Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 25/06/2025, n. 12622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12622 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12622/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09533/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9533 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Fiorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministro dell'Interno nr. K10/-OMISSIS- del 03/06/2021 e notificato alla ricorrente in data 06/07/2021 con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della L. 91/1992 presentata in data 06/09/2016 in quanto « non vi è prova che l'interessata e il proprio nucleo familiare abbiano percepito redditi uguali o superiori a quelli fissati nei parametri assunti dall'Amministrazione […] in quanto non sussiste alcun contratto di convivenza tra l'istante e il signor -OMISSIS- »;
- per quanto di ragione e lesivo dell'interesse della ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del presente ricorso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 6 settembre 2016.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM del 3 giugno 2021 ha respinto la domanda, per mancanza di prova di redditi superiori alle soglie individuate dal Ministero negli anni dal 2015 al 2019.
Avverso detto provvedimento l’interessata insorge chiedendone l’annullamento, affidando il gravame ai seguenti motivi di censura:
Violazione di legge in relazione all’art. 10 bis l. 241/90: omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Vizio procedimentale. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed istruttoria carente ed erronea. Omessa ed errata valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza nonché omessa ponderazione comparativa degli interessi.
In particolare, la parte si duole per non aver ricevuto la comunicazione di preavviso di rigetto e contesta l’addebitata mancanza del requisito reddituale, alla luce della cumulatività dei redditi prodotti dalla ricorrente con quelli percepiti dal convivente more UX - cui sarebbe legata da un contratto scritto di convivenza - e dalla figlia.
L’Amministrazione, costituita in giudizio, ha prodotto in atti una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza straordinaria del giorno 11 aprile 2025, svolta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Si controverte della legittimità del provvedimento di diniego della cittadinanza adottato dall’autorità procedente in ragione della mancata “ prova che l’interessata e il proprio nucleo familiare abbiano percepito redditi uguali o superiori a quelli fissati nei … parametri assunti dall’Amministrazione relativamente per gli anni fiscali 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015 ”.
Deve essere, innanzitutto, esclusa la fondatezza della doglianza, con cui la ricorrente finisce per lamentare la lesione delle proprie prerogative partecipative, in ragione della ritenuta omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
Il Collegio ritiene che il preavviso di rigetto sia stato legittimamente effettuato con comunicazione telematica del 31 ottobre 2020 nell’area riservata del portale del Ministero dell’Interno – istituito, ai sensi dell’art. 33, comma 2- bis del decreto-legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, per una più rapida gestione dei fascicoli dei richiedenti la naturalizzazione italiana - comunicazione che, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, d. lgs. n. 82/2005, art. 3- bis , rappresenta una modalità ordinaria di comunicazione delle pubbliche amministrazioni con il privato, quindi valida da un punto di vista giuridico.
Detto in altri termini, la piattaforma informatica, sebbene istituita ai sensi del richiamato art. 33 per consentire agli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza, l'acquisizione e la trasmissione di dati e documenti in via esclusivamente informatica, viene utilizzata anche per interagire con gli istanti ai sensi delle norme generali dettate dal d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
A tal proposito, si consideri che, stanti le esigenze rappresentate dalla p.a. di tipo organizzativo - che hanno imposto l’adozione di soluzioni che, a fronte dell’esponenziale aumento delle istanze di cittadinanza, garantissero progressivamente una maggiore efficienza, implementando l’informatizzazione del procedimento –, dal 18 giugno 2015 l’unica modalità di presentazione delle istanze ammessa è costituita dalla compilazione e dall’invio della domanda in modalità telematica attraverso l’apposito sito internet dal quale le domande, così acquisite, confluiscono in un applicativo informatico che ne consente la trattazione in formato esclusivamente digitale.
La descritta modalità di gestione del procedimento permette di coniugare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge n. 91/1990 e dai relativi regolamenti esecutivi con i principi in materia di “amministrazione digitale” dettati dal Codice dell’amministrazione digitale, il quale all’art. 41 ( Procedimento e fascicolo informatico ) prevede che le “[l] e pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ” e che “[l] a pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati ” nonché che detto fascicolo informatico sia “ costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'immediata conoscibilità .. , sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento ”.
A fronte dell’esistenza di un siffatto domicilio digitale e del riconoscimento normativo delle comunicazioni in via telematica ai sensi rispettivamente dell’artt. 3- bis e 41 del d. lgs. n. 82/2005, sussiste l’onere, nonché l’interesse, del soggetto richiedente di consultazione e accesso costante al portale per la verifica dello stato di avanzamento della pratica e di monitoraggio e lettura in tempo reale delle notifiche di recapito di corrispondenza sulla mail associata al portale on line (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 2914/2022), ciò da cui è possibile dedurre che nel caso di specie non solo la notifica, ma anche la piena conoscenza della comunicazione erano da ritenere integrate sin dal momento dell’inserimento sul portale.
Nel merito la ricorrente contesta la carenza reddituale accerta dalla p.a., cui segnatamente rimprovera di non aver tenuto conto dei propri redditi e di quelli prodotti dal compagno, cui sarebbe legata da un contratto scritto di convivenza, e dalla figlia.
In proposito, il Collegio ritiene opportuno un preliminare richiamo ai principali punti d’arrivo della giurisprudenza in materia di autosufficienza reddituale dell’aspirante cittadino (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22; n. 7980/2022; n. 7889/2022; n. 7888/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, sentenza n. 1590/2022, Sez. I ter, sentenza n. 3227/2021 e sentenze ivi richiamate).
L’amministrazione segnatamente ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità e i requisiti ritenuti necessari per ottenere la cittadinanza, tra i quali la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi.
Il requisito in esame impone al richiedente lo status civitatis di dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez I ter, n. 13690/2021; id., n. 1902/2018; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011).
L’accertamento del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021 e n. 13690/2021, cit.; sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; id., 13 maggio 2014, n. 4959; id., 3 marzo 2014, n. 2450; id., 18 febbraio 2014, n. 1956; id., 10 dicembre 2013, n. 10647 nel senso che lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito; questo non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie e suscettibili di recupero in breve tempo cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2015, n. 60; idem, sez. I, n. 1791/2021 e 1959/20; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021).
Il legislatore, tuttavia, non ha fissato una soglia di reddito minima, rimettendone l’individuazione all’Amministrazione sulla base di parametri indefettibili di garanzia dell’autosufficienza economica del richiedente e della sua reale capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia.
A tal fine, l’Amministrazione ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007. In particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Del parametro cui si conforma l’Amministrazione si è compiutamente occupata la Sezione da ultimo con le due recenti sentenze nn. 14163 e 14172 del 25 settembre 2023, sottolineando che esso individua una soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “ indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale ” (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
Sulla legittimità del parametro in questione, in assenza di base normativa, la giurisprudenza ha ancora affermato che “ non può convenirsi con le affermazioni di cui al ricorso, secondo le quali l’amministrazione non potrebbe considerare “indefettibile” la soglia reddituale, in quanto essa non è precisata da atti aventi rango primario. Quello che conta, invero, è che il requisito reddituale minimo integri una delle condizioni che devono risultare soddisfatte ai fini dell’acquisizione dello status di cittadino italiano, come pacificamente imposto dalle previsioni del d.m. 22 novembre 1994, prima richiamato. Va da sé che, a tal fine, una soglia minima deve essere individuata a fini di certezza, allo scopo di evitare arbitrarie e divergenti valutazioni da parte dell’amministrazione, e tale soglia è, allo stato, quella già più sopra ricostruita, considerata valido parametro anche dalla costante giurisprudenza ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 9582/2023).
Peraltro, come già ricordato sopra, la soglia in contestazione, recepita dalla Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007, è stata costantemente ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 1833/2015) “ in quanto con un reddito inferiore si potrebbe usufruire di eventuali provvidenze previste per i cittadini in stato di indigenza, che graverebbero ulteriormente sul bilancio dello Stato ” (TAR Lazio, Sez. I ter, n. 2650/2002; TAR Liguria, sez. II, n. 4/2005).
A ben vedere si tratta delle stesse ragioni per cui è stata già da tempo risalente ritenuta legittima la prescrizione di soglie reddituali minime già solo al fine di autorizzare l’ingresso ed il soggiorno sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 286/1998, per cui “ il possesso di un reddito minimo – idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare – costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese al quale ha chiesto di ospitarlo; il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e, quindi, di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria, in quanto indigenti; d’altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose ” (cfr. di recente, tra tante, Cons. Stato, sez. II, n. 4026/2021; cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3141/2020, n. 8839/2019, Cons. Stato, sez. I, parere n. 2176/2016 su affare 377/2016; Cons. St., sez. III, n. 2645/2015 e 2335/2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 5994/2010).
Quindi, se la fissazione del requisito economico e delle relative soglie reddituali minime è necessaria per consentire allo straniero il semplice ingresso ed il temporaneo soggiorno sul territorio nazionale, a maggior ragione si richiede che tali condizioni siano soddisfatte per conseguire la cittadinanza dello Stato ospite sulla base della mera considerazione che “il più contiene il meno”: a tale riguardo è appena il caso di ricordare che si tratta di attribuire uno status che include, tra l’altro, il diritto di incolato, con conseguente permanente collegamento del soggetto al territorio del Paese di appartenenza.
Si tratta pertanto di un punto di arrivo ormai pacifico (vedi, da ultimo, tra tante, Cons. St., sez. III, nn. 3143, 4754 e 4767 del 2023) che la Sezione ha da subito recepito (TAR Lazio, sez. V bis, n.1590/2022, 1698/2022, 1724/2022, 2945/2022, nonché, di recente, n. 11028/2022, 11187/2022, 8273/2023, 9570/2023, 9582/2023, 11964/2023, 12386/2023), evidenziandone la validità anche dal punto di vista storico-comparatistico, dato che “ il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 11028/2022; 16321/2022, 1993/2023, 4268/2023, 10747/2023).
A tale riguardo, va peraltro osservato che, anche a livello sovranazionale, il possesso del requisito in contestazione è prescritto dalla normativa comunitaria sulla cittadinanza dell’Unione per l’esercizio del diritto di soggiorno nei territori degli Stati Membri, che, al fine di evitare il fenomeno del cd. “turismo sociale”, è sottoposto alla condizione “ di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante ” (art. 7 Direttiva 2004/38/CE), per la ragione che “ i beneficiari non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante ” (considerando n. 10 della citata Direttiva).
L’autosufficienza reddituale rileva, pertanto, quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza.
Dall’esame degli atti relativi all’odierna controversia alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale illustrato, non emergono elementi in grado di scalfire la valutazione negativa cui è pervenuta la p.a. in relazione al requisito del reddito dell’istante.
Al riguardo, si precisa in fatto che in sede di presentazione della domanda di cittadinanza, quest’ultima ha dichiarato di poter contare sui redditi del compagno convivente.
Con comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 è stata preannunciata la riscontrata sussistenza di elementi ostativi alla concessione della cittadinanza, cui la richiedente non ha dato riscontro.
Nell’ambito del presente giudizio con il ricorso introduttivo l’interessata ha allegato l’asserita produzione di un reddito complessivamente adeguato da parte del proprio nucleo familiare, visti i redditi del compagno, convivente more UX , ma anche quelli percepiti dalla stessa e dalla di lei figlia.
Orbene, tanto ricostruito, quanto alla correttezza della valutazione condotta dalla p.a., si osserva in primo luogo che la ricorrente non produce ex se redditi superiori ai parametri di riferimento, come sopra individuati, essendosi limitata ad allegare redditi pari a € 2.373,93 per il solo anno 2020.
Quanto alla prospettata cumulatitivà dei redditi percepiti dai soggetti conviventi, si osserva che il Ministero ha correttamente ritenuto di non potere tenere conto dei redditi percepiti dal convivente more UX , in considerazione del fatto che il reddito complessivo valutabile ai fini del superamento della soglia minima necessaria, non può ricomprendere anche quello percepito da soggetti in cui, anche se conviventi, manchi un legame di parentela con l’istante rientrante nel novero di quelli previsti dall’articolo 433 c.c., in materia di obblighi alimentari.
Detti redditi non sono stati ritenuti validi ai fini di una favorevole valutazione dell’Amministrazione poiché il convivente non risultava essere il coniuge e la convivenza non risultava essere stata registrata.
Il Collegio ritiene dunque condivisibile la determinazione assunta dalla p.a. in linea con quanto già statuito dalla Sezione su una questione analoga, in quanto il convivente more UX è “ soggetto che l’art. 433 del codice civile - applicabile, ai sensi dell’art. 45, l. 2 gennaio 1995, n. 218, del Reg. CE n. 4/2009 e del richiamato protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, anche agli stranieri residenti in Italia sulla base del criterio della residenza ove non abbiano optato per l’applicazione di una legge diversa - esclude da quelli obbligati a prestare gli alimenti, individuati fra i parenti e gli affini di grado inferiore (cfr. anche Cons. Stato, sez. I, parere 30 dicembre 2020, n. 2152; Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2019, n. 4372; Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2018, n. 1399, che esclude la possibilità di cumulare il reddito “ di un soggetto diverso dal percettore e non legato a quest’ultimo da un rapporto comportante obbligo alimentare bensì da un legame in ogni momento liberamente disponibile ”). Detta norma, fondata sulla valorizzazione dei legami parentali più stretti, appare pienamente applicabile alla fattispecie in esame, indipendentemente da una espressa previsione in tal senso, in considerazione non solo della necessità di ancorare il parametro della estensione del reddito cumulabile del nucleo familiare ad un dato oggettivo consistente nel vincolo familiare che giustifica un dovere di solidarietà in capo a soggetti individuati dal legislatore, ma anche al fine di evitare facili elusioni della normativa sul reddito minimo per il tramite di strumentali e momentanee costituzioni di nuclei familiari non idonei a giustificare, in caso di legittima separazione, alcun reciproco obbligo giuridico ” (Tar Lazio, sez. V-bis, sent. 1590/2022).
Al coniuge viene equiparata la parte unita civilmente o il convivente a cui l’istante è legato da contratto scritto di convivenza, secondo la L. n. 76 del 2016. Art. 20, co. 1 L. n. 76 del 20 maggio 2016 ( Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ). In difetto di tali condizioni i redditi integrativi non sono valutabili al fine della cumulabilità per il raggiungimento della soglia minima reddituale prevista dalle norme di riferimento e in particolare in contrasto con la circolare K.60.1 del Ministero dell’Interno del 05/01/2007.
Nel corso del procedimento l’Amministrazione ha provveduto a verificato l’esistenza della registrazione dell’unione civile presso il Comune di residenza della ricorrente, come puntualmente precisa l’impugnato decreto “ CONSIDERATO che la comunicazione del Comune di Ronco all’Adige pervenuta in data 1/03/2021 riporta che non sussiste alcun contratto di convivenza coma da l. 76/2016 art. 1 comma 50 tra l’istante e il signor … , in virtù del quale sarebbe possibile considerare la convivenza ” (v. All. 6 all’Atto di costituzione del 10 aprile 2025).
Di contro, la ricorrente ha versato in atti un certificato del 15 settembre 2021, da cui risulta che la stessa costituisce con il compagno una convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, a seguito di dichiarazione resa all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza in data 9 agosto 2021, quindi successivamente all’impugnato DM 3 giugno 2021 (v. All. 9 al Ricorso).
Ne deriva la bontà dell’operato della p.a. che si è determinata sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione del provvedimento, non essendo stata dimostrata dalla documentazione acquisita l’esistenza di un rapporto parentale tra l’aspirante cittadina e il soggetto di cui si chiede di computare il reddito.
Gli elementi eventualmente sopravvenuti potranno essere valorizzati a seguito della presentazione di una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte dell’odierna ricorrente. Si ricorda che l’amministrazione assicura l’attuazione del principio di effettività della tutela nell’ambito dell’attività di competenza, contemperando tale criterio con le caratteristiche dell’azione amministrativa per sua natura vincolata allo stato degli atti
Infine, per mera completezza, il Collegio rileva che nemmeno l’eventuale cumulo dei redditi della ricorrente con quelli redditi percepiti dalla figlia - benché allegati solo nel corso del presente giudizio e non menzionati nella domanda di cittadinanza né comunicati nella pendenza del procedimento amministrativo – avrebbe consentito al procedimento concessorio di avere nel caso di specie un esito diverso, visto che gli invocati redditi della figlia sono di soli € 1.226,54 e limitati all’anno 2019.
Sulla scorta degli argomenti che precedono, il Collegio ritiene che non possono essere mosse fondate censure all’ agere dell’autorità procedente, che ha contestato la mancanza del requisito reddituale sulla base delle risultanze istruttorie disponibili al momento dell’adozione del provvedimento.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della peculiarità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Davide De Grazia, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.