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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 1106/2023 del ruolo generale e promossa
DA
quale società incorporante per fusione per incorporazione Parte_1 CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliata in Jesi via Pergolesi 6, presso lo studio dell'avv. Simone Filonzi, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] (c.f. ), in proprio Controparte_2 C.F._1
e quale titolare dell'impresa individuale SS DI (P.I. , nonché quale già socio P.IVA_2
pagina 1 di 21 accomandatario di SS DI (c.f./p.i. ), e Parte_2 P.IVA_3
nata a Sant'Elpidio a [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in Porto Sant'Elpidio c.so Umberto I n. 418 presso lo studio dell'avv. Filippo
Polisena, che li rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione di primo grado;
- appellati-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza non definitiva n. 16 del 11-13/1/2021, la sentenza non definitiva n. 35 del
17-18/1/2023 e la sentenza definitiva n. 432 del 1/6/2023 pronunciate dal Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in accoglimento del gravame proposto, per tutti i motivi di cui in narrativa:
- dichiarare nulla e/o comunque riformare la sentenza non definitiva n. 16/2021 pubblicata dal
Tribunale di Fermo in data 13.01.2021; la sentenza non definitiva n. 35/2023 pubblicata dal Tribunale
di Fermo in data 18.01.2023; la sentenza n. 432/2023 emessa dal Tribunale di Fermo e pubblicata in data 01 giugno 2023 emesse nella persona del G.O.T. Avv. Maura Diodato e per l'effetto:
- nel merito, in via principale, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via pregiudiziale e/o preliminare
1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa o assoluta indeterminatezza del petitum e
della causa petendi, in violazione dell'art. 164 c.p.c.;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva o/o di carenza di titolarità dei rapporti
contestati e/o il difetto di interesse ad agire degli attori;
3) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da ogni e qualsiasi azione derivante dai rapporti
intrattenuto da parte attrice con la convenuta, derivante dall'approvazione tacita, per mancata CP_1
contestazione nel termine degli estratti conto, relativi ai rapporti oggetto di causa, regolarmente
ricevuti, in base al combinato disposto dagli artt. 1857 e 1832 c.c.;
pagina 2 di 21 4) accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale o in subordine decennale dell'azione proposta
da parte attrice, in quanto decorso il periodo prescrizionale dalla data di annotazione di ogni singola
posta contestata;
Nel merito eventualmente, senza che ciò voglia o possa significare rinuncia alle eccezioni preliminari;
5) rigettare le domande tutte formulate da parte attrice con l'atto di citazione introduttivo del presente
giudizio siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi espressi in narrativa;
In via subordinata;
6) accertare e dichiarare il saldo dei rapporti bancari oggetto di causa, rapportando tutti i conteggi
correlati alle domande avversarie sulla base delle difese, delle eccezioni e delle modalità di calcolo
indicate in narrativa”;
- conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria, si chiede il rinnovo della perizia o un supplemento di C.T.U., come già richiesto nel giudizio di primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e precisamente che codesta Ecc.ma Corte voglia autorizzare il rinnovo della perizia o un supplemento di
C.T.U. al fine di:
1. effettuare la verifica della prescrizione delle rimesse solutorie considerando l'assenza di affidamento o in subordine, prescrivendo di individuare in modo certo il fido apparente, indicando in modo non equivocabile l'esatto ammontare di esso e, soprattutto, la sua durata in modo puntuale;
2. effettuare il ricalcolo del saldo tenendo conto dell'applicabilità ai rapporti contestati della capitalizzazione trimestrale in regime di reciprocità' a far data dall'1.7.2000 e della capitalizzazione semestrale (o in via ulteriormente gradata annuale) fino al 30.6.2000;
pagina 3 di 21 3. effettuare il ricalcolo considerando la legittima applicazione della CMS sin dall'apertura del rapporto, nonché la legittima introduzione delle successive commissioni per disponibilità fondi e per istruttoria veloce mediante modifiche unilaterali ammesse dalla normativa sopravvenuta.
Per gli appellati: che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia respingere l'appello proposto, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni ampiamente esposte nella narrativa nella narrativa che precede.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio, quale titolare dell'impresa individuale SS DI e quale già socio Controparte_2
accomandatario della società e , quale Parte_4 Parte_3
garante, hanno convenuto in giudizio CP_1
al fine di ottenere la consegna dell'intera documentazione bancaria (ivi compresi gli estratti conto e le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali) relativa: al contratto di conto corrente n. 690,
originariamente acceso da (già Controparte_3 Controparte_4
, del conto anticipi n. 691 su di esso appoggiato e degli affidamenti ad essi correlati;
[...]
al contratto di conto corrente n. 2748, acceso dall'impresa individuale, del conto anticipi su di esso appoggiato e degli affidamenti ad essi correlati;
alle garanzie fideiussorie prestate da Parte_3
e CP_3
per accertare l'illegittimità della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e di pagamento del saldo del rapporto di conto corrente n. 2748, del residuo debito derivante dal finanziamento n.
004/04085936 di originari € 15.000,00 erogato il 13/7/2016 e del residuo debito derivante dal finanziamento n. 004 / 04085984 di originari € 30.000,00 erogato il 13.04.2017;
per accertare, quanto al conto corrente 690 e al conto corrente 2748, nonché ai conti anticipi ad essi collegati, che la convenuta aveva illegittimamente addebitato nel corso del rapporto ad CP_1 [...]
prima, ed all'impresa individuale , poi, interessi Parte_4 Parte_5
pagina 4 di 21 anatocistici, ultralegali ed usurari, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta, nonché costi non previsti contrattualmente ovvero in violazione di norme imperative di legge;
per accertare il corretto saldo del conto corrente e dei rapporti collegati dedotti in giudizio all'attualità,
con condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in eccedenza. CP_1
Precisavano che l'impresa individuale derivava dalla trasformazione Parte_5
della società a seguito del recesso all'inizio del 2017 di un Parte_6
socio e della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei termini di legge e che la prima operazione effettuata sul c/c n. 2748, acceso dalla predetta ditta individuale, era consistito nel
“giroconto” della somma di € 17.500,00 proveniente dal c/c n. 690 intestato alla società
[...]
corrispondente alla differenza non utilizzata dell'affidamento di € Parte_6
40.000,00 concesso dalla cui aveva fatto seguito un “giroconto” di € 40.000,00 dal c/c 2748 al CP_1
c/c 690 per azzerare il saldo negativo di tale ultimo rapporto, estinto poi nel 2018.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la convenuta ha resistito alla domanda, eccependo in via CP_1
preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione alla domanda tesa ad ottenere la documentazione relativa al c/c 690, al conto anticipi 691 e dei correlati contratti di affidamento, nonché
il diritto alla consegna di tutti i documenti richiesti ai sensi dell'art. 119 TUB, e nel merito la prescrizione delle domande proposte e comunque la loro infondatezza.
Con sentenza non definitiva n. 16/2021 il Tribunale di Fermo ha rigettato “le eccezioni di carenza di
legittimazione attiva, di carenza della titolarità attiva del rapporto, di carenza di interesse e di
prescrizione in relazione alle azioni di nullità e di accertamento negativo del saldo banca promosse da
e , accerta e dichiara il diritto degli attori e Parte_5 Parte_3 Parte_5
ad ottenere: Parte_3
1- copia completa dei contratti di c/c n. 690 e 691 e di conto anticipi e di affidamento ad essi collegati,
stipulati originariamente dalla soc. Parte_4
pagina 5 di 21
2 - copia completa dei contratti di c/c n. 3452/2748 e di conto anticipi e di affidamento ad essi
collegati stipulati dal sig. ; Controparte_2
3 - copia delle fideiussioni sottoscritte dalla sig. e e delle altre garanzie Parte_3 CP_3
che assistono il credito;
4 - copia delle variazioni delle condizioni contrattuali intervenute nel corso dei rapporti e delle
relative comunicazioni effettuate;
5 - copia completa degli estratti conto relativi ai suddetti rapporti dalla loro costituzione fino alla
estinzione ed alla data odierna;
6 - copia delle comunicazioni periodiche degli estratti conto;
7 – Ogni altro documento, anche se non specificamente indicato, utile a ricostruire i rap-porti
intercorsi tra le parti e la posizione di dare/avere; B) condanna la parte convenuta alla consegna dei
documenti di cui al capo che precede ai sig.ri e ”. Parte_5 Parte_3
Rimessa la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile e acquisito l'elaborato del nominato consulente, con sentenza non definitiva n. 35/23 il Tribunale di Fermo ha “accertato … che il corretto
saldo al 8.3.18 del conto corrente n. 690 acceso presso CA delle Marche Spa ed intestato alla sas
" " - ora "SS DI" - è di € 36.236,80, Controparte_4 Parte_5
… e … che ha diritto a vedere accreditato sul conto 3452/2748 l'importo di € Parte_5
36.236,80 al 8.3.18”. Ha quindi rimesso nuovamente la causa sul ruolo, per procedere ad una integrazione della già disposta consulenza contabile al fine di accertare “l'esatto saldo del conto
corrente n. 3452/2748 al 14.3.19 ed al 31.12.20 previo accredito al 8.3.18 dell'importo di € 36.236,80,
in applicazione dei principi tutti di cui al precedente quesito 16.7.21”.
All'esito del deposito del supplemento di CTU, il Tribunale di Fermo con sentenza definitiva n. 432/23
ha così disposto:
“1) accerta e dichiara il diritto degli attori e ad ottenere: Parte_5 Parte_3
pagina 6 di 21 - copia completa dei contratti di c/c n. 690 e 691 e di conto anticipi e di affidamento ad essi col-legati,
stipulati originariamente dalla soc. Parte_4
- copia completa dei contratti di c/c n. 3452/2748 e di conto anticipi e di affidamento ad essi collegati
stipulati dal sig. ; Controparte_2
- copia delle fideiussioni sottoscritte dalla sig. e e delle altre garanzie Parte_3 CP_3
che assistono il credito;
- copia delle variazioni delle condizioni contrattuali intervenute nel corso dei rapporti e delle relative
comunicazioni effettuate;
- copia completa degli estratti conto relativi ai suddetti rapporti dalla loro costituzione fino alla
estinzione ed alla data odierna;
- copia delle comunicazioni periodiche degli estratti conto;
– ogni altro documento, anche se non specificamente indicato, utile a ricostruire i rapporti intercorsi
tra le parti e la posizione di dare/avere;
2) accertato e dichiarato che il corretto saldo al 8.3.18 del conto corrente n. 690 acceso presso CP_1
delle Marche Spa ed intestato alla sas " " - ora "SS DI" Controparte_4
- è di € 36.236,80, accerta e dichiara che ha diritto a vedere Parte_5 Parte_5
accreditato sul conto 3452/2748 l'importo di € 36.236,80 al 8.3.18;
3) accertato e dichiarato che il corretto saldo passivo al 14.3.19 del conto corrente 3452/2748 acceso
presso CA Marche Spa ed intestato ad " " è di € -29.743,72, ossia Parte_5
nei limiti del fido concesso di € 40.000,00, e che vi era depositata somma bastante al saldo delle rate
previste per il rientro del finanziamento n. 004/04085936 di originari € 15.000,00 erogato il
13.07.2016 e del finanziamento n. 004/04085984 di originari € 30.000,00 erogato il 13.04.2017,
accerta e dichiara che la richiesta della banca di sistemazione del presunto saldo passivo del conto
corrente “entro cinque giorni“ nonché la prospettazione della decadenza dal beneficio del termine
avanzata in relazione ai due finanziamenti suddetti sono infondate ed illegittime e, per l'effetto, accerta
pagina 7 di 21 e dichiara che la banca non aveva diritto di pretendere il pagamento immediato del suddetto presunto
saldo passivo né di far valere la decadenza dal beneficio del termine in relazione a detti finanziamenti;
4) accerta e dichiara che il corretto saldo passivo al 31.12.20 del conto 3452/2748 acceso presso
CA Marche Spa ed intestato ad " " è € -36.298,78; Parte_5
5) condanna la parte convenuta a rimborsare agli attori, in solido fra loro, le spese di lite, che si
liquidano in € 548,00 per anticipazioni, € 14.103,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali,
oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
6) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU liquidate con separati decreti.”
ha proposto appello nei confronti di tutte le richiamate sentenze (per cui aveva Parte_1
fatto riserva di impugnazione), articolando i seguenti motivi: quanto alla sentenza non definitiva n.
16/21, nullità, erroneità e contraddittorietà della stessa per vizio di motivazione e per avere il Giudice
di prime cure 1) dichiarato la sussistenza della legittimazione attiva e della titolarità attiva del rapporto contestato, nonché dell'interesse ad agire degli attori e;
2) rigettato Parte_5 Parte_3
l'eccezione di prescrizione in relazione alle azioni di nullità e di accertamento negativo del saldo banca ed ordinato la produzione documentale;
3) omesso di motivare in relazione all'eccezione di cessazione della materia del contendere circa la richiesta di produzione dei documenti elencati dagli attori da 2 a 7,
avendo essa provveduto alla loro messa a disposizione prima della emissione della prima CP_1
sentenza non definitiva;
quanto alla sentenza non definitiva n. 35/23, nullità, erroneità e contraddittorietà della stessa per vizio di motivazione per avere il Giudice di prime cure 4) dichiarato che il corretto saldo al 8.3.18 del conto corrente n. 690 acceso presso CA delle Marche Spa ed intestato alla sas " " - ora "SS DI" - è Controparte_4 Parte_5
di € 36.236,80, ed accertato e dichiarato che ha diritto a vedere accreditato sul conto Parte_5
3452/2748 detto importo;
quanto alla sentenza definitiva n. 432/23, nullità, erroneità e la contraddittorietà della stessa per vizio di motivazione e per avere il Giudice di prime cure: 5) dichiarato il diritto degli appellati ad ottenere la documentazione ivi indicata;
6) dichiarato che il corretto saldo al pagina 8 di 21 8.3.18 del conto corrente n. 690 acceso presso CA delle Marche Spa ed intestato alla sas "
[...]
" - ora "SS DI" - è di € 36.236,80, nonché Controparte_4 Parte_5
accertato e dichiarato che ha diritto a vedere accreditato sul conto 3452/2748 Parte_5
l'importo di € 36.236,80 al 8.3.1; 7) dichiarato che la richiesta della banca di sistemazione del presunto saldo passivo del conto corrente “entro cinque giorni”, nonché la prospettata decadenza dal beneficio del termine avanzata in relazione ai due finanziamenti dedotti in giudizio sono infondate ed illegittime e, per l'effetto, accertato che la banca non aveva diritto di pretendere il pagamento immediato del saldo passivo né di far valere la decadenza dal beneficio del termine in relazione a detti finanziamenti;
8)
dichiarato che il corretto saldo passivo al 31.12.20 del conto 3452/2748 acceso presso CA Marche
Spa ed intestato ad " " è € -36.298,78; 9) condannato l'appellante a Parte_5
rimborsare agli attori, in solido fra loro, le spese di lite e per aver posto a suo carico le spese di CTU.
Gli originari attori hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Il primo ed il quinto motivo di impugnazione (diretti nei confronti della sentenza non definitiva n. 16/21 e della sentenza definitiva n. 432/23), con i quali si contesta l'accertato diritto ed interesse degli appellati ad ottenere copia dei documenti bancari relativi ai contratti accesi dalla
[...]
(già , non appaiono Parte_6 Controparte_4
meritevoli di accoglimento.
Assume la appellante l'erroneità dell'accertamento compiuto dal primo giudice circa l'unitarietà CP_1
sostanziale dei rapporti di cui ai contratti 690, 691 e 2748, in considerazione del fatto che i primi due erano stati accesi da SS DI (poi Controparte_4 Parte_6
rispettivamente in data 13.6.2002 e in data 27.6.2002 ed estinti in data 9.3.2018 su
[...]
richiesta della società, mentre il terzo era stato acceso in data 10/7/2017 dall'impresa individuale e del fatto che la società era stata cancellata dal Parte_5 Parte_4
registro delle imprese per mancata ricostituzione della pluralità dei soci in data 5/7/2017. Dette
circostanze escluderebbero la legittimazione degli odierni appellati alla proposizione delle domande pagina 9 di 21 svolte nei confronti del c/c 690 e del conto anticipi n. 691, anche nella qualità di garanti, in quanto gli indebiti avrebbero potuto essere fatti valere solo dalla società titolare del conto, ormai estinta senza l'inserimento nel bilancio di liquidazione dei relativi crediti.
L'assunto non è condivisibile.
Premesso che nessun giudicato può ritenersi formato sulla questione relativa all'avvenuto trasferimento all'impresa individuale della titolarità dei rapporti già facenti capo Parte_5
alla società alla luce del tenore complessivo del motivo di Parte_6
impugnazione come sopra sinteticamente riportato, il Collegio in punto di diritto ritiene di dover fare applicazione del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui “Nel caso di
recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello
superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di
continuare l'attività aziendale come impresa individuale - così determinandosi lo scioglimento
della società, a norma dell'art. 2272, n. 4, cod. civ. -, non si realizza una trasformazione societaria ai
sensi dell'art. 2498 cod. civ., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che
conferisce l'azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il
socio superstite)” (cfr. Cass. sent. n. 496 del 14/01/2015). In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che in detta ipotesi “ove a una società di persone, per venir meno della pluralità dei soci (con
conseguente scioglimento della stessa a termini dell'art. 2272, n. 4, cod. civ.), succeda una impresa
individuale, non si determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla società, la
titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto (Cass., Sez. I, 14 gennaio 2015, n. 496; Cass.,
Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 27189; Cass., Sez. V, 16 febbraio 2007, n. 3670; Cass., Sez. III, 5 marzo
2003, n. 3269). Si è, difatti, osservato che «nella società di persone, l'unificazione della collettività dei
soci (che si manifesta nell'attribuzione alla società di un nome, una sede, una rappresentanza ed
un'autonomia patrimoniale) non perviene fino alla formazione di un ente terzo rispetto ai soci: con la
conseguenza, sul piano sostanziale, dell'esclusione, nei rapporti interni, di un interesse della società
pagina 10 di 21 potenzialmente distinto ed antagonista nei confronti dei soci, e, sul piano processuale, della regolarità
dell'instaurazione del contraddittorio con la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo stato la
pronuncia anche nei riguardi della società» (Cass., n. 3670/2007, cit.); sicché in caso di prosecuzione
dell'attività di impresa da parte dell'unico socio «non si può parlare di trasformazione nel senso
tecnico che tale lemma assume nel contesto normativo di cui all'art. 2948 cod. civ.: infatti, la cd.
"trasformazione" di una società di persone che non abbia più il requisito della pluralità di soci in
impresa individuale determina, non già una modificazione dell'atto costitutivo (...), bensì un rapporto
di successione tra soggetti distinti», nel quale il patrimonio della società, oramai in liquidazione e
scioglimento, transita in capo al socio superstite (Cass., n. 3670/2007)” (cfr. da ultimo Cass. ord. n.
40922 del 21/12/2021).
Quindi, se è pur vero che nella specie non è configurabile una “trasformazione” in impresa individuale della società che ha perduto il requisito della pluralità di soci, è anche vero che la fattispecie integra una ipotesi di successione della seconda nelle posizioni giuridiche facenti capo alla prima.
Dette conclusioni trovano conferma nella stessa condotta di fatto tenuta dall'appellante Ed CP_1
infatti, pur essendo stata la s.a.s. SS DI cancellata dal registro delle imprese in data 5/7/2017
(data questa coincidente con la iscrizione della impresa individuale SS DI di Beato Giampiero,
cfr. docc. 59 e 60 nel fascicolo degli appellati), la CA ha proceduto ad estinguere i rapporti bancari n. 690 e 691, accesi dalla predetta società, facendo confluire i relativi saldi nel c/c n. 2748, acceso dall'impresa individuale SS DI di . Risulta, infatti, dalla documentazione Controparte_2
prodotta dagli appellati, da un lato, che la prima operazione registrata in data 17/7/2017 sul conto corrente n. 2748 (acceso il 6/7/2017) è l'accredito di € 17.500,00 su ordinativo di Parte_5
” (cfr. estratto conto c/c n. 2748 e riassunto scalare sub doc. 21.2), che trova riscontro
[...]
nell'operazione registrata in pari data sul conto corrente n. 690 di addebito del medesimo importo di €
17.500,00 (cfr. estratto conto c/c n. 690 e riassunto scalare sub doc. 3.7); dall'altro che sul conto corrente n. 2748 in data 22/8/2017 è registrata l'operazione di addebito dell'importo di € 40.000,00
pagina 11 di 21 versato sul conto corrente n. 690 intestato alla società in accomandita semplice (cfr. doc. 21.2), che trova riscontro nell'operazione di accredito del medesimo importo sul c/c n. 690 (cfr. doc. 3.7). Trova
quindi piena conferma documentale la ricostruzione operata dal primo giudice per cui dette operazioni avevano determinato il trasferimento sul conto corrente n. 2748 dell'apertura di credito di € 40.000,00,
concesso alla società in relazione al c/c n. 690 ed utilizzato fino alla concorrenza di € 24.500,00, con contestuale estinzione delle passività esistenti su tale ultimo conto e di quelli ad esso collegati.
Risulta altresì provato che fino alla data di chiusura (7/3/2018) del conto corrente n. 690 sono state ivi accreditate somme derivanti da pagamenti di alcuni clienti necessariamente riconducibili all'impresa individuale (essendo la società ormai da tempo cancellata dal registro delle imprese) e addebitate le rate dei finanziamenti dedotti in giudizio, la cui provvista per il pagamento deriva da bonifici effettuati dall'impresa individuale (cfr. docc. 21.2 e 3.7 nel fascicolo degli Parte_5
appellati).
Risulta parimenti documentato dagli appellati (cfr. docc. 41 e 42) che la CA ha provveduto a trasferire alla impresa individuale i contratti di finanziamento n. Parte_5
004/04085936 (di originari € 15.000,00) e n. 004/04085984 (di originari € 30.000,00), rispettivamente erogati alla s.a.s. SS DI il 13.07.2016 e il 13.04.2017.
, anche nella qualità di titolare dell'impresa individuale SS DI, è quindi Controparte_2
subentrato in tutti i rapporti già facenti capo alla SS DI di . Parte_6
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto dei motivi in esame.
Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale la lamenta l'erroneità del rigetto della propria eccezione di prescrizione (quinquennale ovvero CP_1
decennale) delle rimesse in conto corrente, pur in mancanza di prova, gravante sugli originari attori,
che il conto fosse affidato.
A prescindere da ogni altra considerazione occorre rilevare che la circostanza che il conto corrente n.
690 fosse affidato è stata espressamente riconosciuta dalla medesima appellante che ha CP_1
pagina 12 di 21 specificamente indicato nel prospetto riepilogativo delle rimesse qualificate come solutorie (cfr. doc. 22
allegato alla seconda memoria ex 183 c.p.c.) i limiti dell'affidamento tempo per tempo concesso, vale a dire: € 0,00 dal 13/06/2002al 18/07/2002; € 25.000,00 dal 19/07/2002 al 30/06/2005; € 40.000,00 dal
01/07/2005 all'11/10/2005; € 25.000,00 dal 12/10/2005 al 30/01/2006; € 40.000,00 dal 31/01/2006 al
15/04/2009. Tali circostanze sono state pertanto correttamente poste dal CTU a fondamento del proprio elaborato contabile.
La natura affidata del conto corrente in esame risultava quindi assolutamente pacifica nel corso del giudizio di primo grado, sicché l'eccezione in esame oltre che infondata alla luce del riconoscimento operato dalla medesima è in radice inammissibile. CP_1
In punto di diritto, è poi appena il caso di rilevare che la Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 34997 del
14/12/2023) ha di recente affermato il principio per cui “In tema di prescrizione del diritto alla
ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di
cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso
presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato
concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando,
pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di
forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del
citato d.lgs., la nullità stessa”. Precisa, infatti, la Cassazione che “nel regime previgente all'entrata in
vigore dell'art. 3 l. n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi
alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un
contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. 24 giugno
2008, n. 17090). Nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la
nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra ― poi ― una nullità di
protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la
conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al
pagina 13 di 21 correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio. … Se, dunque, rientra nella
disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto
privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si
può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui
fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia
l'art. 2725”. Nel caso di specie la nullità per la mancata osservanza della prescritta forma scritta non è
stata fatta valere dagli originari attori, per cui questi ultimi potevano fornire prova della natura ripristinatoria delle rimesse anche mediante prove presuntive circa l'esistenza di un contratto di apertura di credito, nella specie desumibile dalle stesse ammissioni della appellante. CP_1
Con il terzo motivo di appello la lamenta l'omessa pronuncia circa l'eccezione di CP_1
cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta consegna dei documenti di cui ai punti da 2 a 7 dell'elenco contenuto nel dispositivo della sentenza.
Afferma a riguardo di avere messo gli stessi a disposizione degli attori già in data 29/10/2019, come documentato dagli attori medesimi (cfr. doc. 22), previo pagamento del costo indicato “nel foglio
informativo analitico consultabile presso la Filiale”.
Orbene, a prescindere dal fatto che i documenti di cui ai nn. da 4 a 7 attengono anche ai conti n. 690 e n. 691, per i quali nella invocata comunicazione si ribadisce il diniego al loro rilascio, la questione di fatto, che viene in rilievo in questa sede in relazione ai restanti, è sostanzialmente il diritto o meno della a pretendere il pagamento da parte degli odierni appellati del costo delle relative copie, ragione CP_1
che di fatto ha precluso lo spontaneo ingresso degli stessi nel presente giudizio. Non avendo la CP_1
proposto in questa sede alcuna domanda per ottenere il pagamento del costo delle copie e non avendo comunque la sentenza non definitiva impugnata posto detto onere a carico degli originari attori, questa
Corte non può che limitarsi a rilevare la mancata spontanea acquisizione in giudizio dei documenti medesimi e quindi l'inconfigurabilità di una ipotesi di cessazione della materia del contendere sul punto.
pagina 14 di 21 Non meritevoli di accoglimento sono anche il quarto ed il sesto motivo di appello,
rispettivamente proposti nei confronti della sentenza non definitiva n. 35/23 e di quella definitiva n.
432/23, con i quali la CA censura l'accertamento per cui “il corretto saldo al 8.3.18 del conto
corrente n. 690 acceso presso CA delle Marche Spa ed intestato alla sas "
[...]
" - ora "SS DI" - è di € 36.236,80, accerta e dichiara Controparte_4 Parte_5
che ha diritto a vedere accreditato sul conto 3452/2748 l'importo di € 36.236,80 al Parte_5
8.3.18”.
Reitera innanzitutto l'appellante l'eccezione relativa alla mancata prova da parte degli originari attori della esistenza di un contratto di affidamento, con conseguente erroneità delle conclusioni raggiunte dal nominato CTU, che ha proceduto alla ricostruzione delle rimesse solutorie ipotizzando l'esistenza di un fido di fatto.
L'eccezione è infondata per le ragioni sopra già compiutamente esposte, che si intendono qui richiamate.
Del pari, per le ragioni già diffusamente esposte e che si intendono qui richiamate, deve essere rigettata l'eccezione relativa alla mancata successione del Beato nei rapporti già facenti capo alla s.a.s. di cui era socio accomandatario.
Afferma in terzo luogo l'appellante che la decisione “presenta delle gravi lacune e non è esaustiva”,
facendo tuttavia richiamo non al decisum del primo giudice, bensì alle deduzioni contenute nella comparsa conclusionale degli originari attori. In parte qua il motivo di appalesa quindi aspecifico, con conseguente inammissibilità dello stesso, vieppiù alla luce della circostanza che il primo giudice non ha accolto la domanda relativa agli interessi che sarebbero maturati sull'importo di € 36.236.80 dalla data di chiusura del conto corrente n. 690, sulla quale lungamente si diffonde l'appellante
[...]
infine quest'ultima l'indebita esclusione dal conto corrente n. 690 “delle commissioni post- Pt_7
CMS nell'assunto che queste dovessero essere pattuite in forma scritta”.
pagina 15 di 21 In punto di fatto, occorre rilevare che il Tribunale, aderendo alle conclusioni rassegnate sul punto dal nominato CTU, il quale ha rilevato che il contratto di conto corrente n. 690 con riferimento alla CMS si limita solo a prevedere la sua misura percentuale, ma non indica né la base né il criterio di calcolo, ha ritenuto di escludere gli addebiti effettuati dalla a tale titolo sul predetto conto. CP_1
Tali conclusioni devono essere in questa sede essere confermate, ancorché il capo di sentenza non sia stato oggetto di impugnazione.
A riguardo questa Corte rileva, infatti, che ormai costituisce principio di diritto consolidato quello per cui detta commissione costituisce la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista a prescindere dalla concreta utilizzazione, con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa (cfr. Cass. sent. n.
870 del 18/1/2006). Risulta, tuttavia, altresì consolidato il principio per cui la relativa previsione negoziale è tuttavia valida ex artt. 1346 e 1418 c.c. solo allorché sia determinato l'ammontare di quanto dovuto per il relativo servizio mediante l'indicazione non solo del valore percentuale da applicare,
bensì anche la previsione del criterio di calcolo, rendendo cioè determinabile il concreto criterio di computo della commissione e lo specifico impatto sui saldi di chiusura periodica del conto corrente bancario. Come sopra già rilevato le condizioni pattuite si limitano a prevedere la percentuale della commissione da applicare, ma nulla invece dice sul criterio di calcolo da applicare in concreto e cioè se essa vada calcolata sul picco massimo di utilizzo del fido nell'arco del trimestre (c.d. criterio assoluto)
ovvero sull'importo massimo di utilizzo del fido di almeno dieci giorni, anche non consecutivi (c.d.
criterio relativo) ovvero ancora sull'utilizzato nel trimestre per un periodo continuativo di almeno 10
giorni (c.d. criterio misto). Non è precisato neppure se la base di calcolo tenga conto dello sconfinamento calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista oppure no. La clausola di previsione della CMS è quindi nulla.
Ciò posto, occorre altresì rilevare che risulta assolutamente pacifica tra le parti la circostanza
(confermata dagli accertamenti compiuti dal nominato CTU) che fino al 1/2/2017 non vi è alcuna pagina 16 di 21 pattuizione scritta che preveda l'applicazione al conto in questione delle “nuove commissioni” (in particolare commissione suo fido accordato, commissione per scoperto di conto e di istruttoria veloce),
addebitate a seguito di modifica unilaterale del 22/05/2009, del 18/08/2009 e del 30/06/2012.
Orbene, a prescindere dall'eccezione pure sollevata dagli odierni appellati di non avere mai ricevuto comunicazione delle proposte variazioni (rispetto alla quale nessuna prova è stata offerta dalla CP_1
appellante), occorre in radice esaminare la questione relativa alla verifica della sussistenza o meno del potere della di introdurre ex novo mediante l'esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB di CP_1
clausole di previsione di oneri economici non contenuti in contratto.
A riguardo questa Corte, pur consapevole del dibattito ancora aperto nella giurisprudenza di merito,
ritiene di aderire all'orientamento che ritiene che lo ius variandi possa essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto. Depongono in tal senso da un lato la formulazione letterale dell'art. 118
TUB che - per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. N. 141/2010 - riconosce all'intermediario la prerogativa in esame, ma solo limitatamente ai tassi, ai prezzi e alle altre condizioni “previste dal contratto”, dall'altro la considerazione che il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all'intermediario dalla citata disposizione, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da incidere in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale, modificandone addirittura parzialmente la natura. L'introduzione di un corrispettivo prima non espressamente previsto in contratto implicherebbe infatti una alterazione del rapporto, giacché la componente del servizio rappresentata già dalla messa a disposizione verrebbe a trasformarsi da sostanzialmente 'gratuita' in dichiaratamente 'onerosa'. Tali conclusioni sono state affermate in più
occasioni dalle decisioni dell'Arbitro CArio e Finanziario (cfr. per tutte , Parte_8
n. 249/2010; n. 4529/2015; n. 3724/2015; n. 2670/2018). In particolare il Collegio di coordinamento,
con decisione n. 26498 del 12 dicembre 2018, dopo aver affermato che “lo jus variandi, ai sensi
pagina 17 di 21 dell'art. 118 T.U.B., rappresenta un'eccezione alla regola (generale) dell'immodificabilità del
contratto in assenza del consenso di tutte le parti, soprattutto se configurato come un diritto
potestativo, notoriamente eccezione legale al principio generale di intangibilità della sfera giuridica
altrui”, ha sottolineato che anche la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/2/2007,
n. 5574, aveva chiarito che “le “modifiche” disciplinate dal nuovo art. 118 TUB, riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di clausole ex novo” e che parimenti la CA d'Italia nel provvedimento del 29/07/2009 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari) aveva ribadito che “Le condizioni e i limiti alla
facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate
dall'art. 118 del T.U.. Secondo il Ministero dello sviluppo economico le “modifiche” di cui all'art. 118
del T.U. riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare
l'introduzione di nuove clausole. […]” (così la Sezione IV, Comunicazioni alla clientela - paragrafo 2,
Variazioni contrattuali). Il Collegio ha quindi concluso affermando “corretto ritenere che non sia
semplice modifica l'introduzione ex novo di un onere, un obbligo, una controprestazione o qualsivoglia
altro termine o condizione (economica o normativa) nel contratto, che non sia già previsto nell'assetto
originario determinato dalle parti. Infatti, tali variazioni si traducono nell'aggiunta di nuovi costi, in
quanto non si pongono come mera modifica di oneri già previsti nel contratto e realizzano, così,
un'alterazione del sinallagma negoziale in senso sfavorevole al cliente”. Dal complesso normativo e dal ricordato orientamento costante dell'ABF si ricava che lo ius variandi è finalizzato a garantire la permanenza dell'equilibrio sinallagmatico, per cui, devono considerarsi inammissibili le variazioni che non presentano correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessati dalle variazioni, da un lato, e l'incremento dei costi posto a base della modifica. Nello stesso senso, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 1889/2016, ha rilevato che la finalità dello ius variandi è quella di
“conservare l'equilibrio (sinallagmatico) tra le singole prestazioni contrattuali, passando attraverso il
mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico dell'intero complesso delle prestazioni contrattuali,
pagina 18 di 21 tipologicamente simili, effettuate dall'imprenditore nei confronti di un numero indefinito di
controparti” (cfr. ad es., Collegio di Roma, decisione n. 2202 del 23.04.2013)”.
Tali considerazioni devono essere ribadite anche nell'ipotesi, come nel caso di specie, di invalidità
della originaria clausola di previsione della CMS.
Le conclusioni raggiunte impongono la conferma in parte qua delle sentenze impugnate.
Con il settimo e l'ottavo motivo di impugnazione la appellante ha impugnato i capi della CP_1
sentenza definitiva n. 432/23 che hanno accertato “che il corretto saldo passivo al 14.3.19 del conto
corrente 3452/2748 acceso presso CA Marche Spa ed intestato ad " Parte_5 [...]
" è di € -29.743,72, ossia nei limiti del fido concesso di € 40.000,00, e che vi era depositata CP_2
somma bastante al saldo delle rate previste per il rientro del finanziamento n. 004/04085936 di
originari € 15.000,00 erogato il 13.07.2016 e del finanziamento n. 004/04085984 di originari €
30.000,00 erogato il 13.04.2017” e che pertanto “la richiesta della banca di sistemazione del presunto
saldo passivo del conto corrente “entro cinque giorni“ nonché la prospettazione della decadenza dal
beneficio del termine avanzata in relazione ai due finanziamenti suddetti sono infondate ed illegittime”
sicché “la banca non aveva diritto di pretendere il pagamento immediato del suddetto presunto saldo
passivo né di far valere la decadenza dal beneficio del termine in relazione a detti finanziamenti”.
A sostegno si limita innanzitutto a richiamare, in modo assolutamente generico e del tutto avulso dal
decisum del primo giudice, tutti i motivi di censura già mossi nei confronti delle sentenze non definitive. In parte qua i motivi si appalesano inammissibili per difetto di specificità.
In secondo luogo, ha reiterato l'eccezione di inammissibilità non solo della domanda di ripetizione dell'indebito, risultando il conto aperto, ma anche di quella di rideterminazione del saldo, trattandosi di domanda non autonoma, ma consequenziale a quella diretta ad ottenere la restituzione delle somme.
L'eccezione è infondata.
In più occasioni, infatti, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 21646 del 05/09/2018; n. 798 del
15/1/2013) ha affermato che la domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente pagina 19 di 21 esperibile (rispetto alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c.) anche se il rapporto di conto corrente è
ancora in corso, poiché il correntista ha un interesse a far valere la nullità delle clausole nulle e conseguentemente accertare l'entità del saldo parziale depurato delle appostazioni illegittime, “atteso
che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non
attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni
illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione
dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del
rapporto” (cfr. Cass. 21646/18 cit).
Tali principi sono stati di recente ribaditi dai giudici di legittimità con sentenza n. 4214 del 15/2/2024,
nella quale si afferma “Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire come sussista
l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie,
all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale
ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente
addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente
nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione
dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo,
potrà pretendere alla cessazione del rapporto …”.
Infine, del tutto generiche appaiono le censure di illogicità della sentenza per avere aderito alle conclusioni del CTU in punto di esclusione delle variazioni in peius operate dalla La sentenza CP_1
sul punto appare infatti adeguatamente e congruamente motivata sulla base della circostanza che la non ha fornito prova del corretto esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB CP_1
(accertamento questo non oggetto di specifica impugnazione in questa sede), a fronte del puntuale accertamento svolto da nominato CTU, sulla base della documentazione acquisita in giudizio,
pagina 20 di 21 dell'applicazione di condizioni diverse e più onerose per la correntista rispetto a quelle contrattualmente pattuite. La richiesta di rinnovo della CTU deve pertanto essere rigettata.
Infine, inammissibile è l'ultimo motivo di impugnazione teso a contestare la pronunciata condanna al rimborso delle spese di lite e di CTU in quanto del tutto privo di specifica ed argomentata contestazione del principio di diritto della soccombenza applicato dal primo giudice.
In definitiva l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma delle sentenze impugnate.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza non definitiva n. 16 del 11-13/1/2021, la sentenza non definitiva n. 35 del 17-18/1/2023 e la sentenza definitiva n. 432 del 1/6/2023 pronunciate dal Tribunale di Fermo, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello, con integrale conferma delle sentenze impugnate;
condanna l'appellante al rimborso in favore di parti appellate delle spese di lite, liquidate nella misura di € 7.700,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 5/2/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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