Cass. civ., sez. II, ordinanza 07/10/2020, n. 21561
CASS
Ordinanza 7 ottobre 2020

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In tema di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, esclude l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità; rimangono salvi l'eventuale, espresso patto di accollo con cui il cessionario si obblighi a pagare i debiti contratti dal cedente ancorché non risultanti dai libri contabili obbligatori e l'applicabilità dell'art. 2112, comma 2, c.c. - sussistendone i presupposti - per i crediti dei prestatori di lavoro subordinato.

Commentario1

  • 1Cessione d'azienda: l'art. 2560 c.c. e la responsabilità del cessionario per i debiti dell'azienda ceduta (Cass. 26450/23)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 23 marzo 2024

    LA VICENDA Una dipendente vantava un credito retributivo per aver prestato il proprio lavoro a favore di una società il cui ramo d'azienda era stato successivamente ceduto. Tale cessione era stata congegnata in modo tale da lasciare solo in capo alla società cedente la responsabilità per il debito retributivo verso la lavoratrice, nonchè finalizzata a lasciare non soddisfatto quel debito dopo la messa in liquidazione e la successiva cancellazione della società debitrice. Ed invero… il fatto che la compagine sociale della cessionaria fosse sostanzialmente quella della cedente, palesava un uso “distorto” dell'istituto del trasferimento di ramo di azienda. In questa prospettiva, neppure il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 07/10/2020, n. 21561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21561
Data del deposito : 7 ottobre 2020

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