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Decreto 2 giugno 2025
Decreto 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, decreto 02/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Enna
Sezione Civile
Decreto ex art. 171 bis c.p.c.
N. R.G. 301 /2025
Il giudice designato,
visto l'art. 171 bis c.p.c.;
rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio;
ritenuto che non occorre adottare alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 171 bis c. 2 c.p.c.;
rilevato che è stata domandata la sospensione inaudita altera parte dell'esecutività dei titoli posti a base del precetto opposto;
ritenuto che, allo stato, non si ravvisano, né in punto di fumus né in punto di periculum i presupposti per la sospensione richiesta;
considerato il carico del ruolo e ritenuto che occorre differire la data della prima udienza di comparizione delle parti, che sarà chiamata anche per la trattazione dell'istanza di sospensione, al fine di confermare o revocare la statuizione odierna;
p.t.m.
rigetta l'istanza di sospensione;
differisce la prima udienza di comparizione delle parti alla data del 18.11.2025, ore 11.15, anche ai fini della conferma, della modifica o della revoca dell'odierno rigetto dell'istanza cautelare.
Si comunichi.
1.6.2025 Il Giudice
Davide Palazzo
Sezione Civile
Decreto ex art. 171 bis c.p.c.
N. R.G. 301 /2025
Il giudice designato,
visto l'art. 171 bis c.p.c.;
rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio;
ritenuto che non occorre adottare alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 171 bis c. 2 c.p.c.;
rilevato che è stata domandata la sospensione inaudita altera parte dell'esecutività dei titoli posti a base del precetto opposto;
ritenuto che, allo stato, non si ravvisano, né in punto di fumus né in punto di periculum i presupposti per la sospensione richiesta;
considerato il carico del ruolo e ritenuto che occorre differire la data della prima udienza di comparizione delle parti, che sarà chiamata anche per la trattazione dell'istanza di sospensione, al fine di confermare o revocare la statuizione odierna;
p.t.m.
rigetta l'istanza di sospensione;
differisce la prima udienza di comparizione delle parti alla data del 18.11.2025, ore 11.15, anche ai fini della conferma, della modifica o della revoca dell'odierno rigetto dell'istanza cautelare.
Si comunichi.
1.6.2025 Il Giudice
Davide Palazzo