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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 195/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Parte_1
Gitto ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Rionero in Vulture
(PZ), alla via Foggia nr. 12
e da
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Parte_2
Gitto ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Rionero in Vulture
(PZ), alla via Foggia nr. 12
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 21.01.2025, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Sellia Marina (CZ) in data 01.10.2016 e che dalla loro unione non sono nati figli - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile; 2) l'abitazione, di proprietà dello , adibita a casa familiare sita in Rionero Parte_1 in Vulture (PZ) alla via Ascanio Raffaele Ciriello n. 11, rimane nella esclusiva disponibilità dello stesso con tutti i beni mobili ed accessori ivi presenti in quanto esclusivo proprietario; 3) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata indipendenza economica, pertanto rinunciano vicendevolmente all'assegno di mantenimento per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e nulla è richiesto e dovuto tra gli stessi;
4) con la sottoscrizione del presente accordo
i coniugi confermano di aver risolto ogni questione di tipo economico – patrimoniale riferita all'assegno di mantenimento ed ogni altra questione relativa al rapporto coniugale, dichiarando di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro rilasciandosi ampia e liberatoria quietanza a saldo.
5) Le spese e competenze legali si intendono interamente compensate tra le parti e la sottoscrizione del presente atto da parte del difensore deve intendersi come rinuncia al vincolo di solidanza ”.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Sellia Marina (CZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
2 Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e con ricorso del 21.01.2025, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Sellia Marina (CZ), in data 01.10.2016, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sellia Marina (CZ) dell'anno 2016, Atto nr. 20,
Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sellia Marina (CZ), per gli adempimenti di competenza;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza, in data 08.05.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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