Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 502.
(Pagamento dei creditori e dei legatari).
Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformita' dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede.
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e' divenuto definitivo o e' passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
(Pagamento dei creditori e dei legatari).
Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformita' dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede.
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e' divenuto definitivo o e' passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
Commentari • 24
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 12 gennaio 2024 · 57.87071
L'articolo 502 del Codice Civile, rubricato "Pagamento dei creditori e dei legatari", […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 502 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 502 del Codice Civile: Comma 1 dell'art. 502 c.c. "Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, […] qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell'ambito della stessa sull'eventuale residuo ex artt. 502 e 506 c.c.".
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Giurisprudenza • 163
- 1. Trib. Palmi, sentenza 28/10/2022, n. 1018Provvedimento: […] In diritto, l'opponente Avv. Pt_1 evidenziava che l'art. 502 comma. 1 c.c., sancisce il divieto assoluto della predisposizione di un secondo progetto di graduazione se non prima si sia definito il reclamo con sentenza passata in giudicato. Inoltre, una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori, che non hanno fatto entro di esso la dichiarazione di credito, è preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro, ex art. 502 comma 3 c.c., solo azione nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello […] Notaio Persona_2 sussistendo in merito il divieto di cui all'art. 502 C.C.Leggi di più...
- art. 501 c.c.·
- prescrizione del credito·
- litispendenza·
- opposizione a progetto di graduazione·
- eredità giacente·
- art. 502 c.c.·
- legittimazione attiva e passiva·
- compensazione spese di lite·
- sospensione del processo