Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 01/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2327/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1
CUCCUINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via A. Garbasso n. 42/A;
PARTE RICORRENTE contro
( , rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA CP_1 C.F._2
TARCHIANI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Petrarca n. 33;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
- modifica
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 26.03.2025.
pagina 1 di 4
Con ricorso depositato in data 08.11.2024, il ricorrente ha chiesto che venisse disposta la modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Arezzo in data 30.10.2017 a seguito delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, con il quale era stato concordemente stabilito l'affidamento condiviso di , all'epoca minorenne, il suo collocamento prevalente presso la madre ed il suo mantenimento Per_1 diretto da parte di entrambi i genitori, nonché l'assegnazione della casa familiare alla resistente CP_1
fino al raggiungimento della maggiore età di . Il sig. ha altresì dedotto che con
[...] Per_1 Parte_1
successiva scrittura privata fra le parti, ed in conseguenza del trasferimento di residenza della figlia presso il padre, le parti stabilivano che la madre avrebbe dovuto versare al padre la somma di € Per_1
300,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario della figlia , oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie sostenute in suo favore.
In ragione di sopravvenute e maggiori esigenze economiche, il ricorrente ha chiesto Parte_1 che il Tribunale ponesse a carico della resistente un assegno di mantenimento ordinario pari ad €
350,00 mensili in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Persona_2
, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in suo favore, nonché che venisse disposta la
[...] revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore di della casa familiare posta in CP_1
Capolona, P.zza Martiri della Libertà n. 8/A.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.12.2024, la resistente ha CP_1 chiesto il rigetto integrale del ricorso, in considerazione dell'assenza dei presupposti necessari alla modifica delle condizioni stabilite con la scrittura privata dell'ottobre 2019 sottoscritta fra le parti e, in via riconvenzionale, la stessa ha chiesto che venisse confermato il contenuto della scrittura privata sottoscritta fra le parti, ovvero che la casa familiare sita in Capolona (AR), Piazza Martiri della Libertà
n. 8/A, venisse lasciata ad uso esclusivo della sig.ra e che quest'ultima potesse provvedere al CP_1
mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , Per_1 mediante il versamento della somma di € 250,00 mensili per il suo mantenimento ordinario, oltre al
30% delle spese straordinarie, avanzando altresì ulteriori richieste.
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno dato di aver raggiunto un accordo ed hanno altresì concordemente chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate (cfr. verbale d'udienza del 26.03.2025). Pertanto, acquisito il parere favorevole del
Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente formulate come da foglio separato, ed in particolare come da condizioni e conclusioni indicate da pag.
4, punto 1, terzultimo rigo del foglio allegato al verbale di udienza del 26.03.2025, così integralmente pagina 2 di 4 trascritte e riportate: “1) si impegna a provvedere al mantenimento della figlia con CP_1 Per_1
la corresponsione al padre , presso il quale la figlia da tempo risiede, entro il giorno Parte_1
20 di ogni mese, la somma di € 300,00= mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e a provvedere al rimborso del 50% delle spese straordinarie, così come individuate con protocollo vigente presso il Tribunale di Arezzo sottoscritto in data 29.12.2022, sostenute per la figlia da e secondo le precisazioni indicate nei punti successivi;
2) rinuncia Parte_1 CP_1
all'assegnazione della casa familiare posta in Capolona P.zza Martiri della Libertà e si impegna a rilasciare la casa familiare entro e non oltre il 30 settembre 2025 dal momento del rilascio della casa familiare fino alla vendita della casa stessa, così come concordato al sottostante punto 3), il contributo al mantenimento in favore della figlia verrà ridotto a euro 250,00 mensili, ma dal momento Per_1
della vendita della casa, la si impegna a provvedere al versamento del contributo per la figlia CP_1
come sopra determinato al punto 1) con le modalità ivi previste;
2a) e Parte_1 CP_1
con il presente atto manifestano ciascuno in modo irrevocabile la volontà di porre in vendita, con rilascio dal primo ottobre 2025 la casa familiare sita in Capolona distinta al NCEU del comune di
Arezzo al F.18 p.lla 635 sub 3 catg. c/6 classe 3 consistenza 25mq. e F.18 p.lla 635 sub 10 categ. A/3 classe 3 consistenza 4,5 vani piano 1, ad un prezzo non inferiore ad Euro 120.000,00= o comunque a un prezzo minore qualora venga stabilito di comune accordo. 2b) Il ricavato dalla vendita del predetto immobile verrà ripartito tra le parti comproprietarie in ragione delle rispettive quote del 50%. 2c) Fin dalla sottoscrizione del presente atto le parti potranno rivolgersi ciascuna all'agenzia di intermediazione di fiducia per conferire incarico senza esclusiva per la vendita del suddetto immobile con il rilascio entro il 30 settembre 2025 comunicando all'altro l'importo della provvigione e la data delle visite. 2d) La IG.ra a tal fine si dichiara disponibile a far visitare l'immobile agli CP_1
interessati all'acquisto. 2e) Le parti si impegnano a sostenere in pari misura tutte le spese e gli oneri per la certificazione necessaria (amministrativa, urbanistica, energetica e quant'altro) finalizzata alla vendita dell'immobile. 2f) La IG.ra si impegna a rilasciare l'immobile descritto al punto CP_1
2a) entro il termine non prorogabile sopra indicato del 30 settembre 2025; 2g) L'occupazione della casa familiare da parte della IG.ra non potrà costituire vincolo pregiudizievole alla vendita CP_1
della casa e pertanto la medesima si impegna sin d'ora a rilasciare la casa coniugale libera da cose e persone, al momento della vendita nella totale disponibilità dell'acquirente e comunque dal
30/05/2025; 2h) le parti pattuiscono che eventuali irregolarità catastali e/o edilizie e / o urbanistiche andranno regolarizzate prima dell'atto di trasferimento a cura e spese dei comproprietari che sosterranno i costi nella misura del 50% ciascuno impegnandosi a collaborare e sottoscrivere gli atti necessari allo scopo e a rimborsare chi anticipi la spesa 2i) La sig.ra inoltre si impegna a CP_1
pagina 3 di 4 corrispondere tutti gli oneri condominiali fino alla vendita della casa. 2l) Le parti si impegnano a non costituire oneri e/o vincoli e apportare modifiche che possano pregiudicare le condizioni del trasferimento così come sopra pattuite. 3) I mobili presenti nella casa familiare saranno in uso della ino al momento del rilascio della casa. A tal momento la releverà con l'accordo del sig. CP_1 CP_1
il letto matrimoniale, frigorifero, lavastoviglie asciugatrice e lavatrice, il televisore, le Parte_1
stoviglie e tutta la biancheria mentre il sig. preleverà entro 30 giorni dalla sottoscrizione Parte_1
del presente atto i propri effetti personale in particolare racchette da tennis, attrezzatura campeggio
(tenda, materassino etc) i giochi dei figli se di loro interesse che diversamente saranno devoluti in beneficenza. Le parti concordano che il resto del mobilio verrà lasciato tutto il resto a disposizione gratuita di un eventuale acquirente. 5) La sig.ra si impegna a non condividere CP_1
l'abitazione con l'eventuale compagno;
6) Le parti rinunciano ad ogni diversa pretesa formulata rispettivamente con il ricorso e con la comparsa di costituzione. 7) Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti e a tal fine sottoscrivono i legali per rinuncia alla solidarietà.”.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 26.03.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
26.03.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
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