Art. 3. Comitato promotore delle celebrazioni verdiane 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e' istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda, nonche' da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giuseppe Verdi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonche' di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge.
3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giuseppe Verdi.
4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2013, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale la trasmette alle Camere.
5. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.
6. Le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
7. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 4.
2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giuseppe Verdi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonche' di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge.
3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giuseppe Verdi.
4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2013, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale la trasmette alle Camere.
5. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.
6. Le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
7. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 4.