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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice
Maria Antonella Sechi Consigliera
Daniela Coinu Consigliera in esito all'udienza del 19 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 307 di RACL dell'anno 2022, proposta da
rappresentato e difeso in virtù di procura speciale equivalente a quella in calce all'atto ai Parte_1 sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 9, lett. b) l. n. 69/2009, dagli avvocati
Edoardo Spinas e Gian Marco Delunas, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t., nonché di , con sede in Roma, in Controparte_2 persona del presidente del CdA in carica, quale società cessionaria, entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Alessandro Doa, giusta procura generale alle Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, CP_ del 22.3.2024, a firma del notaio e del contratto di cessione dei crediti 29 novembre 1999 e seguenti, Per_1 appartenente all'avvocatura interna, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Cagliari via
Delitala 2
APPELLATI
E CONTRO
, istituito ai sensi dell'art. Controparte_3
1 del Decreto legge n.193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016, subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo a Controparte_4 decorrere dal 1° luglio 2017, con sede legale in Roma, iscritta al Registro delle imprese di Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per esso, in virtù di procura conferita con atto del Notaio dr.
[...]
rep.181515 - racc. 12772, del Responsabile NZ , elettivamente Per_2 CP_5 Controparte_6 domiciliata in Cagliari nella via De Magistris n.8, presso lo studio dell'avv.to Valeria Deiana, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata con atto separato del 04.09.2024
APPELLATA Conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte “1) accogliere l'appello e riformare la sentenza n. 495/2022 nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado affermando che il sig. avrebbe prestato acquiescenza gli avvisi per gli anni Pt_1
2010/2014 e accertare dichiarare che l'istanza di rateizzazione formulata dal signor nel febbraio 2021 non Pt_1 CP_ costituisce acquiescenza alla pretesa del debito o riconoscimento del debito e ad ogni buon conto non ha interrotto la CP_ prescrizione dei crediti contributivi vantati dall' gli anni 2010/2014 in quanto già prescritti;
2) per l'effetto scrutinare CP_ nel merito le conclusioni di primo grado formulate con riferimento ai crediti contributivi vantati dall' per gli anni
2010/2014 e in accoglimento delle stesse accertare e dichiarare che i crediti sottesi agli avvisi di addebito n.
32520130001690169000, n. 32520130003747186000, n. 32520130000006869000, n. 32520130002743501000,
n. 32520130001690068000, n. 32520140003284601000, n. 2520140003912751000, n. 2520140001980876000, n.
32520120001001582000, n. 32520120004583908000, n. 32520130001231540000, n. 32520130003087391000 sono estinti per prescrizione;
3) con condanna alle spese del doppio grado del giudizio.
Per l' Voglia la Corte “In via preliminare: - accertare e dichiarare la Controparte_3 sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante alla prosecuzione del giudizio con conseguente cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n.32520130001690169000, n.32520130002743501000,
n.3252014000328460100, n.32520120001001582000, n.32520120004583908000, n.3252013000123154000 e
n.32520130003087391000 per i motivi di cui al punto 1) dell'espositiva. In via principale: - rigettare l'appello proposto
e confermare la sentenza impugnata nella parte (punto 5) in cui ha rigettato l'opposizione con riguardo alle censure concernenti gli avvisi di addebito n.32520130003747186000, n.32520130000006869000, n.32520130001690068000,
n.32520140003912751000 e n.32520140001980876000. In via subordinata e solo nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello: - accertare e dichiarare comunque non prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito
n.32520130003747186000, n.32520130000006869000, n.32520130001690068000, n.32520140003912751000,
n.32520140001980876000 e per l'effetto rigettare l'avversa domanda. In ogni caso: Con vittoria spese e competenze del presente giudizio da distarsi ai sensi dell'art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore”.
Per l' : Voglia la Corte “1) dichiarare il difetto di legittimazione di 2) rigettare l'appello; 3) con vittoria CP_2 CP_2 di spese e competenze, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto in data 05.11.2019 davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, Parte_1
già agente di commercio, premesso che dal 2008 si occupa di servizi turistici, aveva esposto che
[...]
“recentemente, volendosi avvalere di alcuni sconti contributivi per l'esercizio dell'attività turistica”, aveva domandato CP_ CP_ all il rilascio del Durc, ma che l gli aveva comunicato alcune irregolarità contributive, meglio precisate in un prospetto allegato ad una nota datata 13 settembre 2019, riferite all'omesso pagamento di contributi molto risalenti nel tempo, alcuni addirittura riferiti agli anni 2000, in merito ai quali, non potendo risalire ai pagamenti effettuati nei lontani anni 2000 e non ricordando di aver ricevuto nel frattempo avvisi o cartelle di pagamento, contestata la debenza delle somme, ha comunque eccepito la prescrizione, chiedendo l'annullamento in autotutela dell'invito a regolarizzare, peraltro senza esito, non avendo ricevuto alcuna CP_ risposta dall' che non aveva neppure risposto ad una specifica richiesta di accesso agli atti da lui formulata in merito alle notifiche ricevute.
Si era, perciò, trovato costretto ad impugnare in giudizio l'invito a regolarizzare la propria posizione CP_ contributiva in data 13 settembre 2019, che l gli aveva notificato il 26 settembre 2019, esponendo quanto CP_ segue: “l'invito a regolarizzare inviato dall' al Signor fa riferimento al mancato pagamento di contributi Pt_1 previdenziali, asseritamente richiesti, con avvisi o cartelle risalenti agli anni 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Come già detto nella parte in fatto, relativamente ai contributi relativi agli anni di cui sopra è già stata eccepita la CP_ prescrizione del credito asseritamente vantato dall'
Com'è noto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 e 10 della L n. 335/95, i crediti contributivi si prescrivono in cinque anni. Poiché
i crediti di cui all'invito a regolarizzare del 13.09.2019 si riferiscono ad avvisi o cartelle degli anni dal 2000 al 2014, è evidente l'avvenuta prescrizione di tali crediti. Al ricorrente peraltro non risulta la notifica di tali avvisi o cartelle, ma CP_ quand'anche tale notifica fosse avvenuta negli anni indicati dall' nell'invito a regolarizzare, per giurisprudenza ormai pacifica (Cass. Sez. un. 17 novembre 2016 n. 23397), sarebbe comunque interamente decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi agli anni dal 2000 al 2014.
Com'è noto, anche l'orientamento maggioritario di questo Tribunale ha condiviso la tesi giurisprudenziale dell'applicabilità del termine quinquennale anche alle ipotesi di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento non opposta nel termine di quaranta giorni (Tribunale Cagliari – n. 577 del 5.04.2017).
Infine, nel suddetto invito a regolarizzare, il primo atto indicato con l'importo di € 11.055,86 non riporta neppure gli CP_ estremi dell'avviso o della cartella e neppure l'anno di riferimento. Sotto tale profilo la richiesta dell' dev'essere dichiarata nulla per indeterminatezza e la relativa somma come non dovuta. CP_ E' pertanto evidente che allo stato attuale l' non possa vantare alcun credito nei confronti del signor per i Pt_1 titoli indicati nell'invito a regolarizzare per gli anni dal 2000 al 2014.
Come sopra detto, il ricorrente, a fronte dell'illegittimo invito a regolarizzare, ha presentato istanza di annullamento in CP_ autotutela. A fronte dell'istanza di riesame in autotutela, l' tuttavia non ha neppure risposto, rendendo inevitabile la presentazione del presente ricorso.
Tanto premesso aveva chiesto accertarsi e dichiararsi la non debenza e comunque l'avvenuta prescrizione del CP_ credito vantato dall' a titolo di omissioni contributive per gli anni dal 2000 al 2014, tra quelle portate dalle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito di cui all'invito del 13.09.2019 in parola. CP_ L e l (di seguito anche , con distinte memorie, si erano costituite Controparte_3 CP_7 in giudizio ed avevano resistito, mentre la era rimasta contumace. CP_2 CP_ L' in particolare aveva dedotto la mancata chiamata nel giudizio del litisconsorte necessario e CP_2 di , nonché la tardività dell'opposizione con conseguente inammissibilità Controparte_3 delle questioni e delle eccezioni formulate, oltre che la carenza di interesse qualificato all'azione di accertamento per accertare l'intervenuta prescrizione dopo il termine utile per proporre opposizione e la carenza di interesse all'azione anche qualora l'azione fosse intesa quale opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., rilevando in merito che il ricorrente era titolare di due posizioni previdenziali, una per il personale dipendente e una per la propria posizione individuale quale esercente attività commerciale, rilevando che poiché aveva fatto riferimento alla sola posizione di esercente attività commerciale solo su questo avrebbe preso posizione, depositando quindi l'elenco delle numerose partite debitorie delle quali egli non aveva memoria, con le date di notifica, precisando che tutti i titoli contestati erano stati ritualmente notificati rimettendosi, quanto agli atti interruttivi intervenuti dopo la notifica dei titoli, alla posizione dell'agente della riscossione. L' , di cui il primo giudice in esito all'udienza del 26 marzo 2021, aveva Controparte_3 disposto la chiamata in causa, unitamente alla rimasta contumace, si era costituita in giudizio ed CP_2 aveva resistito, in via preliminare precisando che tra gli atti impugnati vi erano due cartelle di pagamento, nel frattempo sospese perché, presumibilmente, in attesa di annullamento ai sensi del DL n. 41 del 2021 convertito con legge n. 69 del 2021.
Aveva poi eccepito l'inammissibilità parziale dell'opposizione per indeterminatezza dell'oggetto laddove riferita ad una cartella senza numero del 2014 di 3.231 €, e si era difesa in merito alla prescrizione del credito sul rilievo che gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento non fossero stati impugnati nei termini, benché regolarmente notificati, con conseguente irretrattabilità del credito nei medesimi portato, avuto riguardo ai quali nessuna prescrizione per i periodi anteriori alla data di notifica degli atti poteva quindi essere più contestata.
Successivamente alla notifica delle cartelle, aveva proseguito l'agente della riscossione, era stato notificato al contribuente un sollecito di pagamento (doc. 9), cui avevano fatto seguito tre intimazioni di pagamento (doc.ti
10, 11 e 12) ed una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (doc. 13), che rappresentavano a tutti gli effetti atti interruttivi della prescrizione, così come il contribuente, che era perfettamente edotto del debito contestato, aveva anche proposto, in data antecedente al deposito del ricorso, istanza di definizione agevolata
(doc. 15), provvedendo altresì in data 12 febbraio 2021, successivamente all'instaurazione del giudizio, al deposito di istanza di rateizzazione del debito (all. 16).
*
Il Tribunale, preliminarmente dichiarata la contumacia di con sentenza n. 495 del 24.06.2022, aveva CP_2 così statuito:
“1. Accoglie l'opposizione nei termini meglio indicati in parte motiva e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento di cui ai punti nn. 3, 4 e 7;
2. Dichiara cessata la materia del contendere quanto al credito sotteso alla cartella di pagamento sub 2;
3. Dichiara inammissibile il ricorso quanto al credito di cui al punto 6;
4. Rigetta per il resto.
5. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
Più precisamente il primo giudice, che aveva suddiviso la sentenza in sette punti, aveva così deciso: nel punto 1) aveva dato atto del fatto che la difesa opponente, nelle note depositate il 3 marzo 2021, aveva CP_ chiarito che il petitum residuo, stante lo stralcio di varie partite vantate a credito dall' concerneva esclusivamente i crediti portati dai seguenti titoli: n. 548183 del 2008, n. 246217 del 2008, n. 16901 del 2013, n.
37471 del 2013, n. 68 del 2013, n. 27435 del 2013, n. 16900 del 2013, n. 32846 del 2014, n. 39127 del 2014, n. 19808
(e non 19608) del 2014, n. 10015 del 2012, n. 45839 del 2012, n. 12315 del 2013, n. 20040 del 2013, n. 30873 del
2013, cartella senza numero recante, nell'ultima pagina, omissioni del 2014 di € 3231,33;
* nel punto 2), aveva osservato che con riguardo alla cartella di pagamento recante il n. 02520080054818343000 la stessa aveva riconosciuto che non vi era alcuna residua ragione di credito Controparte_3 azionabile posto che il carico portato in cartella era pari a zero, dichiarando quindi in merito cessata la materia del contendere;
* nel punto 3), con riguardo alla cartella di pagamento n. n. 02520080024621748000, aveva ritenuto che, anche a voler ritenere che la stessa fosse stata ritualmente notificata in data 27 agosto 2008 e che il termine di prescrizione quinquennale fosse stato interrotto con la notifica, avvenuta il 12 gennaio 2010, del sollecito di pagamento (cfr. doc. 9 produzioni , difettassero ulteriori idonei atti interruttivi del decorso del relativo CP_7 termine entro il 12 gennaio 2015.
E ciò in quanto la intimazione di pagamento n. 0259016328439/000 era stata notificata solamente il 9 novembre
2015, allorchè era già interamente decorso un quinquennio dal precedente atto di costituzione in mora.
Era pacifico, aveva aggiunto il giudicante, che il non avesse mai impugnato detta cartella Pt_1 determinando la irretrattabilità dei relativi crediti, richiamando a supporto l'indirizzo giurisprudenziale, cui aveva inteso dare continuità, iniziato con la nota sentenza n. 23397/2016 resa a SS.UU. dalla Suprema Corte
(da ultimo ulteriormente confermato, cfr. Cass. Ord. n. 11760/2019 e Cass. sent. n. 11814/2020) ove era enunciato il principio secondo il quale: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione
a cartella di pagamento di cui al D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 gennaio CP_2
2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ( D.L. 31 maggio 2010, CP_1
n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010 ).
Né, aveva aggiunto il Tribunale, mutava il termine di prescrizione in parola in relazione all'attività svolta dall'agente incaricato della riscossione posto che, anche recentemente, la Corte di legittimità (cfr. Cass. ord.
1092/2019) aveva chiarito che “Il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" della irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n.
6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n.
131). Stante il disposto dell'art. 3, comma 9, della I. n. 335 del 1995, la prescrizione ha nel caso un'efficacia effettivamente estintiva (e non soltanto acquisitiva in favore del soggetto passivo del potere di contrastare la pretesa avanzata dal creditore) posto che il decorso dei termini previsti dalla legge preclude il versamento dei contributi. In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito contributivo e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione del credito prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art.
2946 c.c.
4. Né giova alla tesi della ricorrente il richiamo all'art. 20 comma 6 del d.lgs n. 112 del 1999, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore”.
Di conseguenza, aveva concluso il primo giudice, il credito vantato dall'Ente impositore si era ormai estinto per prescrizione sicchè la cartella in parola doveva essere annullata in accoglimento della domanda avanzata in ricorso;
* nel punto 4), concernente l'avviso di addebito n. n. 32520130002004046000, aveva ritenuto non provata la CP_ rituale notifica dello stesso, non avendo l' documentato nulla al riguardo, tanto che nel prospetto prodotto CP_ in atti (cfr. doc. 2 produzioni vi era l'annotazione irreperibilità assoluta accanto alla data 25 novembre
2013, elementi questi inidonei a dimostrare l'avvenuta notifica del titolo, rilevando perciò l'intervenuta prescrizione delle ragioni di credito azionate dall' posto che il primo atto col quale era stata CP_1 documentata la richiesta di pagamento era l'invito a regolarizzare del 13 settembre 2019, trattandosi di prescrizione in questo caso rilevabile ex officio secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 9600/2018, Cass. sent. n. 31345/2018) talchè sarebbe gravato sul Tribunale tale scrutinio anche in assenza di una espressa doglianza avanzata dal contribuente;
* nel punto 5) aveva dichiarato infondato il ricorso con riguardo alle doglianze concernenti i seguenti dodici avvisi di addebito per i quali permaneva interesse ad una pronuncia del Tribunale:
1) n. 32520130001690169000
2) n. 32520130003747186000
3) n. 32520130000006869000
4) n. 32520130002743501000
5) n. 32520130001690068000
6) n. 32520140003284601000
7) n. 2520140003912751000
8) n. 2520140001980876000
9) n. 32520120001001582000
10) n. 32520120004583908000
11) n. 32520130001231540000
12) n. 32520130003087391000.
L'opponente infatti, aveva rilevato il Tribunale, aveva “proposto, segnatamente nel febbraio 2021, istanza di rateizzazione dei crediti ivi indicati (cfr. doc. 16 produzioni Agenzia dell'Entrate Riscossione) portati dagli avvisi di addebito sopra trascritti”, che non recava “alcuna riserva in ordine alle ragioni di tipo meramente cautelativo che avrebbero indotto il ad attivare tale canale di definizione delle sue pendenze con l'Erario”, motivazione che egli Pt_1 aveva introdotto in causa “onde contro dedurre rispetto alle avverse difese”. E, con riguardo agli effetti che discendevano da tale istanza parzialmente accolta dall'agente della riscossione, aveva evidenziato il Tribunale, la Suprema Corte anche recentemente aveva chiarito (cfr. Cass. sent. n.
4365/2022 e Cass. sent. n. 35574/2021) “che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, configura un riconoscimento del debito con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale e il cui nuovo termine comincerà a decorrere dalla scadenza delle singole rate (in termini Cass. n. 10327/2017)”.
Dalla presentazione di una istanza di tal fatta, aveva quindi ritenuto il primo giudice, discendevano sostanzialmente due conseguenze: da un lato la prova che il contribuente avesse effettivamente ricevuto nelle date indicate dalle parti opposte le cartelle di pagamento per le quali aveva domandato la rateizzazione (cfr.
Cass. sent. n. 16098/2018) posto che, in caso contrario, non avrebbe certamente domandato la dilazione del debito e per altro verso si era in presenza di un atto ricognitivo del debito, idoneo a determinare l'interruzione del decorso del termine di prescrizione ex art. 2944 c.c. a decorrere dalla sua presentazione, ossia da febbraio
2021, e valendo comunque come atto mediante il quale il debitore rinuncia a valersi della prescrizione già compiuta, ai sensi dell'art. 2937 comma 3 c.c. (cfr. Cass. ord. n. 26013/2015);
* CP_ nel punto 6) della sentenza, con riguardo alla partita vantata a credito dall' in ragione di euro 3.231,33 (cfr. doc. 1 produzioni parte opponente, pag. 3), il primo giudice aveva ritenuto trattarsi di importo per il quale l' non aveva documentato alcuna pregressa richiesta di pagamento, escludendo altresì che quanto CP_1 annotato nell'invito a regolarizzare del settembre 2019 fosse idoneo a tal fine, stante la genericità delle indicazioni ivi contenute, ravvisando perciò una carenza di interesse ad agire in ragione della non configurabilità di un credito esigibile in capo all' ; CP_1
* nel punto 7), infine, in relazione alla cartella di pagamento recante il n. 02520030002767548000, già ricompresa nell'invito a regolarizzare dianzi richiamato, il primo giudice aveva dato atto che parte opponente, “nel modificare la iniziale domanda, circoscrivendola ad alcune delle cartelle/avvisi elencati nell'invito succitato, aveva ritenuto di non dover coltivare l'opposizione sul punto”, ma che successivamente aveva invece reputato, legittimamente ad avviso del Tribunale, di dover ribadire le sue doglianze in presenza di un nuovo sollecito CP_ inoltrato dall'
Sennonché, aveva precisato il Tribunale, si trattava di omissioni contributive risalenti al 2001 oggetto di notifica nel novembre 2003, (peraltro nemmeno documentata in atti) cui aveva fatto seguito la notifica di un sollecito di pagamento nel gennaio 2010 (cfr. doc. 9 produzioni allorchè era già spirato il termine CP_7 quinquennale di prescrizione per le ragioni già esposte al punto 3 delle motivazioni sopra esposte, e di conseguenza doveva essere annullata la relativa cartella e dichiarata l'insussistenza del relativo residuo credito siccome estinto per prescrizione.
*
In conclusione, il Tribunale aveva accolto l'opposizione nei termini esposti (cessata materia del contendere sul punto 2 della sentenza, annullamento delle cartelle di cui ai punti 3, 4, e 7 della sentenza e inammissibilità del CP_ ricorso quanto al punto 6 della sentenza), rigettando la domanda per le sole partite vantate a credito dall' limitatamente ai titoli di cui al punto 5 della sentenza, “salva la effettiva attuazione del piano di ammortamento concordato con l' e aveva compensato integralmente tra le parti le spese di lite in ragione Controparte_3 della parziale reciproca soccombenza. CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello cui hanno resistito l' anche quale Parte_1 mandatario di (con un'unica memoria) e CP_2 CP_7
MOTIVI DELLA DECISIONE ha precisato nel ricorso in appello di voler impugnare la sentenza n. 495/2022 del Parte_1 CP_ Tribunale “nella parte in cui ha respinto il ricorso avverso i seguenti avvisi di addebito emessi dall' (punto 5 della sentenza): avviso n. 32520130001690169000, n. 32520130003747186000, 32520130000006869000, n.
32520130002743501000, n. 32520130001690068000, n. 32520140003284601000, n. 2520140003912751000, n.
2520140001980876000, n. 32520120001001582000, n. 32520120004583908000, n. 32520130001231540000, n.
32520130003087391000”, limitando perciò le proprie censure al punto 5 a pag. 6 e 7 della stessa.
Più precisamente l'appellante, con un primo motivo di censura, ha criticato la sentenza ritenendola errata ed ingiusta nella parte in cui aveva respinto il ricorso (punto 4 del dispositivo e punto 5 della sentenza) in quanto
“frutto di una erronea valutazione ed interpretazione dei fatti di causa, nonché della condotta tenuta da dall'appellante”.
E ciò in quanto il primo giudice, aderendo ad un indirizzo interpretativo, peraltro neppure prevalente in giurisprudenza, e che non si attagliava affatto al caso di specie, aveva erroneamente ritenuto che il ricorso potesse essere respinto in quanto, nel febbraio 2021, aveva proposto istanza di rateizzo dei crediti Pt_1 indicati negli avvisi di addebito in contestazione, supportata in atti dalla produzione n. 16 di
[...]
, sul presupposto che la stessa non contenesse alcuna riserva in ordine alle ragioni di tipo Controparte_3 cautelativo che avrebbero indotto l'appellante a domandare la dilazione del credito e che comportasse quindi, come conseguenza, il riconoscimento del debito, così interrompendo la prescrizione quinquennale e dando corso ad un nuovo termine decorrente dalla scadenza delle singole rate, richiamando in termini i principi in tal senso affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10327 del 2017, senza però considerare che l'opponente aveva dedotto, rispondendo all'eccezione in tal senso dell'agente della riscossione, di essere stato costretto a presentare la suddetta istanza nel corso del giudizio di primo grado, instaurato il 5 novembre 2019, al solo fine di evitare di essere sottoposto a procedure esecutive.
Il primo giudice aveva, quindi, errato da un lato nell'aderire all'orientamento giurisprudenziale indicato, anche perché, seppure si fosse voluto seguire questo orientamento, pur non applicabile nel caso di specie, nel mese di febbraio 2021 tutti i crediti di cui agli avvisi contestati, risalenti agli anni 2012, 2013 e 2014, erano senz'altro già prescritti da tempo con la conseguenza che la presentazione dell'istanza di dilazione non avrebbe potuto interrompere una prescrizione già maturata.
Ed in secondo luogo il primo giudice aveva anche errato laddove, senza neppure valutare le risultanze processuali, aveva interpretato il comportamento dell'appellante, che aveva presentato l'istanza di rateizzazione, come un riconoscimento di debito senza tuttavia valutare il suo complessivo contegno, anche processuale.
Al contrario il primo giudice avrebbe dovuto valorizzare la duplice circostanza che la presentazione di tale istanza si fosse verificata dopo quasi due anni dalla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio e che nelle note conclusionali del 17 giugno 2022 l'opponente avesse precisato, anche con riferimento agli avvisi di cui aveva domandato la rateizzazione, di avere ancora interesse al ricorso e di averla presentata al solo fine di evitare procedure esecutive nelle more della conclusione del processo di primo grado, che era stato rinviato più volte per cause a lui non imputabili.
Ed in ogni caso il modulo messo a disposizione dall'agente della riscossione per l'istanza di rateizzazione non consentiva affatto di inserire riserve prima della firma del contribuente, idonee ad esplicitare le ragioni per le quali fosse stata richiesta la dilazione del debito, con la conseguenza che se solo il primo giudice avesse valutato il comportamento tenuto dall'opponente, che mai aveva inteso riconoscere il debito contestato, non gli avrebbe senz'altro attribuito il significato della acquiescenza del debito.
E ciò in linea con la dominante giurisprudenza, secondo cui non costituisce acquiescenza da parte del contribuente l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, non potendosi attribuire al puro e semplice riconoscimento di essere tenuto al pagamento di un tributo l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine alla dovutezza dello stesso (in tal senso Cass. n. 12735/2020).
Ed il riconoscimento di debito, sempre secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, “quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale e tantomeno carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva” da escludersi nel caso di specie alla luce del comportamento processuale tenuto dall'appellante, la cui richiesta di rateizzazione non potendo essere valutata ex se come riconoscimento di debito, non poteva neppure interrompere la prescrizione di un credito già abbondantemente prescritto nel 2021, a fronte di contributi risalenti agli anni dal 2010 al 2013.
Con un secondo motivo di appello ha rilevato che, in caso di accoglimento del primo motivo di Pt_1 appello, era necessario esaminare nel merito il credito portato nei contestati avvisi di addebito ed ha quindi insistito nell'eccezione di prescrizione crediti sottesi a tutti gli avvisi di addebito in questione, non avendo CP_ l fornito prova alcuna delle relative notifiche, dal momento che non aveva prodotto in primo grado alcuna relata di notifica, mentre l'agente della riscossione aveva dedotto di aver interrotto la prescrizione, producendo a tal fine i documenti da 9 a 13, da ritenersi assolutamente inconferenti.
In particolare, doveva ritenersi inconferente l'allegato 9), costituito da un sollecito di pagamento inviato al contribuente nel 2010, che non aveva ad oggetto gli avvisi di addebito in questione, riferiti ad anni dal 2012 al
2014.
L'intimazione di pagamento portata nell'allegato 10, invece, non solo si riferiva soltanto ad alcuni degli avvisi di addebito oggetto del giudizio (AVA indicati sopra in elenco a pag. 7, esclusi quelli con il n. 4, 6, 7 e 12), ma neppure poteva essere considerata idonea ad interrompere la prescrizione in quanto, come rilevabile dalla relata di notifica, l'avviso risultava consegnato a persona di cui non erano state indicate le generalità, come tale non identificabile e tantomeno nella relata di notifica era stata barrata la casella “addetto alla casa”, con la conclusione che vi era incertezza assoluta sulla persona alla quale era stato consegnato l'atto e conseguentemente non poteva considerarsi validamente interrotta nel 2015 la prescrizione eccepita.
L'allegato 11, ha proseguito l'appellante, non provava nulla non essendo valida la notifica mediante pubblicazione alla Camera di Commercio a persona fisica e non essendo state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 60, comma 7, terzo e quarto periodo, del DPR n. 600 del 1973 in caso di casella pec satura o indirizzo pec in attivo non valido, non provato nel caso di specie.
Quanto all'intimazione di pagamento depositata come allegato 12, ha rilevato la notifica della stessa Pt_1 era nulla e/o inesistente dal momento che nell'attestazione di consegna non era neppure indicato il numero di raccomandata che avrebbe dovuto essere riportato nell'atto che si pretendeva di notificare e, cosa ancor più grave, la relata di notifica in calce all'atto non era né compilata, né firmata, venendo in tal modo meno la garanzia della consegna dell'atto nella sua integralità, e dall'attestazione di consegna del prodotto n.
665527351, che non era detto sapere cosa fosse, risultava la consegna di tale documento a qualcuno di cui non erano state indicate le generalità, come tale non identificabile, non risultando neanche barrata la casella
“addetto alla casa” con conseguente incertezza assoluta sulla persona alla quale l'atto era stato consegnato.
Ciò senza tralasciare che in caso di mancata consegna nelle mani del destinatario, trattandosi di atti tributari, il notificante avrebbe dovuto dare notizia della notifica all'interessato tramite l'invio della raccomandata informativa, indirizzata al destinatario, come non avvenuto nel caso di specie, in cui la notifica doveva considerarsi nulla e/o inesistente.
Il preavviso di ipoteca di cui all'allegato 13 era, invece, privo delle generalità del soggetto consegnatario, né era stata inviata la raccomandata informativa ed in ogni caso, come anche recentemente affermato dalla
Suprema Corte con ordinanza 18305 del 2020, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non aveva effetti interruttivi della prescrizione.
Ed anche qualora, ha soggiunto l'appellante, all'avviso di iscrizione ipotecaria si fossero voluti ricondurre effetti interruttivi in tal senso, alla data dell'asserita notifica, ovvero al 25 luglio 2019, la prescrizione dei contributi era senz'altro già maturata in quanto riferiti ad anni dal 2010 al 2013 e, in ogni caso, nel preavviso di ipoteca, come nelle intimazione del 2015, non vi era alcun riferimento agli avvisi di addebito indicati con i numeri 4 e 12 dell'elenco riportato sopra a pag. 7, i cui crediti dovevano perciò ritenersi senz'altro prescritti.
In conclusione, quindi, anche qualora si fossero ritenute ben notificate l'intimazione di pagamento del 2015 di cui all'allegato 10 e l'avviso di ipoteca del 2019 di cui all'allegato 13, dovevano ritenersi prescritti i contributi portati nei due avvisi di addebito n. 4 e 12 sopra indicati, così come quelli indicati negli avvisi di addebito di cui ai numeri 6 e 7 dell'elenco sopra riportato, perché non contenuti nell'intimazione del 2015.
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Il Collegio ritiene opportuno premettere, prima di esaminare i motivi di appello sopra riportati, che l
[...]
, costituendosi nell'odierno giudizio, ha dato atto del fatto che erano stati oggetto di Controparte_3 pagamenti e annullamenti ex lege ai sensi della l. n. 197/2022, sette dei dodici avvisi di addebito elencati nel punto 5) della sentenza qui impugnata - ed in particolare quelli elencati sopra, a pagina 7, con i numeri 1, 4, 6,
9, 10, 11 e 12 - con conseguente estinzione del carico in essi contenuto, producendo a supporto gli estratti di ruolo aggiornati (all. 4).
In relazione a tali atti, quindi, secondo non vi era più l'interesse dell'appellante alla prosecuzione del CP_7 giudizio, essendo venuta meno la materia del contendere, restando perciò controversi esclusivamente gli altri cinque avvisi di addebito elencati sopra con i numeri 2, 3, 5, 7 e 8 (gli AVA 3 e 8 peraltro oggetto di annullamento parziale ex l. 197/2022). ha in merito rilevato come unicamente gli avvisi di addebito di cui ai numeri 4, 6 e 12 Parte_1 dell'elenco di cui al punto 5 della sentenza fossero stati totalmente sgravati nelle more del giudizio e come solo in merito a questi ultimi potesse, quindi, effettivamente dirsi che non vi era più un suo interesse alla decisione, con conseguente cessazione della materia del contendere, mentre sui restanti avvisi di addebito, e cioè quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'elenco, vi era ancora interesse alla decisione.
Ed in realtà, come si evince dalla lettura degli estratti di ruolo aggiornati allegati nel presente giudizio dalla difesa di (doc. 4) e dagli importi degli sgravi operati per ciascun avviso di Controparte_3 addebito, in disparte gli avvisi di addebito n. 4, 6 e 12, sui quali le parti concordano in merito alla cessazione della materia del contendere, con riguardo agli altri quattro avvisi di addebito indicati da nel punto 1) a CP_7 pag. 2 della memoria di costituzione in appello, e cioè quelli indicati con i numeri 1, 9, 10 e 11 nell'elenco sopra riportato, per i quali è comunque indicato nell'estratto di ruolo aggiornato un residuo dovuto pari a zero,
l'estinzione del carico nei medesimi contenuto sembra dovuto sia ad annullamenti ai sensi della legge 197 del
2022 che ai pagamenti effettuati in corso di causa da parte di che qui il medesimo contesta, escludendo Pt_1 che abbiano efficacia interruttiva della prescrizione, ribadendo quindi tutte le difese già svolte anche nel merito nel giudizio di primo grado.
Poiché, pertanto, solo per il carico portato nei predetti avvisi di addebito n. 4, 6 e 12 le parti concordano sul fatto che lo stesso sia stato annullato ai sensi della legge n. 197 del 2022 e in merito alla cessazione della materia del contendere, solo per questi deve ritenersi che il contribuente non abbia più interesse alla prosecuzione del giudizio al proposito.
Deve, quindi, essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento soltanto ai seguenti tre avvisi di addebito (dei dodici di cui all'elenco riportato nel punto 5 a pagina 6 della sentenza impugnata): n.
32520130002743501000 (4); n. 32520140003284601000 (6); n. 32520130003087391000 (12) opposti con ricorso del
5.11.2019.
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Ad analoghe conclusioni non può, invece, giungersi con riferimento alle pretese contributive portate negli altri avvisi di addebito, indicati nel sopra riportato elenco con i numeri 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 e 11, ai quali è riferito l'unico capo, quello n. 5, della sentenza impugnata, che restano ancora controversi (gli altri punti della sentenza non sono stati impugnati dalle parti e devono, quindi, ritenersi non più in discussione).
Vanno di conseguenza esaminate le questioni sollevate con i due motivi di appello con riferimento ai restanti avvisi di addebito, che il Collegio ritiene infondati, seppure con la motivazione, in parte differente da quella adottata dal primo giudice, di seguito esposta.
Quanto al primo motivo di appello, secondo cui la sentenza sarebbe errata, sotto un primo profilo, per avere aderito ad un indirizzo interpretativo in ragione del quale l'istanza di rateizzazione proposta da in Pt_1 corso di causa (febbraio 2021) e con la riserva manifestata nel corso del giudizio di voler evitare di essere sottoposto a procedure esecutive, avrebbe comportato un riconoscimento di debito con effetti interruttivi della prescrizione non maturata e con effetti di rinunzia alla prescrizione già maturata, facendo decorrere dalla scadenza delle singole rate un nuovo termine, senza considerare che “nel febbraio 2021, tutti i crediti di cui agli avvisi di addebito contestati (risalenti agli anni 2012, 2013 e 2014) erano senz'altro già prescritti da tempo” e sotto un secondo profilo per avere erroneamente attribuito al comportamento di ovvero alla presentazione Pt_1 dell'istanza di rateizzazione in corso di causa, valenza di riconoscimento di debito, deponendo in senso del tutto contrario il comportamento processuale dal medesimo tenuto, ritiene il collegio di dover precisare quanto segue.
In merito alla valenza, avuto riguardo agli effetti sulla prescrizione dei crediti per premi e contributi dovuti agli enti previdenziali, di eventuali istanze di rateazione e/o di dilazione dei pagamenti, va precisato che se al momento della pronuncia della sentenza da parte del primo giudice, nel mese di giugno 2022, il prevalente orientamento della Suprema Corte era nel senso dal medesimo indicato in sentenza ovvero che fosse configurabile, quale conseguenza della presentazione di un'istanza di rateazione o dilazione dei pagamenti, non solo un effetto interruttivo della prescrizione non ancora maturata, ma anche una rinuncia del datore di lavoro alla prescrizione dei crediti contributivi già maturata (così tra le altre Cass. n. 5 del 2016), è anche vero che di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 6154 del 2024, la cui più convincente motivazione il collegio condivide perchè maggiormente aderente ai differenti principi che governano la materia previdenziale, ha ritenuto di dover definitivamente superare tale orientamento (in chiusura dell'ordinanza la Suprema Corte da atto del fatto che il precedente orientamento era da allora compiutamente superato), in quanto ritenuto incompatibile con la lettera dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335/1995, secondo cui le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria “si prescrivono e non possono essere versate” con il decorso del termine di cinque anni, che le sezioni unite della Corte hanno interpretato evidenziando che tale previsione aveva reiterato, estendendone l'applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio di ordine pubblico di irrinunciabilità della prescrizione già previsto dal RDL n. 1827 del 1935 all'art. 55, comma 2, che recita “non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione”.
E da ciò discende la conseguenza che, una volta spirato il termine prescrizionale, l'ente di previdenza non solo non può procedere all'azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d'ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 2940 c.c, secondo cui “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.
Sulla scorta di tali premesse la Suprema Corte ha, quindi, escluso in radice che si possa attribuire valenza di rinuncia alla prescrizione ad istanze di rateizzazione e/o di dilazione intervenute dopo lo spirare del termine di prescrizione, coerentemente con l'ulteriore principio secondo cui, in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.
Deve quindi, in astratto, concludersi, conformemente all'appellante, che l'istanza di rateizzazione e/o di dilazione, qualora idonea ad incidere sulla prescrizione, può esserlo solo con riferimento alla prescrizione non ancora maturata, ma non può avere valenza di rinuncia a quella già maturata.
Tuttavia, pur partendo da tale, in astratto, corretta affermazione dell'appellante, dalla stessa non può farsi discendere, nel caso di specie, l'effetto dal medesimo voluto, e cioè affermare che erroneamente il credito CP_ contributivo rivendicato dall' nel suo caso non sia stato dichiarato prescritto dal primo giudice, per le ragioni di seguito riportate, che prescindono peraltro dall'istanza di rateazione e dilazione del credito contributivo formulata dal contribuente in corso di causa, nel mese di febbraio 2021. CP_ Da un lato, infatti, come di seguito si dirà, la gran parte del credito rivendicato dall' e da CP_7 considerando solo gli avvisi di addebito ancora controversi (e non quindi quelli n. 4, 6 e 12), non era prescritto
(quantomeno quello da dicembre 2010 al 2014) e dall'altro perché in merito ai crediti prescritti (quelli di luglio e di ottobre 2010 di cui agli AVA n. 3 e n. 9 e quelli di maggio 2014 di cui all'AVA n. 7), non vi è stata tempestiva contestazione da parte di Pt_1
Va in proposito, altresì, ricordato, quanto al secondo profilo, che la Suprema Corte ha anche di recente ribadito, in linea con l'orientamento ormai prevalente, che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 del codice civile ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore - anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziari in corso - precisando che se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza all'an della pretesa contributiva l'aver chiesto ed ottenuto, con o senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso termine di prescrizione (si veda in tema Cass. n. 3414/2024 e n. 32030/2024 e, con specifico riferimento ad istanza di rateazione del debito contributivo, Cass. Sez. Lav., n.
20260/2021, n. 10327/2017 e n. 26013/2015).
Ed in merito, facendo applicazione di tali principi al fine di valutare il comportamento del contribuente Pt_1 in questo caso, non può farsi a meno di considerare che l'istanza di rateizzazione del credito contributivo qui controverso, che risulta avere formulato, peraltro senza alcuna riserva, nel mese di febbraio 2021, con Pt_1 la motivazione di comprovate e gravi difficoltà economiche, pur temporanee (che è quanto si legge nel doc. 16 di , per quanto irrilevante ai fini che qui interessano come di seguito si dirà, risulta proposta quando la CP_7 causa era stata già instaurata, ed egli beneficiava già di una difesa tecnica, attraverso la quale avrebbe ben potuto rappresentare, già nella fase amministrativa, la propria volontà in proposito a prescindere dal fatto che nella stessa vi fosse o meno lo spazio per formulare le dovute riserve.
Ed altrettanto significativo è che dell'esistenza di tale istanza, benchè il giudizio fosse già in corso, si sia avuta notizia solo a seguito della costituzione in giudizio di nel mese di settembre 2021 - che è stata peraltro CP_7 chiamata in causa dal primo giudice e, forse significativamente, non da - che ha rappresentato Pt_1
l'esistenza di due istanze di dilazione a nome di una risalente ad epoca precedente all'instaurazione Pt_1 del giudizio, peraltro qui non rilevante perché riferita a titoli differenti da quelli controversi (All. 15), e l'altra dal medesimo proposta quando il giudizio di primo grado era ormai instaurato, con riferimento anche agli avvisi di addebito qui ancora controversi (All. 16), invocandone la valenza interruttiva ai fini della prescrizione, senza che abbia ritenuto di doverla immediatamente, nella prima difesa utile, contestare, Pt_1 cosa che di fatto è avvenuta solo con le note conclusionali.
Alla stessa, quindi, correttamente il primo giudice ha attribuito valenza non di acquiescenza rispetto al credito controverso, ma interruttiva della prescrizione in quanto segno evidente del riconoscimento dell'esistenza del debito e del debito stesso. *
Ciò premesso, una volta acclarati i principi sopra evidenziati, è necessario comunque esaminare l'eccezione di prescrizione formulata da e ribadita con il secondo motivo di appello, con riferimento ai crediti Pt_1 contributivi richiesti con i contestati avvisi di addebito, riferiti agli anni dal 2010 (mese di luglio, e mesi da ottobre a dicembre 2010) al 2014, sul presupposto che nessuno dei predetti avvisi di addebito fosse stato CP_ notificato dall' e che gli atti interruttivi prodotti dall non fossero stati Controparte_3 accompagnati da regolari notifiche e non fossero stati perciò portati, correttamente, a conoscenza del contribuente.
Al proposito appare al Collegio opportuno premettere alcune necessarie circostanze, rilevando che gli avvisi di addebito in questione hanno tutti ad oggetto omissioni contributive riferite ad un periodo temporale che va dal 2010 all'anno 2014, come si evince dalla lettura degli estratti di ruolo allegati nel giudizio di primo grado dall come documento 5, nei quali peraltro solo gli avvisi di addebito indicati nel sopra precisato elenco CP_7 di cui al punto 5 della sentenza con il n. 3 e con il n. 9, sono riferiti ad omissioni contributive del 2010, segnatamente il primo del solo mese di luglio 2010 e il secondo dei mesi da ottobre a dicembre 2010 e solo gli avvisi di addebito n. 7 e 8 sono riferiti ad omissioni contributive del 2014, segnatamente il primo del solo mese di maggio 2014 e il secondo del solo mese di aprile 2014 (si veda l'estratto di ruolo prodotto nel giudizio di primo grado da come doc. 5, specificamente per il dettaglio dei contributi portati in tali avvisi di CP_7 addebito alle pagine 8/9 per l'AVA n. 9; alle pagine 13/14 per l'AVA n. 3; alle pagine 35/36 per l'AVA n. 7; alle pagine 30/31 per l'AVA n. 8).
Inoltre va confermato che, come sostenuto da e accertato dal primo giudice, non vi è traccia negli atti Pt_1 della avvenuta notifica di tali avvisi di addebito, rimasta perciò a livello di mera allegazione, dal momento che CP_ l cui la stessa competeva e che avrebbe dovuto provarne il perfezionamento, fin dal giudizio di primo grado non ha prodotto alcun atto idoneo a documentare che tali atti impositivi siano stati all'epoca notificati al contribuente, essendosi limitato a produrre un elenco recante le date di notifica, non idoneo a comprovare che la stessa si sia realmente perfezionata, facendo già da allora entrare l'atto impositivo nella sfera di conoscibilità, e conseguentemente di impugnabilità, del contribuente.
E' state invece l produrre alcuni atti notificati al contribuente con Controparte_3 CP_7 riferimento ai predetti avvisi di addebito, e cioè un'intimazione di pagamento (doc. 10), ricevuta dal contribuente in data 09 novembre 2015, che include otto dei dodici avvisi di addebito sopra elencati (e cioè quelli indicati sopra nell'elenco a pag. 7 con i numeri 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 11), esclusi quelli indicati nell'elenco con il numero 4, 6, 7 e 12, dei quali peraltro resta qui rilevante solo l'avviso di addebito indicato in elenco con il n. 7, dato che sugli avvisi n. 4-6-12 le parti hanno concordato sulla cessata materia del contendere.
Vi è poi una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che il contribuente ha ricevuto in data 25 luglio
2019 (doc. 13), che include, tra gli altri atti, non solo l'avviso di addebito n. 7 (pag. 36) non compreso nel doc.
10, ma anche agli avvisi di addebito riportanti nell'elenco sopra precisato con i numeri, 1 (pag. 34), 2 (pag. 35),
3 (pag. 33), 5 (pag. 34), 6 (pag. 35/36), 8 (pag. 35), 9 (pag. 32/33), 10 (pag. 33) e 11 (pag. 34), con esclusione quindi degli avvisi di addebito indicati ai numeri 4 e 12 sui quali peraltro vi è accordo tra le parti in merito all'annullamento totale ex lege e alla conseguente cessazione della materia del contendere. Si tratta di atti che, contrariamente a quanto sostenuto da ad avviso del collegio risultano notificati Pt_1 correttamente e hanno, quindi, entrambi efficacia anche interruttiva della prescrizione nei termini di seguito precisati.
Quanto all'intimazione di pagamento, identificata in alto a destra con il numero 02520159016328439000 e in alto a sinistra con il codice a barre che reca sotto il numero 67115036880-3 (doc. 10 di - che si ribadisce CP_7 include gli avvisi di addebito indicati nell'elenco sopra riportato con i numeri 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 11 - la medesima risulta notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento riferita al documento
02520159016328439000 (così in alto a destra della notifica), con indicazione del numero di raccomandata n.
67115036880- 3 (in alto a sinistra del medesimo documento), che sono poi quelli precisati nell'intimazione di pagamento e risulta, inequivocabilmente, consegnata all'indirizzo del contribuente, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., mediante consegna a persona addetta alla casa, ufficio o azienda, avendo l'incaricato della distribuzione indicato il nome del ricevente nella riga riferita alla casella, pur non sbarrata, “addetto alla casa ufficio o azienda”, che è distinta e separata dalle altre caselle con diciture differenti (quali destinatario, familiare convivente e altre).
Si tratta di notifica pertanto corretta in ragione del principio, già più volte affermato dalla Suprema Corte e anche di recente ribadito (Cass. n. 53 del 02.01.2024), secondo cui “in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate” ovvero “la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario” e per tale forma di notificazione, sempre come rilevato dalla Suprema Corte, non è peraltro necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa (Cass. n. 12181/2013).
E la firma dell'avviso di ricevimento, seppure non accompagnata dalle generalità del soggetto consegnatario
(non necessarie quando la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario), o sottoscritto con grafia illeggibile, ma riportata nello spazio relativo a
"addetto alla casa ufficio o azienda”, anche in ipotesi di mancato sbarramento della casella relativa alla consegna dell'atto nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario, attesta una valida consegna del plico, effettuata nei termini indicati dall'agente postale, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c. (Cass. 4556/2020)
La nullità di un atto, sempre secondo la Suprema Corte, non dipende dall'illeggibilità della firma, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, dato che nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (Cass. n. 6048 del 6 marzo 2025). Ed analoghe considerazioni il collegio ritiene che si possano fare anche con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta dal contribuente in data 25 luglio 2019 dal momento che la stessa, contrariamente a quanto allegato del contribuente, ha di per sé effetti interruttivi della prescrizione, contenendo l'invito a versare l'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di notifica della comunicazione presso gli sportelli dell e l'avviso che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto ad iscrivere CP_7 ipoteca per un importo pari al doppio del debito risultante dal prospetto allegato, come peraltro ritenuto dalla dominante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “in tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito tributario”
(Cass. n. 22267/2024).
E analogo principio la Suprema Corte ha affermato anche nell'ordinanza n. 18305 del 2020, invocata dall'appellante, la cui motivazione è nel senso che, “in tema di prescrizione, l'effetto sia interruttivo che sospensivo
è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c., al compimento di atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo di un giudizio, sia esso di cognizione, esecuzione o conservativo, o la domanda proposta pendente lo stesso, ne consegue che l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo un atto di una procedura alternativa a quella esecutiva, se ha gli elementi idonei alla messa in mora, produce effetti interruttivi della prescrizione, ma non anche sospensivi”.
Nel caso di specie si verte non in tema di iscrizione di ipoteca, ma di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che in sé contiene con tutta evidenza di elementi idonei alla messa in mora del contribuente, a fronte della chiara indicazione di un importo complessivo non ancora pagato da parte del contribuente, con allegato un elenco di tutti gli atti impositivi fonte del credito rivendicato, nonché l'invito al pagamento del debito entro un termine perentorio dalla notifica della comunicazione preventiva, pena l'iscrizione ipotecaria e la maturazione di ulteriori interessi di mora, che costituisce a tutti gli effetti intimazione di pagamento e atto di messa in mora.
La lettura del prospetto stampato sul retro, con gli elementi di dettaglio allegati, consente di comprendere che tale atto era riferito, tra gli altri, anche agli avvisi di addebito di cui al punto 5 della sentenza qui impugnato, sopra indicati con i numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, restando quindi esclusi solo gli avvisi di addebito n. 4 e
12, in merito ai quali, si ribadisce, le parti hanno concordato sulla cessata la materia del contendere.
Tale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contiene, quindi, riferimento anche all'avviso di addebito indicato nel citato elenco con il n. 7, che è riferito ad omissioni contributive del mese di maggio 2014
(pag. 35 del doc. 5 e pag. 36 del doc. 13), non ricompreso invece nell'intimazione di pagamento notificata il 09 novembre 2015 al contribuente.
Si tratta di atto che risulta peraltro ben notificato, in ragione dei principi di diritto già sopra richiamati con riferimento all'intimazione di pagamento notificata al contribuente il 9 novembre 2015, se si considera che lo stesso risulta consegnato, come attestato dal portalettere, “incaricato alla distribuzione”, in data 25 luglio 2019, ad un “addetto alla casa, ufficio o azienda”, senza che fosse neppure necessario l'invio della raccomandata informativa come ritenuto dal contribuente per le ragioni già sopra evidenziate. Non costituisce, invece, atto validamente notificato, e quindi dotato di efficacia interruttiva della prescrizione, contrariamente a quanto ritenuto dalle parti appellate, l'intimazione di pagamento di cui al documento 11 di in merito alla quale è stato documentato il deposito di una attestazione di notifica a mediante CP_7 Pt_1
“pubblicazione alla Camera di Commercio”, ai sensi dell'art. 60, comma 7, terzo e quarto periodo, del DPR n.
600 del 1973, sembrerebbe, in difetto di più compiute spiegazioni che non ha dato, con riferimento a CP_7 casella pec satura o a indirizzo pec inattivo o invalido.
L'art. 60, comma 7, Dpr n. 600/1973 (aggiunto dal D.L. n. 193/2016), ratione temporis vigente, in materia di notifica via PEC di atti impositivi destinati a imprese individuali, società o professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, stabilisce che «se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società
NF SC (…) l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico», raccomandata del tutto assente nel caso di specie, benchè non sia richiesta la prova della ricezione della raccomandata informativa, per la sostanziale differenza della procedura interessata, rispetto a quella della notifica, a mezzo posta ordinaria, a destinatario temporaneamente assente rispetto alla quale vige l'onere di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD).
L'art. 60, comma 7 cit. prevede, infatti, che del deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società NF SC l'ufficio dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata semplice, e senza ulteriori adempimenti a proprio carico, trovando la differenza di disciplina razionale giustificazione, da un lato nel fatto che della mancata manutenzione della propria casella
PEC, resa inabile alla ricezione di comunicazioni, è ravvisabile una negligenza del suo possessore ma soprattutto, il contribuente ha facoltà di consultare la propria area riservata di Infocamere, accedendovi comodamente in via telematica, così come quest'ultimo aspetto differenzia la disciplina in esame anche da quella notificazione degli atti giudiziari eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3-bis della L. n.
53 del 1994 ante modifiche vigenti dal 26/11/2024, che hanno introdotto, se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, una analoga formalità di deposito mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Controparte_8
. In tale differente ipotesi le Sezioni unite della Suprema Corte hanno infatti affermato (v. Cass. Sez.
[...]
U -, Sentenza n. 28452 del 05/11/2024) che il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. (v. Cass. n. 1621/2025 e n. 3703/2025).
L'atto non è stato quindi ben notificato e non può avere perciò effetti interruttivi della prescrizione, così come nessun effetto interruttivo della prescrizione può essere riconosciuto all'intimazione di pagamento asseritamente notificata da el 2018 (doc. 12), per la preminente ragione che si tratta di atto non notificato, CP_7 nel quale il messo notificatore ha dato atto che il contribuente risultava trasferito, barrando la relativa casella, seppure per completezza debba precisarsi che il codice a barre con il n. 64912223491-9, riportato nella relata di notifica, in basso a sinistra, corrisponde esattamente a quello riportato nell'atto di intimazione di pagamento, in alto a sinistra, contrariamente a quanto lamentato dal contribuente. Nella sostanza, quindi, non risultando notificati nel caso di specie i dodici avvisi di addebito di cui al punto 5 della sentenza, di cui nove qui ancora controversi (esclusi i nn. 4, 6 e 12), pacificamente riferiti a debiti contributivi maturati negli anni dal 2010 al 2014, come già sopra precisato, i primi atti correttamente notificati al contribuente, per le ragioni sopra esposte, sono costituiti dalla citata intimazione di pagamento del 9 novembre 2015 (che comprende tutti gli AVA in elenco tranne il n. 7 ancora controverso e il n. 4, il n. 6 e il n.
12 sui quali è però cessata la materia del contendere) e dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 25 luglio 2019 (che comprende tutti gli AVA in elenco, compreso il n. 7 ed esclusi solo i numeri 4
e 12 sui quali però è cessata la materia del contendere).
Ciò premesso, quanto alla asserita prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito contestati, “perché pacificamente risalenti ad anni dal 2010 al 2014”, va ricordato che l'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, a pena di inammissibilità, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, termine pacificamente esteso all'avviso di addebito.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella e/o avviso di addebito nel termine posto dall'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007;
Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Già da Cass. n. 17978 del 2008 si legge che, “[…] in ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il
Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo […]. La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art.
24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile” e non più soggetta a estinzione per prescrizione, potendo prescriversi soltanto l'azione diretta all'esecuzione il titolo così definitivamente formatosi.
Ora, la mancata o irregolare notifica della cartella e/o avviso di addebito non può penalizzare il destinatario privandolo dell'opposizione prevista dalla legge ed il momento di garanzia può, quindi, essere recuperato ammettendo l'opposizione nei confronti del primo atto idoneo a portare a conoscenza del soggetto la pretesa impositiva, così da poter esercitare validamente il suo diritto di difesa.
Da ciò deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. intimazione di pagamento o comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contente intimazione di pagamento, come nel caso di specie), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo, restando fermo il termine di decadenza per l'impugnazione di 40 gg.
In sostanza, il termine di impugnazione è sostanzialmente invariato, ma comincia a decorrere dalla conoscenza della cartella e/o avviso di addebito tramite questo atto posteriore e, quindi, dalla possibilità di far valere il diritto alla tutela.
In tal senso si è posta la Suprema Corte con l'ordinanza n. 24506/2016 secondo cui “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (ma in senso conforme anche Cass. n. 28583/2018 e n. 7156/2023). CP_ E nel caso di specie, ha dedotto di non aver mai ricevuto notifica dall' degli avvisi di Parte_1 addebito impugnati – e così è stato effettivamente accertato in causa – ma neppure di atti provenienti da CP_7 rilevando che del debito nei medesimi portato era venuto a conoscenza solo nel 2019 quando, dopo che aveva CP_ richiesto all il l'ente gli aveva comunicato l'esistenza di irregolarità contributive, meglio indicate in CP_9 un prospetto allegato alla nota ricevuta il 13 settembre 2019, mentre in realtà, a seguito della costituzione di
è emerso in causa che già dal 9 novembre 2015 aveva ricevuto l'intimazione di pagamento di cui al doc. CP_7
10, riferita a otto degli avvisi di addebito qui controversi (esclusi i n. 4-6-12 su cui non vi è più interesse e, per quanto ancora contestato, il n. 7), seguita poi dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che gli era stata notificata il 25 luglio 2019, che comprendeva anche l'avviso di addebito di cui al n. 7 dell'elenco sopra riportato (oltre agli AVA n. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11), cui aveva fatto seguito il deposito del ricorso introduttivo CP_ del giudizio, iscritto il 5 novembre 2019, nonché la costituzione dell con la rivendicazione del credito, nel mese di aprile 2020 e quella di con la contestazione dell'intervenuta prescrizione, nel mese di settembre CP_7
2021.
Di conseguenza allorché era entrata nella sua disponibilità l'intimazione di pagamento citata, ricevuta Pt_1 il 9 novembre 2015 e, avuto riguardo all'avviso di addebito n. 7, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con relativa intimazione di pagamento sopra citata, ricevuta il 25 luglio 2019, da detta conoscenza, quindi, avrebbe avuto la possibilità di recuperare il termine impugnatorio di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 per contestare, nei quaranta giorni successivi, anche nel merito, il credito ai medesimi sotteso, eccependone la prescrizione, cosa che non aveva a suo tempo fatto, avendo proposto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado solo in data 5 novembre 2019, oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge anche a far data dalla notificazione dell'atto ricevuto il 25 luglio 2019, ovvero tardivamente, così determinando l'irretrattabilità del credito sotteso agli avvisi di addebito contestati fin dal 2015 per gli AVA n. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 e per l'AVA
n. 7 dal 4 settembre 2019.
Di conseguenza, la eventuale prescrizione di tale credito, pur se intervenuta prima della notifica dei predetti atti – ma così potrebbe ritenersi nel caso di specie per i soli crediti riferiti al mese di luglio 2010 (AVA n. 3), al mese di ottobre 2010 (AVA n. 9) ed al mese di maggio 2014 (AVA n. 7), i primi due già prescritti al momento della notifica dell'intimazione di pagamento di cui al doc. 10, avvenuta il 9 novembre 2015, che ha fatto invece salvi i crediti successivi, dal mese di novembre 2010 e fino al mese di aprile 2014, questi ultimi in particolare portati nell'AVA n. 8, seguito poi dalla notificazione, entro il successivo quinquennio del doc. 13 del 27 luglio 2019, che non ha potuto fare invece salvi i crediti di maggio 2014 portati nell'AVA 7, non incluso nel doc. 10, già prescritti al momento della notifica del 27 luglio 2019 - non è quindi più suscettibile di essere esaminata, trattandosi di impugnazione tardiva perché non proposta nei quaranta giorni successivi alla notifica del doc.
10 per quanto attiene agli AVA n. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 11 e del doc. 13 per quanto attiene all'AVA n. 7, che ha reso il credito sotteso non più contestabile, ed essendo, quindi, inammissibile l'esame delle questioni di merito sollevate, ivi compresa quella della prescrizione maturata prima della relativa notifica, così come tardiva risulta ogni censura proposta avverso gli avvisi di addebito ancora controversi, che costituiscono il presupposto dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva descrizione ipotecaria, di cui proprio al fine di evitare tali effetti a suo danno, ha negato la regolare notifica. Pt_1
Sono quindi inammissibili le censure relative al merito del credito contributivo sotteso agli avvisi di addebito ancora controversi, sotto il profilo dell'intervenuta prescrizione dello stesso - che peraltro investirebbe, per quanto sopra precisato, i soli crediti di luglio e ottobre 2010 (AVA 3 e 9) e di maggio 2014 (AVA 7), essendo stato tempestivamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione per quelli maturati dal 2011 al 2014 con le notifiche dei documenti 10 e 13 - essendo tali crediti comunque divenuti ad oggi incontestabili per effetto della mancata opposizione nei termini di cui al citato art. 24, previsti dal legislatore come perentori e riferiti, in assenza di documentata notifica degli avvisi di addebito qui in contestazione, in funzione recuperatoria, agli atti successivi sopra evidenziati, che sono risultati correttamente notificati per le ragioni esposte.
Né in ragione dei medesimi atti notificati il 9 novembre 2015 e il 25 luglio 2019, va aggiunto per completezza, potrebbe ritenersi maturata la prescrizione per decorso del quinquennio successivo alla data di notifica di tali atti, considerando che dopo il 9 novembre 2015, per i medesimi avvisi di addebito ed anche per l'avviso di addebito n. 7 non incluso nell'intimazione di pagamento, non opposta nei termini, risulta intervenuto il successivo atto del 25 luglio 2019, anch'esso non impugnato nei termini, cui ha fatto seguito il deposito del ricorso il 5 novembre 2019 e la costituzione degli enti, rispettivamente nel mese di aprile 2020 e nel mese di settembre 2021, con la rivendicazione dei crediti, divenendo quindi sostanzialmente non rilevante l'istanza di dilazione presentata da nel mese di febbraio 2021, che ha comunque, in ragione dei principi di diritto Pt_1 sopra riportati, valenza di atto interruttivo della prescrizione non ancora maturata.
*
In conclusione, decidendo sull'appello proposto da ed in parziale riforma del punto 5 Parte_1 della sentenza impugnata (punto 4 del dispositivo), fermi gli altri diversi punti della sentenza non impugnati
(da 1 a 4 e 6 e 7), va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito, dei dodici di cui all'elenco riportato nel punto 5 a pagina 6 della sentenza impugnata, n. 32520130002743501000
(4); n. 32520140003284601000 (6) e n. 32520130003087391000 (12), in quanto fatti oggetto di annullamento ex lege nelle more del giudizio, mentre l'appello va rigettato, e la sentenza confermata sulla residua parte del punto 5 impugnato, seppure con la diversa motivazione sopra estesa, quanto ai restanti avvisi di addebito impugnati di cui al medesimo elenco, n. 32520130001690169000 (1); n. 32520130003747186000 (2); n.
32520130000006869000 (3); n. 32520130001690068000 (5); n. 2520140003912751000 (7); n. 2520140001980876000
(8); n. 32520120001001582000 (9); n. 32520120004583908000 (10); n. 32520130001231540000 (11). La reciproca soccombenza delle parti, considerata unitamente al complessivo andamento della lite ed al consolidarsi di alcuni orientamenti giurisprudenziali solo dopo l'instaurazione del giudizio (così la giurisprudenza in tema di istanza di dilazione e di interruzione/rinunzia alla prescrizione), rende giustificata l'integrale compensazione tra le stesse delle spese giudizio di primo grado.
Le spese del giudizio di appello, che vanno previamente compensate per metà tra le parti in ragione dell'ulteriore annullamento ex lege di tre dei dodici titoli ancora contestati e del complessivo andamento della lite, per la metà residua, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55 del 2014, come successivamente modificato, con applicazione dei parametri medi previsti dalla tabella “giudizi innanzi alla Corte d'Appello” di valore da 5.200,01 a 26.000,00 euro, senza fase istruttoria, seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste per intero a carico di , che è tenuto alla loro separata rifusione in favore sia di Parte_1 CP_7 CP_ che dell' con distrazione delle spese liquidate all' in favore dell'avv. Controparte_3
Valeria Deiana, che ne ha dichiarato l'anticipazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, del 24.06.2022, n. 495, in parziale riforma del punto 5 della sentenza impugnata, che viene confermata per il resto:
1.dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai seguenti tre avvisi di addebito dei dodici di cui all'elenco riportato nel punto 5 a pagina 6 della sentenza impugnata: n. 32520130002743501000 (4); n.
32520140003284601000 (6); n. 32520130003087391000 (12);
2. conferma la sentenza impugnata con riferimento ai restanti avvisi di addebito impugnati di cui al medesimo elenco ovvero 1) n. 32520130001690169000; 2) n. 32520130003747186000; 3) n. 32520130000006869000; 5) n.
32520130001690068000; 7) n. 2520140003912751000; 8) n. 2520140001980876000; 9) n. 32520120001001582000;
10) n. 32520120004583908000; 11) n. 32520130001231540000;
3. dichiara compensate per intero tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
4. dichiara compensate per metà tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna Parte_1 CP_ alla rifusione della restante metà in favore dell' e dell' che liquida in Controparte_3 complessivi euro 1.983,00 euro per ciascuna delle due parti, oltre 15% per spese forfettarie e accessori dovuti per legge.
Dispone che le spese liquidate all' siano distratte in favore dell'avv. Valeria Controparte_3
Deiana, che ne ha dichiarato l'anticipazione.
Cagliari, 6 giugno 2025
La Presidente relatrice
Maria Luisa Scarpa