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Articolo 5 della Legge 9 maggio 1950, n. 315
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Legge 9 maggio 1950, n. 315
Articolo 5 della Legge 9 maggio 1950, n. 315
Versione
29 giugno 1950
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 giugno 1950
Vedi fonte istituzionale
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