TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 902 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. RICCA C.F._1
ROBERTO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. RUGGERI C.F._2
PIETRO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 18/03/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nata a [...] l'[...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di PATTI (ME) il 30 settembre 1976, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 162, parte 2, serie A;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di SI con sentenza n. 2255/2023 del 27/11/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“• dichiarare lo cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30.09.1976, secondo il rito concordatario ed in regime di comunione dei beni, trascritto al registro di stato civile del comune di
SI (Atto n.263 P.2 S.B anno 1976 SI;
• le parti concordano espressamente che il marito continuerà a versare mensilmente alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, quale assegno divorzile, l'importo di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come già determinato in sede di separazione consensuale;
• ordinare all'Ufficiale dello stato civile del comune di SI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
2 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 15/04/2025.
Alla suddetta udienza del 26/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di SI con sentenza n. 2255/2023 del 27/11/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di PATTI (ME) il 30 settembre 1976, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 162, parte 2, serie A, tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nata a [...] l'[...], alle condizioni
[...]
concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di PATTI di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in SI nella camera di consiglio del 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di SI.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 902 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. RICCA C.F._1
ROBERTO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. RUGGERI C.F._2
PIETRO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 18/03/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nata a [...] l'[...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di PATTI (ME) il 30 settembre 1976, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 162, parte 2, serie A;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di SI con sentenza n. 2255/2023 del 27/11/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“• dichiarare lo cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30.09.1976, secondo il rito concordatario ed in regime di comunione dei beni, trascritto al registro di stato civile del comune di
SI (Atto n.263 P.2 S.B anno 1976 SI;
• le parti concordano espressamente che il marito continuerà a versare mensilmente alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, quale assegno divorzile, l'importo di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come già determinato in sede di separazione consensuale;
• ordinare all'Ufficiale dello stato civile del comune di SI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
2 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 15/04/2025.
Alla suddetta udienza del 26/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di SI con sentenza n. 2255/2023 del 27/11/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di PATTI (ME) il 30 settembre 1976, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 162, parte 2, serie A, tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nata a [...] l'[...], alle condizioni
[...]
concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di PATTI di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in SI nella camera di consiglio del 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di SI.
4