Sentenza 23 dicembre 2011
Massime • 1
Nel caso di domanda proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate - pur nell'unità del "petitum" - dalla diversità dei soggetti convenuti ("personae") e, in parte, dei fatti e degli argomenti di sostegno ("causae petendi"); in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l'attore-appellato ha l'onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.. (Nella specie, concernente domanda per l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Marche, il giudice di primo grado aveva condannato la Regione e dichiarato privo di legittimazione passiva il Ministero, nei cui confronti l'attore non aveva proposto gravame; la S.C., affermato il principio, ha ritenuto che si fosse formato il giudicato sul rigetto della domanda nei confronti del Ministero e, pertanto, ha cassato senza rinvio la decisione impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2011, n. 28711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28711 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2011 |
Testo completo
23 DIC 2011 . AULA 'A' U 28 7 11 .11 L O B E T N E C Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 3125/2007 SEZIONE LAVORO R.G.N. 7948/2007 Cron. 28711 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI Rep. Consigliere Ud. 30/11/2011 Dott. MAURA LA TERZA PU Consigliere Dott. GIULIO MAISANO Consigliere Dott. ANTONIO MANNA Rel. Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3125-2007 proposto da: in ROMA, IC LE, elettivamente domiciliato VIA A. FRIGGERI 18, presso lo studio dell'avvocato BONACCIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINI ALDO, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2011 OSPEDALIERA DI ANCONA, MINISTERO COMMISSIONE MEDICA 3996 DELLA SALUTE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
controricorrenti - nonchè
contro
REGIONE MARCHE;
intimata e sul ricorso 7948-2007 proposto da: REGIONE MARCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLE BORGHESE 35 (REGIONE MARCHE), presso lo studio dell'avvocato COSTANZI PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA DI ANCONA, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei legali rappresentanti pro 12,tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
controricorrenti - nonchè
contro
IC LE;
- intimato avverso la sentenza n. 439/2006 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 31/10/2006 R.G.N. 222/05; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l'Avvocato BONACCIO GIOVANNI per delega VALENTINI ALDO;
uditi gli Avvocati ROMANO MICHELE per delega COSTANZI PAOLO e MARINA RUSSO (Avv. dello Stato); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e rigetto del primo motivo dello stesso;
rigetto del ricorso incidentale. C hS 3125 07 + 7948 07 r.g.n. DE VA c Regione Marche, Min Salute, C.M.O. Ancona;
Regione Marche c DE VA,Min Salute, C.M.O. Ancona ud 30/11/2011 Svolgimento del processo 1. DE VA ha adito il Tribunale di Pesaro convenendo in giudizio il Ministero della Salute, la Regione Marche, la C.M.O. di Ancona al fine di ottenere l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 sull'allegato presupposto di un danno irreversibile a seguito di emotrasfusione.
2. Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero e condannava la Regione a corrispondere l'indennizzo previsto dalla citata L. n. 210, rigettando la domanda riconvenzionale di manleva svolta dalla Regione nei confronti del Ministero.
3. La Corte d'appello di Ancona accoglieva, per quanto di ragione, l' appello proposto dalla Regione e rigettava l'originaria domanda proposta dal considerazione dell'epoca della DE. In presentazione della domanda di indennizzo (il 19.9.2001) la Corte di merito riteneva la Regione competente ad erogare il beneficio e spirato il termine di decadenza triennale per un'epatite da trasfusione insorta prima del 1997. 4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione DE, con due motivi. La Regione Marche ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. Il Ministero della salute ha resistito con controricorso ai ricorsi principale e incidentale. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 5. Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perché proposti avverso la medesima sentenza.
6. Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente, denunciando violazione degli artt.
1-3 della L. n. 210 del 1992, e art. 1 L. n. 238 del 1997, chiede alla Corte di stabilire se i soggetti che hanno contratto epatiti postrasfusionali in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, L.238/97 possano proporre la domanda per l'indennizzo 1 SA Mancino est. 3125 07 + 7948 07 r.g.n. DE VA c Regione Marche, Min Salute, C.M.O. Ancona;
Regione Marche c DE VA,Min Salute, C.M.O. Ancona t nell'ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno.
7. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione della L. n. 210 del 1992, art. 3 e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, si duole che la corte di merito abbia omesso la motivazione sull'eccezione di tempestività della domanda avanzata sin dal primo grado in relazione all'individuazione del dies a quo. In particolare, deduce parte ricorrente che anche a voler ritenere applicabile il termine triennale della novella del 1997, la certezza del nesso causale tra trasfusione e affezione si sarebbe avuta solo nel 2002, all'esito del parere favorevole espresso dalla C.M.O. in ordine alla sussistenza del nesso causale e che in precedenza, nel 1998, al ricorrente era stata diagnosticata una mera epatite cronica. Il ricorrente chiede, pertanto, alla corte di stabilire se, ai fini della decorrenza del termine, ovvero il momento in cui l'avente diritto risulti aver conoscenza del danno, coincida con l'accertamento del nesso causale effettuato, nella specie, dalla compente C.M.O.
8. La Regione Marche, con ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 114,123 d.lgs. 1113/1998 e d.P.C.M. 26/5/2000 e omessa e contraddittoria motivazione, censura il capo della sentenza che ha riconosciuto la legittimazione passiva della Regione e dichiarato assorbita la domanda di garanzia proposta nei confronti del Ministero della salute, chiedendo alla Corte di stabilire se, ai fini dell'individuazione del soggetto legittimato passivamente, il momento qualificante sia da considerare quello in cui si verifica l'evento ovvero quello in cui il privato propone l'istanza all'Amministrazione.
9. Il ricorso incidentale, da esaminare preliminarmente, deve ritenersi fondato. 10. Invero, alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis, Cass. 14468/2008), la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non 2 SA Mancino est. 3125 07 + 7948 07 r.g.n. DE VA c Regione Marche, Min Salute, C.M.O. Ancona;
Regione Marche c DE VA,Min Salute, C.M.O. Ancona ε è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite. 11. Ciò premesso, il quesito di cui al primo motivo del ricorso incidentale deve trovare risposta nel principio enunciato, in materia, dalle Sezioni unite della Corte che, con la sentenza n. 12538 del 2011, hanno osservato, in sintesi, che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nei D.P.C.M. 26 maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 riguardano solo l'onere dello stesso e non anche una regola processuale sulla legittimazione passiva che, peraltro, non potrebbe comunque desumersi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto, pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che assegna, ora, alle Regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale;
b) la L. n. 210 del 1992, art. 5 continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal d.lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione alle Regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell'art. 117 Cost., comma 4, riformato). 12. Le Sezioni unite hanno, pertanto, chiarito che, come il Ministero della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l'azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l'indennizzo, affermando il principio di diritto secondo cui: "nelle controversie aventi ad oggetto l'indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute". 13. Tanto premesso, nel costituirsi in appello il DE ha insistito per la condanna della Regione, non proponendo, subordinatamente, alcuna questione sulla responsabilità dell'Amministrazione statale e non svolgendo, pertanto, alcuna domanda nei confronti del Ministero della Salute, limitandosi ad instare per il rigetto dell'appello perché 3 SA Mancino est. 3125 07 + 7948 07 r.g.n. DE VA c Regione Marche, Min Salute, C.M.O. Ancona;
Regione Marche c DE VA,Min Salute, C.M.O. Ancona infondato e per la conferma in ogni statuizione della sentenza di primo grado. 14. In tal modo la parte appellata non ha ottemperato all'onere imposto dall'art. 346 c.p.c. 15. Invero, come è stato infatti affermato (Cass. S.U. 11202/2002), “nel caso di domanda proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate pur nell'unità del petitum - dalla - diversità dei soggetti convenuti (personae) e in parte dei fatti e degli argomenti di sostegno (causae petendi), in relazione alla suddetta pretesa, pertanto l'attore appellato ha l'onere di riproporre la - domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.". 16. Sulla statuizione della Corte territoriale che ha escluso la responsabilità dell'Amministrazione statale nell'erogazione dell'indennizzo si è, pertanto, formato il giudicato per non essersi la parte attivata ex art. 346 c.p.c. 17. All'accoglimento del ricorso incidentale e all'assorbimento del ricorso principale segue la cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata (art. 382, terzo comma, c.p.c.). 18. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
spese compensate. 4 SA Mancino est. 3125 07 + 7948 07 r.g.n. DE VA c Regione Marche, Min Salute, C.M.O. Ancona;
Regione Marche c DE VA,Min Salute, C.M.O. Ancona 8 Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011 Il consigliere estensore Il presidente Fab io Miani CanevafiFa brizio Mister Camerar SA Mancino chame AN Viglio ✓ digiario Cancelleria 23 DIC 2011 VinjetsGiydigieria 5 SA Mancino est. 3125 07 + 7948 07 r.g.n. DE VA c Regione Marche, Min Salute, C.M.O. Ancona;
Regione Marche c DE VA,Min Salute, C.M.O. Ancona