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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/12/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO Sezione Civile
composto dai seguenti magistrati: Dott. Eugenio Maria TURCO Presidente Dott.ssa Francesca CAPUZZI Giudice Dott.ssa Micaela PIREDDA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1293 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente a oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trattenuta in decisione alla data dell'01 dicembre 2025
tra
(nata il [...] a [...] e residente in [...], Parte_1
Strada delle Pietrare n.
4 - C.F. ) rappresentata, C.F._1 assistita e difesa dall'Avv. Nicoletta SPADACCIA del Foro di Viterbo (C.F. - C.F._2
ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio sito in Viterbo (VT) Via Cairoli n. 2
Ricorrente
e
(nato a [...] il [...] e residente in [...]
Puccini n. 32 – C.F. , rappresentato, assistito e C.F._3 difeso dall'avv. Emanuela GRECO (C.F. - PEC: C.F._4
ed elettivamente Email_2 domiciliato in Ladispoli Via Regina Margherita n. 1/A presso il suo studio Resistente
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.07.2024 la sig.ra Parte_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti del matrimonio contratto con rito civile con il sig. in Roma in data 26.08.2000 e CP_1 trascritto al registro degli atti del matrimonio dell'anno 2000 atto n. 01999 parte 1 serie 01, rappresentando che:
- dalla unione tra le parti erano nate in data 27.11.2001 la figlia e il successivo 25.11.2008 la figlia Persona_1 Per_2
;
[...]
- venuta meno l'affectio maritalis, tenuto altresì conto dei comportamenti penalmente rilevanti tenuti dal Sig. , CP_1 la Sig.ra ricorreva al Tribunale per chiedere la separazione Pt_1 personale dei coniugi e, nelle more del procedimento, i coniugi raggiungevano un accordo consensuale di separazione che veniva omologato con Decreto n. cronol. 1620/2022 del 04.05.2022 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 04.05.2022;
- da allora, stante altresì il proseguo delle vicende penali (nei confronti del sig. , in riforma della sentenza emessa dal CP_1
Tribunale di Viterbo in data 06.07.2023, veniva emessa sentenza di condanna n. 1762/2024 della Corte d'Appello di Roma per reati commessi nei confronti della stessa ricorrente) non vi era stato alcun segno di riconciliazione e i due coniugi vivevano ormai separati da tempo (il sig. con entrambe le figlie, di cui CP_1
divenuta medio tempore maggiorenne ed Per_1 amente autosufficiente);
- le condizioni reddituali della sig.ra , successivamente alla Pt_1 omologa della sentenza di separazione, avevano subito un decremento, a differenza delle condizioni patrimoniali e reddituali del sig. . CP_1 La ricorrente, pertanto, rassegnava nell'atto introduttivo le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 26.08.2000 tra la sig.ra Parte_1
ed il sig. , trascritto al registro d
[...] CP_1 onio dell'a n. 01999 parte 1 serie 01, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. Revocare, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, il contributo mensile di mantenimento di euro 50,00 dovuto dalla Sig.ra al Sig. per Parte_1 CP_1 la figlia dispos o di Persona_1
Omologa 620/2022 del 04.05.2022. Disporre, per quanto concerne l'affidamento della figlia minore che: Persona_2
1) La figlia minore sia affidata ad itori, Persona_2 con esercizio condi stà genitoriale, che continueranno a condividere le responsabilità verso di lei, con l'unica finalità della migliore realizzazione del progetto educativo comune;
le scelte di maggior interesse nella vita delle figlie dovranno sempre essere concordate tra i genitori, preferibilmente in forma scritta;
2) La figlia
continuerà a vivere e ad essere collocata, in via Persona_2 con il padre, presso l'abitazione familiare;
3) I genitori dovranno compiere ogni scelta inerente la frequentazione tra madre e figlie in maniera flessibile, nel primario interesse dei desideri, degli impegni e delle esigenze delle due ragazze. In ogni caso la madre potrà tenere con sé la figlia minore tutte le volte che lo vorrà, Per_2 dandone preavviso per iscritto al e almeno 24 ore prima, precisando il giorno e l'orario in cui prenderà la figlia ed il giorno e l'orario in cui la riaccompagnerà a casa. La madre prenderà e riaccompagnerà la figlia sempre presso la casa familiare, fatta eccezione per il caso in cui la prenda da scuola terminato l'orario scolastico. 4) I genitori si impegnano a limitare le frequentazioni della figlia minore con i loro rispettivi, eventuali, nuovi compagni favorendo al contempo i rapporti della minore con la famiglia d'origine della madre, ovvero con i nonni e zii materni. 5) Per quanto concerne le vacanze estive i genitori dovranno comunicare, per iscritto, ogni anno, entro e non oltre il 30 maggio, il periodo scelto nonché eventuali mete ed indirizzi di villeggiatura. In ogni caso i periodi di villeggiatura non potranno eccedere i quindici giorni, anche continuativi. 6) Per quanto concerne le vacanze di fine anno la Sig.ra potrà tenere con sé Pt_1 la figlia sette giorni consecut rnando con il padre Persona_2 di anno in anno il giorno di Natale e Santo Stefano con il Capodanno e l'Epifania), per tre giorni per le vacanze pasquali (alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); 7) La OR verserà al Signor , a titolo di assegno di Pt_1 CP_1 mantenime la , e iorno 5 di ogni mese, la Persona_2 somma di € 100,00 aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Ciò in ragione della cessione del quinto di cui è gravato lo stipendio della OR , per l'importo di € 527,00 mensili a Pt_1 fronte di finanziamenti a costanza di matrimonio, di cui la stessa si farà carico esclusivamente (finanziamento “Fincontinuo SPA n. 25442” e “IBL Banca n. 331905”); 8) Le spese straordinarie necessarie per la figlia , saranno a carico di entrambi i Persona_2 genitori nella misura d o e saranno regolate secondo il
“protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie” adottato dal Tribunale di Viterbo con protocollo n. 1961 del 11/09/2018; 9) il C.D. “Assegno Unico e Universale” sarà assegnato e percepito integralmente dal Signor , a tal fine la OR si CP_1 Pt_1 impegna a compiere t pimenti necessari e a competenza. Con vittoria di spese e onorari”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti fissata per il 28.11.2024, in cui parte ricorrente notiziava il Tribunale per le vie brevi del fatto che il resistente era ristretto in carcere, veniva disposto temporaneamente il collocamento della figlia minore presso la ricorrente e venivano riattivati i Servizi Sociali di TR, che depositavano una prima relazione in data 10.12.2024.
In data 11.12.2024 si costituiva in giudizio il sig. , CP_1 rappresentando preliminarmente di essere ristretto presso il carcere di Viterbo e, dunque, di essere stato impossibilitato a comparire alla prima udienza del 28.11.2024, disposta per la comparizione personale delle parti, nonché a quella successiva fissata per il 12.12.2024 e chiedendo, pertanto, la rimessione in termini nonché la fissazione di una nuova udienza per la comparizione personale delle parti con termine congruo per ottenere l'ordine di traduzione del dal CP_1 carcere al Tribunale. Nel merito, il resistente evidenziava l'elevata conflittualità del rapporto tra la ricorrente ed entrambe le figlie, in particolar modo tra la sig.ra e la figlia più piccola , la quale sostanzialmente era stata Pt_1 Per_2 nel tempo cresciuta e curata dalla sorella mentre la ricorrente Per_1 era totalmente assente nella vita delle figlie, anche dal punto di vista economico. Tenuto conto della intervenuta maggiore età di , della sua Per_1 condizione lavorativa e dei compiti di accudimento da ella sempre svolti nei confronti della sorella minore, il resistente chiedeva che – nelle more della sua permanenza in carcere – fosse affidata alla sorella Per_2 maggiore presso la casa paterna e chiedeva la pronuncia delle seguenti conclusioni: “Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 26.08.2000 tra la sig.ra Parte_1
ed il sig. , trascritto nel registro d
[...] CP_1 onio dell'an . 01999, parte 1, serie 01, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) disporre la concessione di un termine per la comparizione personale del sig.
nel presente procedimento, concedendo termine congruo al CP_1 ché ottenga l'ordine di traduzione dello stesso innanzi il Tribunale;
3) disporre l'audizione della figlia minore di anni 16 Per_2 affinché il Tribunale la ascolti in merito al regime di c mento ed al di lei rapporto con la sig.ra e con la sorella;
4) Pt_1 Per_1 disporre l'intervento del Servi le di TR affi ino al Tribunale in merito al nucleo familiare de quo, nucleo da anni seguito e monitorato dal Servizio sociale stesso 5) disporre, ove ritenuto utile e necessario, l'ascolto della figlia maggiorenne;
6) Persona_1 disporre il collocamento di presso la sorell con Per_2 Persona_1 lei convivente e la nomin stessa ella Per_1 sorella minore;
7) conferire incari Sociale di TR Per_2 affinché monit cleo familiare e aggiorni il Tribunale con relazioni periodiche semestrali;
8) disporre che la madre versi in favore della sig.ra
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Persona_1
somma mensile di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese, lutazione annuale secondo gli indici Istat. 9) disporre che la madre contribuisca in ragione del 100% al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia minore;
Per_2
10) in ogni ipotesi con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
All'udienza del 12.12.2024 entrambe le Procuratrici delle parti chiedevano al Giudice di disporre l'audizione dei Servizi Sociali, soprassedendo temporaneamente sul collocamento della minore Per_2 presso la madre;
il Tribunale disponeva la comparizione dei Servizi Sociali per la successiva udienza del 19.12.2024, all'esito della quale - in ragione della peculiare situazione attuale del nucleo familiare – con ordinanza del 20.02.2025 il Tribunale così disponeva: “visto l'art. 473 bis 22 c.p.c., in via temporanea e urgente: − dispone l'affidamento della minore alla madre disponendo, per tutto quanto Persona_2 rapprese motiva, che la responsabilità genitoriale, quanto agli affari di ordinaria amministrazione, venga da questa esercitata, e che, quanto agli atti di straordinaria amministrazione, detta responsabilità venga esercitata con la supervisione e il supporto dei Servizi Sociali;
− a modifica di quanto disposto all'udienza del 28.11.2024, dispone il collocamento della minore presso la casa Per_2 già familiare sita in TR, loc. La Botte, alla cini n. 32, ove convive con la sorella maggiorenne − dispone la Persona_1 frequentazione tra madre e la figlia ra, con orari e Per_2 tempi da concordarsi, preventivamente, tra la sig.ra , la figlia Pt_1 stessa e la sorella maggiore e compatibilmente con gli i scolastici ed extrascolastici di;
− pone a carico di l'obbligo Per_2 Parte_1 di corrispondere all maggiorenne, la quale Persona_1 convive la minore , la somma me , rivalutabile Per_2 annualmente seco li indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , oltre al 50% delle spese Persona_2 straordinarie occorrenti per la stes uarsi in base al Protocollo di Viterbo assunto in materia;
− pone a carico di l'obbligo di CP_1 corrispondere alla figlia maggiorenne ma mensile Persona_1 di € 100,00, rivalutabile annualment ici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , oltre al Persona_2
50% delle spese straordinarie occorrenti per lo ste uarsi in base al Protocollo di Viterbo assunto in materia;
− revoca, con decorrenza dalla comunicazione dell'odierno provvedimento, l'obbligo in capo alla ricorrente di corrispondere la somma mensile di € 50,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne;
− dà atto Per_1 dell'accordo rappresentato in ordine al percepiment gno unico universale nonché dell'impegno assunto dalla sig.ra Parte_1 di cui in motivazione disponendo che le somme p assegno unico universale vengano messe nella disponibilità diretta della figlia maggiorenne affinché provveda, monitorata dal Servizio Per_1
Sociale, alle neces renti per la sorella minore e per la Per_2 famiglia”. Venivano, altresì, attivati sia il monitoraggi tante del Servizio Sociale, sia dei percorsi personalizzati di sostegno psicologico per il nucleo familiare e veniva, infine, nominato quale curatore speciale ex art. 473 bis comma 8 c.p.c. della minore l'avv. Persona_2
EL IS, la quale si costituiva in to del 22.09.2025 rappresentando – rispetto a quanto fino a quel momento emerso - quanto segue: , dopo una prima resistenza, ha accettato Per_2 il percorso psicologico pr l Servizio Sociale con la dott.ssa
[...]
che a tutt'oggi viene dalla ragazza costantemente seg Per_3 aspettative positive. è rimasta molto legata alla figura paterna, Per_2 come anche alla sore ed il rapporto genitoriale con la madre Per_1 sembrerebbe, rispetto a ttamente migliorato, tanto che da circa un mese si è trasferita stabilmente presso l'abitazione materna a Per_2
Viterbo delle Pietrare n.
4. Detto trasferimento si è reso indiscutibilmente necessario dopo la visita domiciliare del 16.07.2025, avvenuta presso l'abitazione paterna dove viveva la minore unitamente alla sorella, all'esito della quale la sig.ra , allertata dallo scrivente Pt_1
e dal Servizio Sociale, si è subito attivata tare entrambe le ragazze ed in particolare , facendo in modo che quest'ultima potesse partire Per_2 dieci giorni ad u.s. per il corso estivo organizzato dalla Marina Militare. La sig.ra è molto presente nella vita di , il tutto Pt_1 Per_2 sempre nel rispetto spettative della ragazza, ovvero di poter ritornare a casa dal padre appena quest'ultimo terminerà il periodo di detenzione. continua a mantenere il legame familiare con il padre Per_2 sentendolo fonicamente che facendogli visita in carcere”. Per tale motivo, l'avv. IS concludeva come segue: “la scrivente difesa rappresenta che , allo stato, dovrà necessariamente Per_2 rimanere collocata presso azione della madre a Viterbo in via Strada delle Pietrare n. 4, non potendo assolutamente tornare a vivere a TR insieme alla sorella . ha compreso che la Per_1 Per_2 coabitazione con la sorella non collocamento presso la madre è la decisione migliore a sua tutela, continuando l'intrapreso percorso psicologico”.
Alla successiva udienza del 25.09.2025 tutte le parti rappresentavano, alla luce delle evoluzioni in atti, che vi erano gli estremi per una trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e si procedeva, in ogni caso, all'audizione della minore la quale rappresentava al Per_2
Giudice: - che dopo la carcerazione del padre era rimasta a vivere per un periodo nell'abitazione paterna insieme alla sorella , di Per_1 anni 23, che lavorava come barista;
- che successivamente e da circa tre mesi, invece, era tornata a vivere con la mamma e che nel corso degli ultimi tre mesi aveva vissuto abbastanza serenamente, senza particolari discussioni con la mamma se non in una unica occasione;
che la sua volontà era, non appena possibile, di tornare a vivere con il papà, al quale manifestava di essere particolarmente legata, pur ritenendo che al momento, tuttavia, la soluzione ottimale fosse proprio il suo trasferimento dalla mamma, con la quale stava lentamente ricostruendo il rapporto.
Tutte la parti, concordemente, chiedevano di provvedere alla modifica dell'ordinanza del 20.02.2025 disponendo il collocamento della minore presso la madre e modificando, conseguentemente, anche le statuizioni provvisorie relative agli obblighi di mantenimento.
Con ordinanza dell'01.10.2025 veniva, dunque, così disposto: “visto l'art. 473 bis 22 c.p.c., in via temporanea e urgente e a parziale modifica della ordinanza del 20.02.2025:
− conferma l'affidamento della minore alla madre Persona_2 [...]
, disponendo, come ra ella parte Parte_1
a del 20.02.2025, che la responsabilità genitoriale, quanto agli affari di ordinaria amministrazione, venga da questa esercitata, e che, quanto agli atti di straordinaria amministrazione, detta responsabilità venga esercitata con la supervisione e il supporto dei Servizi Sociali;
− dispone il collocamento della minore presso l'abitazione Persona_2 della madre;
Parte_1
− revoca l'ob di corrispondere Parte_1 all'altra figlia maggiorenne, a mensile di € Persona_1
150,00, rivalutabile annual indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , a far data Persona_2 dall'effettivo trasferimento di presso l'abit na;
Per_2
− pone a carico di bligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
(e non più ), la somma mensile
[...] Persona_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle Persona_2 spese straordinarie occorrenti per lo ividuarsi in base al Protocollo di Viterbo assunto in materia, nonché a corrispondere alla stessa le somme percepite a titolo di assegno unico universale per tutto il periodo in cui sarà collocata presso la madre”. Per_2
All'udienza del 19.11.2025 fissata per la verifica dell'intervenuto accordo, le Procuratrici delle parti rappresentavano che la definizione dell'accordo per la precisazione delle conclusioni congiunte si era interrotta per una divergenza delle posizioni unicamente in relazione all'aspetto relativo al regime di affidamento, in relazione al quale tuttavia persisteva unità di intenti e, per tale motivo, chiedevano congiuntamente breve rinvio per il deposito delle precisazioni congiunte e la discussione della causa, anche in modalità di trattazione scritta, rinunciando ai termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva, pertanto, rinviata ex art. 437bis. 22 ult.co. c.p.c. per la discussione in modalità di trattazione scritta al 26.11.2025. Le Procuratrici di parte ricorrente e parte resistente depositavano le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 26.08.2000 tra la sig.ra e il sig. Parte_1
trascritto al registro degli at ll'anno CP_1
01999 parte 1 serie 01 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. disporre il collocamento della figlia minore (nata a [...] il Persona_2
25.11.2008) presso l'abitazione materna;
3. disporre l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori e congiunto l'esercizio della
Per_2 responsabilit itoriale a eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali la responsabilità genitoriale verrà esercitata autonomamente dal genitore affidatario. Le decisioni più importanti nell'interesse di relativamente alla salute, educazione,
Per_2 istruzione e residenza abit lla minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia. Al fine di garantire che non vi siano arresti nelle scelte straordinarie da assumere per , le
Per_2 parti congiuntamente chiedono che la responsabilità genitori ga esercitata, laddove ve ne sia bisogno, con l'aiuto dei Servizi Sociali che forniranno sostegno e supporto al nucleo familiare fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età di , previsto per il prossimo novembre
Per_2
2026; 4. disporre che il sig possa vedere la figlia CP_1 compatibilmente con gli impegni trascolastici di;
5. Per_2 il sig. verserà alla sig.ra , di CP_1 Parte_1 asseg ento per la figlia il 5 di ogni Persona_2 mese, la somma di euro 100,00 men arsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. le spese straordinarie necessarie per la figlia
saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del Persona_2
50% ciascuno e saranno regolate secondo il “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie” adottato dal Tribunale di Viterbo con protocollo n. 1961 dell'11.09.2018; 7. l'assegno unico e universale e/o ogni altro contributo pubblico per la figlia minore Per_2
, per il tempo che la figlia sarà collocata presso di lei,
[...]
o integralmente dalla sig.ra ;
8. spese di lite Parte_1 compensate”.
Il Curatore speciale avv. IS così concludeva: “In ottemperanza a quanto disposto nel verbale di udienza 19.11.2025 è presente per la minore il Curatore Speciale Avv.to EL IS il Persona_2 quale, nel riportarsi integralmente alle richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta, volte ad ottenere il collocamento prevalente della minore presso la madre, evidenzia di condividere le concordate conclusioni sottoscritte dalle altre parti anche in ordine all'affido della minore”.
Esaurita la discussione ai sensi dell'art. 437 bis u.c. c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti è fondata e va accolta, risultando acclarato e pacifico dalle allegazioni reciproche delle parti come non sia sicuramente possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato non solo il tempo trascorso ma, soprattutto, le vicende personali intervenute tra gli stessi. Rileva il Collegio che l'oggetto del giudizio attiene, principalmente, alle modalità volte alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento della figlia ancora minorenne delle parti,
, tenuto conto delle peculiarità del nucleo familiare in questione. Per_2
Nonostante, da una parte, le criticità negli anni del rapporto tra la minore e la madre e nonostante, dall'altra parte, le criticità del rapporto tra ricorrente e resistente (coinvolte in vicende penali), le parti – come già, peraltro, accaduto in fase di separazione personale – sono arrivate a precisare delle conclusioni congiunte, consentendo la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale. Risulta evidente, pertanto, come – pur nella disfunzionalità del rapporto madre/figlie e pur nella disfunzionalità del rapporto di coppia tra la sig.ra e il sig. , culminata nell'accertamento di Pt_1 CP_1 condotte penalmente rilevanti commesse dal nei confronti CP_1 dell'ex coniuge e per le quali oggi il è ristretto in carcere per CP_1 espiazione pena definitiva – tutte le parti, anche grazie al costante ed efficiente supporto dei Servizi Sociali del Comune di TR nonché grazie all'apporto del Curatore speciale di , sono riuscite a Per_2 superare almeno parzialmente le problematiche relazionali endofamiliari e a focalizzarsi sull'interesse preminente della figlia minore . Per_2
Quest'ultima, a sua volta, è stata sentita personalmente – anche in ragione del prossimo raggiungimento della maggiore età – e ha dimostrato una consapevolezza e una maturità non comuni, soprattutto in considerazione delle difficoltà e delle spinte disgregative che ha attraversato l'intero nucleo familiare nel corso degli anni. In tale contesto, nel momento in cui, a causa degli accadimenti di rilievo penale tra i genitori, il padre della minore – da sempre considerato da la sua figura genitoriale di riferimento – è stato costretto ad Per_2 allontanarsi dalla figlia, sia sia i genitori hanno dimostrato di Per_2 riconoscere l'opportunità di accantonare la passata latitanza della figura materna e hanno convenuto sulla necessità che la ragazza fosse collocata presso la madre. La ricorrente, dal canto suo, ha superato l'iniziale richiesta di affidamento esclusivo della minore, riconoscendo l'importanza per della figura paterna, con la quale la minore sta continuando a Per_2 mantenere un rapporto costante, equilibrato e costruttivo anche durante il periodo di restrizione in carcere. In ordine al richiesto affidamento condiviso di , il Collegio osserva Per_2 che non vi è, pertanto, ragione per non accogliere tale soluzione dal momento che per effetto dell'art. 337 quater c.c., introdotto dall'art 55 D.lgs. 28.12.2013 n. 54 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), l'affidamento condiviso costituisce il primo modello che il Giudice deve prendere in considerazione, potendosene discostare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori, evenienza, nel caso di specie, del tutto inesistente attesa la buona collaborazione dimostrata dalle parti nella gestione della figlia, soprattutto in questo momento particolarmente critico. Analoga considerazione può svolgersi in ordine al collocamento prevalente di presso l'abitazione materna nonché al diritto di Per_2 visita paterno libero, per come articolato secondo le conclusioni congiunte. La soluzione individuata, difatti, recepisce le modalità con cui è attualmente gestita la fase di lontananza del padre dalla figlia e consente di garantire a quest'ultima – almeno fino al prossimo raggiungimento, nel novembre 2026, della maggiore età - la presenza di entrambe le figure genitoriali nonché una adeguata stabilità nella sua vita quotidiana, anche grazie al fatto che nelle conclusioni congiunte le parti hanno richiesto al Collegio di mantenere il necessario monitoraggio e supporto dei Servizi Sociali fino al diciottesimo anno di
, soprattutto per ciò che concerne gli atti di straordinaria Per_2 amministrazione. Tale modalità di affidamento e collocamento, rispetto alla quale converge la volontà delle parti come da conclusioni congiunte, appare sicuramente adeguata in quanto tutela efficacemente il diritto alla bigenitorialità della minore consentendole, da un lato, di non perdere il profondo legame con il padre (figura genitoriale di riferimento) e, dall'altro, di recuperare e rafforzare il rapporto con la madre, che ha dimostrato chiaramente la volontà di essere una figura altrettanto costante nella vita della minore. Quanto ai profili economici, giova premettere che ricorre, in forza dell'art. 30 Cost. per come attuato dall'art. 315 bis c.c., un dovere inderogabile dei genitori di provvedere ai bisogni economici e morali della prole, il quale non si estingue neppure con il conseguimento della maggiore età del figlio laddove difetti, comunque, una situazione di indipendenza economica dello stesso per motivi a lui non imputabili (ex multis Cass. n. 24731/2024, Cass. n. 8240/2024). Sotto il profilo quantitativo, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la misura di tale contributo si caratterizzi per la sua bidimensionalità, in quanto “da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli
- indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno
o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno” (Cass. n. 2536/2024). Osserva il Collegio che gli insegnamenti della Corte di legittimità, appena richiamati, meritano di trovare applicazione non soltanto nei casi in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a definire la misura del contributo al mantenimento nel contraddittorio tra le parti, ma anche quando la medesima è tenuta a vagliare la congruità di eventuali accordi conclusi dai genitori, ex coniugi, nelle more del giudizio. Nella concreta fattispecie, le condizioni concordate dalle parti, come sopra riportate, se da un lato, risultano perfettamente rispondenti all'interesse e alle esigenze di vita della minore, dall'altro lato possono ritenersi congrue rispetto alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti per come dichiarate in udienza e per come risultanti dalla documentazione versata in atti. Altrettanto rispettosa dell'interesse di , infine, risulta essere Per_2
l'ulteriore condizione pattuita dalle parti, secondo cui la ragazza, peraltro oramai quasi prossima al raggiungimento della maggiore età, potrà frequentare liberamente il padre, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, risultando la stessa meramente ricognitiva dei principi generali previsti in materia di filiazione. Quanto alle spese di lite, i rapporti tra le parti e l'accordo da queste raggiunto sul punto giustificano l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 26.08.2000 tra la sig.ra e il sig. Parte_1
trascritto al registro degli atti del matrimonio CP_1 dell'anno 2000 atto n. 01999 parte 1 serie 01; 2. per l'effetto, ordina al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza della sig.ra e del sig. Parte_1 CP_1
3. dispone il collocamento della figlia minore (nata a Persona_2
Roma il 25.11.2008) presso l'abitazione materna;
4. dispone l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con Per_2 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale a eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione, in relazione alle quali la responsabilità genitoriale verrà esercitata autonomamente dal genitore affidatario. Le decisioni più importanti nell'interesse di relativamente alla salute, Per_2 educazione, istruzione e residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia;
5. dispone che la responsabilità genitoriale, quanto alle questioni di straordinaria amministrazione, sia esercitata congiuntamente da entrambi i genitori con la supervisione e il supporto dei Servizi Sociali che forniranno sostegno e supporto al nucleo familiare fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età di;
Per_2
6. dispone che il sig. possa vedere la figlia CP_1 Per_2 liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
7. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla CP_1 sig.ra a titolo di assegno di mantenimento Parte_1 per la figlia entro il 5 di ogni mese, la somma di Persona_2 euro 100,0 ggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. pone le spese straordinarie necessarie per la figlia Persona_2
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, spese straordinarie da regolarsi secondo il “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie” adottato dal Tribunale di Viterbo con protocollo n. 1961 dell'11.09.2018; 9. dispone che l'assegno unico e universale e/o ogni altro contributo pubblico per la figlia minore , per il tempo che la Persona_2 figlia sarà collocata presso di lei, verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
10. dispone che il Servizio Sociale di TR (ovvero il Servizio Sociale territorialmente competente successivamente individuato) provveda:
• a monitorare il nucleo familiare e a supervisionare e supportare l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della sig.ra
[...]
e del sig. sulla figlia minore;
Parte_1 CP_1 Per_2
• all'attivazione del servizio di assistenza educativa domiciliare per il nucleo familiare composto da e Parte_1 Persona_2 presso la loro abitazione sita in Viterbo, Strada delle Pietrare n. 4;
• ad avviare la minore a un percorso psicologico di sostegno Per_2 individuale presso il Servizio di Sostegno Psicologico per Adolescenti e Famiglie di competenza in relazione alla nuova residenza della minore;
• a verificare e, ove data la disponibilità e il consenso, ad avviare la sig.ra a un percorso di sostegno delle capacità Parte_1 genitoriali;
• a segnalare eventuali criticità emergenti nel corso del perdurante monitoraggio alla Procura della Repubblica del Tribunale di Viterbo, atteso che con la definizione del presente giudizio il Collegio non avrà più la disponibilità del relativo fascicolo;
11. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Micaela PIREDDA dott. Eugenio Maria TURCO
composto dai seguenti magistrati: Dott. Eugenio Maria TURCO Presidente Dott.ssa Francesca CAPUZZI Giudice Dott.ssa Micaela PIREDDA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1293 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente a oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trattenuta in decisione alla data dell'01 dicembre 2025
tra
(nata il [...] a [...] e residente in [...], Parte_1
Strada delle Pietrare n.
4 - C.F. ) rappresentata, C.F._1 assistita e difesa dall'Avv. Nicoletta SPADACCIA del Foro di Viterbo (C.F. - C.F._2
ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio sito in Viterbo (VT) Via Cairoli n. 2
Ricorrente
e
(nato a [...] il [...] e residente in [...]
Puccini n. 32 – C.F. , rappresentato, assistito e C.F._3 difeso dall'avv. Emanuela GRECO (C.F. - PEC: C.F._4
ed elettivamente Email_2 domiciliato in Ladispoli Via Regina Margherita n. 1/A presso il suo studio Resistente
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.07.2024 la sig.ra Parte_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti del matrimonio contratto con rito civile con il sig. in Roma in data 26.08.2000 e CP_1 trascritto al registro degli atti del matrimonio dell'anno 2000 atto n. 01999 parte 1 serie 01, rappresentando che:
- dalla unione tra le parti erano nate in data 27.11.2001 la figlia e il successivo 25.11.2008 la figlia Persona_1 Per_2
;
[...]
- venuta meno l'affectio maritalis, tenuto altresì conto dei comportamenti penalmente rilevanti tenuti dal Sig. , CP_1 la Sig.ra ricorreva al Tribunale per chiedere la separazione Pt_1 personale dei coniugi e, nelle more del procedimento, i coniugi raggiungevano un accordo consensuale di separazione che veniva omologato con Decreto n. cronol. 1620/2022 del 04.05.2022 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 04.05.2022;
- da allora, stante altresì il proseguo delle vicende penali (nei confronti del sig. , in riforma della sentenza emessa dal CP_1
Tribunale di Viterbo in data 06.07.2023, veniva emessa sentenza di condanna n. 1762/2024 della Corte d'Appello di Roma per reati commessi nei confronti della stessa ricorrente) non vi era stato alcun segno di riconciliazione e i due coniugi vivevano ormai separati da tempo (il sig. con entrambe le figlie, di cui CP_1
divenuta medio tempore maggiorenne ed Per_1 amente autosufficiente);
- le condizioni reddituali della sig.ra , successivamente alla Pt_1 omologa della sentenza di separazione, avevano subito un decremento, a differenza delle condizioni patrimoniali e reddituali del sig. . CP_1 La ricorrente, pertanto, rassegnava nell'atto introduttivo le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 26.08.2000 tra la sig.ra Parte_1
ed il sig. , trascritto al registro d
[...] CP_1 onio dell'a n. 01999 parte 1 serie 01, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. Revocare, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, il contributo mensile di mantenimento di euro 50,00 dovuto dalla Sig.ra al Sig. per Parte_1 CP_1 la figlia dispos o di Persona_1
Omologa 620/2022 del 04.05.2022. Disporre, per quanto concerne l'affidamento della figlia minore che: Persona_2
1) La figlia minore sia affidata ad itori, Persona_2 con esercizio condi stà genitoriale, che continueranno a condividere le responsabilità verso di lei, con l'unica finalità della migliore realizzazione del progetto educativo comune;
le scelte di maggior interesse nella vita delle figlie dovranno sempre essere concordate tra i genitori, preferibilmente in forma scritta;
2) La figlia
continuerà a vivere e ad essere collocata, in via Persona_2 con il padre, presso l'abitazione familiare;
3) I genitori dovranno compiere ogni scelta inerente la frequentazione tra madre e figlie in maniera flessibile, nel primario interesse dei desideri, degli impegni e delle esigenze delle due ragazze. In ogni caso la madre potrà tenere con sé la figlia minore tutte le volte che lo vorrà, Per_2 dandone preavviso per iscritto al e almeno 24 ore prima, precisando il giorno e l'orario in cui prenderà la figlia ed il giorno e l'orario in cui la riaccompagnerà a casa. La madre prenderà e riaccompagnerà la figlia sempre presso la casa familiare, fatta eccezione per il caso in cui la prenda da scuola terminato l'orario scolastico. 4) I genitori si impegnano a limitare le frequentazioni della figlia minore con i loro rispettivi, eventuali, nuovi compagni favorendo al contempo i rapporti della minore con la famiglia d'origine della madre, ovvero con i nonni e zii materni. 5) Per quanto concerne le vacanze estive i genitori dovranno comunicare, per iscritto, ogni anno, entro e non oltre il 30 maggio, il periodo scelto nonché eventuali mete ed indirizzi di villeggiatura. In ogni caso i periodi di villeggiatura non potranno eccedere i quindici giorni, anche continuativi. 6) Per quanto concerne le vacanze di fine anno la Sig.ra potrà tenere con sé Pt_1 la figlia sette giorni consecut rnando con il padre Persona_2 di anno in anno il giorno di Natale e Santo Stefano con il Capodanno e l'Epifania), per tre giorni per le vacanze pasquali (alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); 7) La OR verserà al Signor , a titolo di assegno di Pt_1 CP_1 mantenime la , e iorno 5 di ogni mese, la Persona_2 somma di € 100,00 aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Ciò in ragione della cessione del quinto di cui è gravato lo stipendio della OR , per l'importo di € 527,00 mensili a Pt_1 fronte di finanziamenti a costanza di matrimonio, di cui la stessa si farà carico esclusivamente (finanziamento “Fincontinuo SPA n. 25442” e “IBL Banca n. 331905”); 8) Le spese straordinarie necessarie per la figlia , saranno a carico di entrambi i Persona_2 genitori nella misura d o e saranno regolate secondo il
“protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie” adottato dal Tribunale di Viterbo con protocollo n. 1961 del 11/09/2018; 9) il C.D. “Assegno Unico e Universale” sarà assegnato e percepito integralmente dal Signor , a tal fine la OR si CP_1 Pt_1 impegna a compiere t pimenti necessari e a competenza. Con vittoria di spese e onorari”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti fissata per il 28.11.2024, in cui parte ricorrente notiziava il Tribunale per le vie brevi del fatto che il resistente era ristretto in carcere, veniva disposto temporaneamente il collocamento della figlia minore presso la ricorrente e venivano riattivati i Servizi Sociali di TR, che depositavano una prima relazione in data 10.12.2024.
In data 11.12.2024 si costituiva in giudizio il sig. , CP_1 rappresentando preliminarmente di essere ristretto presso il carcere di Viterbo e, dunque, di essere stato impossibilitato a comparire alla prima udienza del 28.11.2024, disposta per la comparizione personale delle parti, nonché a quella successiva fissata per il 12.12.2024 e chiedendo, pertanto, la rimessione in termini nonché la fissazione di una nuova udienza per la comparizione personale delle parti con termine congruo per ottenere l'ordine di traduzione del dal CP_1 carcere al Tribunale. Nel merito, il resistente evidenziava l'elevata conflittualità del rapporto tra la ricorrente ed entrambe le figlie, in particolar modo tra la sig.ra e la figlia più piccola , la quale sostanzialmente era stata Pt_1 Per_2 nel tempo cresciuta e curata dalla sorella mentre la ricorrente Per_1 era totalmente assente nella vita delle figlie, anche dal punto di vista economico. Tenuto conto della intervenuta maggiore età di , della sua Per_1 condizione lavorativa e dei compiti di accudimento da ella sempre svolti nei confronti della sorella minore, il resistente chiedeva che – nelle more della sua permanenza in carcere – fosse affidata alla sorella Per_2 maggiore presso la casa paterna e chiedeva la pronuncia delle seguenti conclusioni: “Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 26.08.2000 tra la sig.ra Parte_1
ed il sig. , trascritto nel registro d
[...] CP_1 onio dell'an . 01999, parte 1, serie 01, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) disporre la concessione di un termine per la comparizione personale del sig.
nel presente procedimento, concedendo termine congruo al CP_1 ché ottenga l'ordine di traduzione dello stesso innanzi il Tribunale;
3) disporre l'audizione della figlia minore di anni 16 Per_2 affinché il Tribunale la ascolti in merito al regime di c mento ed al di lei rapporto con la sig.ra e con la sorella;
4) Pt_1 Per_1 disporre l'intervento del Servi le di TR affi ino al Tribunale in merito al nucleo familiare de quo, nucleo da anni seguito e monitorato dal Servizio sociale stesso 5) disporre, ove ritenuto utile e necessario, l'ascolto della figlia maggiorenne;
6) Persona_1 disporre il collocamento di presso la sorell con Per_2 Persona_1 lei convivente e la nomin stessa ella Per_1 sorella minore;
7) conferire incari Sociale di TR Per_2 affinché monit cleo familiare e aggiorni il Tribunale con relazioni periodiche semestrali;
8) disporre che la madre versi in favore della sig.ra
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Persona_1
somma mensile di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese, lutazione annuale secondo gli indici Istat. 9) disporre che la madre contribuisca in ragione del 100% al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia minore;
Per_2
10) in ogni ipotesi con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
All'udienza del 12.12.2024 entrambe le Procuratrici delle parti chiedevano al Giudice di disporre l'audizione dei Servizi Sociali, soprassedendo temporaneamente sul collocamento della minore Per_2 presso la madre;
il Tribunale disponeva la comparizione dei Servizi Sociali per la successiva udienza del 19.12.2024, all'esito della quale - in ragione della peculiare situazione attuale del nucleo familiare – con ordinanza del 20.02.2025 il Tribunale così disponeva: “visto l'art. 473 bis 22 c.p.c., in via temporanea e urgente: − dispone l'affidamento della minore alla madre disponendo, per tutto quanto Persona_2 rapprese motiva, che la responsabilità genitoriale, quanto agli affari di ordinaria amministrazione, venga da questa esercitata, e che, quanto agli atti di straordinaria amministrazione, detta responsabilità venga esercitata con la supervisione e il supporto dei Servizi Sociali;
− a modifica di quanto disposto all'udienza del 28.11.2024, dispone il collocamento della minore presso la casa Per_2 già familiare sita in TR, loc. La Botte, alla cini n. 32, ove convive con la sorella maggiorenne − dispone la Persona_1 frequentazione tra madre e la figlia ra, con orari e Per_2 tempi da concordarsi, preventivamente, tra la sig.ra , la figlia Pt_1 stessa e la sorella maggiore e compatibilmente con gli i scolastici ed extrascolastici di;
− pone a carico di l'obbligo Per_2 Parte_1 di corrispondere all maggiorenne, la quale Persona_1 convive la minore , la somma me , rivalutabile Per_2 annualmente seco li indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , oltre al 50% delle spese Persona_2 straordinarie occorrenti per la stes uarsi in base al Protocollo di Viterbo assunto in materia;
− pone a carico di l'obbligo di CP_1 corrispondere alla figlia maggiorenne ma mensile Persona_1 di € 100,00, rivalutabile annualment ici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , oltre al Persona_2
50% delle spese straordinarie occorrenti per lo ste uarsi in base al Protocollo di Viterbo assunto in materia;
− revoca, con decorrenza dalla comunicazione dell'odierno provvedimento, l'obbligo in capo alla ricorrente di corrispondere la somma mensile di € 50,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne;
− dà atto Per_1 dell'accordo rappresentato in ordine al percepiment gno unico universale nonché dell'impegno assunto dalla sig.ra Parte_1 di cui in motivazione disponendo che le somme p assegno unico universale vengano messe nella disponibilità diretta della figlia maggiorenne affinché provveda, monitorata dal Servizio Per_1
Sociale, alle neces renti per la sorella minore e per la Per_2 famiglia”. Venivano, altresì, attivati sia il monitoraggi tante del Servizio Sociale, sia dei percorsi personalizzati di sostegno psicologico per il nucleo familiare e veniva, infine, nominato quale curatore speciale ex art. 473 bis comma 8 c.p.c. della minore l'avv. Persona_2
EL IS, la quale si costituiva in to del 22.09.2025 rappresentando – rispetto a quanto fino a quel momento emerso - quanto segue: , dopo una prima resistenza, ha accettato Per_2 il percorso psicologico pr l Servizio Sociale con la dott.ssa
[...]
che a tutt'oggi viene dalla ragazza costantemente seg Per_3 aspettative positive. è rimasta molto legata alla figura paterna, Per_2 come anche alla sore ed il rapporto genitoriale con la madre Per_1 sembrerebbe, rispetto a ttamente migliorato, tanto che da circa un mese si è trasferita stabilmente presso l'abitazione materna a Per_2
Viterbo delle Pietrare n.
4. Detto trasferimento si è reso indiscutibilmente necessario dopo la visita domiciliare del 16.07.2025, avvenuta presso l'abitazione paterna dove viveva la minore unitamente alla sorella, all'esito della quale la sig.ra , allertata dallo scrivente Pt_1
e dal Servizio Sociale, si è subito attivata tare entrambe le ragazze ed in particolare , facendo in modo che quest'ultima potesse partire Per_2 dieci giorni ad u.s. per il corso estivo organizzato dalla Marina Militare. La sig.ra è molto presente nella vita di , il tutto Pt_1 Per_2 sempre nel rispetto spettative della ragazza, ovvero di poter ritornare a casa dal padre appena quest'ultimo terminerà il periodo di detenzione. continua a mantenere il legame familiare con il padre Per_2 sentendolo fonicamente che facendogli visita in carcere”. Per tale motivo, l'avv. IS concludeva come segue: “la scrivente difesa rappresenta che , allo stato, dovrà necessariamente Per_2 rimanere collocata presso azione della madre a Viterbo in via Strada delle Pietrare n. 4, non potendo assolutamente tornare a vivere a TR insieme alla sorella . ha compreso che la Per_1 Per_2 coabitazione con la sorella non collocamento presso la madre è la decisione migliore a sua tutela, continuando l'intrapreso percorso psicologico”.
Alla successiva udienza del 25.09.2025 tutte le parti rappresentavano, alla luce delle evoluzioni in atti, che vi erano gli estremi per una trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e si procedeva, in ogni caso, all'audizione della minore la quale rappresentava al Per_2
Giudice: - che dopo la carcerazione del padre era rimasta a vivere per un periodo nell'abitazione paterna insieme alla sorella , di Per_1 anni 23, che lavorava come barista;
- che successivamente e da circa tre mesi, invece, era tornata a vivere con la mamma e che nel corso degli ultimi tre mesi aveva vissuto abbastanza serenamente, senza particolari discussioni con la mamma se non in una unica occasione;
che la sua volontà era, non appena possibile, di tornare a vivere con il papà, al quale manifestava di essere particolarmente legata, pur ritenendo che al momento, tuttavia, la soluzione ottimale fosse proprio il suo trasferimento dalla mamma, con la quale stava lentamente ricostruendo il rapporto.
Tutte la parti, concordemente, chiedevano di provvedere alla modifica dell'ordinanza del 20.02.2025 disponendo il collocamento della minore presso la madre e modificando, conseguentemente, anche le statuizioni provvisorie relative agli obblighi di mantenimento.
Con ordinanza dell'01.10.2025 veniva, dunque, così disposto: “visto l'art. 473 bis 22 c.p.c., in via temporanea e urgente e a parziale modifica della ordinanza del 20.02.2025:
− conferma l'affidamento della minore alla madre Persona_2 [...]
, disponendo, come ra ella parte Parte_1
a del 20.02.2025, che la responsabilità genitoriale, quanto agli affari di ordinaria amministrazione, venga da questa esercitata, e che, quanto agli atti di straordinaria amministrazione, detta responsabilità venga esercitata con la supervisione e il supporto dei Servizi Sociali;
− dispone il collocamento della minore presso l'abitazione Persona_2 della madre;
Parte_1
− revoca l'ob di corrispondere Parte_1 all'altra figlia maggiorenne, a mensile di € Persona_1
150,00, rivalutabile annual indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , a far data Persona_2 dall'effettivo trasferimento di presso l'abit na;
Per_2
− pone a carico di bligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
(e non più ), la somma mensile
[...] Persona_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle Persona_2 spese straordinarie occorrenti per lo ividuarsi in base al Protocollo di Viterbo assunto in materia, nonché a corrispondere alla stessa le somme percepite a titolo di assegno unico universale per tutto il periodo in cui sarà collocata presso la madre”. Per_2
All'udienza del 19.11.2025 fissata per la verifica dell'intervenuto accordo, le Procuratrici delle parti rappresentavano che la definizione dell'accordo per la precisazione delle conclusioni congiunte si era interrotta per una divergenza delle posizioni unicamente in relazione all'aspetto relativo al regime di affidamento, in relazione al quale tuttavia persisteva unità di intenti e, per tale motivo, chiedevano congiuntamente breve rinvio per il deposito delle precisazioni congiunte e la discussione della causa, anche in modalità di trattazione scritta, rinunciando ai termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva, pertanto, rinviata ex art. 437bis. 22 ult.co. c.p.c. per la discussione in modalità di trattazione scritta al 26.11.2025. Le Procuratrici di parte ricorrente e parte resistente depositavano le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 26.08.2000 tra la sig.ra e il sig. Parte_1
trascritto al registro degli at ll'anno CP_1
01999 parte 1 serie 01 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. disporre il collocamento della figlia minore (nata a [...] il Persona_2
25.11.2008) presso l'abitazione materna;
3. disporre l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori e congiunto l'esercizio della
Per_2 responsabilit itoriale a eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali la responsabilità genitoriale verrà esercitata autonomamente dal genitore affidatario. Le decisioni più importanti nell'interesse di relativamente alla salute, educazione,
Per_2 istruzione e residenza abit lla minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia. Al fine di garantire che non vi siano arresti nelle scelte straordinarie da assumere per , le
Per_2 parti congiuntamente chiedono che la responsabilità genitori ga esercitata, laddove ve ne sia bisogno, con l'aiuto dei Servizi Sociali che forniranno sostegno e supporto al nucleo familiare fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età di , previsto per il prossimo novembre
Per_2
2026; 4. disporre che il sig possa vedere la figlia CP_1 compatibilmente con gli impegni trascolastici di;
5. Per_2 il sig. verserà alla sig.ra , di CP_1 Parte_1 asseg ento per la figlia il 5 di ogni Persona_2 mese, la somma di euro 100,00 men arsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. le spese straordinarie necessarie per la figlia
saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del Persona_2
50% ciascuno e saranno regolate secondo il “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie” adottato dal Tribunale di Viterbo con protocollo n. 1961 dell'11.09.2018; 7. l'assegno unico e universale e/o ogni altro contributo pubblico per la figlia minore Per_2
, per il tempo che la figlia sarà collocata presso di lei,
[...]
o integralmente dalla sig.ra ;
8. spese di lite Parte_1 compensate”.
Il Curatore speciale avv. IS così concludeva: “In ottemperanza a quanto disposto nel verbale di udienza 19.11.2025 è presente per la minore il Curatore Speciale Avv.to EL IS il Persona_2 quale, nel riportarsi integralmente alle richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta, volte ad ottenere il collocamento prevalente della minore presso la madre, evidenzia di condividere le concordate conclusioni sottoscritte dalle altre parti anche in ordine all'affido della minore”.
Esaurita la discussione ai sensi dell'art. 437 bis u.c. c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti è fondata e va accolta, risultando acclarato e pacifico dalle allegazioni reciproche delle parti come non sia sicuramente possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato non solo il tempo trascorso ma, soprattutto, le vicende personali intervenute tra gli stessi. Rileva il Collegio che l'oggetto del giudizio attiene, principalmente, alle modalità volte alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento della figlia ancora minorenne delle parti,
, tenuto conto delle peculiarità del nucleo familiare in questione. Per_2
Nonostante, da una parte, le criticità negli anni del rapporto tra la minore e la madre e nonostante, dall'altra parte, le criticità del rapporto tra ricorrente e resistente (coinvolte in vicende penali), le parti – come già, peraltro, accaduto in fase di separazione personale – sono arrivate a precisare delle conclusioni congiunte, consentendo la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale. Risulta evidente, pertanto, come – pur nella disfunzionalità del rapporto madre/figlie e pur nella disfunzionalità del rapporto di coppia tra la sig.ra e il sig. , culminata nell'accertamento di Pt_1 CP_1 condotte penalmente rilevanti commesse dal nei confronti CP_1 dell'ex coniuge e per le quali oggi il è ristretto in carcere per CP_1 espiazione pena definitiva – tutte le parti, anche grazie al costante ed efficiente supporto dei Servizi Sociali del Comune di TR nonché grazie all'apporto del Curatore speciale di , sono riuscite a Per_2 superare almeno parzialmente le problematiche relazionali endofamiliari e a focalizzarsi sull'interesse preminente della figlia minore . Per_2
Quest'ultima, a sua volta, è stata sentita personalmente – anche in ragione del prossimo raggiungimento della maggiore età – e ha dimostrato una consapevolezza e una maturità non comuni, soprattutto in considerazione delle difficoltà e delle spinte disgregative che ha attraversato l'intero nucleo familiare nel corso degli anni. In tale contesto, nel momento in cui, a causa degli accadimenti di rilievo penale tra i genitori, il padre della minore – da sempre considerato da la sua figura genitoriale di riferimento – è stato costretto ad Per_2 allontanarsi dalla figlia, sia sia i genitori hanno dimostrato di Per_2 riconoscere l'opportunità di accantonare la passata latitanza della figura materna e hanno convenuto sulla necessità che la ragazza fosse collocata presso la madre. La ricorrente, dal canto suo, ha superato l'iniziale richiesta di affidamento esclusivo della minore, riconoscendo l'importanza per della figura paterna, con la quale la minore sta continuando a Per_2 mantenere un rapporto costante, equilibrato e costruttivo anche durante il periodo di restrizione in carcere. In ordine al richiesto affidamento condiviso di , il Collegio osserva Per_2 che non vi è, pertanto, ragione per non accogliere tale soluzione dal momento che per effetto dell'art. 337 quater c.c., introdotto dall'art 55 D.lgs. 28.12.2013 n. 54 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), l'affidamento condiviso costituisce il primo modello che il Giudice deve prendere in considerazione, potendosene discostare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori, evenienza, nel caso di specie, del tutto inesistente attesa la buona collaborazione dimostrata dalle parti nella gestione della figlia, soprattutto in questo momento particolarmente critico. Analoga considerazione può svolgersi in ordine al collocamento prevalente di presso l'abitazione materna nonché al diritto di Per_2 visita paterno libero, per come articolato secondo le conclusioni congiunte. La soluzione individuata, difatti, recepisce le modalità con cui è attualmente gestita la fase di lontananza del padre dalla figlia e consente di garantire a quest'ultima – almeno fino al prossimo raggiungimento, nel novembre 2026, della maggiore età - la presenza di entrambe le figure genitoriali nonché una adeguata stabilità nella sua vita quotidiana, anche grazie al fatto che nelle conclusioni congiunte le parti hanno richiesto al Collegio di mantenere il necessario monitoraggio e supporto dei Servizi Sociali fino al diciottesimo anno di
, soprattutto per ciò che concerne gli atti di straordinaria Per_2 amministrazione. Tale modalità di affidamento e collocamento, rispetto alla quale converge la volontà delle parti come da conclusioni congiunte, appare sicuramente adeguata in quanto tutela efficacemente il diritto alla bigenitorialità della minore consentendole, da un lato, di non perdere il profondo legame con il padre (figura genitoriale di riferimento) e, dall'altro, di recuperare e rafforzare il rapporto con la madre, che ha dimostrato chiaramente la volontà di essere una figura altrettanto costante nella vita della minore. Quanto ai profili economici, giova premettere che ricorre, in forza dell'art. 30 Cost. per come attuato dall'art. 315 bis c.c., un dovere inderogabile dei genitori di provvedere ai bisogni economici e morali della prole, il quale non si estingue neppure con il conseguimento della maggiore età del figlio laddove difetti, comunque, una situazione di indipendenza economica dello stesso per motivi a lui non imputabili (ex multis Cass. n. 24731/2024, Cass. n. 8240/2024). Sotto il profilo quantitativo, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la misura di tale contributo si caratterizzi per la sua bidimensionalità, in quanto “da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli
- indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno
o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno” (Cass. n. 2536/2024). Osserva il Collegio che gli insegnamenti della Corte di legittimità, appena richiamati, meritano di trovare applicazione non soltanto nei casi in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a definire la misura del contributo al mantenimento nel contraddittorio tra le parti, ma anche quando la medesima è tenuta a vagliare la congruità di eventuali accordi conclusi dai genitori, ex coniugi, nelle more del giudizio. Nella concreta fattispecie, le condizioni concordate dalle parti, come sopra riportate, se da un lato, risultano perfettamente rispondenti all'interesse e alle esigenze di vita della minore, dall'altro lato possono ritenersi congrue rispetto alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti per come dichiarate in udienza e per come risultanti dalla documentazione versata in atti. Altrettanto rispettosa dell'interesse di , infine, risulta essere Per_2
l'ulteriore condizione pattuita dalle parti, secondo cui la ragazza, peraltro oramai quasi prossima al raggiungimento della maggiore età, potrà frequentare liberamente il padre, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, risultando la stessa meramente ricognitiva dei principi generali previsti in materia di filiazione. Quanto alle spese di lite, i rapporti tra le parti e l'accordo da queste raggiunto sul punto giustificano l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 26.08.2000 tra la sig.ra e il sig. Parte_1
trascritto al registro degli atti del matrimonio CP_1 dell'anno 2000 atto n. 01999 parte 1 serie 01; 2. per l'effetto, ordina al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza della sig.ra e del sig. Parte_1 CP_1
3. dispone il collocamento della figlia minore (nata a Persona_2
Roma il 25.11.2008) presso l'abitazione materna;
4. dispone l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con Per_2 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale a eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione, in relazione alle quali la responsabilità genitoriale verrà esercitata autonomamente dal genitore affidatario. Le decisioni più importanti nell'interesse di relativamente alla salute, Per_2 educazione, istruzione e residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia;
5. dispone che la responsabilità genitoriale, quanto alle questioni di straordinaria amministrazione, sia esercitata congiuntamente da entrambi i genitori con la supervisione e il supporto dei Servizi Sociali che forniranno sostegno e supporto al nucleo familiare fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età di;
Per_2
6. dispone che il sig. possa vedere la figlia CP_1 Per_2 liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
7. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla CP_1 sig.ra a titolo di assegno di mantenimento Parte_1 per la figlia entro il 5 di ogni mese, la somma di Persona_2 euro 100,0 ggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. pone le spese straordinarie necessarie per la figlia Persona_2
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, spese straordinarie da regolarsi secondo il “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie” adottato dal Tribunale di Viterbo con protocollo n. 1961 dell'11.09.2018; 9. dispone che l'assegno unico e universale e/o ogni altro contributo pubblico per la figlia minore , per il tempo che la Persona_2 figlia sarà collocata presso di lei, verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
10. dispone che il Servizio Sociale di TR (ovvero il Servizio Sociale territorialmente competente successivamente individuato) provveda:
• a monitorare il nucleo familiare e a supervisionare e supportare l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della sig.ra
[...]
e del sig. sulla figlia minore;
Parte_1 CP_1 Per_2
• all'attivazione del servizio di assistenza educativa domiciliare per il nucleo familiare composto da e Parte_1 Persona_2 presso la loro abitazione sita in Viterbo, Strada delle Pietrare n. 4;
• ad avviare la minore a un percorso psicologico di sostegno Per_2 individuale presso il Servizio di Sostegno Psicologico per Adolescenti e Famiglie di competenza in relazione alla nuova residenza della minore;
• a verificare e, ove data la disponibilità e il consenso, ad avviare la sig.ra a un percorso di sostegno delle capacità Parte_1 genitoriali;
• a segnalare eventuali criticità emergenti nel corso del perdurante monitoraggio alla Procura della Repubblica del Tribunale di Viterbo, atteso che con la definizione del presente giudizio il Collegio non avrà più la disponibilità del relativo fascicolo;
11. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Micaela PIREDDA dott. Eugenio Maria TURCO