Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 dicembre 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 dicembre 2023 |
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Capo I : Norme in materia di semplificazione
- Art. 1. Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione 1. La presente legge dispone, ai sensi dell' articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nelle materie di cui all' articolo 117, primo comma, della Costituzione , i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ";
b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione";
c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: "eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";
d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso;
e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilita'" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure connesse";
g) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229)) ;
h) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229)) ;
i) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229)) ;
l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 e' inserito il seguente:
"98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82 ;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 ";
m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti attivita' edilizie".
5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, le parole: ", per non piu' di un triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole:
"possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ";
b) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ";
d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici";
e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell' articolo 14 e dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:";
f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata;
g) l'articolo 8 e' abrogato;
h) all'articolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono soppresse;
i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);
l) il numero 30) dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
"30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonche' all'attivita' di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ;
legge 13 maggio 1997, n. 132 ;
legge 8 luglio 1998, n. 222 ".
m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse;
n) all'allegato 2 e' soppresso il numero 5);
o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:
"7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".
7. All' articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , come sostituito dall' articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , secondo quanto disposto dall' articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 , apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 , e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 , e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto. - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445))