Articolo 504 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 504.

(Liquidazione nel caso di piu' eredi)

Se vi sono piu' eredi con beneficio d'inventario, ciascuno puo' promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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