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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
6305/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Lospinoso Parte_1 C.F._1
Massimo
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Della Chiesa Controparte_1 C.F._2
Michele
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 05/12/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 29/06/1983 in Bitonto (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bitonto al n. 141, parte 2, serie A, anno
1983; dalla loro unione nascevano i figli: il 12.03.1985 e il 04.11.1996, entrambi Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi, con particolare riferimento al trasferimento immobiliare ivi meglio specificato;
preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 22.04.2025 le parti hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare e di voler procedere alla separazione DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo, ivi comprese quelle relative al trasferimento immobiliare meglio indicato nello stesso.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Controparte_1 data 29/06/1983 in Bitonto (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bitonto al n. 141, parte 2, serie A, anno 1983 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 05/12/2024 iscritto al n. r.g. vg
6305/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 08/07/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo