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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 30.01.2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art.127 ter cpc, lette le note di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 1190/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata il [...] a [...], difesa dall'avv. Lucia Casaburo Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato, in data 06.02.2023 le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento e e al riconoscimento dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 comma 3 della L.104/92 con decorrenza dalla data della visita di revisione del 05.10.2021 oltre al pagamento dei ratei maturati, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, disposta l'integrazione della consulenza, alla luce della nuova documentazione medica depositata, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma
1°.
*** La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Nel merito, il CTU, alla luce della documentazione medica versata agli atti e acquisita nel corso presente fase, ha accertato che la ricorrente, soffre di un quadro morboso dominato dalla patologia neurologica ed osteoarticolare, oltre al pregresso grave quadro patologico, già valutato, e si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3°.
Le conclusioni del CTU appaiono del tutto corrette e adeguatamente motivate.
In particolare, il CTu ha evidenziato come dalla visita della periziata, è emerso un grave e complesso quadro morboso tale da sancire un netto peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente, già gravate da: Demenza senile grave con globale rallentamento idoemotorio e decadimento cognitivo;
Ipertensione arteriosa, in soggetto con insufficienza venosa cronica agli arti inferiori; Artrosi polidistrettuale realizzante discreto impegno funzionale in soggetto con passaggi posturali difficoltosi;
deambulazione bradicinetica, a piccoli passi, talora instabile;
Esiti datati chirurgici di intervento di exeresi del VII nervo cranico per neurinoma (2009) e più recenti (2019) di carcinoma mammario destro trattato con chemio-radioterapia adiuvante.
Conseguentemente, va dichiarato che la ricorrente presenta i requisiti sanitari propri dell'indennità di accompagnamento, in ragione dell'evoluzione prognostica sfavorevole della patologia osteoarticolare e neurologica, potendosi riconoscere le difficoltà gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età a decorrere dal primo settembre 2022 relativamente al beneficio dell'indennità di accompagnamento, mentre riguardo alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3°, essendo le patologie stabilizzatesi fin dalla domanda amministrativa, può riconoscersi il relativo beneficio dal 02 gennaio 2020. L'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento da epoca successiva alla proposizione del giudizio di ATP giustifica la compensazione per metà delle spese di CP_ entrambe le fasi che sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, così come le spese di CTU, liquidiate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario richiesto dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza primo settembre 2022 e della condizione di disabilità con necessita elevata di cui all'art.3. 3° comma ex L.104/92 dal 02 gennaio
2020;
2) compensa per metà le spese di lite di entrambe le fasi e pone il residuo a carico dell' , liquidato CP_1
in complessivi euro 2.319,00, di cui euro 764,00 per la fase di ATP e la restante somma per la fase di opposizione, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, CP_ 3) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 31 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Carmen Maria Pigri