CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati.
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.218/2021 RGCA promosso da con sede in Gela in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore P. IV , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Mario Mancuso, come da procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
nata a [...] l'[...]. Controparte_1
,rappresentata e difesa dall'Avv.Gioacchino CodiceFiscale_1
Marletta per mandato in calce alla comparsa di costituzione
1 Appellata
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello:
accogliere l'appello proposto riformare l'impugnata sentenza in relazione ai capi ed ai punti meglio indicati in parte espositiva e per l'effetto accogliere l'opposizione a D.I. e dichiarare che nulla è dovuto dalla
[...] con ogni conseguenza alle statuizione in ordine alle Parte_1 spese di lite.
Per l' appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento delle conclusioni rassegnate, ritenere dichiarare l'infondatezza sia in fatto che in diritto del gravame ex adverso spiegato. Conseguentemente rigettare le domande proposte perché infondate e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese del doppio grado da maggiorare del r.f.s. e degli accessori di legge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.279/19 emesso dal Tribunale di Gela con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della Dr. TA , la somma di €.10.976,81 oltre Controparte_1 interessi e spese di procedura, quale credito derivante da incarico professionale avente specificamente ad oggetto “consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, diritto sindacale, supervisione nell'elaborazione prospetti paga, denunce previdenziali ed assicurativi, consulenze di assistenza nella costituzione svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e c.dd. speciali, consulenza
2 ed assistenza inerente l'istaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro…” come da documentazione prodotta(contratto d'opera intellettuale del 16/1/2015 stipulato con l'opponente e fattura n. 20/2018 con causale
“corrispettivo per recesso anticipato come da art. 3 del contratto di conferimento di incarico professionale continuativo sottoscritto il 16.01.2015”) prodotti in monitorio come prova scritta del credito. Ciò a seguito di recesso anticipato esercitato dall'odierna appellante.
In particolare, l'opponente eccepiva che il recesso esercitato il 17.4.2018 costituisse recesso per giusta causa ex articolo 1722 c.c. in ragione delle gravi inadempienze della professionista;
contestava inoltre, la quantificazione della somma dovuta.
La professionista opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo la correttezza dell'ammontare ingiunto.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale.
Il Tribunale di Gela con sentenza pubblicata il 4.08.2021, rigettava l'opposizione formulata dalla dichiarando Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo emesso, condannando la stessa al pagamento delle spese in favore di parte opposta.
******
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello la Parte_1 lamentando che il Tribunale avrebbe errato:
1) nell'omettere la pronuncia “in ordine all'eccepito grave inadempimento della dott.ssa ” come da documentazione prodotta e non contestata, CP_1 essendo tale elemento determinante ai fini dell'esclusione del diritto al pagamento della penale pretesa dalla opposta;
2) nel non ritenere l'assoluta irrilevanza dell'omessa indicazione dei motivi di recesso nella relativa comunicazione atteso che l'art. 2237 c.c. consente al cliente di recedere ad nutum come affermato dallo stesso giudice di
3 prime cure. Contrariamente a quanto sostenuto dalla dr.ssa , CP_1
l'omissione dei motivi di recesso non preclude la possibilità di eccepire l'inadempimento, contestato con la nota del 6.02.2019 ed eccepito nell'atto di citazione in opposizione.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con il favore delle spese del doppio grado, rassegnando le conclusioni innanzi specificate.
Si è costituita , contestando la fondatezza Controparte_1 dell'appello e invocandone il rigetto con la conferma della sentenza di primo grado ed il favore delle spese.
Con ordinanza riservata, depositata il 7.01.22, la Corte all'esito delle note di trattazione della causa, ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. la Corte all'udienza del 27.06.2024, viste le conclusioni depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
l'appello è infondato.
L'appellata, quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione a d.i., ha compiutamente adempiuto l'onere ex art.2967c.c. di fornire la prova del credito ingiunto.
L'appellante con il primo motivo di gravame, ha sostanzialmente contestato tale sussistenza, sostenendo che l' exceptio inadempleti contractus (sollevata solo a distanza di dieci mesi rispetto al recesso ad nutum dal contratto, esercitato da essa stessa con la disdetta del CP_2
17.04.2018) potesse e dovesse escludere il pagamento della multa penitenziale oggetto del d.i. opposto, e su tale eccezione il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.
Il motivo è del tutto infondato.
4 Punto nodale della questione è se la società appellante ha esercitato anticipatamente o meno il recesso del mandato professionale in relazione al contratto stipulato dalle parti.
Il Tribunale con motivazione che il Collegio approva e alla quale rimanda, ha correttamente rilevato:
1) L'art. 3 del contratto stipulato tra le parti, intitolato “durata e recesso” stabilisce che “il presente mandato professionale decorre dal 01/ gennaio al 31/ dicembre 2015 e si intende conferito per anni 1 (uno), con rinnovo tacito alla scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall'articolo 2237 c.c. poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto. Ciascuna delle due parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra parte la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di mesi tre da computarsi a ritroso dalla scadenza naturale […] Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al professionista a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all'ordinario del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi sei mesi”. Dalla semplice e piana lettura della pattuizione è chiaro che le parti hanno voluto prevedere dei limiti convenzionali e quindi una esplicita rinunzia al diritto al recesso ad nutum da parte del cliente ( che per ciò che riguarda la materia delle professioni intellettuali è disciplinato espressamente dall'art. 2237 c.c. il quale, tenendo conto del particolare rapporto fiduciario tra cliente e professionista, concede al primo la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, restando a suo carico il solo obbligo di rimborsare al professionista le spese sostenute per il
5 compenso per l'opera prestata fino al momento del recesso.(ex multis Cass.n3707/1989). Hanno infatti stabilito le parti, una durata per il contratto ed il rinnovo tacito alla scadenza e specifiche modalità per la disdetta;
hanno pure previsto una penale per il caso di recesso esercitato prima della scadenza naturale, con un preavviso di tre mesi e dunque esercitato nel corso del rapporto.
2) Nella fattispecie l'odierna appellante e cliente ha esercitato il diritto di recesso prima della scadenza della durata del contratto, prevista fino a dicembre con la comunicazione datata 17.04.2018 (allegato n.3 della comparsa di costituzione dell'opposta);
3) Risulta per tabulas nella fattispecie che le parti abbiano concordato dei limiti convenzionali al recesso ad nutum del cliente che nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, disciplinato dall'art. 2237 comma 1 c.c. non ha carattere inderogabile attesa come ricordato dianzi, la natura fiduciaria della prestazione d'opera intellettuale (a differenza del mandato oneroso soggetto alla disciplina dell'art.1725 c.c. che esonera il mandante dal risarcimento danni solo in caso di recesso per giusta causa). 4) La comunicazione di recesso inviata dall'odierna appellante, non fa riferimento ad alcun inadempimento del professionista ed in ogni caso la causa del recesso è irrilevante nel contratto d'opera professionale avendo la legge accordato al cliente il diritto potestativo di porre fine al contratto senza addurre giustificazioni alcuna ma evidentemente, solo, con le conseguenze previste pattiziamente in caso di clausola che disciplina l'esercizio del diritto di recesso anticipato come nella fattispecie, laddove le parti hanno previsto all'art. 3 con il pagamento di una somma che ha natura e funzione di multa penitenziale. Di tutto ciò aveva certamente contezza l'appellante in quanto risulta dalla produzione documentale della professionista che:
A) Nella comunicazione di disdetta del contratto racc. A.R. datata 17.04 2018 (allegato n.4 al fascicolo monitorio della si CP_1
6 legge testualmente “ con la presente comunichiamo, in relazione alle intercorse corrispondenze, il recesso del mandato professionale, con l'emissione dei cedolini del mese di maggio 2018”; B) E poco prima della comunicazione del recesso tra le mail di comunicazione intercorse tra le parti, la società appellata chiedeva alla professionista “se… potremmo completare la consulenza senza l'applicazione delle clausole previste dal contratto e concludere con l'elaborazione dei cedolini di giugno 2018”(all.n.3 fascicolo monitorio della professionista). C) A tale comunicazione, la professionista ribadiva con propria nota del 27.4.18 (all. 5 fascicolo monitorio) la volontà di avvalersi della clausola penale di cui all'art. 3 del ripetuto contratto. D) Con nota del 6/2/2019 la (all.n.4 produzione appellata) Pt_1 rispondeva che il recesso era in realtà avvenuto per giusta causa, contestando in tale sede alcune inadempienze della professionista. Emerge da tanto che lo scopo perseguito dalla era soltanto quello di Pt_1 sottrarsi alla clausola che lei stessa aveva pattuito al di là del fatto come precisato che il recesso, nel caso che ci occupa disciplinato dall'art.2237c.c. non presuppone la giusta causa.
5) Senza sottacere che se la società avesse voluto recedere dal contratto per giusta causa e per tale ragione non essere costretta al pagamento della penale contrattualmente pattuita, ben avrebbe potuto esercitare azione di risoluzione del contratto stesso per inadempimento o a fronte di una richiesta di pagamento di compenso da parte della professionista per ritenute inadempienze e porre nel nulla il contratto fornendo prova delle dedotte inadempienze che qui esulano comunque dal thema decidendum. Ergo, la somma ingiunta è stata qualificata correttamente dal Tribunale quale multa penitenziale dovuta a titolo di risarcimento danni(contrattualmente
7 predeterminato) per avere esercitato la società appellante il diritto di recesso (comunicato il 18.04.2018), anticipatamente, rispetto alla scadenza naturale del contratto (31.12.2018). Nel prendere atto che secondo Cass. 1° marzo 2018 n. 4838, “la pattuizione di una multa poenitentialis a fronte della convenzionale attribuzione ad uno dei contraenti dello ius poenitendi non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale, sicchè deve escludersi il diritto alla percezione della multa, se il contraente onerato prova che il suo recesso è giustificato, in relazione alla formulata exceptio inadimpleti contractus, dall'inadempienza dell'altra parte” (in motivazione), questa Corte ritiene invece preferibile il meno recente, ma più persuasivo orientamento secondo cui l'istituto della “"multa penitenziale", .. nel diritto positivo disciplinato dall'art. 1373 c.c., comma 3, … che, non diversamente dalla "caparra penitenziale" di cui all'art. 1386 c.c…., assolve alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio dello ius poenitendi (che può essere conferito a ciascuna o anche, come nella specie, ad una sola della parti) da parte dell'altro contraente. In tali casi, non essendo richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, come nella diverse ipotesi di richieste correlate a versamento della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., o di ordinaria azione per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente ed a condannare il medesimo alla corresponsione del relativo corrispettivo richiesto dalla controparte.”. Occorre considerare che l'obbligazione di pagare il prezzo convenuto dell'esercizio della facoltà di recesso anticipato non si pone in rapporto di corrispettività con la prestazione professionale oggetto del contratto d'opera, ed anche per questo non appare possibile applicare il principio inademplenti non est adimplendum, che presuppone il vincolo sinallagmatico, alla cui tutela è preposto appunto il rimedio di cui all'art. 1460 cod. civ. (Cfr. Cass. 15 maggio 2012 n. 7550, Cass. 24 dicembre 2024 n. 34341).
8 Anche il secondo motivo di censura va disatteso, avendo il tribunale correttamente ritenuto esatta la somma ingiunta corrispondente a quella dovuta. L'opposta ha indicato i calcoli per la sua determinazione che risultano conformi al criterio pattuito, costituito dalla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi sei mesi da rapportare agli onorari dovuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso.
Somma peraltro del tutto genericamente contestata dalla società opponente, odierna appellante.
Tale richiesta nel suo ammontare veniva fatta dalla professionista già nella diffida ad adempiere in seno al ricorso per d.i.
Consegue che risulta dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie cui si è dato corso l'infondatezza dell'appello.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in complessivi €.2.650,00 oltre rimborso spese generali al 15% e oltre C.p.a. e IVA come per legge vanno poste a carico dell'appellante ed a favore della professionista appellata.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dello appellante il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.386/2021 del Tribunale di Gela pubblicata il
4.08.2021, appellata da Parte_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del grado in favore di liquidate come in parte motiva. Controparte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
9 Caltanissetta 20 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati.
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.218/2021 RGCA promosso da con sede in Gela in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore P. IV , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Mario Mancuso, come da procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
nata a [...] l'[...]. Controparte_1
,rappresentata e difesa dall'Avv.Gioacchino CodiceFiscale_1
Marletta per mandato in calce alla comparsa di costituzione
1 Appellata
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello:
accogliere l'appello proposto riformare l'impugnata sentenza in relazione ai capi ed ai punti meglio indicati in parte espositiva e per l'effetto accogliere l'opposizione a D.I. e dichiarare che nulla è dovuto dalla
[...] con ogni conseguenza alle statuizione in ordine alle Parte_1 spese di lite.
Per l' appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento delle conclusioni rassegnate, ritenere dichiarare l'infondatezza sia in fatto che in diritto del gravame ex adverso spiegato. Conseguentemente rigettare le domande proposte perché infondate e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese del doppio grado da maggiorare del r.f.s. e degli accessori di legge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.279/19 emesso dal Tribunale di Gela con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della Dr. TA , la somma di €.10.976,81 oltre Controparte_1 interessi e spese di procedura, quale credito derivante da incarico professionale avente specificamente ad oggetto “consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, diritto sindacale, supervisione nell'elaborazione prospetti paga, denunce previdenziali ed assicurativi, consulenze di assistenza nella costituzione svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e c.dd. speciali, consulenza
2 ed assistenza inerente l'istaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro…” come da documentazione prodotta(contratto d'opera intellettuale del 16/1/2015 stipulato con l'opponente e fattura n. 20/2018 con causale
“corrispettivo per recesso anticipato come da art. 3 del contratto di conferimento di incarico professionale continuativo sottoscritto il 16.01.2015”) prodotti in monitorio come prova scritta del credito. Ciò a seguito di recesso anticipato esercitato dall'odierna appellante.
In particolare, l'opponente eccepiva che il recesso esercitato il 17.4.2018 costituisse recesso per giusta causa ex articolo 1722 c.c. in ragione delle gravi inadempienze della professionista;
contestava inoltre, la quantificazione della somma dovuta.
La professionista opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo la correttezza dell'ammontare ingiunto.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale.
Il Tribunale di Gela con sentenza pubblicata il 4.08.2021, rigettava l'opposizione formulata dalla dichiarando Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo emesso, condannando la stessa al pagamento delle spese in favore di parte opposta.
******
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello la Parte_1 lamentando che il Tribunale avrebbe errato:
1) nell'omettere la pronuncia “in ordine all'eccepito grave inadempimento della dott.ssa ” come da documentazione prodotta e non contestata, CP_1 essendo tale elemento determinante ai fini dell'esclusione del diritto al pagamento della penale pretesa dalla opposta;
2) nel non ritenere l'assoluta irrilevanza dell'omessa indicazione dei motivi di recesso nella relativa comunicazione atteso che l'art. 2237 c.c. consente al cliente di recedere ad nutum come affermato dallo stesso giudice di
3 prime cure. Contrariamente a quanto sostenuto dalla dr.ssa , CP_1
l'omissione dei motivi di recesso non preclude la possibilità di eccepire l'inadempimento, contestato con la nota del 6.02.2019 ed eccepito nell'atto di citazione in opposizione.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con il favore delle spese del doppio grado, rassegnando le conclusioni innanzi specificate.
Si è costituita , contestando la fondatezza Controparte_1 dell'appello e invocandone il rigetto con la conferma della sentenza di primo grado ed il favore delle spese.
Con ordinanza riservata, depositata il 7.01.22, la Corte all'esito delle note di trattazione della causa, ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. la Corte all'udienza del 27.06.2024, viste le conclusioni depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
l'appello è infondato.
L'appellata, quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione a d.i., ha compiutamente adempiuto l'onere ex art.2967c.c. di fornire la prova del credito ingiunto.
L'appellante con il primo motivo di gravame, ha sostanzialmente contestato tale sussistenza, sostenendo che l' exceptio inadempleti contractus (sollevata solo a distanza di dieci mesi rispetto al recesso ad nutum dal contratto, esercitato da essa stessa con la disdetta del CP_2
17.04.2018) potesse e dovesse escludere il pagamento della multa penitenziale oggetto del d.i. opposto, e su tale eccezione il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.
Il motivo è del tutto infondato.
4 Punto nodale della questione è se la società appellante ha esercitato anticipatamente o meno il recesso del mandato professionale in relazione al contratto stipulato dalle parti.
Il Tribunale con motivazione che il Collegio approva e alla quale rimanda, ha correttamente rilevato:
1) L'art. 3 del contratto stipulato tra le parti, intitolato “durata e recesso” stabilisce che “il presente mandato professionale decorre dal 01/ gennaio al 31/ dicembre 2015 e si intende conferito per anni 1 (uno), con rinnovo tacito alla scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall'articolo 2237 c.c. poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto. Ciascuna delle due parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra parte la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di mesi tre da computarsi a ritroso dalla scadenza naturale […] Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al professionista a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all'ordinario del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi sei mesi”. Dalla semplice e piana lettura della pattuizione è chiaro che le parti hanno voluto prevedere dei limiti convenzionali e quindi una esplicita rinunzia al diritto al recesso ad nutum da parte del cliente ( che per ciò che riguarda la materia delle professioni intellettuali è disciplinato espressamente dall'art. 2237 c.c. il quale, tenendo conto del particolare rapporto fiduciario tra cliente e professionista, concede al primo la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, restando a suo carico il solo obbligo di rimborsare al professionista le spese sostenute per il
5 compenso per l'opera prestata fino al momento del recesso.(ex multis Cass.n3707/1989). Hanno infatti stabilito le parti, una durata per il contratto ed il rinnovo tacito alla scadenza e specifiche modalità per la disdetta;
hanno pure previsto una penale per il caso di recesso esercitato prima della scadenza naturale, con un preavviso di tre mesi e dunque esercitato nel corso del rapporto.
2) Nella fattispecie l'odierna appellante e cliente ha esercitato il diritto di recesso prima della scadenza della durata del contratto, prevista fino a dicembre con la comunicazione datata 17.04.2018 (allegato n.3 della comparsa di costituzione dell'opposta);
3) Risulta per tabulas nella fattispecie che le parti abbiano concordato dei limiti convenzionali al recesso ad nutum del cliente che nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, disciplinato dall'art. 2237 comma 1 c.c. non ha carattere inderogabile attesa come ricordato dianzi, la natura fiduciaria della prestazione d'opera intellettuale (a differenza del mandato oneroso soggetto alla disciplina dell'art.1725 c.c. che esonera il mandante dal risarcimento danni solo in caso di recesso per giusta causa). 4) La comunicazione di recesso inviata dall'odierna appellante, non fa riferimento ad alcun inadempimento del professionista ed in ogni caso la causa del recesso è irrilevante nel contratto d'opera professionale avendo la legge accordato al cliente il diritto potestativo di porre fine al contratto senza addurre giustificazioni alcuna ma evidentemente, solo, con le conseguenze previste pattiziamente in caso di clausola che disciplina l'esercizio del diritto di recesso anticipato come nella fattispecie, laddove le parti hanno previsto all'art. 3 con il pagamento di una somma che ha natura e funzione di multa penitenziale. Di tutto ciò aveva certamente contezza l'appellante in quanto risulta dalla produzione documentale della professionista che:
A) Nella comunicazione di disdetta del contratto racc. A.R. datata 17.04 2018 (allegato n.4 al fascicolo monitorio della si CP_1
6 legge testualmente “ con la presente comunichiamo, in relazione alle intercorse corrispondenze, il recesso del mandato professionale, con l'emissione dei cedolini del mese di maggio 2018”; B) E poco prima della comunicazione del recesso tra le mail di comunicazione intercorse tra le parti, la società appellata chiedeva alla professionista “se… potremmo completare la consulenza senza l'applicazione delle clausole previste dal contratto e concludere con l'elaborazione dei cedolini di giugno 2018”(all.n.3 fascicolo monitorio della professionista). C) A tale comunicazione, la professionista ribadiva con propria nota del 27.4.18 (all. 5 fascicolo monitorio) la volontà di avvalersi della clausola penale di cui all'art. 3 del ripetuto contratto. D) Con nota del 6/2/2019 la (all.n.4 produzione appellata) Pt_1 rispondeva che il recesso era in realtà avvenuto per giusta causa, contestando in tale sede alcune inadempienze della professionista. Emerge da tanto che lo scopo perseguito dalla era soltanto quello di Pt_1 sottrarsi alla clausola che lei stessa aveva pattuito al di là del fatto come precisato che il recesso, nel caso che ci occupa disciplinato dall'art.2237c.c. non presuppone la giusta causa.
5) Senza sottacere che se la società avesse voluto recedere dal contratto per giusta causa e per tale ragione non essere costretta al pagamento della penale contrattualmente pattuita, ben avrebbe potuto esercitare azione di risoluzione del contratto stesso per inadempimento o a fronte di una richiesta di pagamento di compenso da parte della professionista per ritenute inadempienze e porre nel nulla il contratto fornendo prova delle dedotte inadempienze che qui esulano comunque dal thema decidendum. Ergo, la somma ingiunta è stata qualificata correttamente dal Tribunale quale multa penitenziale dovuta a titolo di risarcimento danni(contrattualmente
7 predeterminato) per avere esercitato la società appellante il diritto di recesso (comunicato il 18.04.2018), anticipatamente, rispetto alla scadenza naturale del contratto (31.12.2018). Nel prendere atto che secondo Cass. 1° marzo 2018 n. 4838, “la pattuizione di una multa poenitentialis a fronte della convenzionale attribuzione ad uno dei contraenti dello ius poenitendi non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale, sicchè deve escludersi il diritto alla percezione della multa, se il contraente onerato prova che il suo recesso è giustificato, in relazione alla formulata exceptio inadimpleti contractus, dall'inadempienza dell'altra parte” (in motivazione), questa Corte ritiene invece preferibile il meno recente, ma più persuasivo orientamento secondo cui l'istituto della “"multa penitenziale", .. nel diritto positivo disciplinato dall'art. 1373 c.c., comma 3, … che, non diversamente dalla "caparra penitenziale" di cui all'art. 1386 c.c…., assolve alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio dello ius poenitendi (che può essere conferito a ciascuna o anche, come nella specie, ad una sola della parti) da parte dell'altro contraente. In tali casi, non essendo richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, come nella diverse ipotesi di richieste correlate a versamento della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., o di ordinaria azione per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente ed a condannare il medesimo alla corresponsione del relativo corrispettivo richiesto dalla controparte.”. Occorre considerare che l'obbligazione di pagare il prezzo convenuto dell'esercizio della facoltà di recesso anticipato non si pone in rapporto di corrispettività con la prestazione professionale oggetto del contratto d'opera, ed anche per questo non appare possibile applicare il principio inademplenti non est adimplendum, che presuppone il vincolo sinallagmatico, alla cui tutela è preposto appunto il rimedio di cui all'art. 1460 cod. civ. (Cfr. Cass. 15 maggio 2012 n. 7550, Cass. 24 dicembre 2024 n. 34341).
8 Anche il secondo motivo di censura va disatteso, avendo il tribunale correttamente ritenuto esatta la somma ingiunta corrispondente a quella dovuta. L'opposta ha indicato i calcoli per la sua determinazione che risultano conformi al criterio pattuito, costituito dalla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi sei mesi da rapportare agli onorari dovuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso.
Somma peraltro del tutto genericamente contestata dalla società opponente, odierna appellante.
Tale richiesta nel suo ammontare veniva fatta dalla professionista già nella diffida ad adempiere in seno al ricorso per d.i.
Consegue che risulta dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie cui si è dato corso l'infondatezza dell'appello.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in complessivi €.2.650,00 oltre rimborso spese generali al 15% e oltre C.p.a. e IVA come per legge vanno poste a carico dell'appellante ed a favore della professionista appellata.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dello appellante il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.386/2021 del Tribunale di Gela pubblicata il
4.08.2021, appellata da Parte_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del grado in favore di liquidate come in parte motiva. Controparte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
9 Caltanissetta 20 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
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