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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1428/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Walter Miceli e Fabio Parte_1
Ganci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Monreale (PA) Via Roma n.
48.
- RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore.
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, la ricorrente in epigrafe, docente di Scuola Contr Secondaria di I grado, avendo premesso di aver lavorato alle dipendenze del mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, conveniva in giudizio il , lamentando la mancata Controparte_1 percezione, durante gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della
1 retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola, maturata in virtù dei contratti a tempo determinato, così come analiticamente indicati in ricorso (cfr. pag.2 ricorso e alleg. 1 e 2).
Concludeva, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
- per l'effetto, Controparte_1 condannare il , in favore di parte ricorrente, al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.699,10 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Il non si costituiva in giudizio, sebbene Controparte_1 regolarmente citato, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 28 maggio 2025 per il deposito di note scritte.
***
Il ricorso è fondato.
L'art. 7 c.c.n.l. del 15.03.2001 del comparto scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docete per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Al comma 3 la norma prevede altresì che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999”. Quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell' anno scolastico stabiliva che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in
2 ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato;
pertanto, il richiamo contenuto al comma 3 “alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015 del 27.07.2018).
L'emolumento in questione, invero, ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017) e, pertanto, rientra nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Come ritenuto dalla Suprema Corte, “non sono individuabili significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei: una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione” (ex multis cfr.
Cass. 20015/2018).
La domanda va pertanto accolta, per cui deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione alle prestazioni lavorative rese sulla base dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, nei periodi indicati in ricorso, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25
CCNI.
Di talché, ritenuti corretti i conteggi contenuti nel ricorso, che appaiono fondati su una precisa metodologia ed esenti da vizi, il va Controparte_1 condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo Parte_1 complessivo di € 2.699,10, a titolo di retribuzione professionale docenti maturata per il periodo di effettivo servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
3 2021/2022 (dal 27.11.2019 al 30.06.2020, dal 26.11.2020 al 23.06.2021 e dal
22.11.2021 al 06.07.2022), oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
- dichiara il diritto di alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 2001, per il periodo di servizio effettivamente prestato con contratti a termine col Controparte_1
negli anni scolastici 2019/2020 (dal 27.11.2019 al 30.06.2020), 2020/2021 (dal
[...]
26.11.2020 al 23.06.2021) e 2021/2022 (dal 22.11.2021 al 06.07.2022);
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma complessiva di € 2.699,10, a titolo di retribuzione professionale docenti, calcolata ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA del 31.08.1999, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.300,00 (comprensive dell'aumento del 30
% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1 bis) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 29.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
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