Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 dicembre 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 dicembre 2023 |
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- 1. Condizioni e limiti del dissenso nella conferenza di servizi: la corsa alla semplificazione non si può arrestare (nota a Tar Campania, Napoli, Sez. I, 11 aprile…Roberto Leonardi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Roberto Leonardi Sommario: 1. Il fatto. – 2. La conferenza di servizi come strumento di coordinamento e di semplificazione. - 3. La conferenza di servizi e la disciplina del silenzio assenso ‘orizzontale'. – 4. La conferenza di servizi e la disciplina del dissenso qualificato. 5. La sentenza del Tar Campania. 1. Il fatto. Il Comune ricorrente ha impugnato la nota del Commissario straordinario del “Governo della ZES Campania” con la quale è stata rilasciata ad una società, a seguito dell'espletamento della conferenza di servizi decisoria asincrona”, disciplinata dall'art. 14 bis, l. n. 241/1990, l'autorizzazione unica relativa alla realizzazione di un insediamento produttivo destinato …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 20 giugno 2023 (reg. ord. n. 121 del 2023), il Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)», trasfuso nell'art. 133, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)». La suddetta …
Leggi di più… - 3. L’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere della soprintendenza nel procedimento autorizzatorio paesaggistico come atto codecisorio di un…Roberto Leonardi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Roberto Leonardi Sommario: 1. Il fatto. – 2. Gli artt. 14 bis e 17 bis, l. n. 241/1990. - 3. Il silenzio assenso orizzontale e l'art. 146, d.lgs. n. 42/2004, nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8610/2023. - 4. Brevi considerazioni conclusive. 1. Il fatto Un privato, proprietario di un terreno insistente nel Piano del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sottoposto a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, c. 2, lett. f), del d.lgs. n. 42/2004, chiedeva il rilascio del permesso di costruire per l'edificazione di una residenza turistico-alberghiera, formulando a tal fine anche la domanda di autorizzazione paesaggistica . Il Comune interessato …
Leggi di più… - 4. Cassazione civile n. 50/2004https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista dall'art. 2952 c.c., anche in relazione al diritto fatto valere dall'assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell'assicuratore integrante la c.d. mala gestio e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto. …
Leggi di più… - 5. Testo Unico sull'edilizia (Dpr 380 01)https://www.studiocataldi.it/
Testo Unico edilizia (Dpr 380 01) Raccolta Normativa Vedi anche: Dpr 380/2001: il testo unico edilizia DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) Edizione gennaio 2022 (scarica il pdf) PARTE I Attività edilizia TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Attività edilizia Art. 1 (L) - Ambito di applicazione Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali Art. 2-bis (L) - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi Art. 3-bis. (Interventi di conservazione) Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi …
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Giurisprudenza • +500
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- 3. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/09/2025, n. 960Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO di L'AQUILA La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati Dott. Barbara Del Bono Presidente Dott. Francesca Coccoli Consigliere Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 325 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Davide Bosco -APPELLANTE- CONTRO (C.F. ), in persona del sindaco p.t. ing. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti apposta in calce del presente atto …Leggi di più...
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- 4. Trib. Avellino, sentenza 08/09/2025, n. 1269Provvedimento: Sent. n. Anno 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1328/2022 + 1329/2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente TRA , in persona del Ministro p.t., nonché la Parte_1 [...] , in persona del Prefetto p.t., Parte_2 rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, dom. to come in atti; -appellante- E , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Filodemo, dom.to come in atti CP_1 -appellato- …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Norme in materia di semplificazione
- Art. 1. Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione 1. La presente legge dispone, ai sensi dell' articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nelle materie di cui all' articolo 117, primo comma, della Costituzione , i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ";
b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione";
c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: "eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";
d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso;
e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilita'" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure connesse";
g) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229)) ;
h) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229)) ;
i) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229)) ;
l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 e' inserito il seguente:
"98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82 ;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 ";
m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti attivita' edilizie".
5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, le parole: ", per non piu' di un triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole:
"possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ";
b) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ";
d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici";
e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell' articolo 14 e dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:";
f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata;
g) l'articolo 8 e' abrogato;
h) all'articolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono soppresse;
i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);
l) il numero 30) dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
"30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonche' all'attivita' di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ;
legge 13 maggio 1997, n. 132 ;
legge 8 luglio 1998, n. 222 ".
m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse;
n) all'allegato 2 e' soppresso il numero 5);
o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:
"7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".
7. All' articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , come sostituito dall' articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , secondo quanto disposto dall' articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 , apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 , e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 , e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto. - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445))