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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/07/2024, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
Proc. Nr. 1205/2021 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1205/2021
Oggi 30.07.2024, alle h 9.45 innanzi al Giudice dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer (collegata in videoconferenza dal suo ufficio mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft), sono comparsi, mediante regolare collegamento: per , c l'avv. CIVILETTI GIUSEPPE e Avv Gianluca Bertolini collegati dal loro Parte_1
Studio legale per l'avv. CONSIGLIO GABRIELE e Avv Langher collegati il primo dalla propria CP_1 abit Langher dallo Studio Legale.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Gli Avv.ti Civiletti e Bertolini si riportano alle memorie conclusionali in atti, insistono nell'eccezione dell'inammissibilità dei doc 10 e 11 e ne chiedono l'espunzione e cosi anche dello stralcio riportato nell'atto conclusivo. L'Avv Langher si riporta ai propri atti ed alla memoria conclusionale. In particolare evidenzia la contraddittorietà delle argomentazioni di controparte relativa alla compartecipazione finanziaria;
che in ogni caso vi è stata una pattuizione modificativa intervenuta in data 8 dicembre 2021 e poi confermata il 27 dicembre ed ad aprile 2022 come provato in atti sub doc 4; rileva l'infondatezza dell'eccezione relativa ai doc 10, 11 ) proponendo di poter dimostrare l'accessibilità a detti doc 10,11 come depositati. In denegata ipotesi di accoglimento della domanda in via subordinata formulata dall'attore evidenzia che la domanda risarcitoria come formulata ha natura di obbligazione di valore e quindi potrà essere attualizzato dolo al momento della liquidazione giudiziale. Da ultimo contesta il costo della perizia depositata da controparte, in quanto costo superfluo perché relativo ad un documento, sub doc 3 di parte attrice, mai contestato dal convenuto, depositato successivamente alla costituzione di quest'ultimo. Gli Avv.ti Civiletti e Bertolini evidenziano che la perizia è stata espletata al fine del corretto assolvimento dell'onere probatorio e l'incarico è stato conferito prima della costituzione del convenuto;
richiamano il doc 3 dal quale si evince la pluriannuale collaborazione tra le Parti richiamando le comunicazioni finali in cui giunge a disconoscere che cono stati corrisposti i CP_1
Bitcoin iniziali e che abbia dato qualsiasi contributo . Parte_1
I Procuratori di part edono di potersi scollegare per conferire tra loro. Alle h 10.48 si scollegano su autorizzazione del Giudice ed alle h 10.51 si ricollegano. I Procuratori tutti dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza. pagina 1 di 8 Dopo breve discussione orale, il Giudice dà conto alle parti della verbalizzazione dell'udienza da remoto, che si è svolta regolarmente e si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Collegamento chiuso alle h 10.56
Alle h 16.20 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1205/2021, promossa da:
, con gli Avv.ti Giuseppe Civiletti e Gianluca Bertolini, Parte_1
- attore – contro con gli Avv. ti Gabriele Consiglio, Federica Lazzoni, Cristina Langher e IM CP_1
- convenuto - conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale di udienza del
05.03.2024, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. citava in giudizio il Sig innanzi l'Ecc.mo Parte_1 CP_1
Tribunale di Prato concludendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa IN VIA PRINCIPALE E GRADATA - accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla superiore narrativa, la responsabilità contrattuale del Sig. e, per l'effetto, condannarlo al CP_1 risarcimento del danno subìto dell'attore nella misura di 244.616,0122924648 oltre CP_2 rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del Sig. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento per equivalente della somma di CP_1
244.616,0122924648 al controvalore in valuta Euro, con valore minimo di euro 33,21 CP_2 per n. 1 ovvero nella maggiore somma risultante dal controvalore in valuta Euro della CP_2 somma di 244.616,0122924648 alla data della emananda sentenza. IN SUBORDINE, CP_2
GRADATAMENTE - accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla superiore narrativa, la
pagina 3 di 8 responsabilità extracontrattuale del Sig. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del CP_1 danno subìto dell'attore nella misura di 244.616,0122924648 oltre rivalutazione ed CP_2 interessi dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Sig.
e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento per equivalente della somma di CP_1
244.616,0122924648 al controvalore in valuta Euro, con valore minimo di euro 33,21 CP_2 per n. 1 ovvero nella maggiore somma risultante dal controvalore in valuta Euro della CP_2 somma di 244.616,0122924648 alla data della emananda sentenza. IN VIA DI CP_2
ULTERIORE SUBORDINE - accertare e dichiarare che il Sig. ha incassato dal Sig. la CP_1 Parte_1 somma di 14 Bitcoin, convertita nel diverso valore di 244.616,0122924648 e per CP_2
l'effetto condannare il convenuto alla restituzione di quanto percepito e indebitamente trattenuto, oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto e sino al giorno del saldo effettivo;
- In ogni caso, accertare e dichiarare che il Sig. trattiene a non titolo la somma di 244.616,0122924648 CP_1 di proprietà dell'attore e per l'effetto, condannarlo alla restituzione di quanto dovuto, CP_2 ovvero al controvalore in valuta Euro con valore minimo di euro 33,21 per n. 1 , ovvero, CP_2 ancora, nella maggiore somma risultante dal controvalore in valuta Euro della somma di
244.616,0122924648 alla data della emananda sentenza;
- in tutte le ipotesi, con CP_2 vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”. In particolare, parte attrice deduceva che: 1) da oltre un decennio le odierne parti in causa avrebbero dato vita ad una collaborazione in affari, ad un “business nel mondo della tecnologia” in ambito informatico, conseguendo importanti risultati economici;
2) n tale contesto aveva proposto a di investire in un i progetto, chiamato Polkadot1, finalizzato CP_1 Parte_1 alla creazione e “commercializzazione” di una nuova criptovaluta, il 3) per la CP_2 partecipazione a detto progetto, il aveva coinvolto il suo “socio” proponendogli di conferire CP_1 una certa quantità di moneta digitale necessaria a costituire la quota associativa richiesta per prendere parte al progetto;
4) nel settembre del 2017 per partecipare Parte_1 all'investimento corrispondeva a una somma di moneta digitale, pari a 14,005 CP_3 CP_1
Bitcoin (“BTC”), da impiegare come provvista per raggiungere la quota associativa necessaria per accedere al progetto;
5) che successivamente i rapporti tra le parti si incrinavano proprio a causa di una diversità di vedute circa siffatta attività di investimento informatico, e l'odierno convenuto si appropriava ingiustificatamente della quota di criptovaluta investita da Parte_1 nel progetto , pertanto il agiva nel presente giudizio per ottenere a titolo CP_3 Parte_1
pagina 4 di 8 risarcitorio – in tesi contrattuale o extracontrattuale- l'equivalente in dei BTC CP_2
“investiti”, maggiorati delle reward maturate sulla quota di spettanza.
Si costituiva in giudizio il sig contestando quanto dedotto da parte attrice chiedendone CP_1 il rigetto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni più opportuno provvedimento, accertamento, declaratoria e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così giudicare: nel merito:- respingere le domande formulate da perché Parte_2 infondate in fatto e in diritto;
- in subordine, accertato e dichiarato che tra le parti in causa è stato concluso un contratto di mutuo avente ad oggetto 14,005 BITCOIN, accertare che il convenuto ha formalmente offerto di restituire il capitale mutuato all'attore; -in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, del rimborso spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n.
55, dei compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge.”.
In particolare parte convenuta contestava la ricostruzione dei fatti esposti dall'attore affermando che: i) tra le parti in causa non è mai stato condiviso alcun business in ambito tecnologico o in altro ambito, tanto meno per il progetto ii) invece, erano state legate da un rapporto di CP_3 amicizia durato vari anni, nel cui contesto devono inquadrarsi i fatti oggetto di causa e, specificamente, le reciproche forme di supporto. Da un lato, è in forza di detto legame che CP_1 ha più volte fornito a l'assistenza tecnica che gli era necessaria per il compimento di Parte_1 procedure informatiche atte a realizzare operazioni di investimento digitale da parte dell'attore.
Dall'altro lato, sempre per amicizia, l'odierno attore ha supportato nello svolgimento della CP_1 sua attività di validatore, mutuandogli le somme necessarie a partecipare a progetti informatici specifici;
iii) in ordine al progetto informatico oggetto del presente giudizio, CP_3 Parte_1 ha mutuato a 14,005 BTC con l'accordo di vedersi restituito il prestito, maggiorato degli CP_1 interessi, trascorsi due anni dalla dazione;
iv) a causa di dissidi maturati tra le parti, invece, ne chiedeva la restituzione anticipata dopo soli due mesi, cui il convenuto non era in Parte_1 grado far fronte, v) al termine biennale, il convenuto offriva all'attore la restituzione dei 14,005
BTC prestatigli ma detta offerta veniva rifiutata, assumendo l'odierno attore di avere diritto ad una diversa moneta digitale, denominata e di aver diritto ad una quantità di CP_2 CP_2 omprensiva delle remunerazioni maturate dal convenuto per la sua attività professionale di
[...] validatore (reward).
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova orale.
pagina 5 di 8 All'udienza odierna, avvenuta mediante collegamento da remoto ex art 127 bis cpc, le parti costituite, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, procedevano a discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi di fatto e di diritto
In via preliminare, mette conto rilevare l'ammissibilità della produzione audio sub doc 11 della memoria n 2 ex art 183 comma 6 cpc di parte convenuta, che non risulta danneggiata come dedotto da parte attrice.
Venendo alla trattazione del merito della controversia, alla luce dei documenti in atti e della prova orale assunta al giudizio, è evidente che non può ritenersi adeguatamente provata la sussistenza di un investimento in collaborazione tra le Parti in causa rispetto al progetto
Il Doc 3) in atti, prodotto dal parte attrice, certamente evidenzia i rapporti e le CP_3 comunicazioni intercorse tra le parti nell'arco di un tempo pluriennale in ordine ad operazioni legate alle criptovalute, ma non giunge a provare la sussistenza di una sistematica collaborazione finanziaria tra le parti e né, in particolare, il carattere di investimento relativamente alla dazione dei 14,005 Bitcoin da parte di a connessi al progetto di cui al presente Parte_1 CP_1 CP_3 giudizio. Non vi è traccia di pattuizioni, né riscontri di accordi intercorsi, circa la ripartizione dei guadagni e dei rischi rispetto all'andamento del progetto/investimento. Nemmeno le prova testimoniali escusse permettono di provare la tesi attorea, in quanto i testi hanno fatto dichiarazioni relative alla loro partecipazione all'operazione, ai loro rapporti con CP_1 nell'ambito del progetto riferendo per il resto quanto raccontato loro dall'attore stesso CP_3
e comunque riferendo di non sapere i dettagli degli accordi intercorsi tra le odierne parti.
Peraltro, il carattere di compartecipazione all'investimento da parte del nel progetto Parte_1
Polkedot è smentito dal tenore delle conversazioni in atti, sub doc 4 e sub doc 11 di parte convenuta, ove emerge chiaramente che a soli due mesi di distanza dalla corresponsione dei
14,005 Bitcoin da parte di a l'attore ne chiedeva la restituzione, solo Parte_1 CP_1 restituzione, senza alcun riferimento ad altre poste o aspetti propri di una pattuizione iniziale a carattere di investimento.
Ciò che rileva ai fini dell'individuazione dell'investimento di natura finanziaria è la prova dell'effettivo e predeterminato impegno, assunto dal soggetto finanziato all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale con il prestatore di fondi, di assicurare, periodicamente oppure alla maturity, l'incasso di un rendimento – nel caso di specie la reward- collegato alla res, con conseguente emersione di un rischio di controparte.
pagina 6 di 8 Di ciò non vi è prova in atti, anche rispetto a quanto emerge dai doc 4 e 11, che riportano il tenore delle richieste del nei confronti del convenuto. In dette conversazioni, peraltro l'attore Parte_1 mostra anche di sapere che il convenuto non avrebbe potuto procedere con la restituzione a quel momento.
Tutto quanto sopra richiamato, permette, altresì di acclarare che non vi è prova nemmeno degli elementi necessari per riscontrare un fatto illecito imputabile al ex art 2043, il quale, per i CP_1 caratteri del progetto, non poteva restituire i bitcoin al tempo della prima richiesta (appena due mesi dopo la dazione dei 14,005) e, decorsi i due anni previsti e pattuiti, e dunque non appena in condizione di poter restituire, procedeva a offrire detta restituzione oltre interessi legali all'odierno attore.
Da quanto in atti, emerge che il ha consegnato 14,005 bitcoin per far partecipare il Parte_1 al progetto/investimento stante la necessità di una cospicua quota associativa da CP_1 CP_3 corrispondere in moneta virtuale per poter accedere, oltre ad altri requisiti, tra cui essere un validatore;
che li ha poi richiesti in restituzione appena due mesi dopo e che ha Parte_1 CP_1 offerto la restituzione non appena possibile, maggiorati degli interessi legali;
che parte convenuta in tale contesto ha poi proceduto con un offerta ex art 1220 cc, rifiutata da parte attrice.
Risulta, dunque, corretta la ricostruzione in termini di mutuo, quanto alla fattispecie contrattuale intercorsa tra le Parti in causa, ove è stato corrisposto la quantità di 14.005 bitcoin e prevista al termine di un biennio la restituzione di detti bitcoin e degli interessi legali, quest'ultimi riconosciuti dovuti anche dalla stessa parte convenuta, fino all'offerta ex art 1220 cc.
Ciò detto, le domande di parte attrice non meritano accoglimento. Fermo restando che il convenuto è tenuto alla restituzione di 14,005 bitcoin oltre interessi legali, quest'ultimi sino all'intervenuta offerta ex art 1220 cc formulata da parte convenuta, rifiutata da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della controversia e del concreto svolgersi delle fasi processuali
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle competenze di lite della convenuta liquidate ex d.m. 55/2014, in €14.103,00, oltre accessori di legge.
pagina 7 di 8 Prato, 30.07.2024
Il Giudice
Dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.20 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 8 di 8
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1205/2021
Oggi 30.07.2024, alle h 9.45 innanzi al Giudice dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer (collegata in videoconferenza dal suo ufficio mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft), sono comparsi, mediante regolare collegamento: per , c l'avv. CIVILETTI GIUSEPPE e Avv Gianluca Bertolini collegati dal loro Parte_1
Studio legale per l'avv. CONSIGLIO GABRIELE e Avv Langher collegati il primo dalla propria CP_1 abit Langher dallo Studio Legale.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Gli Avv.ti Civiletti e Bertolini si riportano alle memorie conclusionali in atti, insistono nell'eccezione dell'inammissibilità dei doc 10 e 11 e ne chiedono l'espunzione e cosi anche dello stralcio riportato nell'atto conclusivo. L'Avv Langher si riporta ai propri atti ed alla memoria conclusionale. In particolare evidenzia la contraddittorietà delle argomentazioni di controparte relativa alla compartecipazione finanziaria;
che in ogni caso vi è stata una pattuizione modificativa intervenuta in data 8 dicembre 2021 e poi confermata il 27 dicembre ed ad aprile 2022 come provato in atti sub doc 4; rileva l'infondatezza dell'eccezione relativa ai doc 10, 11 ) proponendo di poter dimostrare l'accessibilità a detti doc 10,11 come depositati. In denegata ipotesi di accoglimento della domanda in via subordinata formulata dall'attore evidenzia che la domanda risarcitoria come formulata ha natura di obbligazione di valore e quindi potrà essere attualizzato dolo al momento della liquidazione giudiziale. Da ultimo contesta il costo della perizia depositata da controparte, in quanto costo superfluo perché relativo ad un documento, sub doc 3 di parte attrice, mai contestato dal convenuto, depositato successivamente alla costituzione di quest'ultimo. Gli Avv.ti Civiletti e Bertolini evidenziano che la perizia è stata espletata al fine del corretto assolvimento dell'onere probatorio e l'incarico è stato conferito prima della costituzione del convenuto;
richiamano il doc 3 dal quale si evince la pluriannuale collaborazione tra le Parti richiamando le comunicazioni finali in cui giunge a disconoscere che cono stati corrisposti i CP_1
Bitcoin iniziali e che abbia dato qualsiasi contributo . Parte_1
I Procuratori di part edono di potersi scollegare per conferire tra loro. Alle h 10.48 si scollegano su autorizzazione del Giudice ed alle h 10.51 si ricollegano. I Procuratori tutti dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza. pagina 1 di 8 Dopo breve discussione orale, il Giudice dà conto alle parti della verbalizzazione dell'udienza da remoto, che si è svolta regolarmente e si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Collegamento chiuso alle h 10.56
Alle h 16.20 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1205/2021, promossa da:
, con gli Avv.ti Giuseppe Civiletti e Gianluca Bertolini, Parte_1
- attore – contro con gli Avv. ti Gabriele Consiglio, Federica Lazzoni, Cristina Langher e IM CP_1
- convenuto - conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale di udienza del
05.03.2024, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. citava in giudizio il Sig innanzi l'Ecc.mo Parte_1 CP_1
Tribunale di Prato concludendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa IN VIA PRINCIPALE E GRADATA - accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla superiore narrativa, la responsabilità contrattuale del Sig. e, per l'effetto, condannarlo al CP_1 risarcimento del danno subìto dell'attore nella misura di 244.616,0122924648 oltre CP_2 rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del Sig. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento per equivalente della somma di CP_1
244.616,0122924648 al controvalore in valuta Euro, con valore minimo di euro 33,21 CP_2 per n. 1 ovvero nella maggiore somma risultante dal controvalore in valuta Euro della CP_2 somma di 244.616,0122924648 alla data della emananda sentenza. IN SUBORDINE, CP_2
GRADATAMENTE - accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla superiore narrativa, la
pagina 3 di 8 responsabilità extracontrattuale del Sig. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del CP_1 danno subìto dell'attore nella misura di 244.616,0122924648 oltre rivalutazione ed CP_2 interessi dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Sig.
e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento per equivalente della somma di CP_1
244.616,0122924648 al controvalore in valuta Euro, con valore minimo di euro 33,21 CP_2 per n. 1 ovvero nella maggiore somma risultante dal controvalore in valuta Euro della CP_2 somma di 244.616,0122924648 alla data della emananda sentenza. IN VIA DI CP_2
ULTERIORE SUBORDINE - accertare e dichiarare che il Sig. ha incassato dal Sig. la CP_1 Parte_1 somma di 14 Bitcoin, convertita nel diverso valore di 244.616,0122924648 e per CP_2
l'effetto condannare il convenuto alla restituzione di quanto percepito e indebitamente trattenuto, oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto e sino al giorno del saldo effettivo;
- In ogni caso, accertare e dichiarare che il Sig. trattiene a non titolo la somma di 244.616,0122924648 CP_1 di proprietà dell'attore e per l'effetto, condannarlo alla restituzione di quanto dovuto, CP_2 ovvero al controvalore in valuta Euro con valore minimo di euro 33,21 per n. 1 , ovvero, CP_2 ancora, nella maggiore somma risultante dal controvalore in valuta Euro della somma di
244.616,0122924648 alla data della emananda sentenza;
- in tutte le ipotesi, con CP_2 vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”. In particolare, parte attrice deduceva che: 1) da oltre un decennio le odierne parti in causa avrebbero dato vita ad una collaborazione in affari, ad un “business nel mondo della tecnologia” in ambito informatico, conseguendo importanti risultati economici;
2) n tale contesto aveva proposto a di investire in un i progetto, chiamato Polkadot1, finalizzato CP_1 Parte_1 alla creazione e “commercializzazione” di una nuova criptovaluta, il 3) per la CP_2 partecipazione a detto progetto, il aveva coinvolto il suo “socio” proponendogli di conferire CP_1 una certa quantità di moneta digitale necessaria a costituire la quota associativa richiesta per prendere parte al progetto;
4) nel settembre del 2017 per partecipare Parte_1 all'investimento corrispondeva a una somma di moneta digitale, pari a 14,005 CP_3 CP_1
Bitcoin (“BTC”), da impiegare come provvista per raggiungere la quota associativa necessaria per accedere al progetto;
5) che successivamente i rapporti tra le parti si incrinavano proprio a causa di una diversità di vedute circa siffatta attività di investimento informatico, e l'odierno convenuto si appropriava ingiustificatamente della quota di criptovaluta investita da Parte_1 nel progetto , pertanto il agiva nel presente giudizio per ottenere a titolo CP_3 Parte_1
pagina 4 di 8 risarcitorio – in tesi contrattuale o extracontrattuale- l'equivalente in dei BTC CP_2
“investiti”, maggiorati delle reward maturate sulla quota di spettanza.
Si costituiva in giudizio il sig contestando quanto dedotto da parte attrice chiedendone CP_1 il rigetto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni più opportuno provvedimento, accertamento, declaratoria e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così giudicare: nel merito:- respingere le domande formulate da perché Parte_2 infondate in fatto e in diritto;
- in subordine, accertato e dichiarato che tra le parti in causa è stato concluso un contratto di mutuo avente ad oggetto 14,005 BITCOIN, accertare che il convenuto ha formalmente offerto di restituire il capitale mutuato all'attore; -in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, del rimborso spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n.
55, dei compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge.”.
In particolare parte convenuta contestava la ricostruzione dei fatti esposti dall'attore affermando che: i) tra le parti in causa non è mai stato condiviso alcun business in ambito tecnologico o in altro ambito, tanto meno per il progetto ii) invece, erano state legate da un rapporto di CP_3 amicizia durato vari anni, nel cui contesto devono inquadrarsi i fatti oggetto di causa e, specificamente, le reciproche forme di supporto. Da un lato, è in forza di detto legame che CP_1 ha più volte fornito a l'assistenza tecnica che gli era necessaria per il compimento di Parte_1 procedure informatiche atte a realizzare operazioni di investimento digitale da parte dell'attore.
Dall'altro lato, sempre per amicizia, l'odierno attore ha supportato nello svolgimento della CP_1 sua attività di validatore, mutuandogli le somme necessarie a partecipare a progetti informatici specifici;
iii) in ordine al progetto informatico oggetto del presente giudizio, CP_3 Parte_1 ha mutuato a 14,005 BTC con l'accordo di vedersi restituito il prestito, maggiorato degli CP_1 interessi, trascorsi due anni dalla dazione;
iv) a causa di dissidi maturati tra le parti, invece, ne chiedeva la restituzione anticipata dopo soli due mesi, cui il convenuto non era in Parte_1 grado far fronte, v) al termine biennale, il convenuto offriva all'attore la restituzione dei 14,005
BTC prestatigli ma detta offerta veniva rifiutata, assumendo l'odierno attore di avere diritto ad una diversa moneta digitale, denominata e di aver diritto ad una quantità di CP_2 CP_2 omprensiva delle remunerazioni maturate dal convenuto per la sua attività professionale di
[...] validatore (reward).
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova orale.
pagina 5 di 8 All'udienza odierna, avvenuta mediante collegamento da remoto ex art 127 bis cpc, le parti costituite, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, procedevano a discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi di fatto e di diritto
In via preliminare, mette conto rilevare l'ammissibilità della produzione audio sub doc 11 della memoria n 2 ex art 183 comma 6 cpc di parte convenuta, che non risulta danneggiata come dedotto da parte attrice.
Venendo alla trattazione del merito della controversia, alla luce dei documenti in atti e della prova orale assunta al giudizio, è evidente che non può ritenersi adeguatamente provata la sussistenza di un investimento in collaborazione tra le Parti in causa rispetto al progetto
Il Doc 3) in atti, prodotto dal parte attrice, certamente evidenzia i rapporti e le CP_3 comunicazioni intercorse tra le parti nell'arco di un tempo pluriennale in ordine ad operazioni legate alle criptovalute, ma non giunge a provare la sussistenza di una sistematica collaborazione finanziaria tra le parti e né, in particolare, il carattere di investimento relativamente alla dazione dei 14,005 Bitcoin da parte di a connessi al progetto di cui al presente Parte_1 CP_1 CP_3 giudizio. Non vi è traccia di pattuizioni, né riscontri di accordi intercorsi, circa la ripartizione dei guadagni e dei rischi rispetto all'andamento del progetto/investimento. Nemmeno le prova testimoniali escusse permettono di provare la tesi attorea, in quanto i testi hanno fatto dichiarazioni relative alla loro partecipazione all'operazione, ai loro rapporti con CP_1 nell'ambito del progetto riferendo per il resto quanto raccontato loro dall'attore stesso CP_3
e comunque riferendo di non sapere i dettagli degli accordi intercorsi tra le odierne parti.
Peraltro, il carattere di compartecipazione all'investimento da parte del nel progetto Parte_1
Polkedot è smentito dal tenore delle conversazioni in atti, sub doc 4 e sub doc 11 di parte convenuta, ove emerge chiaramente che a soli due mesi di distanza dalla corresponsione dei
14,005 Bitcoin da parte di a l'attore ne chiedeva la restituzione, solo Parte_1 CP_1 restituzione, senza alcun riferimento ad altre poste o aspetti propri di una pattuizione iniziale a carattere di investimento.
Ciò che rileva ai fini dell'individuazione dell'investimento di natura finanziaria è la prova dell'effettivo e predeterminato impegno, assunto dal soggetto finanziato all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale con il prestatore di fondi, di assicurare, periodicamente oppure alla maturity, l'incasso di un rendimento – nel caso di specie la reward- collegato alla res, con conseguente emersione di un rischio di controparte.
pagina 6 di 8 Di ciò non vi è prova in atti, anche rispetto a quanto emerge dai doc 4 e 11, che riportano il tenore delle richieste del nei confronti del convenuto. In dette conversazioni, peraltro l'attore Parte_1 mostra anche di sapere che il convenuto non avrebbe potuto procedere con la restituzione a quel momento.
Tutto quanto sopra richiamato, permette, altresì di acclarare che non vi è prova nemmeno degli elementi necessari per riscontrare un fatto illecito imputabile al ex art 2043, il quale, per i CP_1 caratteri del progetto, non poteva restituire i bitcoin al tempo della prima richiesta (appena due mesi dopo la dazione dei 14,005) e, decorsi i due anni previsti e pattuiti, e dunque non appena in condizione di poter restituire, procedeva a offrire detta restituzione oltre interessi legali all'odierno attore.
Da quanto in atti, emerge che il ha consegnato 14,005 bitcoin per far partecipare il Parte_1 al progetto/investimento stante la necessità di una cospicua quota associativa da CP_1 CP_3 corrispondere in moneta virtuale per poter accedere, oltre ad altri requisiti, tra cui essere un validatore;
che li ha poi richiesti in restituzione appena due mesi dopo e che ha Parte_1 CP_1 offerto la restituzione non appena possibile, maggiorati degli interessi legali;
che parte convenuta in tale contesto ha poi proceduto con un offerta ex art 1220 cc, rifiutata da parte attrice.
Risulta, dunque, corretta la ricostruzione in termini di mutuo, quanto alla fattispecie contrattuale intercorsa tra le Parti in causa, ove è stato corrisposto la quantità di 14.005 bitcoin e prevista al termine di un biennio la restituzione di detti bitcoin e degli interessi legali, quest'ultimi riconosciuti dovuti anche dalla stessa parte convenuta, fino all'offerta ex art 1220 cc.
Ciò detto, le domande di parte attrice non meritano accoglimento. Fermo restando che il convenuto è tenuto alla restituzione di 14,005 bitcoin oltre interessi legali, quest'ultimi sino all'intervenuta offerta ex art 1220 cc formulata da parte convenuta, rifiutata da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della controversia e del concreto svolgersi delle fasi processuali
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle competenze di lite della convenuta liquidate ex d.m. 55/2014, in €14.103,00, oltre accessori di legge.
pagina 7 di 8 Prato, 30.07.2024
Il Giudice
Dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.20 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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