Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2444 R.G. cont. 2020
TRA
- C.F. , - Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ed - C.F. C.F._2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Via dei Boi n. 25 – Latina, C.F._3 presso l'avv. Andrea DI MICCO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , Controparte_1 C.F._4
- C.F. e Controparte_2 C.F._5 CP_3
- C.F. , elettivamente domiciliati in Via Terenzio n.
[...] C.F._6
14 - Latina, presso l'avv. Michele GUIDI, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di rivendicazione e usucapione di beni immobili.
1
4/6/2024): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Latina, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, in accoglimento della presente domanda: 1) In via principale, esaminati i titoli di provenienza, i documenti prodotti e gli accertamenti ulteriori espletati in corso d'istruttoria, dichiarare e statuire che gli attori ed hanno il diritto di Parte_1 Parte_3 Parte_2 proprietà sull'immobile descritto nella premessa dell'atto di citazione, in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro e, per l'effetto: a) disporre che non esistono diritti concorrenti di terzi sul medesimo bene, né altri diritti reali di godimento, per quanto di ragione esposto in narrativa e, conseguentemente, statuire che i convenuti
, e non hanno diritto Controparte_1 Controparte_2 CP_3
alcuno sulla res;
b) ordinare, pertanto, ai convenuti, in solido tra loro, l'immediato rilascio del bene immobile in favore di essi attori, libero da persone e cose interposte
e nella piena disponibilità di essi titolari concludenti, nonché disporre la eliminazione sul terreno controverso della recinzione e dei manufatti ivi realizzati illegittimamente;
c) condannare, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi dagli attori a causa del mancato uso e godimento del proprio bene immobile, a partire dal periodo della occupazione illecita e sino all'effettivo rilascio del bene, nella misura richiesta in corso di causa, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia emersa in corso di giudizio in esito alle indagini svolte a mezzo l'espletata C.T.U., o che si riterrà pro bono et aequa ai sensi di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e spese tutte – anche di
CTU e di CTP – occorse ed occorrende;
2) In ogni caso, condannare i convenuti
, e , in solido tra loro – Controparte_1 Controparte_2 CP_3
anche sulla base del rifiuto opposto alla mediazione obbligatoria n. 213/2018 – alla refusione delle spese e compensi professionali di lite del presente giudizio ex D.M.
55/2014 e succ. mod. e integr, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, ed emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso, con sentenza clausolata”. per parte convenuta (note depositate per l'udienza del 4/6/2024): “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis : 1)In via principale e nel merito rigettare l'avversa domanda di rei vindicatio perché infondata in fatto e diritto e
2 comunque non provata. 2) In accoglimento della spiegata riconvenzionale accertare
e dichiarare che il terreno esteso mq.2030, circa, in Catasto Comune di Latina al foglio 137 part. 184, per mq 160 e parte della part. 292 per mq. 1.870, confinante con proprietà del Comune di Latina, altra proprietà Via Giulio Cesare, altra Pt_1
proprietà , salvi altri, è di proprietà dei sigg.ri , _1 Controparte_1
e , per intervenuta usucapione, avendolo gli Controparte_2 CP_3 stessi posseduto in maniera continuativa, pubblica, pacifica ed ininterrotta dal '50 e comunque per un periodo ultraventennale, occorrendo, anche per accessione del possesso dei loro danti causa , senior e , prima Controparte_1 Parte_4
e poi , rispettivamente padre di e Persona_1 Persona_2
Pers
e , , premorto Controparte_2 CP_3 Controparte_4
(accessio possessionis). 3) In via istruttoria si chiede 1) la rinnovazione della CTU perché sostanzialmente basata su acquisizioni autonome e non autorizzate e non sui soli documenti acquisiti agli atti. 2) l 'acquisizione agli atti di causa della aerofotogrammetria del 1996 sui luoghi di causa che è stata presa a circa Persona_4
600/800 metri da terra è quindi più probante rispetto alle acquisizioni di parte in atti, escluse tutte le acquisizioni effettuate dal CTU senza il rispetto dei quesiti formulati dal giudice con l 'ordinanza del 9 aprile 2022. 4) Vinte le spese e funzioni di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/5/2020,
[...]
ed affermando di essere unici proprietari Pt_1 Parte_5 Parte_3
e di possedere i terreni censiti al Catasto terreni del Comune di Latina, al foglio 137,
p.lla 292 e p.lla 184, hanno convenuto in giudizio , Controparte_2
e chiedendo al Tribunale di accertare e Controparte_1 CP_3
dichiarare in loro favore la proprietà sui terreni indicati, di disporre che sui terreni oggetto di causa non sussistono diritti concorrenti di terzi, né altri diritto reali di godimento, statuendo che i convenuti non hanno alcun diritto sui beni, e infine, condannare i convenuti, ai sensi dell'art. 948 c.c., al rilascio degli immobili liberi da persone e cose interposte e nella piena disponibilità degli attori, contestualmente di disporre l'eliminazione sul terreno di recinzione e manufatti ivi realizzati illegittimamente.
3 A sostegno della domanda, hanno dedotto che i suddetti terreni sarebbero loro pervenuti a seguito di successione ereditaria di , deceduto in data Persona_5
20/6/1978. Quest'ultimo, a sua volta, li ha acquistati dal fallimento della soc.
S.I.L.M.A. S.r.l., in virtù del decreto di trasferimento di immobile emesso dal
Tribunale di Latina in data 29/9/1962 e registrato il 4/10/1962.
Hanno sostenuto gli attori che tanto loro stessi, quanto il loro genitore, avrebbero esercitato il diritto di proprietà sui beni oggetti di causa in modo pacifico, palese e continuativo, sorvegliando, preservando e custodendo detto terreno, essendo
l'immobile dotato di potenzialità edificatorie, sebbene attualmente si presenta incolto
e ricoperto da macchie di vegetazione spontanea.
Hanno, altresì, rilevato che parte dell'immobile, per una superficie complessiva di mq. 2.030, di cui mq. 160 per la particella 184 e mq.
1.870 per una porzione della particella 292, risulta attualmente occupata abusivamente ad opera dei convenuti e e , i quali si sarebbero Controparte_1 CP_2 CP_3
introdotti illegittimamente sui terreni in oggetto, anche realizzando recinzioni abusive con paletti e rete metallica e successivamente apponendovi manufatti abusivi, piante e materiali da costruzione, destinando il terreno ad area cortilizia di pertinenza del loro fabbricato di abitazione, posto nella particella adiacente (p.lla 183).
Detta occupazione illegittima sarebbe stata perpetrata dai convenuti anche in danno della proprietà comunale verso nord (p.lla 39/p), nonché in violazione della confinante proprietà verso il lato della pubblica strada (p.lla 185). CP_5
Questi ultimi avrebbero, a tal proposito, instaurato un procedimento davanti al
Tribunale di Latina il quale, con sentenza n. 2756/2015 (R.G. n. 6621/2007) ha condannato gli odierni convenuti al rilascio delle particelle occupate e l'eliminazione delle opere abusive.
Sulla base di tali premesse, gli attori hanno proposto azione di rivendicazione delle predette particelle chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sull'accertamento della proprietà sulle stesse, nonché sull'esclusione di diritti altrui sui terreni per cui è causa e hanno altresì chiesto di condannare i convenuti al rilascio degli immobili, liberi da persone e cose.
1.1 Con comparsa depositata telematicamente il 6/10/2020 si sono costituiti in giudizio , e contestando Controparte_1 Controparte_2 CP_3
4 la ricostruzione fattuale operata dagli attori.
In particolare hanno contestato le ragioni delle domande attoree sostenendo come, fin dal 1950, e nonni dei convenuti Controparte_1 Parte_4
e e suoceri di , avrebbero posseduto Controparte_1 CP_2 CP_3
la particella 182, foglio 137 del Catasto terreni del Comune di Latina in virtù dell'atto di frazionamento redatto dal geom. del 30/11/1950, ma che, tuttavia, il CP_6
trasferimento sarebbe avvenuto in favore dei coniugi con atto rogato dal _1
Segretario Generale del Comune di Latina del 9/9/1967 (rep. 32648), trascritto il
23/10/1968 ai nn. 7973/10508 di formalità.
Hanno rilevato che sulla particella 182 (non oggetto di causa) avrebbero edificato la propria abitazione, estendendo nel corso del tempo il loro possesso anche ai terreni adiacenti oggetto di causa.
Secondo la ricostruzione operata dai convenuti, i terreni in esame, anche se originariamente sarebbero stati destinati alla costruzione di una strada, di fatto erano rimasti nell'esclusivo possesso della famiglia prima di _1 _1
e e poi del figlio (deceduto) e della
[...] Parte_4 Persona_1
moglie con i rispettivi figli e CP_3 Parte_6 CP_2
.
[...]
A sostegno del possesso sui terreni in questione i convenuti hanno allegato la concessione da parte del Comune di Latina, in favore di , di due Persona_1
passi carrabili in data 14/6/2001 insistenti sulle p.lle oggetto di causa (autorizzazioni comunali nn. 3888 e 3889 del 2001).
Sui terreni rivendicati dagli attori, i convenuti avrebbero esercitato, dunque, un possesso continuo, pacifico, pubblico e ininterrotto dal 1950, ivi realizzando una recinzione e provvedendo alla coltura di piante e ortaggi, con il deposito di strumenti vari.
Per i motivi esposti hanno chiesto il rigetto della pretesa avversaria e l'accertamento della proprietà sulle particelle 184 e parte della particella 292 per intervenuta usucapione.
1.3 Con ordinanza del 9/4/2020 sono stati ammessi i mezzi di prova articolati dalle parti e contestualmente è stato nominato il CTU arch. con la Persona_6
sottoposizione ad esso del seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa e compiuti
5 tutti gli accertamenti necessari, anche accedendo presso enti ed amministrazioni pubbliche ove ritenuto utile ai fin dello svolgimento dell'incarico, attingendo esclusivamente dalla documentazione in atti (planimetri aerofotogrammetrie, ecc.) ed effettuati i rilievi e gli accertamenti tecnici necessari, a) individui la porzione delle particelle 292 e 184 per come delimitata ed attualmente occupata dal parte convenuta, offrendone una rappresentazione grafica, fotografica e planimetrica;
b) esamini le aerofotogrammetrie depositate in atti, ne verifichi la autenticità quanto alla provenienza e riferisca se dalle stesse si evince la presenza, sulla porzione di terreno in contestazione, di opere e manufatti riscontrati esistenti all'attualità o parte di essi;
c) determini il valore locativo dell'immobile anche in relazione alla sua destinazione urbanistica ”.
In data 12/12/2020 è stata acquisita la relazione del CTU con successiva integrazione.
Espletate le prove orali, all'esito dell'udienza del 6/6/2024, il g.i., sulle conclusioni e richieste delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. La domanda degli attori, espressamente qualificata in termini di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c., ha ad oggetto due terreni, siti in Latina, distinti al catasto terreni del medesimo comune al foglio 137, particelle 184 e 292.
Ritiene parte attrice che la prova del diritto vantato discenderebbe dai documenti versati in atti.
In particolare, i terreni sarebbero stati trasferiti agli attori in virtù della successione ereditaria del defunto padre , circostanza dimostrata per Persona_5 il tramite dell'allegata dichiarazione di successione, datata 18/12/1978 (registrata al n.
1177/7), nonché emergente dalla integrazione della dichiarazione di successione in atti, presentata il 10/9/2018 (registrata al n. 1411, vol. 9990).
Gli attori hanno inoltre depositato il decreto di trasferimento immobiliare del
29/9/1962 dal quale si evince che è risultato aggiudicatario degli Persona_5
immobili oggetto di causa (p.lle 184 e 292) posti in vendita con incanto a seguito del fallimento della società S.I.L.M.A. S.r.l.
La ricostruzione operata dagli attori in merito all'illegittima occupazione dei
6 terreni di cui risultano proprietari e la documentazione versata in atti non sono tuttavia inidonee a fondare la prospettata azione di rivendicazione.
Avuto riguardo al contenuto della dialettica processuale, non pare superfluo richiamare i seguenti principi che fondano l'esercizio dell'azione di rivendicazione e che paiono sufficientemente considerato negli scritti di parte.
2.1 In tema di proprietà e azioni a tutela della stessa, l'azione di rivendicazione è l'azione di carattere reale mediante la quale il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene, a prescindere dalla sussistenza di un'obbligazione restitutoria in capo al possessore od al detentore. Essa ha finalità reintegratoria, diretta ad ottenere la condanna al rilascio della cosa sulla quale sia accertato il diritto di proprietà dell'attore, e la legittimazione attiva spetta a chi assume di essere proprietario del bene senza trovarsi nel possesso della res.
La questione della prova rappresenta il capitolo cruciale delle trattazioni sulla rivendicazione, oltre che il maggiore scoglio nella proposizione dell'azione.
Il rivendicante che fonda la propria domanda sul diritto di proprietà è tenuto, in conformità dell'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, a dimostrare di esserne titolare. E secondo la tradizione romanistica la prova deve rivestire carattere assoluto con la dimostrazione quindi, nel caso di acquisto derivativo, anche della proprietà in capo al dante causa e così via di seguito fino alla dimostrazione di un acquisto a titolo originario o dell'usucapione secondo il noto schema della probatio diabolica di epoca romana.
Nel nostro ordinamento, a differenza di altri di analoga matrice, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti hanno continuato a dichiararsi fedeli alla più rigorosa tradizione romanistica richiedendo la prova della effettiva proprietà dell'attore. Affermazioni nel senso che «l'attore ha l'onere di provare il suo diritto di proprietà anche se il convenuto non vanti di avere su di essa (= cosa) un proprio diritto» e che neppure se il convenuto abbia invocato «un proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita vien meno l'onere dell'attore di provare il diritto dominicale» e che la prova dev'essere fornita «risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo» sono fra le più ricorrenti. Di analogo tenore sono le proposizioni della prevalente dottrina che
7 nega l'esistenza nel nostro sistema di un'azione basata sulla dimostrazione di un titolo prevalente o migliore in quanto essa tutelerebbe «non il diritto di proprietà ma il diritto di possedere» aggiungendo che la prova dev'essere positiva non essendo sufficiente che l'attore dimostri la mancanza di proprietà del convenuto o di avere un titolo a proprio favore più forte di quello che vanta il convenuto.
La giurisprudenza di legittimità ha da ultimo affermato: L'azione di rivendicazione, con cui si aspira ad una pronuncia giudiziale che dichiari la proprietà rispetto ad un bene, impone all'attore di provare il proprio titolo, cosa che può fare dando prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene
(Cass. civ., sez. II, 19/03/2021, n. 7883).
Il fondamento di tale assunto sta nel fatto che la domanda di rivendica, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà ed al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore e la prova del possesso di essa da parte del convenuto. Tale prova della proprietà si dà mediante dimostrazione della titolarità del diritto, e quindi in via alternativa o mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene.
Discende da quanto sopra che particolarmente rigorosa e puntuale dev'essere l'allegazione della documentazione posta a sostegno della dedotta titolarità del bene rivendicato.
Si legge costantemente nella giurisprudenza di legittimità: In tema di azione di rivendicazione, grava sull'attore l'onere di provare non soltanto del proprio titolo di acquisto, bensì anche dei titoli di acquisto dei precedenti proprietari, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione di documentazione amministrativa (quali note di trascrizione nei registri immobiliari, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali, atti di accettazione ereditaria) ovvero l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di
8 allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato (Cass. civ., sez. II, 21/11/1997, n. 11605).
Ed ancora La denuncia di successione - avente, di per sé, efficacia a soli fini fiscali e priva di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario - è inidonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, così come, per converso, la mancata indicazione in essa di un bene non consente di desumere automaticamente il difetto del relativo diritto di proprietà (Cass. civ., sez. II, 29/07/2004, n. 14395).
2.2 La documentazione prodotta da parte attrice, costituita dagli atti sopra richiamati, risulta, alla luce dei richiamati principi, inidonea a ricondurre in favore degli attori la proprietà dei beni rivendicati, poiché non in grado di soddisfare l'onerosa prova richiesta per l'azione ai sensi dell'art. 948 c.c. in quanto non è offerta prova dell'acquisto a titolo originario del bene né dagli attori, né dai propri danti causa.
Invero, il decreto di trasferimento susseguente all'aggiudicazione del bene da parte del defunto padre degli attori non risulta idoneo ad assolvere all'onere probatorio, non costituendo tale decreto una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario, bensì derivativo. Non costituendo il titolo originario di acquisto, esso non soddisfa di per sé le esigenze probatorie evidenziate.
Inoltre, dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata, risulta ampiamente smentita la circostanza allegata dagli attori per cui gli stessi avrebbero sempre esercitato esclusivamente i propri diritti di proprietà sul bene immobile in questione, in modo pacifico, palese e continuativo, sorvegliando, preservando e custodendo detto terreno.
Dalla relazione redatta dal consulente tecnico d'ufficio (doc. Persona_6
all. bozza preliminare) si rileva che i terreni oggetto di causa, sulla base dello studio delle aerofotogrammetrie versate in atti (…) sarebbero stati oggetto di occupazione da parte dei convenuti, che ivi avrebbero realizzato manufatti e recinzioni, con riguardo alla particella 292, a partire dal 2007/2008, epoca in cui viene realizzato per gradi il solo muretto basso senza rete. In tali anni vi è ancora assoluta assenza di vegetazione, evidentemente messa a dimora successivamente. La recinzione completa di rete risulta realizzata negli anni 2010/2011. In ogni caso le suddette trasformazioni sono avvenute gradualmente nel tempo e soprattutto in modo
9 difficilmente controllabile dalla proprietà.
Per quanto attiene alla particella 184, dalla CTU si evince che nel 2003 insiste il manufatto in lamiera di natura precaria e facilmente amovibile che non presenta i caratteri di opera stabile e duratura. Le trasformazioni avvenute in epoca successiva, al momento della loro esecuzione, sono avvenute in modo occulto e difficilmente controllabile da parte della proprietà.
Tali circostanze dimostrano il disinteresse per lungo tempo perpetrato dagli odierni attori rispetto ai terreni oggetto di causa, che hanno subito nel corso del tempo la progressiva occupazione dei convenuti, pertanto scongiurando la possibilità che possa dimostrarsi la sussistenza di un acquisto a titolo originario, per decorso del tempo utile all'intervenuta usucapione, in favore degli attori.
Va nuovamente richiamato il principio per cui la prova della proprietà si dà, da parte del rivendicante, mediante dimostrazione della titolarità del diritto e, quindi in via alternativa, o mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene.
Ciò che va evidenziato, ai fini della presente decisione, è che il possesso protratto per il tempo necessario ad usucapire il bene, che il rivendicante deve dimostrare è un possesso continuato del bene conforme al titolo. In altri termini, laddove il rivendicante non sia in grado (come spesso avviene) di risalire al titolo originario di acquisto, egli può integrare la prova allegando, all'acquisto del possesso avvenuto in forza di un titolo idoneo, quello continuato per almeno un ventennio di seguito ed in conformità al titolo.
La generica prospettazione di parte attrice circa un possibile, incerto ed indefinito possesso sui terreni per cui è causa, unito alla dimostrazione di un'occupazione e profonda trasformazione dei suddetti immobili ad opera dei convenuti e è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di _1 CP_3
un acquisto a titolo originario, imponendo, dunque, il rigetto della domanda di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c..
Neppure appaiono conducenti le prove orali circa il possesso dei beni
10 rivendicati dagli attori.
I testi di parte attrice - nato nell'anno 1951 e Tes_1 Tes_2
nato nel 1962 - non sono in grado di riferire sul possesso del terreno da parte
[...]
del dante causa degli attori ed infatti, escussi, il primo, all'udienza del 7/2/2023 ed il secondo a quella del 6/4/2023, alla domanda di cui al cap. 4 dell'ordinanza istruttoria in cui la prova è stata articolata (4. “Vero che in passato, sin dall'anno di acquisto del terreno oggetto della presente controversia (anno 1962), dapprima il padre degli attori
( e, dopo la morte dello stesso, i suoi eredi legittimi Persona_5 [...]
e hanno sempre esercitato in via esclusiva i propri Pt_1 Pt_2 Parte_3
diritti di proprietà sul terreno in questione, in modo pacifico, palese e continuativo, sorvegliandolo e custodendolo”), hanno riferito:
“ADR. Riconosco lo stato dei luoghi nelle foto da me stesso scattate ed allegate alla relazione asseverata a mia firma di cui all'allegato 6 all'atto di citazione;
viene rappresentato, da diversi angoli visuali, il terreno in questione che, come si vede in planimetria ha una estensione di mq 1800 ca.; sono rappresentate in pianta due particelle catastali, la più piccola delle quali relativa ad un passo carrabile che non risulta munito di autorizzazione.
ADR. La recinzione che si vede nelle foto ho cominciato a vederla nel
2006/2007; all'epoca fui incaricato dal Comune per la progettazione di un piano di recupero dell'area; a quell'epoca vidi dei bandoni/casseformi prodromiche alla realizzazione del cordolo di cemento per la recinzione. Lo posso solo presumere. In quegli anni il Comune realizzò i marciapiedi, prima dei quali non vi era alcuna recinzione del terreno in questione e che ho descritto.
ADR. Sulla disponibilità del terreno da parte di confermo Parte_1
che, per le ragioni dette, ero a conoscenza, anche come suo professionista, del fatto che quell'area era di sua proprietà; lui stesso e le sorelle furono interessati dall'avvio del procedimento di esproprio che il Comune avviò negli anni 2005/2006 e che poi non portò a termine. In ogni caso sulle date precise di quanto dichiarato mi riporto alla perizia asseverata depositata in atti.” (così ; Tes_1
“Nel 2004/2005 presso la via S. Carlo da Sezze al civico 13, che si trova in prossimità della via C. G. Cesare, curavo un cantiere per la realizzazione di un nuovo fabbricato. Fui contattato da che mi propose l'acquisto del Parte_1
11 terreno di cui mi si legge. Riconosco le foto allegate alla perizia dell'arch. (all. Tes_1
6 citazione) che tuttavia rappresentano una situazione ovviamente diversa da quella degli anni 2004/2005 ai quali ho fatto riferimento. Il terreno di cui ho parlato e che mi fu offerto in vendita da era di una estensione di circa mezzo Parte_1
ettaro, quindi circa 5.000 mq.
ADR. Sul capitolo di prova posso dire che negli anni 2017/2018 ho visto nuovamente il terreno a suo tempo visionato e ho potuto constatare che una porzione dello stesso molto più piccolo era stato recintato nella parte che si trova, entrando sul terreno dalla via G. Cesare, sulla destra. La recinzione su muretto basso di cemento armato è quella che si vede nelle foto 5 e 6 allegate alla relazione arch.
(all. 6 atto di citazione). Il terreno recintato presenta la coltura di piante di Tes_1
piccole dimensioni. Ricordo la presenza di qualche alberello. Voglio dire che il terreno non era più incolto per come l'avevo visionato negli anni passati.
ADR. Il terreno, da quanto riferitomi da era stato recintato Parte_1
dai vicini, che non conosco. In effetti la recinzione ingloba una porzione di terreno alla corte dell'abitazione vicina. mi disse descrivendo la recinzione: Parte_1
sostanzialmente mi hanno rubato il terreno.
ADR. Voglio precisare che queste circostanze che ho ora riferito si collocano per quanto posso ricordare attorno al 2016, anno più anno meno” (così Tes_2
.
[...]
Nessuno dei testi di parte attrice è in grado di fornire una ricostruzione diacronica del possesso del terreno da parte degli attori, così da ricondurre al titolo di acquisto un periodo di effettivo possesso dell'immobile rivendicato. Se a ciò si aggiunge che i convenuti contestano radicalmente i possesso di controparte (e sono essi stessi nel possesso dei beni da molti anni), è evidente che l'onere probatorio imposto a parte attrice non può dirsi in alcun modo assolto.
2.3 L'introduzione di una domanda riconvenzionale di usucapione, a prescindere dal suo eventuale accoglimento, non comporta, inoltre, un'attenuazione del gravoso onere probatorio imposto dalla norma citata.
Chiarisce la Corte di Cassazione che nell'azione per rivendicazione l'onere della cosiddetta “probatio diabolica” incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che
12 non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere. (Cass. civ., sez. II, 23/09/2021, n. 25865)
In altri termini, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. (Cass. civ., sez. II, 19/10/2021, n.28865).
La Corte di Cassazione è intervenuta, da ultimo, sull'attenuazione dell'onere probatorio nell'azione di rivendica chiarendo che il rigore della cosiddetta “probatio diabolica”, la quale comporta l'onere a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, nel senso che, in tale
13 ipotesi, il rivendicatore non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto e di quello dei suoi danti causa, sino al proprietario comune autore tra i contendenti. (Cass. civ., sez. II, 21/03/2024, n. 7539).
Nel caso in esame i convenuti, i quali hanno agito in via riconvenzionale per l'accertamento della usucapione, lungi dal riconoscere la proprietà degli ui Pt_1
terreni oggetto di causa, hanno sostenuto di essere stati presenti sui terreni individuati alle particelle 184 e 292 sin dal momento in cui le particelle limitrofe furono assegnate, all'esito di atto di frazionamento redatto dal Geom. il 30/11/1950 CP_6
(atto di trasferimento effettuato dal Comune di Latina il 9/9/1967 rep. 32648) ai loro danti causa e (nonni e suoceri dei convenuti), Controparte_1 Parte_4 chiarendo che da quell'epoca essi hanno utilizzato il terreno assegnato e poi acquistato per la realizzazione, nel corso degli anni successivi, della loro abitazione, ed hanno esteso il loro possesso anche al terreno de quo, oggi oggetto di lite.
Inoltre, non ravvisandosi, nel caso di specie, un'ipotesi di comunanza del dante causa, non contestata dal convenuto, si esclude l'attenuazione dell'onere probatorio come richiesto per l'accoglimento della domanda ex art. 948 c.c. e non risultando dimostrato l'acquisto a titolo originario del bene da parte degli attori né dai loro danti causa, la domanda di rivendica proposta deve essere rigettata.
3. I convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 hanno introdotto, in via riconvenzionale, domanda volta all'accertamento della proprietà, in loro favore, sui beni per cui è causa, in virtù del loro possesso ultraventennale sugli immobili.
Hanno allegato, in particolare, come i loro danti causa sarebbero entrati nel possesso della particella limitrofa censita al n. 183 a seguito atto di frazionamento dei territori, siti nella zona di “Campo Boario”, in Latina, appartenuti all'
[...]
come risulta dall'atto di frazionamento in allegato al Controparte_7
fascicolo telematico del 20/11/1950.
Successivamente, con delibera del Comune di Latina del 9/9/1967 (rep.
32648) all'esito di una valutazione circa la possibilità di alienare, a trattativa privata a e e la rispettiva porzione di Controparte_8 Controparte_1 Parte_4 terreno assegnata, era stata confermata l'alienazione, ai coniugi Controparte_1
14 e della superficie di un lotto, sito in Via Giulio Cesare, in comune Parte_4
con , (superficie di mq. 270 circa); contestualmente la delibera Controparte_8
aveva conferito mandato al Sindaco di stipulare il relativo atto di compravendita.
Ebbene, secondo quanto sostenuto dai convenuti, a partire dal 1950 i propri danti causa (coniugi , una volta ottenuto il possesso dei beni in _1
questione, nelle modalità sopra indicate, avrebbero proceduto all'occupazione anche delle particelle limitrofe.
A sostegno della loro pretesa hanno allegato che il Comune, in virtù del consolidamento del possesso sulle particelle oggetto di causa, avrebbe concesso a di aprire due passi carrabili, uno al civico n. 1 di Via Giulio Persona_1
Cesare (che insisterebbe sulla p.lla 182) e quello all'altezza del civico n. 3 (già esistente), con autorizzazioni comunali nn. 3888 e 3889 del 14/6/2001.
Tale situazione di possesso si sarebbe, fattualmente, estrinsecata nella realizzazione di una recinzione, nella coltivazione di piante ed essenze arboree varie, nel curare l'area giardinata, nella cura dell'orto, (…) nell'utilizzo dello stesso terreno per il parcheggio e il deposito di materiali vari, e contestualmente nel disinteresse mostrato dagli ei confronti dei terreni oggetto di causa. Pt_1
3.1 Sulla base dei presupposti suindicati , Controparte_1 CP_2
e convenuti nel presente giudizio, opponendosi alle
[...] CP_3
domande di parte attrice, hanno proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento, in loro favore, della proprietà sulle p.lle 184 e 292 per intervenuto decorso del termine ultraventennale utile per l'usucapione.
Come si desume dall'art. 1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi,
è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l'animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio.
Va osservato che l'animus possidendi non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus.
15 Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto.
Tale potere deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità.
Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
3.2 Sotto altro profilo, va osservato che è onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando
l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
(Cass. civ., sez. II, 03/11/2021, n. 31238, che richiama Cass. civ., sez. II, 02/10/2018,
n. 23849).
Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto il possesso uti dominus, esercitato sui terreni oggetto di causa in via esclusiva, continua, pacifica e pubblica da oltre venti anni, e precisamente sin dal 1950.
16 Il possesso, come già precisato, si sostanzia in un potere di fatto, il cui contenuto è corrispondente a quello dell'esercizio di un diritto reale, ed è altresì contraddistinto dall'animus possidendi uti dominus (art. 1140 c.c.).
Chi intende acquistare un bene per usucapione deve dimostrare di aver manifestato con i propri comportamenti la volontà di possedere uti dominus, dovendo necessariamente, in primo luogo, allegare specificamente, ed in secondo luogo, fornire prova, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, tanto quello oggettivo quanto quello soggettivo (quest'ultimo può tuttavia “eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà”; Cass. civ., sez. II, 29/09/2017, n.
2267).
A tal fine è quindi decisiva la specifica allegazione delle attività materiali in cui si sia sostanziato il potere di fatto asseritamente esercitato sul bene.
La qualificazione come “possesso” degli atti di ingerenza posti in essere da un soggetto su un bene si risolve infatti in un apprezzamento di carattere valutativo, per consentire il quale è necessario che l'attore fornisca prima allegazione e poi dimostrazione delle attività concretamente esercitate sul bene, del modo di apprensione del bene stesso, degli elementi dai quali desumere l'esistenza dell'animus, nonché - ai fini della verifica della fondatezza della domanda di usucapione - del tempo per il quale tali attività si sarebbero protratte.
3.3 I principi suesposti vanno ulteriormente supportati da quelli assunti dalla ormai dominante giurisprudenza di legittimità in materia di usucapione di terreni e prova del possesso fornito mediante l'allegazione della coltivazione del fondo.
Si legge in giurisprudenza: Il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente la intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza. In particolare, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile
l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale,
17 corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. Costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. civ., sez. II, 09/07/2021, n. 19568).
Si legge, ad ulteriore chiarimento, nella motivazione di Cassazione civile, sez.
VI, 05/03/2020, n. 6123:L'assunto … secondo cui 'ai fini della prova del possesso di un fondo, utile per l'usucapione, la sua coltivazione è, di per sé, manifestazione di una attività corrispondente all'esercizio della proprietà' … contrasta … con il recente orientamento della seconda sezione civile di questa Corte che - superando i difformi precedenti rappresentati dalle sentenze nn. 7500/06 e 15446/07 - ha chiarito che “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (così Cass. n. 17376/18; conformi Cass. n. 18215/13). Tale più recente orientamento va condiviso, con la precisazione che l'accertamento del corpus possessionis è accertamento di fatto, che il giudice di merito deve operare caso per caso, esaminando l'intero reticolo dei poteri concretamente esercitati su un bene;
cosicché nel relativo apprezzamento non ci si può limitare a considerare l'attività di chi si pretende possessore (nella specie, la coltivazione del fondo) ma è necessario considerare anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento del proprietario.
3.4 Nel caso di specie la relazione con i fondi oggetto di causa, come descritta dai convenuti, e la sua correlazione con il comportamento inerte dei proprietari, odierni rivendicanti, trova riscontro nella relazione allegata dal consulente tecnico d'ufficio, nominato dal tribunale con ordinanza del 9/4/2022.
In particolare, dalla documentazione fotografica allegata dal consulente, relativa al sopralluogo che si è svolto in data 13/5/2022 si osserva, in primo luogo, la
18 sussistenza di un cancello, che delimita la zona abitativa dei convenuti, la cui apertura
è rivolta nell'ambiente attinente alla particella 184, con annesso passo carrabile
(autorizzazione comunale del 2001). Insiste sulla particella menzionata, altresì, un manufatto in muratura, che in parte ricade anche sulla particella 292. Si nota, dalla documentazione fotografica allegata, la presenza di una recinzione che ricomprende interamente l'area di pertinenza dei ossia la particella 183, la Parte_7
particella 184 e parte della 292.
Nello specifico, in risposta al quesito formulato al consulente nei seguenti termini: “Quesito n.
1 - a) individui la porzione delle particelle 292 e 184 per come delimitata ed attualmente occupata da parte convenuta, offrendone una rappresentazione grafica, fotografica e planimetrica”, il consulente si è avvalso del contributo di un ausiliario, geom. , il quale ha provveduto, tramite Persona_7
strumentazione adeguata, ad effettuare in data 6/6/2022 le misurazioni necessarie.
Dalla relazione del geometra incaricato emerge l'accertamento dello sconfinamento dei convenuti, verso l'area di proprietà di parte attrice, per l'intera particella 184 e per una porzione della particella 292 quantificata in mq. 1809.
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio nella relazione finale Persona_6
in atti, ha ritenuto di richiamare parzialmente la relazione del consulente di parte
Arch. nella parte in cui quest'ultimo sostiene riporta i dati relativi alla Tes_1
recinzione che delimita il terreno occupato per cui: “È stata rilevata, e documentata con foto (All. 2), la realizzazione, lungo i due lati di ml 50,91 e ml 28,21, della recinzione di tale vasta area con una muratura bassa costituita per alcuni tratti, ove visibile, da due file di blocchi in calcestruzzo di 20x20x50 cm con cordolo superiore in calcestruzzo e sovrapposti paletti con rete metallica per un'altezza totale di circa ml 2,00. Per ampi tratti tale muratura di base, causa i dislivelli della quota terreno, appare appena sporgente dalla superficie del terreno (foto 5 e 6 – All. 2) (…) Lungo il lato di ml 28,21 è posizionato un cancello, in scheletro metallico e rete, di larghezza di circa ml 2,00 (foto 4 – All. 2). Lungo tale lato la recinzione lascia la part.lla 292 e prosegue sulla part.lla 39. L'intera area quindi non è chiusa lungo il lato di ml 43,42 della part.lla 292 ma, inglobando anche una porzione della part.lla
39, risulta chiusa, verso nord, più avanti con una fatiscente recinzione oggi pericolante con paletti in legno e rete (v. rilievi e planimetrie – All. 1 e All. 2)”.
19 Continua, nella relazione, l'arch. rilevando che “il terreno distinto con Tes_1
la particella 184, configurato a trapezio, ha una superficie di mq 160, ha accesso da
v. Giulio Cesare ed è chiusa lateralmente tra due proprietà, dalla proprietà
(part.lla 185) da un lato e da proprietà (part.lla 183) d'altro. CP_5 _1
Detto terreno risulta interamente occupato e anch'esso non è accessibile poiché ricade nella suddetta più vasta area recintata, adibita attualmente ad area pertinenziale esclusiva del fabbricato identificato in Catasto con la particella 183 del foglio 137”. E ancora: “Sulla part.lla 184 grava quasi interamente un manufatto attualmente in muratura prefabbricata con tetto in lamiera, che si trova a ridosso della part.lla 183 e sconfina anche sulla part.lla 292”.
Il consulente (CTU) arch. ha altresì condiviso la prospettazione del Per_6
nominato CTP nella parte in cui ha rilevato che insistono sulla proprietà degli attori altri manufatti oltre la recinzione e, in particolare, il CTU ha aggiunto che nelle foto esito del proprio sopralluogo (foto 25/27-37-41) è stata riscontrata la presenza di un altro manufatto che l'arch. indicava quale “baracca bassa in lamiera di minori Tes_1 dimensioni” insistente parzialmente sulla p.lla 292.
Secondo il CTU, dunque, lo stato dei luoghi descritto nel 2020 dal CTP sarebbe stato conforme a quello da questi riscontrato nel 2022.
Se, dunque, al momento dei sopralluoghi i terreni oggetto di causa sembrano essere stati nel pieno possesso dei convenuti, i quali hanno realizzato manufatti e recinzioni, e sfruttato il terreno per le coltivazioni e il deposito di materiali da lavoro, come dimostrano anche i rilievi fotografici in allegato alla CTU, non risulta, tuttavia, allo stato, raggiunta la prova del possesso ultraventennale richiesto ai sensi dell'art. 1158 c.c. per l'intervenuta usucapione.
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale, nella relazione depositata, sempre condividendo i rilievi esposti dal CTP di parte attrice, arch. e per il Tes_1
tramite della consultazione delle aerofotogrammetrie agli atti (all. L3), ha verificato se lo sconfinamento e l'entrata in possesso uti dominus dei convenuti, sui terreni di proprietà degli attori, potesse dirsi realizzato per oltre venti anni.
Non potendo tenere in considerazione i fotogrammi relativi a voli effettuati negli anni 1979-1981; 1990-1991 e 2002 che inquadrano i terreni in questione, né le immagini ricavate dal Geoportale Nazionale degli anni 1988-1994-2000 (e
20 successivi), atteso che la formulazione del quesito rivolto al CTU ha disposto che lo stesso “b) esamini le aerofotogrammetrie depositate in atti, ne verifichi l'autenticità quanto alla provenienza e riferisca se dalle stesse si evince la presenza, sulla porzione di terreno in contestazione, di opere e manufatti riscontrati esistenti all'attualità o parte di esse” per cui devono tenersi in considerazione ai soli rilievi svolti dal CTU con riferimento alle aerofotogrammetrie in atti, individuate nel documento L3, da cui emerge un'ulteriore adesione, da parte del consulente del
Tribunale, alla prospettazione operata dal CTP arch. Tes_1
Quest'ultimo ha rilevato, in relazione all'anno 2003, che “La prima immagine aerea del suolo è certificata dalla che documenta due immagini del Persona_4
terreno riferite al 19 settembre 2003 (aerofotografia n. 043 strisciata n.01 (C.T.M.).
Le due immagini, entrambe certificate e vidimate sul retro, riportano, l'una, il terreno nel contesto di insieme per una sua precisa collocazione, l'altra, il terreno a distanza ravvicinata per permettere una visione chiara dello stato dei luoghi che interessano. Il documento mi è stato fornito dalla proprietà, che si era a suo tempo attivata con buono d'ordine n. 289 del 26 marzo 2016 (v fattura – All. 3). Da tali immagini riferite al 19 settembre 2003 risulta con assoluta chiarezza che l'intero suolo contraddistinto dalla part. 292 è completamente libero, nudo, incolto e privo di qualsivoglia opera e manufatto”. Inoltre successivamente a pag. 14 dell'elaborato il
CTP afferma che: “Nella immagine del settembre 2003 risulta insistere Persona_4
sul terreno di interesse un manufatto in lamiera posto a ridosso del confine della part.lla 185, di proprietà E' un manufatto di natura precaria, facilmente CP_5
amovibile, inizialmente posto in parte anche sulla contigua proprietà CP_5
(part.lla 185)”. Quanto riferito è stato accertato sulle immagini della i Persona_4
cui originali sono stati visionati dalla scrivente secondo quanto riferito in precedenza
(allegato L3).
Le aerofotogrammetrie allegate dimostrano che, nell'anno di indagine (2003), il terreno non mostrava alcuna attività di sconfinamento ed occupazione da parte dei convenuti, non rinvenendosi alcuna recinzione o manufatto, salvo che quello individuato come precario e facilmente amovibile, che risultano attualmente presenti,
e che appartengono con evidenza ad un momento successivo rispetto a quello indicato.
21 Tale previsione risulta, inoltre, corroborata anche dall'esame del testimone degli attori sentito all'udienza del 6/4/2023, nonché ulteriormente Testimone_2 chiarite dallo stesso arch. sentito all'udienza del 7/2/2023, anche Tes_1
consulente tecnico di parte.
Quest'ultimo ha, in particolare, chiarito che sarebbe a conoscenza delle condizioni relative alle proprietà in Latina in virtù del fatto che “Conosco Parte_8 sin dagli anni '80; lui è ingegnere e l'ho conosciuto come collega Parte_1 nell'ambito di rapporti professionali;
successivamente sono stato anche da lui incaricato come professionista di fiducia e perciò conosco la situazione riguardante le sue proprietà a Latina.”
Alla domanda del giudice ha risposto riconoscendo “lo stato dei luoghi nelle foto da me stesso scattate ed allegate alla relazione asseverata a mia firma di cui all'allegato 6 all'atto di citazione;
viene rappresentato, da diversi angoli visuali, il terreno in questione che, come si vede in planimetria ha una estensione di mq 1800 ca.; sono rappresentate in pianta due particelle catastali, la più piccola delle quali relativa ad un passo carrabile che non risulta munito di autorizzazione.
“ADR. La recinzione che si vede nelle foto ho cominciato a vederla nel
2006/2007; all'epoca fui incaricato dal Comune per la progettazione di un piano di recupero dell'area; a quell'epoca vidi dei bandoni/casseformi prodromiche alla realizzazione del cordolo di cemento per la recinzione. Lo posso solo presumere. In quegli anni il Comune realizzò i marciapiedi, prima dei quali non vi era alcuna recinzione del terreno in questione e che ho descritto.”
Sul cap. 10 (“Vero che, attraverso le restanti immagini e foto aeree riprodotte nella medesima Perizia Tecnica asseverata dal Dott. Arch. riferite agli Tes_1
anni 2004 e 2005 e che si esibiscono dal fascicolo di parte attrice, risulta che il terreno in questione è completamente incolto e privo di qualsiasi recinzione”) ha chiarito: “Mi riporto a quanto detto e alle relazioni da me redatta, oltre che alle aerofotogrammetrie depositate in allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice. Confermo che alla data che mi si legge il terreno in questione non era recintato”.
Sul cap. 11 (“Vero che verso la fine del 2005, il terreno oggetto di causa si presentava libero e sgombro da ostacoli e vegetazione e, quindi, venne occupato da
22 un circo, con tutti i numerosi autocarri ed attrezzature circensi, giuste immagini ed aerofotografie che si rammostrano dal fascicolo di parte attrice”), il teste Arch. Tes_1
ha confermato integralmente quanto letto, anche con riferimento alla presenza
[...] del circo nell'area di pertinenza degli a attualmente occupata dai convenuti, Pt_1
sostenendo di essere passato spesso in quelle zone negli anni indicati, per recarsi presso il suo studio professionale.
Dall'esame dell'ulteriore teste di parte attrice, a Testimone_2
conoscenza dei fatti di causa perché nel 2004/2005 si è occupato di curare un cantiere per la realizzazione di un nuovo fabbricato in Via S. Carlo da Sezze, in prossimità di
Via Giulio Cesare ove insistono i terreni per cui è causa, è emerso che in quegli anni lo stesso aveva avuto modo di visionare i terreni in questione in quanto uno degli odierni attori, gli ha proposto di acquistare il terreno. Parte_1
Il teste, che ha poi avuto accesso in un tempo successivo ai terreni oggetto di causa (anni 2017-2018), ne ravvisava un profondo cambiamento, infatti ha riferito:
“una porzione dello stesso molto più piccolo era stato recintato nella parte che si trova, entrando sul terreno dalla via G. Cesare, sulla destra. La recinzione su muretto basso di cemento armato è quella che si vede nelle foto 5 e 6 allegate alla relazione arch. (all. 6 atto di citazione). Il terreno recintato presenta la coltura Tes_1
di piante di piccole dimensioni. Ricordo la presenza di qualche alberello. Voglio dire che il terreno non era più incolto per come l'avevo visionato negli anni passati”.
Il teste ha inoltre aggiunto, sul cap. 10 della memoria istruttoria: “Negli anni
2004/2005, all'epoca dei fatti di cui ho detto, il terreno era incolto;
vi erano solo dei cespugli”. Sul cap. 11: “Confermo che quel terreno per una ampiezza molto maggiore era occupato periodicamente dal tendone ed attrezzature di circhi itineranti. E' un fatto noto a Latina. La posizione del tendone è quella rappresentata a pag. 11 della consulenza di parte arch. allegata come doc. 1 alla seconda memoria Tes_1 istruttoria di parte attrice”.
I fatti riferiti dai testi citati da parte convenuta non sono d'altra parte idonei a dimostrare il possesso ultraventennale dei richiesto per Parte_7
l'usucapione.
Non risultano contraddette le circostanze che i terreni, negli anni che vanno dal 2003 (immagini-aerofotogrammetrie 2003, doc. all. L3) al Persona_4
23 2005/2006 (come emerso dall'esame dei testi di parte attrice), risultino incolti e privi di recinzione, e addirittura, parte della particella 292, sarebbe stata occupata per un periodo di tempo da una compagnia circense itinerante;
tali elementi di fatto sono incompatibili con un'occupazione uti dominus, data dallo sconfinamento nella particelle esaminate, come dedotta da parte dei convenuti, si sostiene, dagli anni '50 del secolo scorso.
Dall'esame dei testi di parte convenuta (sentito all'udienza del Testimone_3
7/2/2023) e (sentito all'udienza del 6/4/2023) non emerge alcunché di Testimone_4
determinante che possa contraddire quanto sopra esposto e persuadere il tribunale in senso contrario.
Non sembra trovare riscontro nelle aerofotogrammetrie in atti, la circostanza per cui la recinzione (foto 1 della perizia dell'arch. sarebbe stata realizzata Tes_1
negli anni 94/95, secondo quanto emerso dalla testimonianza di che Testimone_4
ha, per altro verso, confermato la circostanza per cui attorno al 2005 il terreno che fronteggia l'abitazione dei sarebbe stato occupato da “tendoni”, che però _1
il teste non individua nel circo, che dice essersi svolto attorno agli anni '80 in quelle zone, ma riferisce come i tendoni appartenessero ad un gruppo di evangelisti, enfatizzando la confusione sul punto.
Stesse considerazioni possono farsi anche in relazione alla testimonianza resa dal teste , il quale ha riferito genericamente di aver aiutato, da ragazzo, Testimone_3
, la moglie di , a coltivare il terreno in questione tenuto ad orto Pt_4 _1
(riferendosi ai nonni e suoceri dei convenuti), aggiungendo che “ADR. Il terreno è stato tenuto da dopo che lui è andato in pensione e io, che ci andavo _1
d'accordo, gli davo una mano a coltivarlo. ADR. Non so dire la dimensione dell'orto; era abbastanza grande e ci si coltivavano ortaggi. Voglio dire che io Parte sapevo che il terreno era dell' ADR. L'orto di cui ho parlato esistente allora è più o meno quello che c'è oggi”; né vale a dare certezza dell'eventuale possesso avente i richiamati requisiti di cui all'art. 1158 c.c. la circostanza di cui al cap. 3 della memoria istruttoria di parte convenuta sulla quale ha riferito Testimone_3
“Confermo che l'area era utilizzata come orto, originariamente era recintata da paletti e filo spinato. La recinzione con il cordolo che si vede nelle foto mostratemi
(relazione dell'arch. del 4/3/2020) è successiva;
il cordolo che confina con il Tes_1
24 marciapiede è stato realizzato dal comune;
poi io stesso aiutai Persona_8
(nonno dei resistenti) a mettere la recinzione;
questo è avvenuto molti anni fa credo più di venti.”. Emblematica della inconducenza della testimonianza del teste
[...]
, la dichiarazione resa al termine della deposizione resa all'udienza del Tes_3
7/2/2023: “Sono stato sempre convinto che tutta l'area, inclusa quella oggetto di Parte causa, era originariamente dell' .
Le circostanze riferite dai testi di parte convenuta indicano la realizzazione di un'attività di coltivazione su terreni adiacenti all'abitazione dei tra _1
l'altro mai riferendosi il teste agli attuali attori, ma sempre ai loro danti causa, e facendo riferimento ad una recinzione che non risulterebbe presente nelle immagini allegate in atti e riferite all'anno 2003. Si ritiene di escludere che la stessa recinzione possa essere stata realizzata in un periodo antecedente, confermando, in tal senso, la ricostruzione operata dal CTU sulla scorta delle aerofotogrammetrie analizzate e concernente il mancato decorso del termine ultraventennale, per cui il possesso alla stregua di proprietario da parte del possessore dovrebbe risultare provato, ai fini dell'utile decorso del termine ultraventennale, almeno a decorrere dall'anno 2000
(fino all'introduzione della causa nel 2020).
4. Al rigetto della domanda di rivendica di rivendica, proposta dagli attori ed deriva il rigetto delle Parte_1 Parte_2 Parte_3
domande conseguenti formulate dagli stessi attori.
Come sopra esposto, l'autonomia delle domande contrapporte, consente al tribunale, per le ragioni illustrate, di rigettare anche la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
.
[...]
5. Attesa la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le predette parti.
5.1 Le spese di CTU sono poste a carico delle parti processuali nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta le domande proposte dagli attori ed Parte_1 Parte_2
25 Parte_3
rigetta la domanda riconvenzionale proposte dai convenuti _1
, e;
[...] Controparte_2 CP_3
compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese di CTU
Latina, 22/1/2025
Il giudice
Luca Venditto
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