CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/06/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale nella causa iscritta al n. 12 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
AVV. , , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cagliari Piazza Giovanni XXIII n. 35, presso lo studio dell'Avv. Guendalina Garau che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del sindaco p.t., sede in Controparte_1 [...]
Via Deledda, snc, C.F. - P.I. , CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in via San Francesco n. 14 presso lo CP_1
studio dell'Avv. Giuseppe d'Eboli che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione;
APPELLATO
All'udienza del 22 novembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in totale
1 riforma della sentenza n. 3575/2021, pubblicata il 6 dicembre 2021 del
Tribunale di Cagliari, Giudice Dr.Piana, riformare i capi tutti della sentenza ed accogliere le domande precisate in primo grado dall'appellante, se del caso anche istruttorie, previa sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado , con vittoria di spese ed onorari della doppia fase del giudizio.
Con condanna alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in corso di causa.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“1) rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi indicati in parte espositiva e confermare il dispositivo della sentenza impugnata, se del caso, anche così provvedendo:
I: in via preliminare, dichiarare prescritto il presunto diritto al compenso del ricorrente per l'attività svolta per il Comune di;
CP_1
II: in subordine, rigettare la richiesta avversa per tardività della precisazione delle attività svolte dall'opposto e mancanza di prova;
III: in ulteriore subordine, accertare l'attività svolta dall'opposto a favore dell'opponente e l'importo complessivo dovuto per tale attività nel limite dell'importo complessivamente richiesto dall'opposto con le fatture emesse il 23.6.2011 a fronte dei pagamenti già effettuati;
IV: per l'effetto, dichiarare nullo, annullato, inefficace e revocato il decreto ingiuntivo n. 1335/12 del 14/06/2012, del Tribunale di Cagliari per assenza dei presupposti formali e di fatto per l'emissione del decreto ingiuntivo;
V: condannare l'opposto alla restituzione della somma di € 12.408,16 pagata dal a seguito della concessione della esecutività Controparte_1
provvisoria del decreto opposto o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e rimborso spese generali
12,5%, nonché IVA e CPA, come per legge, di lite del doppio grado.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2012 il CP_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.1335/2012 con il
[...]
quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 11.236,64, oltre spese, a titolo di compensi richiesti dall'avv. a Parte_1
2 fronte dell'attività professionale svolta in favore dell'ente in cinque procedimenti, specificamente indicati, davanti al Tar Sardegna.
Costituitosi in giudizio l'avv. , autorizzata Parte_1
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con provvedimento del 2 settembre 2013, istruita la domanda con produzioni documentali, all'udienza del 27 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
Il Tribunale con la sentenza n. 3575/2021 pubblicata il 6 dicembre
2021 ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. revoca il decreto ingiuntivo;
b. rigetta le domande formulate dall'opposto in via principale;
c. dichiara inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento formulata dall'opposto in via riconvenzionale subordinata;
d. condanna l'opposto a rimborsare all'opponente l'importo di 12.408,16 euro oltre agli interessi legali dal 16.4.2014 al saldo;
e. dispone che le spese della fase monitoria restino a carico dell'opposto il quale le ha anticipate.
f. condanna l'opposto a rimborsare all'opponente le spese del presente giudizio di opposizione, così liquidate:
€ 875,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 740,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.600,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.620,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 725,25per spese generali 15%;
€ 111,00 per contributo unificato e spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 2,58 per copie;
€ 5.673,33 complessivi, oltre CPA e IVA di legge.”
Con atto di citazione notificato il 5 gennaio 2022 propone appello l'avv. . Parte_1
Costituitosi in giudizio il , la causa è trattenuta Controparte_1
in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti
3 difensivi finali per poi essere rimessa davanti al Collegio avendo l'appellante chiesto la discussione orale della causa.
All'udienza del 22 novembre 2024 la causa è definitivamente trattenuta a decisione.
In via preliminare deve essere trattata l'eccezione rilevabile d'ufficio ex art. 157 c.p.c. sollevata dall'appellante nella memoria conclusionale di replica depositata il 4 marzo 2024 con la quale si contesta la capacità di stare in giudizio del difensore del , avv. Giuseppe D'Eboli. Controparte_1
La procura speciale a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo appariva infatti inidonea sia sotto il profilo dell'operatività nell'ambito territoriale, essendo l'atto intestato “Tribunale di Nuoro” sia per il fatto che essa non consentiva la costituzione in appello, dovendo detta procura intendersi rigorosamente ristretta agli atti che ne costituiscono l'oggetto. Doveva altresì rilevarsi che la delibera in atti, n.12 del 2012 del
Responsabile del Servizio del limitava le attività del Controparte_1 difensore all'opposizione a decreto ingiuntivo, restando pertanto escluse tutte le ulteriori attività. L'appellante ha quindi concluso che “pertanto, a parere di chi scrive l'Avv. D'Eboli ha probabilmente svolto con una procura nulla per errato ambito territoriale le attività di primo grado, ma è sfornito di ogni procura o mandato per il grado presente.”
L'eccezione sollevata, sulla quale inopinatamente ha insistito il difensore dell'appellante all'udienza di discussione orale, nonostante la nota depositata dalla controparte l'11 novembre 2024, è assolutamente infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Deve in primo luogo rilevarsi la speciosità della eccezione laddove sostiene che la procura sarebbe stata conferita con riferimento all'ambito territoriale del Tribunale di Nuoro sulla base di un evidente errore materiale nell'intestazione dell'atto di citazione in opposizione, tenuto conto che nella vocatio in jus è correttamente indicata l'Autorità davanti al quale si è effettivamente svolto giudizio di primo grado che, peraltro, era obbligata, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Cagliari.
4 Con riguardo al contenuto della procura, l'eccezione è, parimenti, assolutamente inconsistente, se solo si tiene conto che essa nomina l'avv.
Giuseppe D'Eboli “nel presente procedimento” attribuendogli specificamente il potere di “proporre appello” e, pertanto, a maggior ragione il potere di costituirsi in appello, dovendosi comunque rammentare che è pacifico principio che “In materia di procura al difensore, il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula "per il presente giudizio" o "per la presente procedura", senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all'intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello” (Cass., n. 16372/2018; conforme Cass., n. 40/2003) mentre sono del tutto inconferenti i richiami giurisprudenziali dell'appellante a sostegno dell'eccezione.
Infine, con la richiamata nota, il difensore dell'ente ha depositato la
Determina n. 241 del 22.3.2022 con la quale il Responsabile del Servizio del
Comune di , dando atto che la procura alle liti già conferita nel CP_1
giudizio di opposizione prevedeva il potere di proporre eventuale appello, conferisce incarico legale per resistere all'impugnazione proposta dall'avv.
. Parte_1
*****
Deve premettersi che oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto dell'avv. di vedersi corrispondere i compensi da Parte_1 lui azionati in via monitoria per l'attività professionale espletata nei seguenti procedimenti amministrativi davanti al Tar Sardegna, iscritti ai seguenti numeri di ruolo:
n. 1046/95 - contro e altri;
Persona_1
n. 7/95 - e altri;
Controparte_2
n. 405/95 - contro . 3 Controparte_3
n. 95/79 -
contro
; Controparte_4
n. 2913/95 contro . CP_5
Per detti procedimenti il professionista aveva emesso cinque fatture
(nn. 411- 415 tutte del 23 giugno 2011) poste a fondamento del ricorso monitorio, per un totale di euro 16.224,00 di cui il aveva già versato CP_1
5 la somma di euro 4987,36, talché egli aveva agito con il ricorso in via monitoria per la somma di euro 11.236,64.
Il percorso motivazionale del Tribunale può essere riassunto nei seguenti punti in relazione ai quali si tratteranno anche i motivi di impugnazione formulati dall'appellante.
I. SULLA PRESCRIZIONE
I.I. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente opponente salvo che per i crediti relativi al procedimento n.1046/95 definito con sentenza del Tar n. 713 del 14 aprile 2006 (pag. 23 sentenza) sul quale, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello (pag.
41), il giudice di prime cure si è pronunciato, non essendo ravvisabile l'omissione lamentata dal professionista.
Premesso che la prescrizione dei compensi professionali è decennale e decorre dal deposito della sentenza, ha precisato che:
- per il procedimento n. 95/1979, definito con la sentenza n. 317 dell'11.3.1997, il termine di prescrizione è scaduto l'11.3.2007;
- per i procedimenti riuniti n. 7/1995 e 405/1995, definiti con la sentenza n.
1751 del 9.12.1997, il termine di prescrizione è scaduto il 9.12.2007;
- per il procedimento n. 2913/95, definito con la sentenza n. 1324 del
22.12.1998, il termine di prescrizione è scaduto il 22.12.2008.
Ha quindi concluso che dalle suddette date era passato oltre un decennio alla data della notifica del decreto ingiuntivo della cui opposizione
è causa talché i crediti con esso azionati dovevano ritenersi prescritti.
Il giudice di prime cure non ha, infatti, ritenuto idonee a costituire in mora il debitore le richieste inviate via telefax il 7.3.2003 (doc. n. 1 opposto), il 18.2.2006 (doc. n. 2 opposto) ed il 27.12.2008 (doc. n. 3 opposto), tutte del seguente medesimo contenuto:
“con la presente sono costretto a ricordarvi le notule di parcella inviatevi e mai riscontrate da VS:
a) Ric 7-95 concluso il 9.12.97
b) Ric 405-95 concluso il 9.12.97
c) Ric 2913-95 concluso il 22.12.98
d) Ric 2913-95 tuttora in corso
6 e) Ricorso 75-79 concluso l'11.3.97
Vi devo mio malgrado significare che persistendo da parte Vostra l'inerzia, sarò costretto a procedere coattivamente per il recupero delle mie spettante professionali
Inspiegabile appare infatti il Vs mancato riscontro ai ripetuti solleciti”;
I.II. Il Tribunale ha poi ritenuto infondate le
contro
-eccezioni sollevate dall'opposto laddove ha sostenuto che la prescrizione fosse stata interrotta, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal riconoscimento del debito espresso o implicito contenuto, prima, nella corrispondenza intercorsa col funzionario comunale responsabile del servizio tecnico, il rag. poi nella delibera con Persona_2
cui il aveva riconosciuto il debito fuori bilancio e, infine, Controparte_6
nel pagamento parziale eseguito in suo favore, e che il con tali CP_1
condotte vi avesse comunque rinunciato tacitamente, ai sensi dell'art. 1337
c.c.
Primo motivo d'appello
Con un primo articolato motivo di impugnazione l'avv.
[...] censura l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione Parte_1
per quattro dei cinque procedimenti per i quali era stato azionato in via monitoria il compenso.
Le molteplici doglianze possono essere ricondotte a due ambiti: il primo ambito attiene all' avvenuta interruzione della prescrizione ad opera dell'appellante con i fax del 7.3.2003, 18.2.2006 e 27.12.2008, negata dal
Tribunale; il secondo ambito all'avvenuta rinuncia alla prescrizione da parte del . Controparte_1
I. Con la prima articolazione del motivo egli lamenta in primo luogo
“l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e violazione per falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943 c.c. e dell'art. 45 Codice digitale
(decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, successivamente modificato integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n.217)”
L'appellante censura la sentenza avendo il giudice di prime cure gravemente violato la legge nell'applicazione del disposto di cui all'art. 2943
c.c., in riferimento all'art. 1219 c.c., laddove aveva negato che costituissero
7 validi atti di costituzione in mora, e quindi validi atti interruttivi della prescrizione, le richieste inviate via telefax il 7.3.2003, il 18.2.2006 ed il
27.12.2008.
Infatti doveva rammentarsi che la costituzione in mora “non richiede formule sacramentali, ad esclusione della forma scritta, e non postula che alla richiesta di pagamento si accompagni anche la prova della fondatezza del credito ma unicamente l'allegazione del fatto su cui la pretesa si fonda.
Tanto più in mancanza,…. di ogni seria e rituale contestazione di parte avversa”.
Premesso che le parcelle richiamate nei solleciti inviati tramite fax erano state inviate, come poteva evincersi dal fatto che il a fronte dei CP_1
detti solleciti non aveva mai contestato di aver ricevuto le notule, ignorando la richiesta senza confutare alcunché, in ogni caso detti solleciti erano certamente atti idonei ad interrompere la prescrizione. Non era pertanto necessario rinviare dette notule, comunque già inviate.
Premesso che il si era limitato a dire di non aver ricevuto le CP_1
copie dei fax, guardandosi bene dal proporre querela di falso o istanza di verificazione, “o anche solamente, si badi bene, di mettere nero su bianco una contestazione di corrispondenza al vero della documentazione prodotta”, sostiene, alla luce dell'art. 45 del Codice dell'Amministrazione Digitale,
l'idoneità dei fax a significare una volontà ad una pubblica amministrazione e richiama la giurisprudenza che attribuisce al rapporto di favorevole trasmissione del documento con tale mezzo, la presunzione semplice di ricezione della comunicazione, essendo a carico del ricevente, che assume la mancata ricezione, fornire la prova contraria. Con la produzione dei rapporti di trasmissione, che erano “nella medesima pagina della riproduzione del fax in dimensioni dei caratteri ridotti”, pertanto, egli aveva offerto la prova che i fax erano stati ricevuti dall'ente.
Doveva d'altronde considerarsi che se il non avesse ricevuto CP_1
i fax, non era dato capire perché avesse incaricato il funzionario di redigere una relazione, di valutare se riconoscere il debito, di proporre al Consiglio
Comunale la necessaria variazione di bilancio.
8 II. Con la seconda articolazione del motivo l'appellante deduce che egli aveva eccepito l'implicita rinuncia alla prescrizione alla luce della delibera di riconoscimento della legittimità del residuo debito e delle lettere del CP_1
che invitavano al pagamento del debito. In particolare con la lettera del 21 giugno 2011 l'amministrazione aveva espressamente affermato di voler provvedere al pagamento di quanto da lui richiesto, dimostrando di non avere alcuna intenzione di volersi avvalere di eventuali, comunque non maturate, prescrizioni. “Alla luce della dichiarazione espressa dal responsabile del
Servizio Finanziario del dotato del potere di rappresentare la CP_1 volontà dell'Ente nei confronti dei terzi, è del tutto irrilevante l'affermazione
(indimostrata) che i citati fax non risultano essere mai stati ricevuti (ciò che si contesta).”
Altri elementi costituenti l'inequivocabile manifestazione della volontà di non volersi avvalere di eventuali prescrizioni dovevano considerarsi la promessa di pagamento totale da parte dei responsabili dei servizi finanziari del nonchè l'avere provveduto al Controparte_1
pagamento parziale di quanto richiesto e dovuto nei limiti della disponibilità di bilancio senza aver richiesto la ripetizione di quanto versato.
Infine, doveva ritenersi atto interruttivo della prescrizione del credito anche la richiesta di documentazione fatta al professionista al fine di perfezionare il procedimento di rimborso, richiesta che dimostrava in modo non equivoco l'ammissione dell'esistenza del diritto costituendo un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Doveva pertanto ritenersi “francamente risibile l'eccezione di prescrizione in quanto sostanzialmente del tutto tardiva, mai sollevata nel corso del rapporto giuridico e sollevata disperatamente solo nell'ambito di una opposizione a decreto ingiuntivo. Tardiva e contraddittoria. Infatti da un lato non solo si è riconosciuta l'esistenza del debito ma se ne è anche programmata l'estinzione tramite saldo.” (il sottolineato ed il grassetto sono dell'autore).
Rileva, infine, che non si comprendeva il motivo per il quale, dopo aver ritenuto erroneamente fondato ed assorbente l'argomento della
9 prescrizione, il Tribunale avesse deciso di entrare nel merito degli altri punti, peraltro nulla dicendo in merito al ricorso n. 1046-95 pacificamente non soggetto ad interruzione della prescrizione a causa dell'anno di definizione, argomento del tutto omesso con conseguente vizio importante della sentenza.
Il primo profilo da esaminare, premesso che l'avv. Parte_1
non ha offerto alcuna prova che le notule richiamate nei suddetti
[...]
fax siano state precedentemente inviate, è se essi, per il loro contenuto, configurino un atto di costituzione in mora e possano, pertanto, valere quali atti interruttivi della prescrizione.
Pare opportuno riportare i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione in materia di atto idoneo ad interrompere la prescrizione, richiamando il passo motivazionale di Cass., n.15140/2021: “1.2. - I Giudici del merito, hanno correttamente affermato che, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede
l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto [laddove non é ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento] (Cass. n. 3371 del 2010; conf. Cass. n. 18546 del
2020; Cass. n. 15714 del 2018; Cass. n. 24054 del 2015; Cass. n. 17123 del
2015; Cass. 24656 del 2010).”
10 Ad avviso della Corte, tali fax, per il loro contenuto, sopra riportato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, costituiscono validi atti di costituzione in mora e come tali idonei ad interrompere la prescrizione, rispettando il paradigma richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, non può revocarsi in dubbio che con essi il professionista abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di chiedere il pagamento dei propri compensi professionali per l'attività espletata relativamente ai procedimenti indicati, individuabili con il numero del ruolo, prospettando di voler procedere coattivamente nell'ipotesi di inerzia dell'amministrazione, così integrando, si ripete, gli estremi per la configurabilità di un atto di costituzione in mora valido ad interrompere la prescrizione, non essendo concludente, così come ritenuto dal Tribunale, che non fosse indicato l'importo del credito, né che fosse allegata la specifica attività professionale espletata e di cui veniva domandato il compenso.
Il secondo profilo da scrutinare riguarda se tali atti interruttivi della prescrizione siano stati ricevuti dal che con la difesa formulata, già CP_1
con la memoria ex art. 183 VI c. n.1 c.p.c., ha contestato la validità della ritenuta prova di invio e ricezione delle comunicazioni interruttive della prescrizione.
Al riguardo deve richiamarsi la sentenza n. 14251/2019 della Suprema
Corte che in motivazione statuisce: “
6.2. In ipotesi di trasmissione a mezzo telefax, la giurisprudenza di questa Corte, in applicazione del principio originariamente elaborato con riferimento alle comunicazioni di cancelleria effettuate con detto mezzo e quindi esteso anche alle comunicazioni effettuate al di fuori del processo (Cass. n. 5168 del 2012), ha ritenuto che una volta dimostrato l'avvenuto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli, restando, pertanto, a carico del medesimo, l'onere di dedurre e dimostrare
l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione (Cass. n. 18679 del 2017, Cass. n. 349 del 2013). “
11 Nel caso di specie l'appellante ha prodotto il rapporto di conferma dell'invio dei fax del 2006, 2008, 2009 contenuto nella medesima pagina della riproduzione del fax senza che sia stato contestato dall'ente l'invio al suo giusto numero telefonico (i fax sono comunque stati inviati al numero indicato dallo stesso vedasi raccomandata del 21.6.2011, doc. n. 4 CP_1 opposto) senza assolvere l'onere di “dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione, non bastando certo a tal fine che egli si limiti a negarla”. (così Cass., n. 5168/2012). Il Comune si è invece limitato a negare la ricezione con lettera del 21.6.2011 a firma del
Responsabile del servizio finanziario e con lettera raccomandata del
21.11.2012 del Segretario Comunale.
Deve pertanto rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dal
, in quanto validamente interrotta dai fax del 2003, Controparte_1
2006, 2008 (docc. nn. 1, 2 e 3 opposto).
Rimane assorbito lo scrutinio della seconda articolazione del primo motivo relativo alla configurabilità di una rinuncia alla prescrizione da parte dell'ente.
II. NEL MERITO
Il Tribunale, sebbene abbia accolto l'eccezione di prescrizione dei crediti professionali relativi a quattro dei procedimenti per cui è causa, ha comunque scrutinato nel merito la domanda proposta dall'avv. Parte_1
in via monitoria e coltivata nel giudizio di opposizione e dopo
[...]
aver esaminato, alla luce delle produzioni documentali in atti, le attività svolte e i compensi richiesti per ciascuno dei cinque provvedimenti, ha concluso che detta domanda fosse infondata in quanto l'istruttoria svolta aveva dimostrato che egli “aveva ricevuto dal pagamenti sufficienti a Controparte_1
tacitare tutte le sue spettanze relative alle prestazioni rese nelle cause indicate nelle fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo.”
Il giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione le note spese depositate quale doc. n. 7, ha accertato quali attività in esse indicate risultassero provate alla luce della documentazione prodotta, ha quantificato i compensi spettanti al professionista per l'attività espletata in
12 ciascuno dei procedimenti per i quali è causa, concludendo che, alla luce dei pagamenti effettuati dal nulla egli aveva diritto di avere. CP_1
Terzo motivo d'appello
Con il terzo motivo di impugnazione l'avv. Pt_1 Parte_1 censura la sentenza per “violazione di legge: violazione art. 115 c.p.c.
[...]
Erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione.”
Egli lamenta che il Tribunale si fosse “imbarcato in un minuzioso, quanto discutibile ed inopportuno calcolo dei valori delle prestazioni, incorrendo in un palese quanto grave vizio di extrapetizione. Infatti, controparte non ha mai contestato le singole voci di spesa, per esempio la partecipazione alle udienze, o la redazione di atti, che il giudice in assenza di specifica contestazione ha ritenuto non provato. In più, il primo Giudice si è avventurato nella valutazione (inopportuna ed offensiva) di difese non appartenenti né alla propria competenza né alla propria giurisdizione, né al proprio ambito;
in un campo insomma cui era del tutto estraneo.” (il sottolineato e il grassetto sono dell'autore).
Egli deduce che:
- esso dimostrava di non conoscere affatto il rito amministrativo, sindacando comunque la qualità e la quantità delle prestazioni professionali effettuate, incorrendo in errori grossolani ed omettendo di considerare che tutte le cause si erano concluse con esito positivo per il Comune ciò significando, pertanto, che la prestazione era stata resa con efficacia e qualità adeguata alla complessità e tipologia di causa;
- aveva confuso il proprio compito, comportandosi come se egli fosse preposto alla liquidazione dei compensi nella causa da lui decisa, mentre - invece - avrebbe dovuto limitarsi a valutare se fosse provata la prestazione e se la somma richiesta rientrasse nei parametri professionali.
Sviluppa poi il motivo in relazione alla violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Deduce che egli aveva prodotto in sede monitoria le notule/fatture relative all'attività professionale svolta in difesa e rappresentanza del nei cinque procedimenti davanti al Tar Sardegna, gli Controparte_1
estratti di ruolo dei suddetti procedimenti, unitamente agli atti di causa più
13 rilevanti, la copia per estratto del tariffario forense ex DM 5.10.1994 applicabile ratione tempore nonché i progetti di parcella per ciascun procedimento elaborati applicando il valore medio al fine di comprovare che le somme richieste erano addirittura inferiori agli importi così elaborati.
A fronte di tali allegazioni e produzioni, il si Controparte_1
era limitato a generiche eccezioni del tutto insufficienti alla luce della nuova formulazione della disposizione codicistica de qua. Infatti la generica contestazione in ordine ad un'asserita mancanza di prova dell'attività professionale svolta a suo favore di cui alla memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. e i riferimenti ad un'asserita non congruità delle parcelle e alla presunta mancanza di prova dell'attività svolta contenuti nella memoria ex art. 183 n.
3 c.p.c. non soddisfacevano i requisiti di specificità di cui all'art. 115 c.p.c.
Al riguardo richiama Cass., nn. 242/1997; 4409/1979; 13786/2017.
In conclusione, in assenza di specifica contestazione da parte dell'opponente delle attività indicate nei progetti di parcella prodotti in giudizio, il primo giudice avrebbe dovuto applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. e, quindi, ritenere provate tutte le attività ivi elencate.
Ad avviso della Corte, prima di scrutinare il motivo anche alla luce delle difese dell'ente nella comparsa di costituzione, occorre fare alcune precisazioni.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo il professionista ha domandato per ciascuno dei procedimenti delle somme onnicomprensive portata da cinque fatture nn. 411-415 del 23 giugno 2011 (doc.3 senza alcuna CP_7
specificazione riguardo all'attività svolta se non le parti della pratica. Le fatture portano, infatti, soltanto l'indicazione di una somma onnicomprensiva a titolo di diritti ed onorari
Nell'atto di opposizione l'ente ha rilevato che, anche prima dell'instaurazione del giudizio, il aveva richiesto l'acquisizione di CP_1
ulteriori elementi istruttori in merito alla prestazione professionale espletata, deducendo che l'attività svolta per suo conto e la corrispondenza con le voci tariffarie previste dovevano essere rigorosamente provate. Né alcun riconoscimento poteva configurarsi per la produzione degli statini stampati
14 dal sito Internet del Tar che non descrivevano l'attività espletata nel corso del giudizio.
Pure nella comparsa di costituzione il professionista non ha indicato le prestazioni rese nei cinque procedimenti e solo con le ipotesi di parcella prodotte quale documento n.7 al fine di consentire al Giudicante una rapida valutazione circa la congruità di quanto richiesto rispetto a quanto spettantegli, richiamate nella prima memoria ex art.183 c.p.c., egli individua, per ciascun procedimento, le specifiche attività delle quali richiede il compenso.
Contrariamente a quanto da lui sostenuto, sia nella seconda che nella terza memoria ex art.183 c.p.c. il ha contestato il Controparte_1 calcolo delle somme richieste richiamando comunque l'onere del professionista di provare le attività svolte e per le quali pretendeva il pagamento.
Tale esposizione consente per un verso di disattendere l'assunto della parte appellata secondo cui il professionista non aveva precisato le attività svolte dinanzi al TAR nel termine di cui all'art. 183 n. 1 c.p.c., essendo tale precisazione stata effettuata con il richiamo, in detta memoria, alle ipotesi di parcelle di cui al doc. n. 7, così come ritenuto dal Tribunale senza appello incidentale sul punto, e per altro verso di ritenere infondata la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. sollevata dall'avv. . Parte_1
Lo stato dell'arte in materia di contestazioni alla parcella dell'avvocato per le prestazioni professionali espletate è ben riassunto nell'ordinanza n.14411/2024 della Suprema Corte: “Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., in quanto non sono stati offerti elementi per modificare l'orientamento già espresso da questa Corte con
l'ordinanza n. 3896/2022 dell'8.2.2022. Come già in quell'ordinanza affermato, deve escludersi che nella specie la sentenza gravata non abbia dato puntuale attuazione al principio di diritto espresso dalla sentenza n.
14699/2010 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo il quale la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista
è una garanzia della sua personalità e pertanto, le "poste" o "voci" in essa
15 elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice. Va in primo luogo ricordato che, come di recente ribadito sempre da questa Corte (Cass. n. 712/2018), il giudice non
è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, e ciò in quanto nel giudizio volto a procedere alla determinazione del compenso spettante al professionista (anche se scaturente da un'opposizione a decreto ingiuntivo) non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella
(in termini Cass. n. 18777/2005). Va poi richiamato anche il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività (come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 230/2016), essendo altresì specificato che la parcella corredata dal parere del competente
Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (Cass. n.10150/2003). Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la
16 fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (così Cass. n. 14556/2004), ma sempre con la necessità di specificamente contestare, in presenza di una parcella, quali voci della stessa si assumano però non svolte”.
Tale principio non può, tuttavia, ad avviso della Corte applicarsi al caso in esame, dovendosi disattendere la diversa pretesa del professionista che ad esso si richiama, tenuto conto che sono state versate in atti delle note spese da lui non sottoscritte né redatte in carta intestata, depositate, a suo dire, al fine di consentire al giudicante la verifica della congruità delle somme richieste (pag. 10 prima memoria ex art. 183 c.p.c. ). In atti non Parte_1 sono state versate parcelle firmate dall'appellante né tantomeno parcelle munite del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari.
Se così è, si ritiene che debba trovare il principio ribadito recentemente da Cass., n. 8900/2025 nella cui motivazione si legge: “Deve darsi continuità al seguente orientamento: Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. Sez. 3, 22/09/2017, n. 22055, Rv.
646016 - 01)”.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello avverso la decisione del giudice di verificare, alla luce della documentazione prodotta, quali attività risultassero effettivamente prestate per violare tale decisione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. deve essere rigettato.
È poi assolutamente irrilevante ai fini della decisione l'assunto, ribadito per ciascuno dei procedimenti, che nelle note spese non erano stati inseriti gli ulteriori diritti che pure spetterebbero in base alla tariffa professionale in quanto, evidentemente, non oggetto di domanda.
Venendo a trattare dei singoli procedimenti si osserva quanto segue.
17 Con riguardo al procedimento iscritto al numero n. 95/1979 deve essere accolta l'eccezione di pagamento sollevata dal così come CP_1
ritenuto in prima battuta al giudice di prime cure. Infatti l'avv. Parte_1
aveva emesso in data 30.12.1996 la notula di parcella relativa
[...]
alla prestazione in favore del di cui alla deliberazione Controparte_1
n.333/1995 a titolo di “acconto e saldo”, registrata al protocollo comunale il
14.1.1997, ritualmente pagata con mandati di pagamento nn. 529 -530 del
7.7.1997 (docc. nn. 17, 18, 19, 20 . Il professionista non ha allegato CP_1 quale attività successiva all'emissione della notula avrebbe svolto e peraltro non può non rilevarsi che egli nulla ha dedotto riguardo al fatto che la parcella era stata emessa a saldo (la sottolineatura è dell'ufficio) nonché al fatto che la procedura era stata dichiarata estinta con sentenza n.317 dell'11.3.1997, solo due mesi dopo il suo invio all'ente per il pagamento.
Con riguardo al procedimento n. 7/1995 il Tribunale ha riconosciuto un credito del professionista di euro 1714,93 oltre accessori pari ad euro
2407,76 al netto di quanto già ricevuto dall'ente, pari ad euro 1085,30 oltre accessori. Le diverse richieste dell'appellante si fondano ancora una volta sul computo di voci non ritenute invece provate dal giudicante, censura infondata per le ragioni già sopra esposte, mentre non risultano oggetto di specifica impugnazione i criteri utilizzati per la quantificazione degli onorari.
Con riguardo al procedimento n. 405/1995 il Tribunale ha riconosciuto un credito del professionista di euro 648,97. Le diverse richieste dell'appellante si fondano ancora una volta sul computo di voci non ritenute provate dal giudicante, censura infondata per le ragioni già sopra esposte.
L'appellante censura l'applicazione dei minimi tariffari per gli onorari che la
Corte ritiene pienamente di condividere in quanto la comparsa di costituzione in atti, riportata anche in sentenza, è un atto minimale nel quale non vengono trattate questioni di fatto o di diritto di una qualche complessità.
Con riguardo al procedimento n. 1046/1995 il Tribunale ha riconosciuto un credito del professionista pari ad euro 746,31, rispetto al quale ha ritenuto fondata l'eccezione di pagamento sollevata dal CP_1 avendo l'ente già corrisposto, a fronte della notula del 30.12.1996 del professionista, la maggiore somma di euro 774,68. Le diverse richieste
18 dell'appellante si fondano ancora una volta sul computo di voci non ritenute provate dal giudicante, censura infondata per le ragioni già sopra esposte.
L'appellante censura l'applicazione dei minimi tariffari per gli onorari che la
Corte ritiene pienamente di condividere in quanto la comparsa di costituzione in atti, riportata anche in sentenza, è un atto minimale, privo di qualsivoglia pregio, senza che siano state spiegate le ragioni di fatto e di diritto che giustificassero le conclusioni rassegnate.
Con riguardo al procedimento n. 2913/1195 il Tribunale ha riconosciuto un credito del professionista pari ad euro 1993,83. Le diverse richieste dell'appellante si fondano ancora una volta sul computo di voci non ritenute provate dal giudicante, censura infondata per le ragioni già sopra esposte. L'appellante condivide invece l'individuazione del valore della causa ad opera del giudice di prime cure mentre non risultano oggetto di specifica impugnazione i criteri utilizzati per la quantificazione degli onorari.
*****
Sesto motivo di appello
Con il sesto, rectius quinto, motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale non si era pronunciato sulla sua contestazione che il procedimento di pagamento non fosse stato concluso, richiamando gli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L.n. 241/1990 in base ai quali la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio avrebbe dovuto essere revocata entro un termine perentorio che era scaduto, talché il potere doveva ritenersi consumato e perento.
A seguito dell'invio da parte del professionista delle cinque fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo, con delibera n. 35 del 17 ottobre
2011 il ha riconosciuto il debito fuori bilancio per la Controparte_1
somma di euro 11.236,64. Ritenendo necessari ulteriori accertamenti, detta delibera veniva revocata con procedura d'urgenza il 30 novembre 2011.
Deve in primo luogo osservarsi l'assoluta infondatezza dell'assunto dell'appellante secondo cui si sarebbe concluso il procedimento di pagamento in quanto la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio era stata revocata oltre il termine perentorio normativamente previsto.
19 La delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio ha solo la funzione di sopperire alla mancanza di impegno contabile, vale a dire è l'atto con il quale vengono vincolate delle somme ai fini di dare copertura ad un debito che ne è privo, impregiudicato l'accertamento della sua sussistenza, ed ha quindi una funzione finanziaria e contabile, costituendo un adempimento strumentale alla complessiva regolarizzazione della spesa.
Non è dato capire, stante il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la delibera e la revoca del riconoscimento di debito fuori bilancio, l'assunto dell'appellante laddove lamenta la scadenza di un termine perentorio non individuato, dovendosi rammentare, letta la comparsa conclusionale dell'appellante, che la perentorietà di un termine può essere stabilita solo dalla legge o dal giudice a cui la legge lo permette espressamente e non può pertanto ricavarsi, in via interpretativa, dai principi del sistema. Anche tale motivo deve pertanto essere rigettato.
*****
Alla luce delle esposte considerazioni, deve trovare conferma la decisione del Tribunale che ha ritenuto infondata la domanda proposta in via monitoria dall'avv. in quanto le somme Parte_1
riconosciute dovute alla luce delle considerazioni esposte in sentenza, le cui censure da parte dell'appellante non si ritengono condivisibili, sono state già corrisposte con il mandato di pagamento n. 2466/1 del 12.10.2011.
III. SULLA DOMANDA DI INDENNIZZO PER INGIUSTIFICATO
ARRICCHIMENTO
Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento avanzata dall'opposto richiamando l'ordinanza n. 27124/2018 della Corte di Cassazione, rilevando che l'opponente non aveva formulato eccezioni che avessero ampliato il thema decidendum.
In ogni caso la domanda era infondata non avendo l'opposto provato alcun ingiustificato arricchimento in capo al il quale aveva, al CP_1
contrario, pagato per compensi e accessori di legge importi superiori a quelli dovuti.
20 Secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di impugnazione, seppure rubricato
“violazione dell'art. 2944 e dell'art. 2946 c.c. e dell'art.194 TUEL - violazione art. 306 n.5 c.p.c.”, l'appellante si duole della declaratoria di inammissibilità della domanda da esso proposta in via subordinata per vedersi corrispondere una somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, lamentando che il Tribunale non avesse tenuto conto dello ius variandi consentito nel contraddittorio ex art. 183 VI co. c.p.c. e della natura accessoria e residuale dell'azione di ingiustificato arricchimento. Egli lamenta la violazione dell'art. 183 c.p.c., affermando che l'azione era conseguente, accessoria e residuale, nel momento in cui il aveva CP_1
contestato il rapporto negoziale ed essa era stata introdotta in via sussidiaria quale subordinata all'azione contrattuale come consueto in ogni contenzioso di questo tipo. In ogni caso vi era un'omessa pronuncia, tenuto conto che essa era stata introdotta nei modi e nei tempi rituali ed era stata supportata dai dati documentali e dalle prove costituende ritualmente prodotte. Lamenta pertanto che al riguardo nulla avesse detto il giudice.
Il motivo è fondato nella sua prima articolazione. A seguito della sentenza a Sezioni Unite n. 22404/2018 (“Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”), è stato più specificamente statuito che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella
21 originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..(In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nel merito una domanda nuova, introdotta dall'opposto in fase di opposizione
a decreto ingiuntivo, inammissibile in quanto relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria).” (Cass., n.
27183/2023; conforme Cass., n. 9633/2022).
Premesso che l'appellante non ha scalfito con l'impugnazione la seconda ratio decidendi, del tutto autonoma, della insussistenza di un ingiustificato arricchimento del l'accoglimento della CP_1
prima articolazione del motivo non conduce a nessun risultato utile per l'appellante in quanto nessuna locupletazione del in danno del CP_1
professionista è configurabile, avendogli il Tribunale riconosciuto a titolo contrattuale i compensi ai quali egli aveva diritto in relazione all'attività professionale che ha provato di aver svolto.
La domanda di ingiustificato arricchimento formulata dall'opposto in via riconvenzionale subordinata, seppure non inammissibile, deve pertanto essere rigettata.
IV. SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE
Stante la piena fondatezza dell'opposizione, il Tribunale ha accolto la domanda di restituzione della somma di euro 12.408,16 oltre gli interessi legali dalla data del pagamento, corrisposta dal alla controparte col CP_1
mandato di pagamento n.968 eseguito il 14 aprile 2014 a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Il giudice di prime cure ha infatti rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'opposto considerato che, poiché il pagamento era avvenuto in corso di causa, la domanda di restituzione era sottratta al regime delle preclusioni assertorie, potendo essere formulata anche in sede di conclusioni e, addirittura, in appello.
22 Quinto motivo d'appello
Con il quinto, rectius quarto, motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove aveva accolto la domanda di restituzione benché essa non fosse stata proposta in via condizionata nei rituali termini di cui all'art. 183 c.p.c., nella versione in vigore dal 1995, tenuto conto che la richiesta di provvisoria esecutorietà era già stata formulata dall'opposto in sede di costituzione.
L'appellante evidenzia l'inconferenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal Tribunale in quanto la prima (Cass., n. 814/2015) riguardava una fattispecie del 1991 e quindi anteriore all'entrata in vigore del principio della perentorietà dei termini di rito sancita dalla richiamata norma codicistica, mentre la seconda (Cass., n. 15457/2020) riguardava il caso di un decreto ingiuntivo emanato ab origine provvisoriamente esecutivo e nel cui contesto la restituzione ovviamente era domanda essenziale della stessa posizione (così testualmente nella comparsa conclusionale).
Premessa l'inconferenza dei richiami giurisprudenziali di cui alla comparsa conclusionale dell'appellante che sanciscono l'indiscutibile principio della inammissibilità delle nuove domande, il motivo è infondato in quanto la domanda di restituzione delle somme versate in forza di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo nel corso del giudizio non configura una domanda nuova. Si richiama, oltre a quelle richiamate dal nella comparsa di costituzione, in motivazione Cass., n. 15457/2020: CP_1
“-la statuizione si pone in contrasto con quanto più volte affermato da questa
Corte regolatrice in subiecta materia (cfr. Cass.
10124/2009;814/2015;6457/2015), che ha chiaramente specificato come la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisca domanda nuova e che incorre nell'omessa pronuncia il giudice che non provveda su essa (cfr. Cass. 2662/2013;
8639/2016);
- il principio si estende, mutatis mutandis, attesa la identità di ratio, anche all'ipotesi di pagamento di somme in esecuzione di un decreto ingiuntivo poi riformato: Cass. 9475/2004;”, non condividendosi l'assunto dell'appellante di cui alla comparsa conclusionale secondo cui tale pronuncia non sarebbe
23 conferente, riferendosi ad un caso in cui il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo ab origine, dovendosi a maggior ragione ritenere ammissibile la domanda di restituzione formulata nel corso del giudizio qualora l'esecutività sia accordata ai sensi dell'art. 648 c.p.c., peraltro con l'ordinanza del 2 settembre 2013, successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
*****
Sulle spese
Le spese del presente grado seguono la soccombenza. Esse sono liquidate applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e il valore minimo per la fase di trattazione relativi allo scaglione individuato sulla base del valore della domanda (euro 5.201,00 - euro
26.000,00).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'avv. alla rifusione delle spese di Pt_1 Parte_1
lite in favore del , spese che liquida in euro 4888,00 Controparte_1
oltre spese generali, Iva e cpa;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 5 giugno 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
24