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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1377/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1377/2024
Oggi 9 aprile 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono:
per , l'avv. MARCO PASCALE Parte_1
per l'avv. ANDREA CASTELNUOVO CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
L'avv. Pascale precisa che il periodo oggetto di causa è dall'1.4.2018 al 31.7.2020.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1377/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. PASCALE MARCO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
c.f. , ass. avv. CASTELNUOVO ANDREA CP_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: retribuzione tempi vestizione/svestizione
Premesso che:
- lavora alle dipendenze dell' dal 10 febbraio 1989 con Parte_2 CP_1 qualifica di collaboratore professionale sanitario e mansioni di infermiere, con posizione economica D4 sino al 31 dicembre 2019, posizione economica D5 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, e posizione economica ad10 dal 1° gennaio 2023 sino ad oggi;
- Sino al 31 luglio 2020 ha lavorato presso l'Ospedale di Ciriè osservando un orario di 36 ore settimanali articolato in cinque giorni e tre turni (6:45 – 14:55, 14:45 – 23:00, 22:50 – 6.55);
- Con ricorso depositato in data 17 settembre 2024, ha lamentato che per il periodo 1.4.2018 al 31.7.2020 non era stata retribuita per il tempo necessario a indossare e togliere la divisa all'inizio e alla fine del turno – e pari complessivamente a dieci minuti giornalieri – in violazione delle prescrizioni della contrattazione collettiva;
- Ha, dunque, chiesto la condanna dell' al pagamento dell'importo di € 787,48 a CP_1 titolo di differenze retributive per il periodo compreso tra il 25 maggio 2018 e il 31 luglio
2020 (considerato che il periodo precedente risulta prescritto);
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1377/2024
- L si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda atteso che: Pt_3 Cont a) i turni sono organizzati dall' in modo da sovrapporsi per dieci minuti e tale sovrapposizione serve per retribuire sia passaggio di consegne che i tempi di vestizione;
b) qualora si riconoscesse la fondatezza della domanda avversaria, il ricorrente verrebbe retribuito per 20 minuti al giorno, superando così i 15 minuti massimi previsti dalla contrattazione collettiva per le attività di passaggio di consegne e vestizione/svestizione; c) le timbrature non assumono alcun rilievo al fine del riconoscimento dell'orario straordinario atteso che questo, per essere retribuito, deve essere previamente autorizzato e considerato che, in ogni caso, il diritto al compenso scatta solo se questo supera i quindici minuti;
d) in ogni caso il lavoro straordinario non potrebbe essere retribuito ma al più darebbe il diritto di godere di riposi compensativi secondo quanto previsto dalla contrattazione integrativa aziendale;
Cont
- In fatto l' ha, inoltre, eccepito che dall'esame delle timbrature emergerebbe che in 28 dei 240 turni oggetto di causa, la ricorrente avrebbe concretamente lavorato per un numero di minuti inferiori rispetto a quelli previsti nel turno;
- Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice ha autorizzato il deposito di memorie scritte al fine di permettere alle parti di confrontarsi sulle timbrature prodotte e individuare i singoli turni in relazione ai quali la parte ricorrente non avrebbe maturato orario straordinario;
Cont
- Con memoria del 7 febbraio 2025 l' ha, quindi, indicato 2 turni (21/4/2020 e 24/4/2020) nei quali la ricorrente avrebbe osservato un orario inferiore a quello ordinario;
ha poi Cont prodotto il provvedimento del 19 dicembre 2024 con cui l' in via di autotutela ha riconosciuto a tutti gli infermieri che già godevano dei dieci minuti di sovrapposizione del turno ulteriori cinque minuti, qualora risultanti dalle timbrature, per ogni turno svolto nel periodo 22 maggio 2018 – 30 giugno 2023 utili al fine della maturazione di riposi compensativi;
ha, quindi, chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere atteso che il ricorrente vedrebbe già retribuiti i 15 minuti previsti dal CCNL per il passaggio di consegne e l'attività di vestizione svestizione, in considerazione dei dieci minuti già previsti con la sovrapposizione dei turni e degli ulteriori cinque minuti riconosciuti con il provvedimento del 19 dicembre 2024;
- Parte ricorrente, con la memoria del 7 marzo 2025, al fine di non aggravare il giudizio con un'istruttoria ha aderito all'eccezione relativa ai turni e ha ridotto la propria pretesa chiedendo la condanna al pagamento di € 779,68. Ha poi eccepito l'inopponibilità a sé del provvedimento del 19 dicembre 2024, ritenendo di avere il diritto di essere retribuito per i minuti lavorati in eccedenza.
Considerato che:
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1377/2024
1. Preliminarmente, non può trovare accoglimento la richiesta di parte convenuta dichiarare cessata la materia del contendere.
1.1 Secondo i consolidati principi processualistici “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione” (Cass. n. 10553/2009).
1.2 Poiché la cessata materia del contendere presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, è necessario il loro pieno accordo circa l'intervenuto mutamento della situazione oggetto di giudizio;
il giudice non può, invece, dichiarare cessata la materia del contendere quando anche una sola delle parti in causa abbia manifestato la volontà di ottenere una pronuncia sul merito (cfr. Cass.
n. 5607/2005).
Cont
1.3 Nel caso di specie parte ricorrente si è opposta alla richiesta dell' di ottenere una pronuncia di cessata materia del contendere, con la conseguenza che il giudice deve vagliare il merito del giudizio.
Cont
1.4 A ciò si aggiunga che, se è vero che l con il provvedimento del 19 dicembre 2024 ha inteso dare una risposta al presente contenzioso, è altresì vero che ha previsto il riconoscimento di soli cinque minuti nella forma dei riposi compensativi a fronte della pretesa dei lavoratori – oggetto di giudizio – di ottenere la monetizzazione di dieci minuti a turno. È evidente, dunque, che tra le parti permangono quei motivi di contrasto ai quali si ricollega la necessità dell'intervento del giudice.
2. Passando al merito della questione si osserva quanto segue.
2.1 Tra le parti non è in discussione la riconducibilità all'interno dell'orario di lavoro dei tempi di vestizione/svestizione né l'impegno necessario per compiere tale attività.
Cont
2.2 L' tuttavia, contesta la fondatezza della pretesa del ricorrente sulla base di tre diverse argomentazioni, e precisamente:
▪ I tempi di vestizione/svestizione sono già stati retribuiti;
▪ In assenza di preventiva autorizzazione, non è possibile riconoscere ai lavoratori minuti di lavoro straordinario;
▪ Il lavoro straordinario non può comunque essere monetizzato, potendosi solo riconoscere riposi compensativi;
2.3 Ai fini di una maggiore chiarezza, i tre diversi argomenti vengono trattati separatamente.
Cont
3. In primo luogo l' sostiene che i tempi di vestizione/svestizione sono già stati retribuiti in quanto: a) i lavoratori timbrano l'ingresso e l'uscita rispettivamente prima e dopo essersi cambiati;
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1377/2024
b) i turni sono organizzati in maniera tale da sovrapporsi per dieci minuti, tempo necessario per cambiarsi e per fare il cambio delle consegne;
c) le eccedenze orarie sono retribuite con lo strumento dei riposi compensativi.
Cont
3.1 La tesi dell' non è fondata.
3.2 In primo luogo si osserva che, sebbene la macchina timbratrice sia posta all'ingresso della struttura ospedaliera – e, dunque, gli infermieri timbrano prima o dopo essersi cambiati –, la retribuzione è corrisposta sulla base dell'orario teorico e non sulla base delle timbrature effettive.
La circostanza non è stata contestata da parte convenuta ed è facilmente evincibile dall'esame dei fogli presenza prodotti ove risulta che la ricorrente timbrava l'entrata prima dell'inizio del turno e l'uscita dopo la fine dello stesso.
3.3 Non è poi dirimente la circostanza che i turni siano stati articolati in modo tale da sovrapporsi per 10 minuti.
L'allegato 5 del contratto collettivo integrativo aziendale stabilisce per il personale la seguente turnazione: mattino 6.45 – 14.55 pomeriggio 14.45 – 23.00 notte 22.50 – 6.55
Nel medesimo documento, alla sezione Note si legge: “sovrapposizione di 10' tra un turno e l'altro
(solo per il personale infermieristico) necessario per garantire lo scambio di informazioni. Con tale sovrapposizione non si riconoscerà più orario straordinario a meno che questo non sia giustificato
e documentato da particolari situazioni contingenti”.
È documentale, dunque, che la finalità della sovrapposizione è quella di garantire lo scambio delle informazioni ed evitare il maturare di ore di straordinario. Il datore di lavoro, dunque, non può fondatamente sostenere oggi che - a differenza di quanto emerge dalla lettera della disposizione - in allora aveva inteso ricomprendere in quei dieci minuti anche i tempi di vestizione/svestizione. Cont Per altro la tesi dell' è sconfessata dal confronto tra l'articolazione oraria degli infermieri e quella degli OSS. Invero, se la sovrapposizione oraria fosse effettivamente finalizzata a retribuire anche i tempi di vestizione/svestizione – e non solo i passaggi delle consegne - non si comprenderebbe come mai la turnazione degli OSS, disciplinata nel medesimo documento, non prevede analoga sovrapposizione posto che anche questi devono indossare la divisa all'interno dell'ospedale.
Cont
3.4 Nemmeno poi potrebbe dirsi - come sostenuto dall - che l'interpretazione della clausola che nega che i dieci minuti di sovrapposizione coprano sia il passaggio di consegne che il cambio della divisa finirebbe per avallare una soluzione in contrasto con il CCNL che prevede che il tempo massimo riconoscibile per il passaggio di consegne + il cambio della divisa è pari a 15 minuti.
L'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL sanità 2016 – 2018, prevede che “Nei casi in cui gli operatori di ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1377/2024
indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro,
l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”. Analoga disposizione è contenuta nel
CCNL Sanità 2019 – 2022 all'art. 43.
La norma è, dunque, chiara nel prevedere fino a dieci minuti per le operazioni vestizione e svestizione e fino a cinque minuti per il passaggio di consegne, sempre che risultino dalle timbrature, e salvi gli accordi di maggior favore.
Nel caso di specie, la sovrapposizione di dieci minuti prevista dal contratto integrativo aziendale per garantire il passaggio di consegne integra quella previsione di miglior favore prevista dall'art. 27 del CCNL Sanità su riportato. D'altra parte, “se così non fosse e si accedesse alla tesi patrocinata dall'appellante [l' , il tempo per le due operazioni si troverebbe 'compresso' nei 10 minuti Pt_4 di sovrapposizione dei turni, con evidente e inammissibile deroga in peius dell'art. 27, co. 11 e 12, cit.” (Corte d'Appello di Torino n. 286/2024).
Cont
3.5 Non porta poi a diverse conclusioni il richiamo fatto dall' al meccanismo dei riposi compensativi.
L'art. 3 del contratto collettivo integrativo, con specifico riferimento all'orario a turno, prevede che
“l'eventuale differenza tra l'orario di riposo prestato e quello teorico settimanale genera giornate di riposo compensativo, per le quali viene corrisposta l'indennità giornaliera prevista per il personale turnista”.
A sua volta l'allegato 5, nel prevedere la turnazione sopra riportata, dà conto delle eccedenze che da tale turnazione derivano e precisamente: orario eccedenza mattino 06.45 – 14.55 h. 0.28' pomeriggio 14.45 – 23.00 h. 0.33' notte 22.50 – 06.55 h. 0.53' totale nelle 24 h h. 1.54'
Dette eccedenze sono quelle che, sommandosi tra di loro, vengono retribuite sotto forma di riposo compensativo. Cont Ora, la tesi dell' potrebbe essere accolta se il calcolo dei riposi compensativi venisse fatto sulla base delle eccedenze effettive risultanti dagli orari di ingresso e di uscita registrati dalla timbratrice, Cont ma così non è. Nella stessa memoria, l' non fa altro che spiegare il meccanismo delle eccedenze come disciplinato sulla base dell'orario teorico e previsto per ciascun turno e non fa
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alcun riferimento alle timbrature effettive del ricorrente che, come emerge documentalmente, timbrava l'entrata prima dell'orario di inizio turno e l'uscita dopo la fine dello stesso.
Cont
4. L sostiene, poi, che ai sensi dell'art. 4 del Contratto integrativo aziendale non sarebbe possibile retribuire il lavoro straordinario prestato in assenza della specifica autorizzazione e che, in ogni caso, il diritto al compenso sorgerebbe solo per straordinari di durata superiore ai quindici minuti.
4.1 Sul tema dello straordinario di fatto si richiamano le condivisibili argomentazioni svolte dalla
Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 286/2024, avente ad oggetto la medesima questione oggetto del presente giudizio, secondo la quale: “lo straordinario, quand'anche sia “di fatto” – ciononostante espletato dal lavoratore non per capriccio o per arbitrio, ma in adempimento di un'attività, quale quella necessaria a indossare e togliere l'obbligatoria divisa da infermiere, imposta dal datore (che non l'ha contestato) – dev'essere per ciò stesso retribuito (cfr., sul punto,
Cass., ord., n. 25477/23); in questo senso, la (tardivamente) dedotta necessità dell'autorizzazione datoriale vale soltanto quando il prolungamento del tempo lavorativo oltre quello ordinario occorra per fronteggiare situazioni eccezionali, che, in quanto tali, presuppongono il vaglio autorizzatorio da parte della direzione sanitaria;
non anche quando si tratti di una situazione tutt'altro che eccezionale e transeunte, ma, come si è detto, sistematicamente necessaria, imposta aziendalmente e prodromica allo svolgimento delle normali mansioni”.
4.2 Quanto poi al fatto che, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del Contratto aziendale, quant'anche autorizzato, il compenso per il lavoro straordinario sorge solo se questo eccede i quindici minuti, si osserva che la previsione in oggetto deroga rispetto a quanto previsto dal CCNL ove non si rinviene siffatta limitazione. Poiché, dunque, il lavoro straordinario non rientra tra le materie che l'art. 9 del
CCNL individua tra quelle demandabili alla contrattazione collettiva integrativa e, considerato, altresì che si tratta di una disposizione che limita il diritto del lavoratore di essere retribuito per l'effettiva quantità di lavoro prestato, la norma risulta priva di efficacia.
Cont
5. Da ultimo l' sostiene che i dieci minuti rivendicati potrebbero essere retribuiti solo mediante il riconoscimento di riposi compensativi, perché così previsto dall'allegato 5 al contratto integrativo aziendale.
5.1 Anche questo argomento non può essere accolto.
5.2 L'art. 5 del d.lgs. 66/2003 attribuisce ai contratti collettivi la facoltà di “consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano i riposi compensativi”.
5.3 L'art. 47 del CCNL Sanità (2019-2021), al comma 6, prevede che “in alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi. La
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disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore”. Analoga previsione era contenuta nell'art. 31 del precedente CCNL (2016 -2018).
5.4 La contrattazione collettiva ha, quindi, esplicitamente attribuito al lavoratore il diritto di scegliere se optare per il pagamento con le maggiorazioni oppure se fruire di riposi compensativi.
Va da sè che detta facoltà di scelta non può essere limitata dalla contrattazione collettiva aziendale sia in quanto - come già detto - la materia del lavoro straordinario non rientra tra quelle demandate alla contrattazione integrativa e sia in quanto si tratterebbe di una previsione di maggior sfavore per il lavoratore e, dunque, nulla stante il generale divieto di deroga in pejus vigente nel nostro ordinamento.
6. In definitiva la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
7. Ai fini della quantificazione delle somme richieste possono essere posti alla base della presente decisione i conteggi allegati al ricorso, come rettificati con la memoria del 7 marzo 2025, atteso che sono analitici e non sono stati contestati da parte convenuta.
Cont
7.1 In definitiva l' deve essere condannata a pagare alla ricorrente l'importo lordo di € 779,68 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione inferiore a 1.100, valori prossimi ai minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in € 400, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. nonché € 21,50 per esposti. Viene, infine, disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Pascale, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna l' a pagare a l'importo di € 779,68 a titolo di CP_1 Parte_1 differenze retributive maturate nel periodo dal 25 maggio 2018 al 31 luglio 2020, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 400,00, oltre rimborso CP_1 spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 21,50 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Pascale Marco.
Ivrea, 9 aprile 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1377/2024
Oggi 9 aprile 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono:
per , l'avv. MARCO PASCALE Parte_1
per l'avv. ANDREA CASTELNUOVO CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
L'avv. Pascale precisa che il periodo oggetto di causa è dall'1.4.2018 al 31.7.2020.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1377/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. PASCALE MARCO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
c.f. , ass. avv. CASTELNUOVO ANDREA CP_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: retribuzione tempi vestizione/svestizione
Premesso che:
- lavora alle dipendenze dell' dal 10 febbraio 1989 con Parte_2 CP_1 qualifica di collaboratore professionale sanitario e mansioni di infermiere, con posizione economica D4 sino al 31 dicembre 2019, posizione economica D5 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, e posizione economica ad10 dal 1° gennaio 2023 sino ad oggi;
- Sino al 31 luglio 2020 ha lavorato presso l'Ospedale di Ciriè osservando un orario di 36 ore settimanali articolato in cinque giorni e tre turni (6:45 – 14:55, 14:45 – 23:00, 22:50 – 6.55);
- Con ricorso depositato in data 17 settembre 2024, ha lamentato che per il periodo 1.4.2018 al 31.7.2020 non era stata retribuita per il tempo necessario a indossare e togliere la divisa all'inizio e alla fine del turno – e pari complessivamente a dieci minuti giornalieri – in violazione delle prescrizioni della contrattazione collettiva;
- Ha, dunque, chiesto la condanna dell' al pagamento dell'importo di € 787,48 a CP_1 titolo di differenze retributive per il periodo compreso tra il 25 maggio 2018 e il 31 luglio
2020 (considerato che il periodo precedente risulta prescritto);
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1377/2024
- L si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda atteso che: Pt_3 Cont a) i turni sono organizzati dall' in modo da sovrapporsi per dieci minuti e tale sovrapposizione serve per retribuire sia passaggio di consegne che i tempi di vestizione;
b) qualora si riconoscesse la fondatezza della domanda avversaria, il ricorrente verrebbe retribuito per 20 minuti al giorno, superando così i 15 minuti massimi previsti dalla contrattazione collettiva per le attività di passaggio di consegne e vestizione/svestizione; c) le timbrature non assumono alcun rilievo al fine del riconoscimento dell'orario straordinario atteso che questo, per essere retribuito, deve essere previamente autorizzato e considerato che, in ogni caso, il diritto al compenso scatta solo se questo supera i quindici minuti;
d) in ogni caso il lavoro straordinario non potrebbe essere retribuito ma al più darebbe il diritto di godere di riposi compensativi secondo quanto previsto dalla contrattazione integrativa aziendale;
Cont
- In fatto l' ha, inoltre, eccepito che dall'esame delle timbrature emergerebbe che in 28 dei 240 turni oggetto di causa, la ricorrente avrebbe concretamente lavorato per un numero di minuti inferiori rispetto a quelli previsti nel turno;
- Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice ha autorizzato il deposito di memorie scritte al fine di permettere alle parti di confrontarsi sulle timbrature prodotte e individuare i singoli turni in relazione ai quali la parte ricorrente non avrebbe maturato orario straordinario;
Cont
- Con memoria del 7 febbraio 2025 l' ha, quindi, indicato 2 turni (21/4/2020 e 24/4/2020) nei quali la ricorrente avrebbe osservato un orario inferiore a quello ordinario;
ha poi Cont prodotto il provvedimento del 19 dicembre 2024 con cui l' in via di autotutela ha riconosciuto a tutti gli infermieri che già godevano dei dieci minuti di sovrapposizione del turno ulteriori cinque minuti, qualora risultanti dalle timbrature, per ogni turno svolto nel periodo 22 maggio 2018 – 30 giugno 2023 utili al fine della maturazione di riposi compensativi;
ha, quindi, chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere atteso che il ricorrente vedrebbe già retribuiti i 15 minuti previsti dal CCNL per il passaggio di consegne e l'attività di vestizione svestizione, in considerazione dei dieci minuti già previsti con la sovrapposizione dei turni e degli ulteriori cinque minuti riconosciuti con il provvedimento del 19 dicembre 2024;
- Parte ricorrente, con la memoria del 7 marzo 2025, al fine di non aggravare il giudizio con un'istruttoria ha aderito all'eccezione relativa ai turni e ha ridotto la propria pretesa chiedendo la condanna al pagamento di € 779,68. Ha poi eccepito l'inopponibilità a sé del provvedimento del 19 dicembre 2024, ritenendo di avere il diritto di essere retribuito per i minuti lavorati in eccedenza.
Considerato che:
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1377/2024
1. Preliminarmente, non può trovare accoglimento la richiesta di parte convenuta dichiarare cessata la materia del contendere.
1.1 Secondo i consolidati principi processualistici “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione” (Cass. n. 10553/2009).
1.2 Poiché la cessata materia del contendere presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, è necessario il loro pieno accordo circa l'intervenuto mutamento della situazione oggetto di giudizio;
il giudice non può, invece, dichiarare cessata la materia del contendere quando anche una sola delle parti in causa abbia manifestato la volontà di ottenere una pronuncia sul merito (cfr. Cass.
n. 5607/2005).
Cont
1.3 Nel caso di specie parte ricorrente si è opposta alla richiesta dell' di ottenere una pronuncia di cessata materia del contendere, con la conseguenza che il giudice deve vagliare il merito del giudizio.
Cont
1.4 A ciò si aggiunga che, se è vero che l con il provvedimento del 19 dicembre 2024 ha inteso dare una risposta al presente contenzioso, è altresì vero che ha previsto il riconoscimento di soli cinque minuti nella forma dei riposi compensativi a fronte della pretesa dei lavoratori – oggetto di giudizio – di ottenere la monetizzazione di dieci minuti a turno. È evidente, dunque, che tra le parti permangono quei motivi di contrasto ai quali si ricollega la necessità dell'intervento del giudice.
2. Passando al merito della questione si osserva quanto segue.
2.1 Tra le parti non è in discussione la riconducibilità all'interno dell'orario di lavoro dei tempi di vestizione/svestizione né l'impegno necessario per compiere tale attività.
Cont
2.2 L' tuttavia, contesta la fondatezza della pretesa del ricorrente sulla base di tre diverse argomentazioni, e precisamente:
▪ I tempi di vestizione/svestizione sono già stati retribuiti;
▪ In assenza di preventiva autorizzazione, non è possibile riconoscere ai lavoratori minuti di lavoro straordinario;
▪ Il lavoro straordinario non può comunque essere monetizzato, potendosi solo riconoscere riposi compensativi;
2.3 Ai fini di una maggiore chiarezza, i tre diversi argomenti vengono trattati separatamente.
Cont
3. In primo luogo l' sostiene che i tempi di vestizione/svestizione sono già stati retribuiti in quanto: a) i lavoratori timbrano l'ingresso e l'uscita rispettivamente prima e dopo essersi cambiati;
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1377/2024
b) i turni sono organizzati in maniera tale da sovrapporsi per dieci minuti, tempo necessario per cambiarsi e per fare il cambio delle consegne;
c) le eccedenze orarie sono retribuite con lo strumento dei riposi compensativi.
Cont
3.1 La tesi dell' non è fondata.
3.2 In primo luogo si osserva che, sebbene la macchina timbratrice sia posta all'ingresso della struttura ospedaliera – e, dunque, gli infermieri timbrano prima o dopo essersi cambiati –, la retribuzione è corrisposta sulla base dell'orario teorico e non sulla base delle timbrature effettive.
La circostanza non è stata contestata da parte convenuta ed è facilmente evincibile dall'esame dei fogli presenza prodotti ove risulta che la ricorrente timbrava l'entrata prima dell'inizio del turno e l'uscita dopo la fine dello stesso.
3.3 Non è poi dirimente la circostanza che i turni siano stati articolati in modo tale da sovrapporsi per 10 minuti.
L'allegato 5 del contratto collettivo integrativo aziendale stabilisce per il personale la seguente turnazione: mattino 6.45 – 14.55 pomeriggio 14.45 – 23.00 notte 22.50 – 6.55
Nel medesimo documento, alla sezione Note si legge: “sovrapposizione di 10' tra un turno e l'altro
(solo per il personale infermieristico) necessario per garantire lo scambio di informazioni. Con tale sovrapposizione non si riconoscerà più orario straordinario a meno che questo non sia giustificato
e documentato da particolari situazioni contingenti”.
È documentale, dunque, che la finalità della sovrapposizione è quella di garantire lo scambio delle informazioni ed evitare il maturare di ore di straordinario. Il datore di lavoro, dunque, non può fondatamente sostenere oggi che - a differenza di quanto emerge dalla lettera della disposizione - in allora aveva inteso ricomprendere in quei dieci minuti anche i tempi di vestizione/svestizione. Cont Per altro la tesi dell' è sconfessata dal confronto tra l'articolazione oraria degli infermieri e quella degli OSS. Invero, se la sovrapposizione oraria fosse effettivamente finalizzata a retribuire anche i tempi di vestizione/svestizione – e non solo i passaggi delle consegne - non si comprenderebbe come mai la turnazione degli OSS, disciplinata nel medesimo documento, non prevede analoga sovrapposizione posto che anche questi devono indossare la divisa all'interno dell'ospedale.
Cont
3.4 Nemmeno poi potrebbe dirsi - come sostenuto dall - che l'interpretazione della clausola che nega che i dieci minuti di sovrapposizione coprano sia il passaggio di consegne che il cambio della divisa finirebbe per avallare una soluzione in contrasto con il CCNL che prevede che il tempo massimo riconoscibile per il passaggio di consegne + il cambio della divisa è pari a 15 minuti.
L'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL sanità 2016 – 2018, prevede che “Nei casi in cui gli operatori di ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano
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indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro,
l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”. Analoga disposizione è contenuta nel
CCNL Sanità 2019 – 2022 all'art. 43.
La norma è, dunque, chiara nel prevedere fino a dieci minuti per le operazioni vestizione e svestizione e fino a cinque minuti per il passaggio di consegne, sempre che risultino dalle timbrature, e salvi gli accordi di maggior favore.
Nel caso di specie, la sovrapposizione di dieci minuti prevista dal contratto integrativo aziendale per garantire il passaggio di consegne integra quella previsione di miglior favore prevista dall'art. 27 del CCNL Sanità su riportato. D'altra parte, “se così non fosse e si accedesse alla tesi patrocinata dall'appellante [l' , il tempo per le due operazioni si troverebbe 'compresso' nei 10 minuti Pt_4 di sovrapposizione dei turni, con evidente e inammissibile deroga in peius dell'art. 27, co. 11 e 12, cit.” (Corte d'Appello di Torino n. 286/2024).
Cont
3.5 Non porta poi a diverse conclusioni il richiamo fatto dall' al meccanismo dei riposi compensativi.
L'art. 3 del contratto collettivo integrativo, con specifico riferimento all'orario a turno, prevede che
“l'eventuale differenza tra l'orario di riposo prestato e quello teorico settimanale genera giornate di riposo compensativo, per le quali viene corrisposta l'indennità giornaliera prevista per il personale turnista”.
A sua volta l'allegato 5, nel prevedere la turnazione sopra riportata, dà conto delle eccedenze che da tale turnazione derivano e precisamente: orario eccedenza mattino 06.45 – 14.55 h. 0.28' pomeriggio 14.45 – 23.00 h. 0.33' notte 22.50 – 06.55 h. 0.53' totale nelle 24 h h. 1.54'
Dette eccedenze sono quelle che, sommandosi tra di loro, vengono retribuite sotto forma di riposo compensativo. Cont Ora, la tesi dell' potrebbe essere accolta se il calcolo dei riposi compensativi venisse fatto sulla base delle eccedenze effettive risultanti dagli orari di ingresso e di uscita registrati dalla timbratrice, Cont ma così non è. Nella stessa memoria, l' non fa altro che spiegare il meccanismo delle eccedenze come disciplinato sulla base dell'orario teorico e previsto per ciascun turno e non fa
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alcun riferimento alle timbrature effettive del ricorrente che, come emerge documentalmente, timbrava l'entrata prima dell'orario di inizio turno e l'uscita dopo la fine dello stesso.
Cont
4. L sostiene, poi, che ai sensi dell'art. 4 del Contratto integrativo aziendale non sarebbe possibile retribuire il lavoro straordinario prestato in assenza della specifica autorizzazione e che, in ogni caso, il diritto al compenso sorgerebbe solo per straordinari di durata superiore ai quindici minuti.
4.1 Sul tema dello straordinario di fatto si richiamano le condivisibili argomentazioni svolte dalla
Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 286/2024, avente ad oggetto la medesima questione oggetto del presente giudizio, secondo la quale: “lo straordinario, quand'anche sia “di fatto” – ciononostante espletato dal lavoratore non per capriccio o per arbitrio, ma in adempimento di un'attività, quale quella necessaria a indossare e togliere l'obbligatoria divisa da infermiere, imposta dal datore (che non l'ha contestato) – dev'essere per ciò stesso retribuito (cfr., sul punto,
Cass., ord., n. 25477/23); in questo senso, la (tardivamente) dedotta necessità dell'autorizzazione datoriale vale soltanto quando il prolungamento del tempo lavorativo oltre quello ordinario occorra per fronteggiare situazioni eccezionali, che, in quanto tali, presuppongono il vaglio autorizzatorio da parte della direzione sanitaria;
non anche quando si tratti di una situazione tutt'altro che eccezionale e transeunte, ma, come si è detto, sistematicamente necessaria, imposta aziendalmente e prodromica allo svolgimento delle normali mansioni”.
4.2 Quanto poi al fatto che, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del Contratto aziendale, quant'anche autorizzato, il compenso per il lavoro straordinario sorge solo se questo eccede i quindici minuti, si osserva che la previsione in oggetto deroga rispetto a quanto previsto dal CCNL ove non si rinviene siffatta limitazione. Poiché, dunque, il lavoro straordinario non rientra tra le materie che l'art. 9 del
CCNL individua tra quelle demandabili alla contrattazione collettiva integrativa e, considerato, altresì che si tratta di una disposizione che limita il diritto del lavoratore di essere retribuito per l'effettiva quantità di lavoro prestato, la norma risulta priva di efficacia.
Cont
5. Da ultimo l' sostiene che i dieci minuti rivendicati potrebbero essere retribuiti solo mediante il riconoscimento di riposi compensativi, perché così previsto dall'allegato 5 al contratto integrativo aziendale.
5.1 Anche questo argomento non può essere accolto.
5.2 L'art. 5 del d.lgs. 66/2003 attribuisce ai contratti collettivi la facoltà di “consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano i riposi compensativi”.
5.3 L'art. 47 del CCNL Sanità (2019-2021), al comma 6, prevede che “in alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi. La
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disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore”. Analoga previsione era contenuta nell'art. 31 del precedente CCNL (2016 -2018).
5.4 La contrattazione collettiva ha, quindi, esplicitamente attribuito al lavoratore il diritto di scegliere se optare per il pagamento con le maggiorazioni oppure se fruire di riposi compensativi.
Va da sè che detta facoltà di scelta non può essere limitata dalla contrattazione collettiva aziendale sia in quanto - come già detto - la materia del lavoro straordinario non rientra tra quelle demandate alla contrattazione integrativa e sia in quanto si tratterebbe di una previsione di maggior sfavore per il lavoratore e, dunque, nulla stante il generale divieto di deroga in pejus vigente nel nostro ordinamento.
6. In definitiva la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
7. Ai fini della quantificazione delle somme richieste possono essere posti alla base della presente decisione i conteggi allegati al ricorso, come rettificati con la memoria del 7 marzo 2025, atteso che sono analitici e non sono stati contestati da parte convenuta.
Cont
7.1 In definitiva l' deve essere condannata a pagare alla ricorrente l'importo lordo di € 779,68 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione inferiore a 1.100, valori prossimi ai minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in € 400, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. nonché € 21,50 per esposti. Viene, infine, disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Pascale, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna l' a pagare a l'importo di € 779,68 a titolo di CP_1 Parte_1 differenze retributive maturate nel periodo dal 25 maggio 2018 al 31 luglio 2020, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 400,00, oltre rimborso CP_1 spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 21,50 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Pascale Marco.
Ivrea, 9 aprile 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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