Articolo 1 della Legge 4 aprile 1985, n. 120
Versione
11 aprile 1985
Art. 1. Articolo unico

Gli inquadramenti di coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a professore associato nelle tornate, successive alla prima, dei giudizi di idoneita' previsti dall' articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , possono essere disposti anche nel corso dell'anno accademico. L'inquadramento in ruolo decorre dalla data della delibera della facolta' interessata.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NOTE

Nota all'articolo unico, primo comma:
- Il testo dell' art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , come modificato dall' art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478 , e' il seguente:
"Art. 51 - Giudizio di idoneita'. - I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalita' stabilite nel precedente art. 45.
Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unita', si provvedera' alla costituzione di piu' commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio.
La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione.
L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale.
Essa puo' essere anche parziale allorche' i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento.
Il giudizio e' inteso ad accertare l'idoneita' scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.
Esso e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attivita' didattica da lui svolta nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica e sulle funzioni svolte dai candidati.
Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attivita' scientifica e didattica da loro svolta.
Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneita' nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneita'.
Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilita' previste nel presente decreto.
Per i giudizi di idoneita' di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione e' integrata con la nomina di due esperti nominati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio e' basato prevalentemente sulla capacita' professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la scuola ed e' integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.
I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra universita' o scuola".
Entrata in vigore il 11 aprile 1985