Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
05.02.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella Causa iscritta al n° 3555/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Oreste Cardillo e Nicola Russo, presso i quali elettivamente domicilia
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Anna Oliva
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.07.2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
1
CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e, in subordine, all'assegno di invalidità civile - ha proposto il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP - per avere la stessa affermato la sussistenza di una invalidità nella misura del 58% - ed affermando, di contro, la sussistenza dei requisiti sanitari a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni CP_2
giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
05.02.2025, il solo difensore di parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, anche a mezzo del richiamo di un parere medico a firma del dott. , per cui Persona_1
2 l'opposizione non può considerarsi inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
In buona sostanza, parte ricorrente si duole della generale sottovalutazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP, del quadro patologico globale – asseritamente caratterizzato da: esiti protesi inversa della spalla, psoriasi ed onicodistrofia psoriasica, cardiopatia ipertensiva in I/II classe
NYHA, artrosi diffusa con severa limitazione funzionale e deficit della deambulazione e rizoartrosi bilaterale con deformazione delle mani.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, per la cardiopatia, andrebbe fatta una media tra quanto previsto dai codici di riferimento ovvero 6441 (21%-30%) e 6442
(41% - 50%) con attribuzione del 35%. Inoltre, il ricorrente si duole dell'omessa valutazione dell'artrosi diffusa con severa limitazione funzionale e deficit della deambulazione e della rizoartrosi bilaterale con deformazione delle mani.
Parte ricorrente ha, inoltre, depositato nuova documentazione medica successiva all'espletamento delle operazioni peritali in fase di ATP.
Ebbene, alla luce delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e della nuova documentazione medica, si è reputato necessario un approfondimento medico, ed è stata disposta una nuova consulenza tecnica con affidamento dell'incarico al dott.
. Controparte_3
Tuttavia, anche la nuova perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio ha confermato che non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dei benefici richiesti.
Ed invero il CTU nominato, dott. afferma che la ricorrente è Controparte_3
affetta da: “1)Artropatia flogistico-degenerativa polidistrettuale a prevalente interessamento delle mani in soggetto con sindrome del tunnel carpale bilaterale già trattata chirurgicamente a sinistra;
2) Esiti di impianto di protesi inversa di spalla a destra per artrosi;
3) Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico.”, precisando che “causa delle suddette infermità, all'epoca dell'inoltro della domanda amministrativa del 22.05.2017 la periziata presentava una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50% (cinquanta per cento). c) Inoltre, in considerazione della successiva protesizzazione chirurgica della spalla destra, a decorrere dal mese di ottobre 2018, la percentuale di riduzione della capacità lavorativa risulta essere pari al 69%”
3 (cfr. relazione peritale in atti).
Aggiunge, ancora, il consulente che “decorrere dal compimento del 67° anno di età
(5.01.2022),la ricorrente è da ritenere invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, ma, in ogni caso, NON si trova nell'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ha bisogno di assistenza continua in quanto
è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.”
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal
CTU dott. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi CP_3
integralmente trascritti.
Il Ctu ha adeguatamente valutato, alla luce delle risultanze documentali e dell'accurato esame obiettivo espletato, le patologie di cui risulta essere affetta la ricorrente.
Le conclusioni del Consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto logicamente articolate e adeguatamente motivate.
Né le parti hanno formulato specifiche e puntuali contestazioni alle risultanze della ctu.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per la concessione della pensione di inabilità civile, né per l'assegno mensile di invalidità civile.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc dalla parte ricorrente, le spese di lite sono irripetibili.
Le spese della Ctu, redatta in sede di ATP e nel presente giudizio, come liquidate in separati decreti vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda, e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, né
4 dell'assegno di invalidità civile;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone le spese di Ctu, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separati decreti, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
NOLA, 01.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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