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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4051/2024 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Verbale dell'udienza del 20/05/2025 ex art. 127-bis c.p.c. della causa iscritta al n. 4051/2024 R.G.L. tra
Parte_1
CP_1 All'udienza del 20/05/2025, alle 10,30, innanzi al dr. Alessandro D'Ancona, sono collegati tramite applicativo Microsoft Teams: per parte ricorrente gli avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Di Parte_1 Giacomo;
per la parte resistente l'avv. Roberta Lezzi. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Si procede alla discussione della causa di recupero di indebito assistenziale. L'avv. Stefano Di Giacomo illustra il contenuto del ricorso, contesta la linea difensiva esposta dalla controparte nella memoria difensiva di costituzione. Conclude per l'accoglimento del ricorso, facendo rilevare che in autotutela l' ha ridotto la pretesa a euro 958,56. Lette le difese dell contesta la CP_1 CP_1 f tezza della eccezione avversaria di inammissibilità, in to il ricorso amministrativo al Comitato provinciale avverso addebito assistenziale, depositato il 6 novembre 2024, è meramente facoltativo. Quanto alla parte residua di indebito oggetto del giudizio e sopra indicata, rileva che con proprio provvedimento del 21 novembre 2024, comunicato al ricorrente il 6 dicembre 2024, il Comitato predetto aveva annullato completamente l'indebito contestato;
chiede di essere autorizzato a produrre il provvedimento di annullamento con la relativa ricevuta a mani di , datata 6 Parte_1 dicembre 2024. Con vittoria delle spese di lite ufficio, da distrarsi. L'avv. Roberta Lezzi espone il contenuto della memoria difensiva di costituzione depositata il 14 marzo 2025 e conclude, in conformità alla stessa, chiedendo il rigetto del ricorso avversario, contesta la sussistenza di un provvedimento di autotutela eccepisce l'inammissibilità del ricorso CP_1 giurisdizionale in quanto depos entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'inizio del procedimento amministrativo, rilevando che entro detto termine di trenta giorni l' ha delibato la fondatezza del ricorso amministrativo e lo CP_1 ha accolto, facendo venire meno l'interesse ad agire del ricorrente rispetto alla res controversa nel presente giudizio. In via subordinata e nel merito, qualora non fosse accolta l'eccezione di rito sopra indicata in tema di inammissibilità, si riporta al contenuto della propria memoria difensiva e dei propri documenti sottolineando che l'importo indicato dalla controparte, euro 958,56, è quello calcolato alla luce della circostanza sopravvenuta rappresentata dal matrimonio del ricorrente , di talché l'indebito non ha potuto Parte_1 essere completamente an all'anno 2022. Fa presente che il provvedimento di annullamento del Comitato, con prova della ricevuta di comunicazione a e al suo legale avv. Stefano Di Giacomo, sono Parte_1 allegati alla prop nsiva di costituzione come docc. nn. 4, 4-bis e 5. Rappresenta, infine, che la circostanza del sopravvenuto matrimonio ha fatto parte del riesame dell'indebito da parte dell' ed è stato interno CP_1 all'istruttoria Conclude, pertanto, come da pro atto di costituzione. CP_1 Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice, data lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dell'allegato dispositivo e riservando il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 20/05/2025. Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
2 N. 4051/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
(avv. ti Antonino Di Giacomo e Stefano Di Giacomo) Parte_1 ricorrente
e
(avv. Roberta Lezzi) CP_1
resistente
e ha pubblicato la sentenza medesima dando lettura del seguente dispositivo
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta la domanda presentata da nei confronti dell Parte_1 CP_1 Dichiara dovuta da all la somma di euro 958,56. Parte_1 CP_1 Spese compensate. Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 20 maggio 2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Verbale dell'udienza del 20/05/2025 ex art. 127-bis c.p.c. della causa iscritta al n. 4051/2024 R.G.L. tra
Parte_1
CP_1 All'udienza del 20/05/2025, alle 10,30, innanzi al dr. Alessandro D'Ancona, sono collegati tramite applicativo Microsoft Teams: per parte ricorrente gli avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Di Parte_1 Giacomo;
per la parte resistente l'avv. Roberta Lezzi. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Si procede alla discussione della causa di recupero di indebito assistenziale. L'avv. Stefano Di Giacomo illustra il contenuto del ricorso, contesta la linea difensiva esposta dalla controparte nella memoria difensiva di costituzione. Conclude per l'accoglimento del ricorso, facendo rilevare che in autotutela l' ha ridotto la pretesa a euro 958,56. Lette le difese dell contesta la CP_1 CP_1 f tezza della eccezione avversaria di inammissibilità, in to il ricorso amministrativo al Comitato provinciale avverso addebito assistenziale, depositato il 6 novembre 2024, è meramente facoltativo. Quanto alla parte residua di indebito oggetto del giudizio e sopra indicata, rileva che con proprio provvedimento del 21 novembre 2024, comunicato al ricorrente il 6 dicembre 2024, il Comitato predetto aveva annullato completamente l'indebito contestato;
chiede di essere autorizzato a produrre il provvedimento di annullamento con la relativa ricevuta a mani di , datata 6 Parte_1 dicembre 2024. Con vittoria delle spese di lite ufficio, da distrarsi. L'avv. Roberta Lezzi espone il contenuto della memoria difensiva di costituzione depositata il 14 marzo 2025 e conclude, in conformità alla stessa, chiedendo il rigetto del ricorso avversario, contesta la sussistenza di un provvedimento di autotutela eccepisce l'inammissibilità del ricorso CP_1 giurisdizionale in quanto depos entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'inizio del procedimento amministrativo, rilevando che entro detto termine di trenta giorni l' ha delibato la fondatezza del ricorso amministrativo e lo CP_1 ha accolto, facendo venire meno l'interesse ad agire del ricorrente rispetto alla res controversa nel presente giudizio. In via subordinata e nel merito, qualora non fosse accolta l'eccezione di rito sopra indicata in tema di inammissibilità, si riporta al contenuto della propria memoria difensiva e dei propri documenti sottolineando che l'importo indicato dalla controparte, euro 958,56, è quello calcolato alla luce della circostanza sopravvenuta rappresentata dal matrimonio del ricorrente , di talché l'indebito non ha potuto Parte_1 essere completamente an all'anno 2022. Fa presente che il provvedimento di annullamento del Comitato, con prova della ricevuta di comunicazione a e al suo legale avv. Stefano Di Giacomo, sono Parte_1 allegati alla prop nsiva di costituzione come docc. nn. 4, 4-bis e 5. Rappresenta, infine, che la circostanza del sopravvenuto matrimonio ha fatto parte del riesame dell'indebito da parte dell' ed è stato interno CP_1 all'istruttoria Conclude, pertanto, come da pro atto di costituzione. CP_1 Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice, data lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dell'allegato dispositivo e riservando il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 20/05/2025. Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
2 N. 4051/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
(avv. ti Antonino Di Giacomo e Stefano Di Giacomo) Parte_1 ricorrente
e
(avv. Roberta Lezzi) CP_1
resistente
e ha pubblicato la sentenza medesima dando lettura del seguente dispositivo
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta la domanda presentata da nei confronti dell Parte_1 CP_1 Dichiara dovuta da all la somma di euro 958,56. Parte_1 CP_1 Spese compensate. Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 20 maggio 2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
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