TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1602/2024 promossa da:
(c.f./p. iva C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Responsabile , con il patrocinio dell'avv. TINDARA MARCHESE, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il difensore in Catania, Viale G. Lainò 5;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), in proprio e in qualità di titolare della ditta Controparte_2 C.F._1 individuale Idro termo Solar di Spitaleri Michele, con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI LUCA
BAGLIERI e ROSARIO GIOMMARRESI, elettivamente domiciliato presso i difensori in Vittoria, via
Ricasoli n. 57;
APPELLATO e nei confronti di
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Controparte_3 domiciliato ex lege in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;
APPELLATO
OGGETTO: Atto di appello avverso la sentenza n. 364/2023 resa dal Giudice di Pace di Vittoria, pubblicata il 15.12.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 790/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento n. 29720229003362662000.
Appello notificato l'11.6.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- riformare la sentenza del Giudice di Pace di Vittoria n. 364/2023, depositata il 15/12/2023, non notificata, e per l'effetto: dichiarare inammissibile la proposta azione per le motivazioni esposte in atti, dare atto della definitività dei ruoli, nonché della carenza di legittimazione passiva per quanto esposto;
- nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto assolutamente infondate, non
pagina 1 di 5 essendo maturata l'eccepita prescrizione;
- revocare e/o modificare la sentenza nella parte in cui dispone la condanna dell' alla refusione delle spese in favore del Parte_1 contribuente. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato : Controparte_2
- 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in ragione Pt_2 della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
2) nel merito, respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza Pt_2 gravata;
3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori), da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari i quali dichiarano di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Per l'appellata : Controparte_3
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente impositore, e, conseguentemente tenere lo stesso indenne da eventuali conseguenze pregiudizievoli in punto di condanna alle spese di lite. Spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 11.6.2024, l' Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 364/2023 del Giudice di Pace di Vittoria, emessa
[...] nell'ambito del giudizio iscritto al n. 790/2022 R.G., pubblicata il 15.12.2023, con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'intimazione di pagamento n. 29720229003362662000 – notificata a a mezzo pec in data 8.6.2022, per il pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
, della somma di € 10.320,00 in riferimento alla cartella n. 29720110006515874000 e di €
[...]
1.548,00 in riferimento alla cartella n. 29720120009479325000 – annullava l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione e condannava l al pagamento delle Parte_1 spese processuali.
In sede di opposizione avverso la predetta intimazione, eccepiva la mancata notifica Controparte_2 delle cartelle esattoriali poste alla base dell'intimazione di pagamento, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, l' , Parte_1 che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiamava in causa la per possibili irregolarità in ordine alla formazione del ruolo eseguita dall'ente Controparte_3 impositore;
nel merito, sosteneva la regolarità della procedura di riscossione e contestava l'eccepita prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata , che dichiarava di aver correttamente Controparte_3 proceduto all'iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali in questione – che traevano origine dall'ordinanza-ingiunzione n. 13516 del 30.3.2010 per violazione dell'art. 1 l. n. 386/1990 e dall'ordinanza-ingiunzione n. 49065 del 23.12.2010 per violazione dell'art. 2 l. n. 386/1990 – in quanto il ricorrente non aveva effettuato il relativo pagamento entro il termine previsto, né aveva presentato ricorso avverso le stesse. Il Giudice di Pace di Vittoria, all'esito del giudizio, accoglieva la proposta opposizione, annullando l'intimazione di pagamento n. 29720229003362662000 per intervenuta prescrizione del credito e condannando l' al pagamento delle spese di lite. Parte_1 Tale decisione veniva censurata dall' , che la impugnava mediante Parte_1 ricorso in appello notificato in data 11.6.2024, rilevandone l'erroneità e chiedendone la riforma:
- nella parte in cui non rileva l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto l'intimazione non può essere impugnata autonomamente dalle cartelle di pagamento, i cui ruoli sono nel frattempo divenuti definitivi;
pagina 2 di 5 - nella parte in cui annulla l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione, atteso che alla regolare e tempestiva notifica delle cartelle esattoriali ha fatto seguito la altrettanto regolare e tempestiva notifica delle intimazioni di pagamento;
- nella parte in cui dispone la condanna dell'opposta alla refusione delle spese processuali.
In data 26.9.2024 si costituiva in appello la , deducendo: il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva dell'ente impositore per i vizi della procedura di riscossione di esclusiva competenza dell' ; l'inammissibilità del ricorso per eventuali vizi inerenti al Parte_1 merito della pretesa impositiva, alla luce del suo consolidamento per effetto della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento;
la legittimità del suo operato.
In data 5.11.2024 si costituiva tardivamente in appello , eccependo, preliminarmente, Controparte_2 l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi;
nel merito, l'assenza di prova in ordine all'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione del credito asseritamente dovuto. Con provvedimento del 7.3.2025 il Giudice fissava l'udienza del 16.4.2025 per la decisione della causa ex art. 281 sexies cpc.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto. Preliminarmente, occorre rilevare che in tema di appello, il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che il motivo di appello deve contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, delineando in maniera chiara quali siano le questioni e i punti della sentenza contestati, senza la necessità di formare un progetto di sentenza, ma con la necessaria dimostrazione di perché la decisione del primo giudice sia errata (Cass. n.
24406/2024). Nel caso di specie, l ha individuato con sufficiente precisione e Parte_1 chiarezza le parti della sentenza di primo grado da riformare, precisando altresì l'errore commesso dal giudice di prime cure nel ritenere maturati i termini prescrizionali. Il contenuto dell'atto di appello è, pertanto, conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c. Sempre in via preliminare, deve essere rigettato il primo motivo di impugnazione, relativo all'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione.
Invero, l'intimazione di pagamento può essere oggetto di autonoma impugnazione in caso di vizi propri, di omessa o irregolare notifica degli atti presupposti o di intervenuta prescrizione della pretesa creditizia tra la notifica della cartella di pagamento e la successiva notifica dell'intimazione. In sede di giudizio di primo grado, l'appellante deduceva, in via preliminare, che le cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione non gli erano state regolarmente notificate;
in via principale che, anche considerando regolare la notifica, era comunque maturato il termine di prescrizione quinquennale tra la stessa e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento. La sua pretesa è stata, quindi, correttamente proposta mediante ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento, che qui realizza un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Procedendo all'analisi del merito, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, relativo all'errato annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29720229003362662000, notificata l'8.6.2022, per intervenuta prescrizione del credito. Già in sede di giudizio di primo grado, l'appellante ha allegato copia della seguente documentazione:
- notifica della cartella di pagamento n. 29720110006515874000 effettuata in data 28.6.2011 presso l'indirizzo di residenza di a mani della cognata;
CP_2
- notifica della cartella di pagamento n. 29720120009479325000 effettuata in data 26.6.2012 presso l'indirizzo di residenza di a mani della moglie, e della successiva raccomandata informativa n. CP_2
R20000508244-5;
pagina 3 di 5 - notifica di atto interruttivo della prescrizione, ovvero intimazione di pagamento n.
29720169001732747000, contenente specifica indicazione delle cartelle di pagamento presupposte (tra cui la n. 29720120009479325000 e la n. 29720110006515874000), effettuata in data 14.4.2016 presso l'indirizzo di a mani della moglie, e della successiva raccomandata informativa n. CP_2
R20003206723-8;
- notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata n. 29720229003362662000, contenente specifica indicazione delle cartelle di pagamento presupposte (la n. 29720120009479325000 e la n. 29720110006515874000), effettuata, come detto, in data 8.6.2022 a mezzo pec all'indirizzo di
CP_2
Il procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni è stato correttamente eseguito.
L'agente della riscossione adempie all'onere probatorio della notificazione delle cartelle esattoriali mediante la produzione degli estratti di ruolo corredati dalla relata di notifica, senza necessità di esibire l'originale della cartella esattoriale, conformemente all'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 2718 cod. civ. (Cass. n. 432/2025). In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del
1973, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa (Cass. n. 12181/2013).
Le cartelle in questione, sottostanti all'intimazione impugnata dallo riguardano sanzioni CP_2 amministrative ex l. n. 689/1981, che si prescrivono nel termine di cinque anni. Nel caso di specie, la prescrizione post notifica delle cartelle, rispettivamente decorrente dal 28.6.2011 (n.
29720110006515874000) e dal 26.6.2012 (n. 29720120009479325000), risulta interrotta la prima volta in data 14.4.2016, con consegna della prima intimazione di pagamento. Dal 14.4.2016 al successivo atto interruttivo della prescrizione, ovvero l'intimazione di pagamento opposta in primo grado, notificata l'8.6.2022, è decorso più di un quinquennio (6 anni e 2 mesi), ma occorre tenere conto della normativa emergenziale che ha sospeso i termini di versamento e di prescrizione e decadenza, e che ha prorogato il termine di prescrizione, per il caso di specie, fino al 31.12.2023.
Secondo l'art 68 del d.l. 18/2020 (e successive modifiche) “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, sopra richiamato, prevede che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti pagina 4 di 5 per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il
31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nella specie, Cass. 960/2025 ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha Parte_1 erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid).
Alla luce di quanto esposto, deve affermarsi la correttezza e tempestività della procedura di riscossione effettuata dell' . Pertanto, in totale riforma della sentenza di primo Parte_1 grado, l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 29720229003362662000 proposta da CP_2 deve essere rigettata.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
vanno compensate nei confronti della - il cui operato non viene in rilievo, trattandosi di attività Controparte_3 successiva alla formazione del ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1602/2024, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vittoria n. 364/2023 del 15.12.2023, rigetta l'opposizione di avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229003362662000; Controparte_2 condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_2 Parte_1
, che liquida in complessivi € 1.500,00 per il primo grado di giudizio, e in complessivi €
[...]
3.200,00 (comprensivi di esborsi, pari ad € 191,25) per il secondo grado di giudizio, oltre al rimborso di spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese di lite nei confronti della . Controparte_3
Ragusa, 16/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1602/2024 promossa da:
(c.f./p. iva C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Responsabile , con il patrocinio dell'avv. TINDARA MARCHESE, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il difensore in Catania, Viale G. Lainò 5;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), in proprio e in qualità di titolare della ditta Controparte_2 C.F._1 individuale Idro termo Solar di Spitaleri Michele, con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI LUCA
BAGLIERI e ROSARIO GIOMMARRESI, elettivamente domiciliato presso i difensori in Vittoria, via
Ricasoli n. 57;
APPELLATO e nei confronti di
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Controparte_3 domiciliato ex lege in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;
APPELLATO
OGGETTO: Atto di appello avverso la sentenza n. 364/2023 resa dal Giudice di Pace di Vittoria, pubblicata il 15.12.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 790/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento n. 29720229003362662000.
Appello notificato l'11.6.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- riformare la sentenza del Giudice di Pace di Vittoria n. 364/2023, depositata il 15/12/2023, non notificata, e per l'effetto: dichiarare inammissibile la proposta azione per le motivazioni esposte in atti, dare atto della definitività dei ruoli, nonché della carenza di legittimazione passiva per quanto esposto;
- nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto assolutamente infondate, non
pagina 1 di 5 essendo maturata l'eccepita prescrizione;
- revocare e/o modificare la sentenza nella parte in cui dispone la condanna dell' alla refusione delle spese in favore del Parte_1 contribuente. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato : Controparte_2
- 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in ragione Pt_2 della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
2) nel merito, respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza Pt_2 gravata;
3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori), da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari i quali dichiarano di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Per l'appellata : Controparte_3
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente impositore, e, conseguentemente tenere lo stesso indenne da eventuali conseguenze pregiudizievoli in punto di condanna alle spese di lite. Spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 11.6.2024, l' Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 364/2023 del Giudice di Pace di Vittoria, emessa
[...] nell'ambito del giudizio iscritto al n. 790/2022 R.G., pubblicata il 15.12.2023, con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'intimazione di pagamento n. 29720229003362662000 – notificata a a mezzo pec in data 8.6.2022, per il pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
, della somma di € 10.320,00 in riferimento alla cartella n. 29720110006515874000 e di €
[...]
1.548,00 in riferimento alla cartella n. 29720120009479325000 – annullava l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione e condannava l al pagamento delle Parte_1 spese processuali.
In sede di opposizione avverso la predetta intimazione, eccepiva la mancata notifica Controparte_2 delle cartelle esattoriali poste alla base dell'intimazione di pagamento, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, l' , Parte_1 che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiamava in causa la per possibili irregolarità in ordine alla formazione del ruolo eseguita dall'ente Controparte_3 impositore;
nel merito, sosteneva la regolarità della procedura di riscossione e contestava l'eccepita prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata , che dichiarava di aver correttamente Controparte_3 proceduto all'iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali in questione – che traevano origine dall'ordinanza-ingiunzione n. 13516 del 30.3.2010 per violazione dell'art. 1 l. n. 386/1990 e dall'ordinanza-ingiunzione n. 49065 del 23.12.2010 per violazione dell'art. 2 l. n. 386/1990 – in quanto il ricorrente non aveva effettuato il relativo pagamento entro il termine previsto, né aveva presentato ricorso avverso le stesse. Il Giudice di Pace di Vittoria, all'esito del giudizio, accoglieva la proposta opposizione, annullando l'intimazione di pagamento n. 29720229003362662000 per intervenuta prescrizione del credito e condannando l' al pagamento delle spese di lite. Parte_1 Tale decisione veniva censurata dall' , che la impugnava mediante Parte_1 ricorso in appello notificato in data 11.6.2024, rilevandone l'erroneità e chiedendone la riforma:
- nella parte in cui non rileva l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto l'intimazione non può essere impugnata autonomamente dalle cartelle di pagamento, i cui ruoli sono nel frattempo divenuti definitivi;
pagina 2 di 5 - nella parte in cui annulla l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione, atteso che alla regolare e tempestiva notifica delle cartelle esattoriali ha fatto seguito la altrettanto regolare e tempestiva notifica delle intimazioni di pagamento;
- nella parte in cui dispone la condanna dell'opposta alla refusione delle spese processuali.
In data 26.9.2024 si costituiva in appello la , deducendo: il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva dell'ente impositore per i vizi della procedura di riscossione di esclusiva competenza dell' ; l'inammissibilità del ricorso per eventuali vizi inerenti al Parte_1 merito della pretesa impositiva, alla luce del suo consolidamento per effetto della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento;
la legittimità del suo operato.
In data 5.11.2024 si costituiva tardivamente in appello , eccependo, preliminarmente, Controparte_2 l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi;
nel merito, l'assenza di prova in ordine all'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione del credito asseritamente dovuto. Con provvedimento del 7.3.2025 il Giudice fissava l'udienza del 16.4.2025 per la decisione della causa ex art. 281 sexies cpc.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto. Preliminarmente, occorre rilevare che in tema di appello, il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che il motivo di appello deve contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, delineando in maniera chiara quali siano le questioni e i punti della sentenza contestati, senza la necessità di formare un progetto di sentenza, ma con la necessaria dimostrazione di perché la decisione del primo giudice sia errata (Cass. n.
24406/2024). Nel caso di specie, l ha individuato con sufficiente precisione e Parte_1 chiarezza le parti della sentenza di primo grado da riformare, precisando altresì l'errore commesso dal giudice di prime cure nel ritenere maturati i termini prescrizionali. Il contenuto dell'atto di appello è, pertanto, conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c. Sempre in via preliminare, deve essere rigettato il primo motivo di impugnazione, relativo all'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione.
Invero, l'intimazione di pagamento può essere oggetto di autonoma impugnazione in caso di vizi propri, di omessa o irregolare notifica degli atti presupposti o di intervenuta prescrizione della pretesa creditizia tra la notifica della cartella di pagamento e la successiva notifica dell'intimazione. In sede di giudizio di primo grado, l'appellante deduceva, in via preliminare, che le cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione non gli erano state regolarmente notificate;
in via principale che, anche considerando regolare la notifica, era comunque maturato il termine di prescrizione quinquennale tra la stessa e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento. La sua pretesa è stata, quindi, correttamente proposta mediante ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento, che qui realizza un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Procedendo all'analisi del merito, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, relativo all'errato annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29720229003362662000, notificata l'8.6.2022, per intervenuta prescrizione del credito. Già in sede di giudizio di primo grado, l'appellante ha allegato copia della seguente documentazione:
- notifica della cartella di pagamento n. 29720110006515874000 effettuata in data 28.6.2011 presso l'indirizzo di residenza di a mani della cognata;
CP_2
- notifica della cartella di pagamento n. 29720120009479325000 effettuata in data 26.6.2012 presso l'indirizzo di residenza di a mani della moglie, e della successiva raccomandata informativa n. CP_2
R20000508244-5;
pagina 3 di 5 - notifica di atto interruttivo della prescrizione, ovvero intimazione di pagamento n.
29720169001732747000, contenente specifica indicazione delle cartelle di pagamento presupposte (tra cui la n. 29720120009479325000 e la n. 29720110006515874000), effettuata in data 14.4.2016 presso l'indirizzo di a mani della moglie, e della successiva raccomandata informativa n. CP_2
R20003206723-8;
- notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata n. 29720229003362662000, contenente specifica indicazione delle cartelle di pagamento presupposte (la n. 29720120009479325000 e la n. 29720110006515874000), effettuata, come detto, in data 8.6.2022 a mezzo pec all'indirizzo di
CP_2
Il procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni è stato correttamente eseguito.
L'agente della riscossione adempie all'onere probatorio della notificazione delle cartelle esattoriali mediante la produzione degli estratti di ruolo corredati dalla relata di notifica, senza necessità di esibire l'originale della cartella esattoriale, conformemente all'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 2718 cod. civ. (Cass. n. 432/2025). In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del
1973, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa (Cass. n. 12181/2013).
Le cartelle in questione, sottostanti all'intimazione impugnata dallo riguardano sanzioni CP_2 amministrative ex l. n. 689/1981, che si prescrivono nel termine di cinque anni. Nel caso di specie, la prescrizione post notifica delle cartelle, rispettivamente decorrente dal 28.6.2011 (n.
29720110006515874000) e dal 26.6.2012 (n. 29720120009479325000), risulta interrotta la prima volta in data 14.4.2016, con consegna della prima intimazione di pagamento. Dal 14.4.2016 al successivo atto interruttivo della prescrizione, ovvero l'intimazione di pagamento opposta in primo grado, notificata l'8.6.2022, è decorso più di un quinquennio (6 anni e 2 mesi), ma occorre tenere conto della normativa emergenziale che ha sospeso i termini di versamento e di prescrizione e decadenza, e che ha prorogato il termine di prescrizione, per il caso di specie, fino al 31.12.2023.
Secondo l'art 68 del d.l. 18/2020 (e successive modifiche) “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, sopra richiamato, prevede che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti pagina 4 di 5 per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il
31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nella specie, Cass. 960/2025 ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha Parte_1 erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid).
Alla luce di quanto esposto, deve affermarsi la correttezza e tempestività della procedura di riscossione effettuata dell' . Pertanto, in totale riforma della sentenza di primo Parte_1 grado, l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 29720229003362662000 proposta da CP_2 deve essere rigettata.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
vanno compensate nei confronti della - il cui operato non viene in rilievo, trattandosi di attività Controparte_3 successiva alla formazione del ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1602/2024, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vittoria n. 364/2023 del 15.12.2023, rigetta l'opposizione di avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229003362662000; Controparte_2 condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_2 Parte_1
, che liquida in complessivi € 1.500,00 per il primo grado di giudizio, e in complessivi €
[...]
3.200,00 (comprensivi di esborsi, pari ad € 191,25) per il secondo grado di giudizio, oltre al rimborso di spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese di lite nei confronti della . Controparte_3
Ragusa, 16/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5