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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE, G.O.P., Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.4615 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Panico, giusta mandato in atti Parte_1
RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Angela Maria Buccoliero, come da mandato in atti
RESISTENTE-
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 24-03-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la domanda introduttiva del presente giudizio, instaurata in seguito al procedimento di cui all'art.696 bis c.p.c., la ricorrente domandava la condanna del al Controparte_1
risarcimento dei danni subìti in seguito alla caduta verificatasi il giorno 26 ottobre 2023 alle ore
12.00 circa in alla all'intersezione fra il vico de' Notaristefani e il Corso Vittorio CP_1
Emanuele III. Deduceva la che, a causa dello stato rovinoso del manto stradale, Pt_2
rovinava al suolo riportando lesioni fisiche per il cui ristoro azionava il presente giudizio.
Concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 18.123,50, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva il con comparsa, il quale contestava le richieste formalizzate Controparte_1
dalla ricorrente e di cui domandava il rigetto. La causa istruita mediante produzione documentale veniva rinviata all'udienza del 24.03.2025
per la discussione.
La disciplina applicabile al caso di specie è quella delineata dal'art.2051 c.c..
La responsabilità della p.a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada,va verificata in base alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c.,applicabile in ragione del rapporto di custodia ,con la conseguenza che per escludere la propria responsabilità la stessa deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non essendo il danneggiato onerato della prova dell'esistenza dell'insidia, o di una condotta commissiva o omissiva del custode,
essendo sufficiente che provi l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. civ.
22-4-1998, n. 4070; Cass.civ. 20.11.1998, n. 11749; Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20427).
La Suprema Corte ha statuito che la responsabilità prevista dall'art.2051 c.c., nel cui ambito va ricompresa anche la responsabilità per la omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici a ciò preposti, tradizionalmente ricondotta alle figure della c.d. insidia o trabocchetto, non esonera la parte danneggiata dall'onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile come illecito, ma anche degli elementi costitutivi dello stesso, del nesso di causalità, dell'ingiustizia del danno e dell'imputabilità soggettiva. In altri termini il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che l'evento sì è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa.
(Cass.Civ. 18-05-2012 n.7937; Cass.Civ.13-07-2011 n. 15389).
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, quindi, l'onere della prova della dimostrazione dell'evento e del nesso di causalità con la cosa sottoposta a custodia spettava a parte attrice.
La non ha fornito nel corso del giudizio detta prova. Pt_2
Dagli atti è risultato che, al momento dell'accaduto, si trovava nelle vicinanze del luogo del sinistro una squadra di Vigili del Fuoco, che erano intervenuti nella via per una fuga di gas e tanto è emerso dal rapporto di intervento redatto dalla suddetta squadra. In particolare, il compilatore del predetto verbale scriveva: “nel mentre si interveniva per la fuga gas una
signora è caduta nei pressi del nostro mezzo in sosta, provocandosi molto probabilmente una frattura scomposta del polso, la signora e stata da noi soccorsa e fatta sedere su dei gradini
presenti vicino al nostro mezzo, abbiamo subito allertato il 118 e nell'attesa dell'arrivo, era
attenzionata dal nostro autista in quanto la squadra era impegnata a mettere in sicurezza la
fuga gas. Messa in sicurezza la tubazione del gas, lo scrivente si recava dalla signora per
sincerarsi che fosse intervenuto il 118 e per prendere i suoi dati anagrafici, non trovando
nessuno sul posto, in quanto da quanto detto, dal mio autista la signora aveva chiamato la
figlia che l'aveva trasportata con la propria auto in ospedale. Purtroppo non ho le generalità
della signora.”
Dalle dichiarazioni rese risulta che il teste, pur avendo visto la sig.ra cadere non ha Pt_2
visto quale è stata la causa dell'evento dedotto, in particolare non ha visto la ricorrente inciampare, perdere l'equilibrio e cadere proprio a causa della sconnessione stradale. Le deposizioni rese appaiono, dunque, per lo più frutto di mera presunzione e supposizione e come tali inidonee a fornire prova certa della domanda attorea ex art. 2697 co 1 c.c..
Difettando, quindi, la prova positiva del nesso di causalità tra la caduta e la sconnessione del manto stradale, deve essere esclusa la responsabilità dell'ente civico.
La Suprema Corte ha statuito che all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l'obbligo di prova del nesso di causalità e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa,
per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento”. (Cassazione civile sez. 6, ordinanza del 13.07.2022 n.22121).
La avrebbe, comunque, dovuto adoperare sicuramente una maggiore cautela Pt_2
nell'incedere, in quanto, dalla visione delle foto prodotte nel fascicolo della ricorrente, si evidenzia il punto preciso della caduta rappresentato da una sconnessione della pavimentazione nella parte centrale della via quando, invece, le zone laterali della strada si presentano con minori avvallamenti e discontinuità, ben potendo, quindi, la ricorrente percorrere la strada lateralmente e non centralmente, assumendosi in tale modo il rischio del potenziale pericolo e quindi di potere scivolare e cadere, così come accaduto. Per insidia si intende una situazione di pericolo occulto per la cui sussistenza devono congiuntamente concorrere l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità. Quando le caratteristiche del luogo sono percepibili dall'utente viene esclusa l'insidia o il trabocchetto, agevolmente percepibili dal danneggiato con l'ordinaria diligenza, cosa accaduta nel caso di specie, ove le condizioni della strada, data anche l'ora, erano ben visibili.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art.2051 c.c. per difetto di manutenzione dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione si dovrà tenere conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso, come accaduto nel caso di specie. (Cass.civ.22 ottobre 2013 n.23919)
Il comportamento poco attento e diligente avuto dalla comporta che la stessa è stata Pt_2
responsabile, per sua negligenza, della caduta e del danno che ne è conseguito, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in base al quale ciascuno deve adottare ogni cautela necessaria nei propri comportamenti al fine di evitare l'insorgere ed il verificarsi di danni (principio di autoresponsabilità). Tale principio impone infatti ad ogni utente di prestare la necessaria ed ordinaria diligenza, accortezza e prudenza richieste nella specifica situazione nell'utilizzo di un bene e di adoperarsi per evitare ogni e qualsiasi situazione di potenziale pericolo che abbia visto o che abbia comunque potuto e dovuto vedere con la medesima diligenza: sicchè, ove non adotti tale doveroso comportamento, in violazione del citato principio di autoresponsabilità, si assume il rischio dei danni che possano derivargli dall'erroneo e non corretto utilizzo della “res”.
Concludendo, quindi, alla luce delle risultanze del giudizio alcuna responsabilità può essere imputata all'ente civico convenuto per i danni subiti dalla ricorrente in conseguenza del sinistro per cui è causa, con consequenziale rigetto delle richieste formalizzate dalla ricorrente. In merito alle spese del giudizio si ritiene equo compensare le stesse tra le parti in causa, in quanto, se pure non è emersa con certezza la dinamica dell'accaduto, ciò non toglie che è obbligo ed onere dell' monitorare il suolo a tutela della incolumità pubblica, essendo CP_2
emersa, comunque, la inadeguata manutenzione del tratto stradale ove si è verificato il sinistro.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_3
confronti del , così provvede: Controparte_1
1) Non accoglie la domanda della ricorrente, Parte_3
2) Compensa le spese del giudizio.
Taranto,24.03.2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte