Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5396/2021 R.G. Lavoro, promossa
DA
, rappr. e dif., giusta procura speciale in atti, dagli avv. Carlo La Parte_1
Spina e Assunta Lombardo;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1
procura generale in atti, dagli avv. Michela Foti e Maria Cammaroto;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P. - accertamento requisito sanitario (inabilita' totale / invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età e impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore) legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento;
accertamento stato portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve ritenersi fondata per quanto di ragione.
, con il ricorso introduttivo della fase di ATP, ha chiesto accertarsi Parte_1 il requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e lo stato di portatore di handicap ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.
1
atti ha concluso che non ricorrevano i presupposti per la fruizione delle prestazioni richieste.
Nella relazione peritale espletata a seguito della presente opposizione, il nominato consulente, dott. , ha accertato che parte ricorrente deve ritenersi Persona_2
impossibilitata a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che sussiste in capo alla ricorrente lo stato di portatore di handicap ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 dal 7 febbraio 2023.
La relazione di CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, l'opposizione va parzialmente accolta.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario, le spese di entrambe le fasi del giudizio vanno compensate.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio (della presente fase e della fase di ATP), come
CP_ liquidate in separati decreti, vengono poste carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il CP_1
22.11.2021 a seguito di ATP;
in parziale accoglimento della domanda, dichiara non autonoma Parte_1
nello svolgimento degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua nonché portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992) a decorrere dal 7 febbraio 2023; compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio;
pone le spese di c.t.u. di entrambe le fasi del giudizio a carico dell' come liquidate CP_1
in separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 18.04.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face
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