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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/08/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1150/24 RG Lav. tra
Parte_1
rappresentato dall'avv. L. Dusmet
e
CP_1
rappresentato dall'avv. P. D'Ilio
OGGETTO: malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. All'esito di relazione puntuale, esauriente e correttamente impostata - (alla quale per ogni più dettagliato aspetto si fa qui rinvio) - il CTU dott.ssa Persona_1
(Specialista in Medicina Legale), ha valutato il danno biologico permanente complessivo sofferto dal ricorrente per le dedotto malattie professionali nella misura del 12,7% con decorrenza dal maggio 2023
2. In particolare il CTU, visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione disponibile,
• ha esposto il risultato delle prove di funzionalità con spirometria effettuate dal ricorrente dall'anno 2000; pagina 1 di 3 • ha considerato che «in base alla documentazione analizzata, .. nel maggio 2023 era formulata dagli specialisti dell'A.O.U. delle Marche diagnosi di insufficienza ventilatoria di tipo ostruttivo di grado elevato con associata riduzione della DLCO di grado moderato»;
• ha evidenziato che in tale controllo «gli specialisti sottolineavano come il deficit ostruttivo» - al quale «si è nel tempo affiancato un deficit restrittivo in grado di strutturato un moderato deficit di tipo misto» -, «fosse di grado elevato, associato a modesta riduzione della DLCO».
• ha ritenuto «pertanto possibile affermare che in base alla documentazioni sanitaria esaminata vi siano elementi per determinare che vi sia stato un aggravamento della patologia broncopneumopatia cronica ostruttiva», osservando che ciò «risulta peraltro in linea con il decorso naturale dalla broncopneumopatia cronica ostruttiva che tipicamente presenta una storia naturale suddivisa in diverse fasi, a seconda della gravità della malattia e della risposta al trattamento», specificando che «è possibile affermare che attualmente il sig. si trovi attualmente nella fase intermedia», in base a Pt_1
«prognosi [che] dipende da diversi fattori tra cui: la gravità e velocità di progressione della malattia, la preesistenza di comorbidità, il trattamento adeguato e aderenza terapeutica»;
• ha pertanto ritenuto possibile stimare il livello raggiunto in seguito a «tale aggravamento … in 10 punti percentuali di danno biologico» «a partire dal maggio 2023, quando al sig. era formulata diagnosi di insufficienza Pt_1
ventilatoria di tipo ostruttivo di grado elevato», con danno complessivo -
«considerando i .. punti di danno biologico per l'ipoacusia neurosensoriale da rumore» - pari al 12,7%;
• ha formulato pertanto le indicate conclusioni, senza a suscitare alcuna successiva contestazione delle parti.
3. La domanda deve pertanto essere accolta nei termini di cui in dispositivo (non pagina 2 di 3 essendo ammissibili arrotondamenti in eccesso: cfr Cass.451/22). Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
CONDANNA l alla erogazione, in favore del ricorrente , delle CP_1
prestazioni di legge con riferimento alle malattie professionali dedotte in causa, per un grado di menomazione pari al complessivo 12% con decorrenza dal , maggio
2023, e con interessi e rivalutazione come per legge.
CONDANNA inoltre l al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
procuratore antistatario del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge;
e al pagamento delle spese di CTU.
Ancona, 31/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1150/24 RG Lav. tra
Parte_1
rappresentato dall'avv. L. Dusmet
e
CP_1
rappresentato dall'avv. P. D'Ilio
OGGETTO: malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. All'esito di relazione puntuale, esauriente e correttamente impostata - (alla quale per ogni più dettagliato aspetto si fa qui rinvio) - il CTU dott.ssa Persona_1
(Specialista in Medicina Legale), ha valutato il danno biologico permanente complessivo sofferto dal ricorrente per le dedotto malattie professionali nella misura del 12,7% con decorrenza dal maggio 2023
2. In particolare il CTU, visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione disponibile,
• ha esposto il risultato delle prove di funzionalità con spirometria effettuate dal ricorrente dall'anno 2000; pagina 1 di 3 • ha considerato che «in base alla documentazione analizzata, .. nel maggio 2023 era formulata dagli specialisti dell'A.O.U. delle Marche diagnosi di insufficienza ventilatoria di tipo ostruttivo di grado elevato con associata riduzione della DLCO di grado moderato»;
• ha evidenziato che in tale controllo «gli specialisti sottolineavano come il deficit ostruttivo» - al quale «si è nel tempo affiancato un deficit restrittivo in grado di strutturato un moderato deficit di tipo misto» -, «fosse di grado elevato, associato a modesta riduzione della DLCO».
• ha ritenuto «pertanto possibile affermare che in base alla documentazioni sanitaria esaminata vi siano elementi per determinare che vi sia stato un aggravamento della patologia broncopneumopatia cronica ostruttiva», osservando che ciò «risulta peraltro in linea con il decorso naturale dalla broncopneumopatia cronica ostruttiva che tipicamente presenta una storia naturale suddivisa in diverse fasi, a seconda della gravità della malattia e della risposta al trattamento», specificando che «è possibile affermare che attualmente il sig. si trovi attualmente nella fase intermedia», in base a Pt_1
«prognosi [che] dipende da diversi fattori tra cui: la gravità e velocità di progressione della malattia, la preesistenza di comorbidità, il trattamento adeguato e aderenza terapeutica»;
• ha pertanto ritenuto possibile stimare il livello raggiunto in seguito a «tale aggravamento … in 10 punti percentuali di danno biologico» «a partire dal maggio 2023, quando al sig. era formulata diagnosi di insufficienza Pt_1
ventilatoria di tipo ostruttivo di grado elevato», con danno complessivo -
«considerando i .. punti di danno biologico per l'ipoacusia neurosensoriale da rumore» - pari al 12,7%;
• ha formulato pertanto le indicate conclusioni, senza a suscitare alcuna successiva contestazione delle parti.
3. La domanda deve pertanto essere accolta nei termini di cui in dispositivo (non pagina 2 di 3 essendo ammissibili arrotondamenti in eccesso: cfr Cass.451/22). Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
CONDANNA l alla erogazione, in favore del ricorrente , delle CP_1
prestazioni di legge con riferimento alle malattie professionali dedotte in causa, per un grado di menomazione pari al complessivo 12% con decorrenza dal , maggio
2023, e con interessi e rivalutazione come per legge.
CONDANNA inoltre l al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
procuratore antistatario del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge;
e al pagamento delle spese di CTU.
Ancona, 31/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3