di una simile clausola nel regolamento negoziale rientra a pieno titolo nella libera disponibilità delle parti e non influisce ex se sull'operato della clausola di indicizzazione, che – per l'appunto – consente comunque, nel corso del rapporto, una variabilità del tasso di interesse in entrambe le direzioni, ferma restando la soglia in ribasso invalicabile concordata.
D'altra parte, non si rinviene nell'ordinamento alcuna norma che la vieti;
al contrario, essa è da ritenersi espressione di un interesse meritevole di tutela ex art. 1332 c.c., poiché non volta all'acquisizione di un vantaggio illecito, ma perfettamente in linea con l'operazione economica voluta dalle parti
(rappresentando la soglia al di sotto della quale le parti di comune intenzione e testualmente hanno considerato l'operazione creditizia antieconomica per la parte che concede il finanziamento, tanto è vero che essa rappresenta il costo minimo del denaro prestato al cliente). Non da ultimo occorre evidenziare che la relativa clausola è stata oggetto di separata e specifica approvazione per iscritto da parte della società utilizzatrice, sì da non potersi dubitare dell'integrale comprensione e accettazione della stessa.
La società attrice si duole ancora della mancata pattuizione espressa del regime finanziario di restituzione dell'importo finanziato, rilevando come: “È solo dallo sviluppo del rapporto da parte di un esperto che emerge che il piano di restituzione dell'importo finanziato è quello della capitalizzazione composta che, tuttavia, non
pagina8 di 11 risulta pattuita contrattualmente in forza del regime semplice regolato dal combinato disposto ex artt. 821 e 1284 c.c.”
(cfr. pag. 10 citazione).
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
In via di premessa occorre evidenziare che risulti ictu oculi dalla disamina del contratto di leasing per cui
è causa, la mancata espressa indicazione del piano di ammortamento in termini di ammortamento cd.
“alla francese” – non risultando esaustivo in tal senso il riferimento contenuto all'art. 10 delle condizioni generali di contratto e a cui fa riferimento la difesa della società concedente;
così come altrettanto evidente – ed incontestato – è la mancanza di un piano di ammortamento allegato al ridetto contratto.
Se tali sono le evidenze in fatto, da esse, tuttavia, non derivano in diritto le conseguenze propugnate dalla società attrice.
A tale riguardo, si reputa sufficiente richiamare i principi di diritto sanciti dalla recente pronuncia a
Sezioni Unite della Suprema Corte n. 15130/2024 del 29.5. 2024; questo giudicante non ignora il fatto che oggetto di tale pronuncia era un contratto di mutuo chirografario a tasso fisso;
ciononostante, i ridetti principi ben possono trovare applicazione in termini generali a qualsivoglia contratto tout court di finanziamento e che, quindi, ad un contratto che preveda la restituzione rateale dell'importo finanziario.
Non vi è dubbio che una simile componente finanziaria sia riscontrabile anche in un contratto di leasing come quello per cui è causa, con l'evidente peculiarità – determinata dalla particolare struttura e configurazione giuridica delle prestazioni dei tre soggetti coinvolti – per cui l'utilizzatore, in cambio della concessione del bene in godimento, corrisponde alla società concedente (che detto bene ha acquistato dal fornitore) con cadenza regolare un corrispettivo, che consiste nel rimborso della somma anticipata per l'acquisto del bene maggiorata degli interessi e della remunerazione del capitale così investito.
Ciò precisato, le Sezioni Unite hanno, in particolare, stabilito che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di indeterminatezza delle clausole contrattuali nemmeno per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (ex art. 117
TUB), nel caso in cui il piano di rimborso contenga la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale ed effettivo, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi;
detta formula individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti.
Facendo applicazione di tali statuizioni di principio al contratto per cui è causa, tenendo altresì conto delle peculiarità che lo caratterizzano, deve, quindi concludersi nel senso della chiara ed espressa indicazione: - del corrispettivo della locazione finanziaria;
- della durata della locazione finanziaria;
- del pagina9 di 11 numero e della composizione dei canoni, nonché della relativa indicizzazione;
- del tasso leasing;
ovverosia di tutti gli elementi che consentono, al di là dell'eventuale complessità dell'operazione di calcolo (che, peraltro, è la stessa società attrice a dimostrare di aver svolto, sia pure con l'ausilio di un professionista), l'univoca determinazione del piano di ammortamento.
Infine, la società attrice lamenta l'omessa pattuizione e, quindi, previsione in contratto del TAEG/ISC.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Infatti, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito alla quale si ritiene di aderire, condividendone le ragioni giuridiche sottese (cfr. Trib. Bologna, 17.12.2018 n. 21058; Trib. Milano, 26.2.2019, n. 1897 e
10.1.2020, n. 130), nei contratti di leasing una simile indicazione non è obbligatoriamente prevista da alcuna disposizione normativa, fatta eccezione per l'art. 125 bis T.U.B. qualora si tratti di un contratto stipulato con un consumatore. Negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti (come nel caso di specie) il cd. tasso leasing, così come prescritto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'TA
(nono aggiornamento del 25.7.2003 alla circolare n. 229 del 21.4.1999). In particolare, le predette
Istruzioni al Titolo X - Capitolo I - Sez. III Contratti - par. 3, stabiliscono che: “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Il testo del contratto riporta le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo”, precisando però, con riferimento ai contratti di leasing che “per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Non risultano invece applicabili ai contratti di leasing le previsioni di cui alla sezione II par. 9 delle
Istruzioni citate laddove prescrivono: “Il contratto e il «documento di sintesi» di cui al par. 8 della presente sezione riportano un «indicatore sintetico di costo» (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale
(TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti”. E' pacifico, infatti, che il leasing non sia riconducibile alle fattispecie dei mutui, delle anticipazioni bancarie e delle aperture in conto corrente, così come deve escludersi che esso rientri all'interno della categoria residuale degli «altri finanziamenti», considerato che proprio la richiamata delibera CICR, nell'allegato, distingue chiaramente il leasing dagli altri finanziamenti.
Da quanto sopra consegue, quindi, che la società di leasing non era tenuta ad indicare il TAEG nel contratto per cui è causa, neppure in forza di quanto prescritto dall'art. 125bis T.U.B. sopra richiamato, avendo l'utilizzatore natura giuridica di società di persone, che ha stipulato il contratto per cui è causa per finalità – evidentemente – correlate all'attività d'impresa svolta.
Come visto, nel caso di contratto di leasing stipulato da un soggetto non consumatore ciò che deve essere indicato è il cd. tasso leasing;
come già più sopra rilevato, nel contratto per cui è causa tale tasso è certamente presente.
pagina10 di 11 In conclusione, quindi, tutte le domande proposte non possono essere accolte e, per le medesime ragioni addotte a sostegno della ritenuta infondatezza delle stesse, si conferma la propria statuizione in punto di superfluità ai fini del decidere della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, così come reiterata dalla società attrice anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Con riferimento alle spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda desunto in base al criterio del cd. disputandum e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione
(essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in persona dei soci e l.r.p.t., così Controparte_3 provvede:
- rigetta tutte le domande;
- condanna la in persona dei soci e l.r.p.t. e, in Controparte_3 solido con questa, personalmente i soci illimitatamente responsabili, e al CP_3 CP_3 pagamento in favore di (già in persona del l.r.p.t., delle spese Controparte_1 Controparte_2 del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 17.252,00 (di cui €. 3.544,00 per la fase di studio;
€. 2.338,00 per la fase introduttiva;
€. 5.206,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €. 6.164,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 5.7.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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