TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 4134/2021 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a D.I., promossa
DA
nato a [...] l'[...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. STEFANO SCHININA', giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ragusa, via Marsala n. 36,
OPPONENTE
CONTRO 2
con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, P.I. , e Controparte_1 P.IVA_1 per essa, quale mandataria, con sede in Venezia Mestre, via Terraglio Controparte_2
n. 63, P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. MARCO PESENTI, giusta procura in atti, P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Distefano in Ragusa, via Roma n.
200,
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 26/11/2021, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1466/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14/10/2021, con cui gli era stato ingiunto di corrispondere a
[...]
e per essa, quale mandataria, a la somma di Controparte_1 Controparte_2
€.10.790,80, oltre ad interessi coma da domanda e spese del procedimento di ingiunzione ivi liquidate. Il pagamento della somma in questione era stato azionato, quanto ad
€.6.284,14, in virtù del “contratto n. 20119524058613 (doc.03)” stipulato fra il soggetto ingiunto e IC NC s.p.a., e quanto ad €.4.506,66, in ragione del “contratto n. 20119524058612 (doc.08)”, ugualmente intervenuto fra il medesimo soggetto ingiunto e IC NC s.p.a. (vd. doc. nn. 3 e 8 del fascicolo monitorio); i crediti derivanti dai contratti in questione erano stati poi ceduti dalla predetta IC NC s.p.a. a
[...]
(in seguito con atto del 17/12/2020 (vd. doc. nn. 4 e 5 CP_1 Controparte_1 del fascicolo monitorio), la quale ultima aveva poi chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in questione. Con la proposta opposizione si eccepiva: il “Difetto di legittimazione attiva di ; il “Difetto di prova scritta – Nullità del contratto di Controparte_1 finanziamento”; l'“Illegittimità delle somme richieste […] per superamento dei tassi soglia”.
Si costituiva e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
la quale contestava ognuno dei motivi proposti in quanto genericamente Controparte_2 formulati e comunque infondati, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 3
Ciò premesso, la proposta opposizione è infondata, e deve pertanto essere rigettata, per le motivazioni di seguito illustrate.
Ed invero, con il primo motivo di opposizione è stato eccepito “il difetto di legittimazione attiva in capo alla creditrice in quanto non Controparte_1 vi è alcuna prova in atti dell'effettiva cessione del credito a favore della ingiungente.”. Tale difetto di legittimazione attiva in realtà non sussiste. L'opposta, infatti, ha prodotto non soltanto il contratto di cessione di crediti di che trattasi (vd. doc. n. 4 del fascicolo monitorio), ma anche e soprattutto una raccomandata A.R. del 16/12/2020, inviata dalla cedente IC NC s.p.a. all'opponente (nonché, per conoscenza, alla stessa cessionaria opposta), con cui la prima comunicava al secondo che
“tutti i crediti vantati da IC NC S.p.A., nei Vostri confronti [ovvero nei confronti dell'opponente], con riferimento alle pratiche sopra indicate [ovvero
“20119524058612” e “20119524058613”] sono stati ceduti a ” e che “ogni CP_1
e qualsiasi pagamento a questi relativo, per avere efficacia liberatoria, dovrà essere effettuato esclusivamente a ” (vd. doc. n. 5 del fascicolo monitorio). CP_1
Non sussistono dubbi, pertanto, in ordine alla legittimazione attiva dell'opposta, la stessa avendo dimostrato, tramite l'espressa dichiarazione in tal senso della cedente IC NC S.p.A., di essere titolare degli specifici crediti azionati (cfr. riferimenti della dichiarazione in questione alle pratiche con codici “20119524058612” e “20119524058613”, del tutto corrispondenti ai numeri dei contratti di finanziamento azionati - “contratto n. 20119524058613 (doc.03)” e
“contratto n. 20119524058612 (doc.08)”).
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha poi eccepito il “Difetto di prova scritta”, contestando “la conformità dei contratti doc. 3 e doc. 8, versati in atti dalla ingiungente […] che non consentono nemmeno di poter comprendere il contenuto contrattuale, stante l'illeggibilità delle clausole contrattuali ivi contenute, nonché le firme apposte sugli stessi.”, nonché rilevando che “dalla documentazione versata in atti (per la parte che è dato poter leggere) è possibile prendere visione solo di copia del modello di sottoscrizione del contratto cui non è allegato alcun ulteriore documento che consenta al consumatore di prendere conoscenza delle condizioni contrattuali […] giuridiche ed economiche”.
Ognuno dei rilievi sollevati deve essere disatteso.
L'opposta ha prodotto i contratti di finanziamento posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ciascuno di essi in forma leggibile (vd. all. nn. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta), debitamente sottoscritti dall'opponente, e completi di ogni loro parte, i medesimi componendosi, fra l'altro, delle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, del
“Modulo di richiesta Prestito” e delle “Condizioni generali”. 4
Infine, l'opponente ha contestato l'“Illegittimità delle somme richieste”, eccependo “la nullità dei medesimi [ovvero dei contratti di finanziamento] per superamento dei tassi soglia, tali da renderli improduttivi di interessi.”.
L'eccezione non può neppure essere esaminata, stante l'evidente genericità e indeterminatezza della stessa.
Come noto, infatti, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (cfr. Cass., S.U. 18/09/2020 n.
19597).
Nulla di tutto ciò è stato indicato dall'opponente, il quale ha solo genericamente lamentato la nullità dei contratti di finanziamento, azionati “per superamento dei tassi soglia”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo de quo, già reso esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4134/2021 R.G.
Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1466/2021 del 14/10/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 3235/2021 R.G., già esecutivo, e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna l'opponente a rifondere in favore di parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €. 1.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 04/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo 5