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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2125/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2125/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cerrone Maria Grazia, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Feo Luca, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 04.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2125/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.09.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(Svizzera) il 11.12.1965 (C.F. )] e C.F._1 Parte_2
[nato a [...] il [...] (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 14.09.1986 in RN (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di RN (SA) dell'anno 1986, al n. 17 Parte II, da cui erano nati due figli, (06.09.1987) e Per_1 Per_2
(29.11.1993), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza di omologa n. 31/2024 del 28.02.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 04.11.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
16.10.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
2 Proc. R.V.G. n. 2125/2025
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“a) la casa coniugale sita in RN (SA) alla Via Sotto gli Orti n. 11, come meglio descritta in premessa, rimane in uso esclusivo alla Sig.ra che Parte_1 continuerà ad abitarla unitamente al figlio alla quale vengono attribuiti Per_1 in proprietà esclusiva ogni arredo ed accessori ivi esistente e, la stessa provvederà alle spese ordinarie per il relativo uso e per le utenze attualmente attive (luce, acqua, gas, ecc.);
b) Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo per il suo Parte_2 Parte_1 mantenimento entro il giorno cinque del mese un assegno nella misura di € 700,00
(settecento), rivalutabili secondo l'indice ISTAT;
c) il sig. si impegna e donare il veicolo tipo Mercedes Classe A tg. Parte_2
FD977FJ al figlio Per_1
d) il sig. si impegna a corrispondere in favore della sig.ra Parte_2
a titolo di una tantum la somma di € 5.000,00 (cinquemila\00), in Parte_1 qualità di quota del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), tale somma sarà corrisposta entro il 15 del mese di ottobre dell'anno 2025 a mezzo bonifico sul conto seguito indicato IBAN: corrente di [...]-intestatario
; Parte_1
e) il sig. si impegna a corrispondere in favore della sig.ra Parte_2
le spese legali per il presente giudizio”. Parte_1
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
3 Proc. R.V.G. n. 2125/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di RN (SA) dell'anno 1986, al n. 17 Parte II Serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RN (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2125/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cerrone Maria Grazia, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Feo Luca, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 04.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2125/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.09.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(Svizzera) il 11.12.1965 (C.F. )] e C.F._1 Parte_2
[nato a [...] il [...] (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 14.09.1986 in RN (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di RN (SA) dell'anno 1986, al n. 17 Parte II, da cui erano nati due figli, (06.09.1987) e Per_1 Per_2
(29.11.1993), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza di omologa n. 31/2024 del 28.02.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 04.11.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
16.10.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
2 Proc. R.V.G. n. 2125/2025
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“a) la casa coniugale sita in RN (SA) alla Via Sotto gli Orti n. 11, come meglio descritta in premessa, rimane in uso esclusivo alla Sig.ra che Parte_1 continuerà ad abitarla unitamente al figlio alla quale vengono attribuiti Per_1 in proprietà esclusiva ogni arredo ed accessori ivi esistente e, la stessa provvederà alle spese ordinarie per il relativo uso e per le utenze attualmente attive (luce, acqua, gas, ecc.);
b) Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo per il suo Parte_2 Parte_1 mantenimento entro il giorno cinque del mese un assegno nella misura di € 700,00
(settecento), rivalutabili secondo l'indice ISTAT;
c) il sig. si impegna e donare il veicolo tipo Mercedes Classe A tg. Parte_2
FD977FJ al figlio Per_1
d) il sig. si impegna a corrispondere in favore della sig.ra Parte_2
a titolo di una tantum la somma di € 5.000,00 (cinquemila\00), in Parte_1 qualità di quota del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), tale somma sarà corrisposta entro il 15 del mese di ottobre dell'anno 2025 a mezzo bonifico sul conto seguito indicato IBAN: corrente di [...]-intestatario
; Parte_1
e) il sig. si impegna a corrispondere in favore della sig.ra Parte_2
le spese legali per il presente giudizio”. Parte_1
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
3 Proc. R.V.G. n. 2125/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di RN (SA) dell'anno 1986, al n. 17 Parte II Serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RN (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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