Articolo 501 del Codice civile
Articolo 500Articolo 502
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19 aprile 1942
Art. 501.

(Reclami)

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne da' avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui e' noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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