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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 10/04/2025)
R.G. 6911/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6911 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
P.I. , in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
-attrice appellante-
CONTRO in persona del Sindaco in carica, C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio P.IVA_2 dell'Avvocato Marco Tomba, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
-convenuto appellato-
E
C.F. Controparte_3 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato
Francesco Ortu che lo rappresenta e difende giusta procura speciale resa a
1 margine dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
-convenuto appellante incidentale-
Causa avente in oggetto: appello sentenza Giudice di Pace – 2051 c.c. – risarcimento del danno;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di “Disattesa ogni avversa deduzione e Controparte_1
conclusione respinta, disporre in accoglimento del presente gravame: - riformare integralmente la sentenza resa dal Giudice di Pace di Cagliari
n°676/2017 per i motivi e le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia del nei confronti Controparte_2 della , accertare l'inapplicabilità della responsabilità ex art. 2051 CP_1
c.c. nei confronti della , l'assenza del nesso causale tra la condotta CP_1
dei suoi operatori e il verificarsi del sinistro per cui è controversia, la responsabilità del in ordine ai fatti per cui è Controparte_2
controversia, la corretta applicazione del concorso di colpa nei confronti dell'attore nella misura del 50%, o la sua responsabilità esclusiva in ordine ai fatti per cui è controversia, e il concorso di colpa del CP_2
ove venisse confermata l'interpretazione del Giudice di prime
[...] cure sull'art 20 del Capitolato d'Appalto in relazione ai danni occorsi a causa della scarsa illuminazione del tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro. – Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Nell'interesse del “si conclude perché l'Ecc.mo Controparte_2
Tribunale adìto voglia: a) rigettare, poiché infondato, l'appello proposto dalla ditta contro la sentenza n. 676/2017 Controparte_1
pronunciata dal Giudice di Pace di Cagliari Dott.ssa Maria Paola Morittu, nella parte in cui la ditta appellante chiede la riforma della ridetta sentenza mediante attribuzione di una maggior percentuale di responsabilità al e di una minore alla ditta Controparte_2 [...]
[...] rispetto a quelle statuite dal Giudice di prime cure;
b) Parte_1
condannare per conseguenza la ditta appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'ente comunale appellato”.
Nell'interesse di Portoghese: “voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis:
- rigettare l'appello proposto dalla e, in Controparte_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Signor Controparte_3
e in parziale riforma, sul punto, della sentenza impugnata,
[...] accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa è da ascrivere a responsabilità esclusiva dell'amministrazione comunale convenuta;
- condannare per l'effetto, il in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, al risarcimento a favore del Signor di Controparte_3
tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro e, in concreto, condannare il
ut supra, al pagamento della somma di euro 4.364,00 Controparte_2
o di quell'altra diversa, che risulterà dovuta in corso di causa, con rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT, interessi e maggior danno da ritardo nel pagamento;
-con vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 6.11.2012, Controparte_3
citò innanzi al Giudice di Pace di Cagliari il
[...] CP_2
al fine di domandare il risarcimento del danno occorso alla propria
[...]
autovettura a causa dell'urto, avvenuto in data 28.12.2011 ore 00:30, contro un cassonetto che ingombrava la carreggiata di Viale Colombo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.11.2012 si costituì in giudizio il il quale, contestando la Controparte_2 ricostruzione dei fatti proposta dall'attore, chiese la chiamata in causa della
(di seguiti quale appaltatore del servizio Controparte_1 CP_1
di raccolta rifiuti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.1.2013, si costituì in giudizio la domandando, a sua volta, la chiamata in causa del CP_1
proprio assicuratore , rimasto contumace. CP_4
3 La negò la propria responsabilità, ritenendo che il danno Controparte_1
occorso ricadesse nella sfera di esclusivo controllo del Controparte_2 in quanto, secondo il Capitolato d'Appalto, l'appaltatore sarebbe stato responsabile dei soli danni derivanti dalle attività di raccolta dei rifiuti.
Con sentenza n. 676/2017, il Giudice di Pace di Cagliari, in accoglimento della domanda, affermò la responsabilità del e di Controparte_2 per colpa concorrente (quest'ultimo, nella misura del 20%) e CP_3 condannò il al pagamento della somma di €3.491,00 Controparte_2
(già ridotta in considerazione dell'apporto causale del concorrente danneggiato) con condanna, nei confronti dell'odierna appellante CP_1
a tenere indenne il di ogni conseguenza pregiudizievole Controparte_2
derivante dal giudizio di primo grado, comprese le spese legali sostenute dall'Amministrazione e le spese rifuse all'attore.
Con atto di citazione in appello, ha interposto gravame avverso la CP_1
sentenza del Giudice di Pace n. 676/2017, lamentando:
- la violazione dell'art. 2051 c.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il nesso di causalità (non provato dall'attore) tra il danno e la cosa, individuando la quale CP_1 custode in violazione dell'art. 20 del Capitolato d'Appalto con il norma contrattuale che circoscrive l'ambito di Controparte_2
responsabilità dell'appaltatore ai soli danni occorsi durante l'attività di ritiro rifiuti;
- la violazione dell'art. 1227 c.c., per non avere il Giudice di Pace correttamente valutato l'apporto causale del danneggiato e del considerato che, al momento del sinistro, la Controparte_2
zona era buia e che non vi era prova che il cassonetto ingombrasse la carreggiata (anzi, doveva ritenersi che lo stesso fosse in posizione regolare e che il danneggiato lo avesse urtato a causa dell'alta velocità tenuta e dell'imperizia di guida);
- la violazione dell'art. 1326 c.c. e degli artt. 18 e 20 del Capitolato
d'Appalto, per non avere considerato che, al momento del sinistro
(ore 00:30 circa) l'attività di raccolta rifiuti era già ampiamente
4 conclusa e che il cassonetto non poteva trovarsi nella custodia della
CP_1
- la violazione dell'art. 2967 c.c. nella parte in cui il Giudice di Pace aveva condannato il (e la in manleva) Controparte_2 CP_1
al risarcimento del danno quantificato sulla base della fattura prodotta dal danneggiato, inidonea prova del credito in assenza di dimostrazione dell'esborso.
Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e perché l'appellante fosse mandata assolta da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il CP_2
nel rispetto dei termini di legge, affermando:
[...]
- di condividere i motivi di appello nella parte in cui l'appellante ha contestato la quota di responsabilità addebitata al danneggiato, considerato che quest'ultimo era in grado di evitare l'impatto;
- di non condividere i motivi di appello relativi al regresso interno e totale del verso l'appellante, considerato che i Controparte_2
cassonetti non sono di proprietà del e che solo Controparte_2
la è in grado di movimentare i cassoni – sprovvisti di ruote CP_1
- tramite un apposito carro-gru durante le attività di scarico della nettezza urbana.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito nei termini di legge allegando che: Controparte_3
- l'attore ha dimostrato il nesso di causalità tra la presenza del cassonetto e i danni riportati al proprio veicolo;
- la collocazione del cassonetto a seguito dell'urto era perfettamente compatibile con la sua posizione sulla corsia di marcia destra;
- non sussiste alcun elemento da cui affermare che il giorno del sinistro i dipendenti della avessero verificato che il CP_1
cassonetto era posizionato correttamente sul marciapiede;
- non si ravvisa alcuna errata applicazione dell'art. 2051 c.c., posto che il Giudice di prime cure ha condannato non quale CP_1
5 custode, ma quale obbligato a tenere indenne il Controparte_2
dalle conseguenze pregiudizievoli della lite;
- i danni liquidati in primo grado sono stati oggetto di prova documentale e confermati dal carrozziere di fiducia che ha eseguito i lavori e ricevuto il relativo compenso riportato in fattura.
Portoghese, inoltre, ha proposto appello incidentale per la violazione dell'art. 1227 c.c., sul presupposto che il danneggiato non fosse in grado di evitare l'ostacolo improvviso in quanto, pur tenendo una velocità di guida consona, la strada era buia, il cassonetto si trovava subito dopo la curva e la corsia di sinistra era ingombra da due auto in sorpasso.
La causa è stata istruita documentalmente.
_____
Stante la parziale coincidenza dei motivi di cui all'appello incidentale e del secondo motivo di appello della gli stessi saranno trattati CP_1
congiuntamente.
-
1. Violazione dell'art. 2051 c.c.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Dalla lettura della sentenza emerge che il Giudice di Pace ha condannato la non già quale custode, ma quale obbligato in manleva nei CP_1 confronti del quest'ultimo tenuto alla vigilanza e alla Controparte_2
custodia della strada pubblica.
Il Giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato discende per l'Ente sia CP_2
l'obbligo di manutenzione che quello di custodia;
così rendendo operante, nei suoi confronti, la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (per tutte, Cass. 12988/2024).
Inoltre, va osservato che la domanda esplicata dal era Controparte_2 non già per l'accertamento della responsabilità della con CP_1
condanna diretta nei confronti del danneggiato (domanda neppure introdotta da quest'ultimo), ma per il «regresso tra condebitori solidali»
6 della quota di responsabilità ascrivibile alla CP_1
Tale condanna è stata – correttamente – motivata dal Giudice sulla scorta dell'art. 20 del Capitolato d'Appalto; in altri termini, è stata riconosciuta la responsabilità, in regresso e in capo alla , basata non sull'art. 2051 CP_1
c.c., ma sulle condizioni contrattuali in essere tra le parti (come meglio si vedrà in seguito).
E tanto basta a rigettare tale motivo di gravame, fondato sull'assenza della responsabilità per custodia in capo alla . CP_1
-
2. Violazione dell'art. 1227 c.c. – appello incidentale.
I motivi di doglianza esposti dalla sono infondati e non meritano CP_1
accoglimento.
Sostiene l'appellante che la sentenza di primo grado sia errata laddove riconosce al danneggiato un concorso colposo nella causazione del danno nella misura del solo 20%.
Tale censura è motivata su – non meglio provate – circostanze fattuali, come la (presunta) elevata velocità del conducente, la presenza (e la funzionalità) di catarifrangenti sul cassonetto urtato, l'assenza di prova della presenza e della mancata attivazione degli airbag e il (sempre presunto) corretto posizionamento del cassone nello stallo ad esso dedicato.
Dagli elementi di prova raccolti in primo grado è emerso:
1) che il cassonetto, pur dotato di catarifrangenti, era difficilmente visibile in quanto si trovava subito dopo la curva tra l'Hotel
Mediterraneo e il semaforo direzione via Roma (come confermato da e da su capo 2 – citazione – Testimone_1 Tes_2
fascicolo Giudice di Pace);
2) che ha urtato contro il cassonetto che si trovava nella CP_3
corsia di destra che il danneggiato stava percorrendo (così Tes_1
malgrado non sia stata in grado di riferire l'esatta posizione
[...]
del cassonetto, ossia se fosse al centro o parzialmente sporgente sulla corsia);
3) che ha tentato una manovra per evitare l'urto, impedita CP_3
7 dai veicoli in transito nella corsia centrale: infatti, e , al Tes_1 Tes_2 momento dell'impatto, si stavano accingendo alla manovra di sorpasso del veicolo di ( – CP_3 Testimone_1 Tes_2
);
[...]
4) che il punto in cui è avvenuto il sinistro era buio e scarsamente illuminato ( – , ma che l'auto di Testimone_1 Tes_2
aveva le luci accese ( . CP_3 Testimone_1
Non vi è prova, invece, che il conducente stesse tenendo una velocità non consona alla guida con prudenza, circostanza che il Giudice di prime cure ha invece posto a fondamento della corresponsabilità del danneggiato.
Preme, allora, rammentare che la prova del concorso causale del creditore- danneggiato deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretenda di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore;
e che tale onere include la prova che il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede ristoro usando l'ordinaria diligenza (Cass. 25712/2023).
Nella specie, la prova non è stata neppure introdotta in giudizio né, come si
è detto, è stata dimostrata alcuna condotta negligente ascrivibile al danneggiato, osservato che (come dato atto dallo stesso Giudice di Pace),
«non risulta provata neppure una velocità particolarmente elevata da parte del rilevato che dalle testimonianze della e del CP_3 Tes_1 Tes_2 emerge chiaramente che l'attore teneva un'andatura inferiore a questi ultimi […]» (p. 9, sentenza n. 676/2017), la strada era in condizioni di visibilità ridotta in quanto al buio, il cassonetto ingombrava (almeno parzialmente) la corsia di marcia, lo stesso si trovava in prossimità di una curva a sinistra (e, dunque, difficilmente individuabile dal conducente se non dopo la svolta) e ha tentato una manovra di emergenza CP_3 impedita dall'ingombro della carreggiata centrale dai veicoli in sorpasso.
Tanto è sufficiente, da un lato, a disattendere le censure dell'appellante e, dall'altro, ad accogliere l'appello incidentale, considerata l'illogicità della motivazione della sentenza di primo grado che, dapprima, afferma l'assenza di prova di una condotta negligente del danneggiato e, subito dopo, ne afferma la corresponsabilità nella misura del 20% sul presupposto
8 che “non poteva escludersi” un concorso di parte danneggiata nell'occorso.
Per l'effetto, alcuna porzione di danno deve essere ascritta al danneggiato.
-
3. Violazione dell'art. 1362 c.c. e degli artt. 18 e 20 del
Capitolato d'Appalto De – CP_1 Controparte_2
Sul punto, l'appellante lamenta la violazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto tra il e la Controparte_2 CP_1
A tal fine, cita gli artt. 18 e 20 del Capitolato d'Appalto, per cui l'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni occorsi alla stazione appaltante o a terzi derivanti dall'esecuzione del servizio o ad esso connessi, come, in particolare, il riposizionamento o la mancata frenatura dei contenitori di raccolta e di incidenti stradali derivanti dall'irregolare posizionamento dei contenitori porta rifiuti al di fuori degli spazi predisposti.
Sostiene l'appellante che il danno non possa imputarsi alla condotta della considerato che alle ore 00:30 l'attività di raccolta rifiuti sarebbe CP_1
stata ampiamente conclusa.
Tale censura non coglie nel segno, considerato:
- che il cassonetto non poteva essere movimentato se non tramite mezzi robotizzati, in quanto sprovvisto di ruote e di sistema frenante
(interrogatorio formale – rappresentante ); CP_1
- che, infatti, il cassonetto era dotato di uno scarico laterale tale per cui l'automezzo, dopo lo svuotamento, lo ricollocava nella posizione iniziale;
Parte_2
- che il giorno dopo il sinistro, poiché il cassonetto era riverso sul marciapiede colmo di rifiuti ( – , a Tes_2 Parte_3
conferma di quanto sopra, era stato necessario chiamare una gru per riposizionarlo;
Pt_3
- che non vi è prova che il giorno del sinistro il cassonetto fosse stato correttamente riposto nel suo alloggiamento, il cui onere di dimostrazione sarebbe ricaduto dapprima sul custode ( CP_2
e, in aggiunta, sull'obbligato in regresso ( ).
[...] CP_1
9 Sulla base di tutto quanto sinora esposto e in assenza di diverse evidenze, deve ritenersi che il cassonetto sia stato mal riposto dal personale della
[...]
, considerato che solo i preposti di quest'ultima erano in grado di CP_1
movimentarlo.
In questo senso, non è revocabile in dubbio che la causa dell'occorso ricada nella responsabilità dell'appaltatore secondo le norme del capitolato d'appalto, già citate;
deve essere quindi confermato il diritto del CP_2
ad essere tenuto indenne dalla dalle conseguenze
[...] CP_1
pregiudizievoli derivategli dall'accoglimento della domanda di condanna nei suoi confronti.
-
4. Violazione dell'art. 2697 c.c.
Priva di pregio è la doglianza secondo la quale l'attore non avrebbe adeguatamente dimostrato il danno patrimoniale.
In disparte il valore, in sé, della fattura, basti osservare che , Tes_3 sentito come testimone, ha confermato l'esborso, dando atto di aver ricevuto da le stesse somme per le riparazioni sull'auto CP_3
danneggiata.
Ne consegue che il danno deve essere liquidato nella misura di €4.000,00
I.V.A. inclusa, importo pari a quello di cui alla ricevuta fiscale del
25.07.2012 confermata da (doc. 10, fascicolo attore – Giudice Tes_3
di Pace).
_____
Al danno patrimoniale deve aggiungersi l'ulteriore importo di €364,00 riconosciuto all'attore per il danno biologico (non oggetto di contestazione in sede di gravame).
A proposito, va osservato che l'attore ha domandato il risarcimento dell'importo complessivo di €4.364,00 pari, cioè, alla sommatoria del danno patrimoniale (€4.000,00) e non patrimoniale (€364,00) come liquidati dal Giudice di prime cure.
Il danno non patrimoniale così liquidato non può essere ricalcolato sulla base dei parametri tabellari attualmente vigenti, perché tale operazione è
10 subordinata – secondo costante giurisprudenza – a domanda (rectius, a motivo d'appello) della parte (Cass. 25485/2016).
Non è, infatti, possibile provvedere d'ufficio a nuova liquidazione, atteso che la modifica delle Tabelle di riferimento per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non ha carattere di ius superveniens tale da obbligare il Giudice ad applicarlaanche quando il nuovo diritto sia sopravvenuto nelle more del giudizio di gravame.
Le Tabelle, infatti, non sono fonti dell'ordinamento e non rivestono natura normativa neppure come elementi richiamati "ab externo" a integrare la fattispecie normativa che regola l'esercizio del potere equitativo del
Giudice di merito (sulla natura delle Tabelle, v. sempre Cass. 25485/2016).
Ne consegue che, in assenza di appello incidentale avente a oggetto il quantum di danno non patrimoniale liquidato (nel senso di domanda di aggiornamento della liquidazione sulla base delle Tabelle attualmente in vigore) e negata la natura normativa delle Tabelle di riferimento, il danno non patrimoniale deve essere riconosciuto nei limiti di quanto domandato.
_____
Fermo il quantum di danno, trattandosi di debito di valore, su dette somme compete all'attore la rivalutazione secondo gli indici ISTAT (domandata anche in primo grado) che segue calcoli differenti a seconda della natura patrimoniale o meno del danno liquidato.
In particolare, il danno patrimoniale dovrà essere rivalutato – con applicazione del tasso di interesse legale – dalla data dell'esborso (in difetto di diversa evidenza, coincidente con la data della ricevuta fiscale, ossia il
25.07.2012) fino all'attualità, così calcolando l'importo di €5.603,96.
Invece, quanto al danno non patrimoniale, dovrà applicarsi l'ormai risalente principio statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite n.1712/95, secondo cui compete al danneggiato anche il corrispettivo per il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene leso per tutto il tempo intercorrente fra il fatto lesivo e la sua liquidazione, poiché «l'equivalente pecuniario, nei debiti di valore, soddisfa il credito per il bene perduto ma non anche il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il
11 bene ove fosse stato rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro equivalente».
Di conseguenza, devalutando la somma di €364,00 dalla data della prima liquidazione (data della sentenza, ossia 01.06.2017) fino all'epoca dell'illecito (28.12.2011) e rivalutandola di anno in anno con applicazione del tasso di interesse legale, l'importo dovuto per il danno non patrimoniale
è pari ad €504,25.
Su dette somme (per l'importo complessivo di €6.108,21) sono, ulteriormente, dovuti gli interessi dalla decisione fino all'effettivo soddisfo.
____
Quanto sopra liquidato dovrà essere rifuso all'attore dal CP_2
in qualità di custode responsabile oggettivamente per il danno
[...]
derivato dalla res, considerato il potere di controllo (ossia, la «signoria sulla cosa») sulla strada che impone l'esercizio di un dovere di vigilanza, ancor più attivo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nel centro urbano
(Cass. 19612/2016, ma anche Cass. 16540/2012 – sull'obbligo, in capo all'Ente proprietario, di rimuovere gli ostacoli e vigilare sulla pubblica via,
v. Cass. 16374/2009).
Considerata la causa del sinistro, il danno avrebbe dovuto essere risarcito dall'appaltatore direttamente al terzo danneggiato, come espressamente previsto nel contratto di appalto (v. art. 18 e 20 cit.).
Tuttavia, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), in assenza di domanda di condanna formulata dall'attore direttamente nei confronti della è preclusa ogni CP_1
condanna in questo senso.
E allora, deve essere dato rilievo alle disposizioni contrattuali secondo cui
«l'appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla stazione appaltante» (art. 18) e «l'appaltatore è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Stazione
Appaltante e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto» (art. 20).
è dunque tenuta a rifondere al le somme che CP_1 CP_2
12 quest'ultimo dovrà corrispondere all'attore a risarcimento del danno subìto.
___
Tutto ciò premesso, è emerso dall'istruttoria che il luogo del sinistro fosse scarsamente illuminato;
tale fattore ha concorso all'inevitabilità dell'evento, posto che, come dato atto anche dal Giudice di Pace, la presenza di catarifrangenti, «visibili, comunque, accertata l'oscurità dei luoghi, alla sola luce dei fari, non si ritiene da sola sufficiente ad evitare
l'ostacolo improvviso, tenuto anche conto dell'andamento curvilineo del tratto stradale immediatamente precedente il luogo del sinistro».
Ancora, non può non considerarsi il generico obbligo di vigilanza, in ogni caso gravante sul obbligazione comprensiva della rimozione degli CP_2
ostacoli sul percorso stradale o, quantomeno, di tempestiva attivazione per segnalare l'ostacolo e garantire la sicurezza della circolazione.
Ne consegue che deve individuarsi una concorrente responsabilità del in qualità di custode tenuto alla manutenzione e Controparte_2
vigilanza sulle strade nel senso sopra precisato.
Tale responsabilità, alla luce delle risultanze processuali, deve essere ascrittagli nella misura del 20%; deve essere condannata a CP_1 rifondere al il residuo importo pari all'80% di quanto Controparte_2
corrisposto in favore del danneggiato, dando preminente rilievo alle obbligazioni assunte nel Capitolato d'Appalto.
_____
Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Va premesso che il giudice di appello, in riforma parziale o totale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali in conseguenza della pronuncia di merito adottata (tra le tante, Cass. 18837/2010).
In particolare, in ragione della reciproca soccombenza, le spese della lite del primo e del secondo grado devono essere parzialmente compensate nella misura di 1/5 tra e il con i restanti 4/5 a CP_1 Controparte_2
carico di CP_1
Inoltre, quanto al rapporto processuale tra e CP_1 CP_3
13 l'appellante è risultato soccombente nei confronti dell'appellato, anche rispetto all'appello incidentale.
Nondimeno, a causa della soccombenza del e Controparte_2
(parimenti) della nei confronti dell'appellante incidentale e CP_1
considerata la parziale coincidenza delle argomentazioni proposte contro dal e dalla le spese del giudizio di primo e CP_3 CP_2 CP_1
secondo grado saranno rifuse a e sopportate in solido dal CP_3
e dalla con diritto di regresso nella misura del 50% CP_2 CP_1
ciascuno.
Le spese del secondo grado di giudizio sono, infine, liquidate avuto riguardo all'andamento della lite e alla complessità della controversia, in applicazione – secondo il criterio del decisum – dello scaglione da
€5.201,00 ad €26.000,00 di cui al D.M. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio, in applicazione dei valori medi in favore di CP_3
(€5.100,00) e dei valori minimi nei confronti del Controparte_2
(€2.080,00, ossia 4/5 di €2.600,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- accoglie l'appello incidentale;
- rigetta tutti i motivi di appello principale salvo quanto indicato con riguardo al concorso causale del nell'evento; Controparte_2
- per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il in Controparte_2
qualità di custode ex art. 2051 c.c. al pagamento, nei confronti di della somma di €6.108,21 oltre interessi come in parte CP_3
motiva;
- dichiara tenuta e condanna a tenere indenne il Controparte_1
dal pagamento di quanto sopra nella misura Controparte_2 dell'80% dell'importo liquidato in favore dell'appellante incidentale
(€4.886,56);
- dichiara tenuti e condanna il e Controparte_2 Controparte_1
14 in solido tra loro e con regresso al 50%, al pagamento nei confronti di della somma di €1.593,00 per compensi, €93,00 per CP_3
spese oltre accessori di legge, come già liquidato in primo grado di giudizio;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento, nei confronti del CP_1
di €800,00 per spese (4/5 di €1.000,00 liquidati Controparte_2
in primo grado);
- dichiara tenuti e condanna il e Controparte_2 Controparte_1 in solido tra loro e con regresso al 50%, a rifondere all'appellante incidentale le spese della lite, che liquida in €64,50 per spese,
€5.100,00 per compensi del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere al Controparte_1 CP_2 la somma di €2.080,00 (ossia 4/5 di €2.600,00) per
[...]
compensi del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge;
Cagliari, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
15
R.G. 6911/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6911 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
P.I. , in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
-attrice appellante-
CONTRO in persona del Sindaco in carica, C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio P.IVA_2 dell'Avvocato Marco Tomba, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
-convenuto appellato-
E
C.F. Controparte_3 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato
Francesco Ortu che lo rappresenta e difende giusta procura speciale resa a
1 margine dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
-convenuto appellante incidentale-
Causa avente in oggetto: appello sentenza Giudice di Pace – 2051 c.c. – risarcimento del danno;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di “Disattesa ogni avversa deduzione e Controparte_1
conclusione respinta, disporre in accoglimento del presente gravame: - riformare integralmente la sentenza resa dal Giudice di Pace di Cagliari
n°676/2017 per i motivi e le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia del nei confronti Controparte_2 della , accertare l'inapplicabilità della responsabilità ex art. 2051 CP_1
c.c. nei confronti della , l'assenza del nesso causale tra la condotta CP_1
dei suoi operatori e il verificarsi del sinistro per cui è controversia, la responsabilità del in ordine ai fatti per cui è Controparte_2
controversia, la corretta applicazione del concorso di colpa nei confronti dell'attore nella misura del 50%, o la sua responsabilità esclusiva in ordine ai fatti per cui è controversia, e il concorso di colpa del CP_2
ove venisse confermata l'interpretazione del Giudice di prime
[...] cure sull'art 20 del Capitolato d'Appalto in relazione ai danni occorsi a causa della scarsa illuminazione del tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro. – Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Nell'interesse del “si conclude perché l'Ecc.mo Controparte_2
Tribunale adìto voglia: a) rigettare, poiché infondato, l'appello proposto dalla ditta contro la sentenza n. 676/2017 Controparte_1
pronunciata dal Giudice di Pace di Cagliari Dott.ssa Maria Paola Morittu, nella parte in cui la ditta appellante chiede la riforma della ridetta sentenza mediante attribuzione di una maggior percentuale di responsabilità al e di una minore alla ditta Controparte_2 [...]
[...] rispetto a quelle statuite dal Giudice di prime cure;
b) Parte_1
condannare per conseguenza la ditta appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'ente comunale appellato”.
Nell'interesse di Portoghese: “voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis:
- rigettare l'appello proposto dalla e, in Controparte_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Signor Controparte_3
e in parziale riforma, sul punto, della sentenza impugnata,
[...] accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa è da ascrivere a responsabilità esclusiva dell'amministrazione comunale convenuta;
- condannare per l'effetto, il in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, al risarcimento a favore del Signor di Controparte_3
tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro e, in concreto, condannare il
ut supra, al pagamento della somma di euro 4.364,00 Controparte_2
o di quell'altra diversa, che risulterà dovuta in corso di causa, con rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT, interessi e maggior danno da ritardo nel pagamento;
-con vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 6.11.2012, Controparte_3
citò innanzi al Giudice di Pace di Cagliari il
[...] CP_2
al fine di domandare il risarcimento del danno occorso alla propria
[...]
autovettura a causa dell'urto, avvenuto in data 28.12.2011 ore 00:30, contro un cassonetto che ingombrava la carreggiata di Viale Colombo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.11.2012 si costituì in giudizio il il quale, contestando la Controparte_2 ricostruzione dei fatti proposta dall'attore, chiese la chiamata in causa della
(di seguiti quale appaltatore del servizio Controparte_1 CP_1
di raccolta rifiuti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.1.2013, si costituì in giudizio la domandando, a sua volta, la chiamata in causa del CP_1
proprio assicuratore , rimasto contumace. CP_4
3 La negò la propria responsabilità, ritenendo che il danno Controparte_1
occorso ricadesse nella sfera di esclusivo controllo del Controparte_2 in quanto, secondo il Capitolato d'Appalto, l'appaltatore sarebbe stato responsabile dei soli danni derivanti dalle attività di raccolta dei rifiuti.
Con sentenza n. 676/2017, il Giudice di Pace di Cagliari, in accoglimento della domanda, affermò la responsabilità del e di Controparte_2 per colpa concorrente (quest'ultimo, nella misura del 20%) e CP_3 condannò il al pagamento della somma di €3.491,00 Controparte_2
(già ridotta in considerazione dell'apporto causale del concorrente danneggiato) con condanna, nei confronti dell'odierna appellante CP_1
a tenere indenne il di ogni conseguenza pregiudizievole Controparte_2
derivante dal giudizio di primo grado, comprese le spese legali sostenute dall'Amministrazione e le spese rifuse all'attore.
Con atto di citazione in appello, ha interposto gravame avverso la CP_1
sentenza del Giudice di Pace n. 676/2017, lamentando:
- la violazione dell'art. 2051 c.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il nesso di causalità (non provato dall'attore) tra il danno e la cosa, individuando la quale CP_1 custode in violazione dell'art. 20 del Capitolato d'Appalto con il norma contrattuale che circoscrive l'ambito di Controparte_2
responsabilità dell'appaltatore ai soli danni occorsi durante l'attività di ritiro rifiuti;
- la violazione dell'art. 1227 c.c., per non avere il Giudice di Pace correttamente valutato l'apporto causale del danneggiato e del considerato che, al momento del sinistro, la Controparte_2
zona era buia e che non vi era prova che il cassonetto ingombrasse la carreggiata (anzi, doveva ritenersi che lo stesso fosse in posizione regolare e che il danneggiato lo avesse urtato a causa dell'alta velocità tenuta e dell'imperizia di guida);
- la violazione dell'art. 1326 c.c. e degli artt. 18 e 20 del Capitolato
d'Appalto, per non avere considerato che, al momento del sinistro
(ore 00:30 circa) l'attività di raccolta rifiuti era già ampiamente
4 conclusa e che il cassonetto non poteva trovarsi nella custodia della
CP_1
- la violazione dell'art. 2967 c.c. nella parte in cui il Giudice di Pace aveva condannato il (e la in manleva) Controparte_2 CP_1
al risarcimento del danno quantificato sulla base della fattura prodotta dal danneggiato, inidonea prova del credito in assenza di dimostrazione dell'esborso.
Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e perché l'appellante fosse mandata assolta da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il CP_2
nel rispetto dei termini di legge, affermando:
[...]
- di condividere i motivi di appello nella parte in cui l'appellante ha contestato la quota di responsabilità addebitata al danneggiato, considerato che quest'ultimo era in grado di evitare l'impatto;
- di non condividere i motivi di appello relativi al regresso interno e totale del verso l'appellante, considerato che i Controparte_2
cassonetti non sono di proprietà del e che solo Controparte_2
la è in grado di movimentare i cassoni – sprovvisti di ruote CP_1
- tramite un apposito carro-gru durante le attività di scarico della nettezza urbana.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito nei termini di legge allegando che: Controparte_3
- l'attore ha dimostrato il nesso di causalità tra la presenza del cassonetto e i danni riportati al proprio veicolo;
- la collocazione del cassonetto a seguito dell'urto era perfettamente compatibile con la sua posizione sulla corsia di marcia destra;
- non sussiste alcun elemento da cui affermare che il giorno del sinistro i dipendenti della avessero verificato che il CP_1
cassonetto era posizionato correttamente sul marciapiede;
- non si ravvisa alcuna errata applicazione dell'art. 2051 c.c., posto che il Giudice di prime cure ha condannato non quale CP_1
5 custode, ma quale obbligato a tenere indenne il Controparte_2
dalle conseguenze pregiudizievoli della lite;
- i danni liquidati in primo grado sono stati oggetto di prova documentale e confermati dal carrozziere di fiducia che ha eseguito i lavori e ricevuto il relativo compenso riportato in fattura.
Portoghese, inoltre, ha proposto appello incidentale per la violazione dell'art. 1227 c.c., sul presupposto che il danneggiato non fosse in grado di evitare l'ostacolo improvviso in quanto, pur tenendo una velocità di guida consona, la strada era buia, il cassonetto si trovava subito dopo la curva e la corsia di sinistra era ingombra da due auto in sorpasso.
La causa è stata istruita documentalmente.
_____
Stante la parziale coincidenza dei motivi di cui all'appello incidentale e del secondo motivo di appello della gli stessi saranno trattati CP_1
congiuntamente.
-
1. Violazione dell'art. 2051 c.c.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Dalla lettura della sentenza emerge che il Giudice di Pace ha condannato la non già quale custode, ma quale obbligato in manleva nei CP_1 confronti del quest'ultimo tenuto alla vigilanza e alla Controparte_2
custodia della strada pubblica.
Il Giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato discende per l'Ente sia CP_2
l'obbligo di manutenzione che quello di custodia;
così rendendo operante, nei suoi confronti, la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (per tutte, Cass. 12988/2024).
Inoltre, va osservato che la domanda esplicata dal era Controparte_2 non già per l'accertamento della responsabilità della con CP_1
condanna diretta nei confronti del danneggiato (domanda neppure introdotta da quest'ultimo), ma per il «regresso tra condebitori solidali»
6 della quota di responsabilità ascrivibile alla CP_1
Tale condanna è stata – correttamente – motivata dal Giudice sulla scorta dell'art. 20 del Capitolato d'Appalto; in altri termini, è stata riconosciuta la responsabilità, in regresso e in capo alla , basata non sull'art. 2051 CP_1
c.c., ma sulle condizioni contrattuali in essere tra le parti (come meglio si vedrà in seguito).
E tanto basta a rigettare tale motivo di gravame, fondato sull'assenza della responsabilità per custodia in capo alla . CP_1
-
2. Violazione dell'art. 1227 c.c. – appello incidentale.
I motivi di doglianza esposti dalla sono infondati e non meritano CP_1
accoglimento.
Sostiene l'appellante che la sentenza di primo grado sia errata laddove riconosce al danneggiato un concorso colposo nella causazione del danno nella misura del solo 20%.
Tale censura è motivata su – non meglio provate – circostanze fattuali, come la (presunta) elevata velocità del conducente, la presenza (e la funzionalità) di catarifrangenti sul cassonetto urtato, l'assenza di prova della presenza e della mancata attivazione degli airbag e il (sempre presunto) corretto posizionamento del cassone nello stallo ad esso dedicato.
Dagli elementi di prova raccolti in primo grado è emerso:
1) che il cassonetto, pur dotato di catarifrangenti, era difficilmente visibile in quanto si trovava subito dopo la curva tra l'Hotel
Mediterraneo e il semaforo direzione via Roma (come confermato da e da su capo 2 – citazione – Testimone_1 Tes_2
fascicolo Giudice di Pace);
2) che ha urtato contro il cassonetto che si trovava nella CP_3
corsia di destra che il danneggiato stava percorrendo (così Tes_1
malgrado non sia stata in grado di riferire l'esatta posizione
[...]
del cassonetto, ossia se fosse al centro o parzialmente sporgente sulla corsia);
3) che ha tentato una manovra per evitare l'urto, impedita CP_3
7 dai veicoli in transito nella corsia centrale: infatti, e , al Tes_1 Tes_2 momento dell'impatto, si stavano accingendo alla manovra di sorpasso del veicolo di ( – CP_3 Testimone_1 Tes_2
);
[...]
4) che il punto in cui è avvenuto il sinistro era buio e scarsamente illuminato ( – , ma che l'auto di Testimone_1 Tes_2
aveva le luci accese ( . CP_3 Testimone_1
Non vi è prova, invece, che il conducente stesse tenendo una velocità non consona alla guida con prudenza, circostanza che il Giudice di prime cure ha invece posto a fondamento della corresponsabilità del danneggiato.
Preme, allora, rammentare che la prova del concorso causale del creditore- danneggiato deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretenda di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore;
e che tale onere include la prova che il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede ristoro usando l'ordinaria diligenza (Cass. 25712/2023).
Nella specie, la prova non è stata neppure introdotta in giudizio né, come si
è detto, è stata dimostrata alcuna condotta negligente ascrivibile al danneggiato, osservato che (come dato atto dallo stesso Giudice di Pace),
«non risulta provata neppure una velocità particolarmente elevata da parte del rilevato che dalle testimonianze della e del CP_3 Tes_1 Tes_2 emerge chiaramente che l'attore teneva un'andatura inferiore a questi ultimi […]» (p. 9, sentenza n. 676/2017), la strada era in condizioni di visibilità ridotta in quanto al buio, il cassonetto ingombrava (almeno parzialmente) la corsia di marcia, lo stesso si trovava in prossimità di una curva a sinistra (e, dunque, difficilmente individuabile dal conducente se non dopo la svolta) e ha tentato una manovra di emergenza CP_3 impedita dall'ingombro della carreggiata centrale dai veicoli in sorpasso.
Tanto è sufficiente, da un lato, a disattendere le censure dell'appellante e, dall'altro, ad accogliere l'appello incidentale, considerata l'illogicità della motivazione della sentenza di primo grado che, dapprima, afferma l'assenza di prova di una condotta negligente del danneggiato e, subito dopo, ne afferma la corresponsabilità nella misura del 20% sul presupposto
8 che “non poteva escludersi” un concorso di parte danneggiata nell'occorso.
Per l'effetto, alcuna porzione di danno deve essere ascritta al danneggiato.
-
3. Violazione dell'art. 1362 c.c. e degli artt. 18 e 20 del
Capitolato d'Appalto De – CP_1 Controparte_2
Sul punto, l'appellante lamenta la violazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto tra il e la Controparte_2 CP_1
A tal fine, cita gli artt. 18 e 20 del Capitolato d'Appalto, per cui l'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni occorsi alla stazione appaltante o a terzi derivanti dall'esecuzione del servizio o ad esso connessi, come, in particolare, il riposizionamento o la mancata frenatura dei contenitori di raccolta e di incidenti stradali derivanti dall'irregolare posizionamento dei contenitori porta rifiuti al di fuori degli spazi predisposti.
Sostiene l'appellante che il danno non possa imputarsi alla condotta della considerato che alle ore 00:30 l'attività di raccolta rifiuti sarebbe CP_1
stata ampiamente conclusa.
Tale censura non coglie nel segno, considerato:
- che il cassonetto non poteva essere movimentato se non tramite mezzi robotizzati, in quanto sprovvisto di ruote e di sistema frenante
(interrogatorio formale – rappresentante ); CP_1
- che, infatti, il cassonetto era dotato di uno scarico laterale tale per cui l'automezzo, dopo lo svuotamento, lo ricollocava nella posizione iniziale;
Parte_2
- che il giorno dopo il sinistro, poiché il cassonetto era riverso sul marciapiede colmo di rifiuti ( – , a Tes_2 Parte_3
conferma di quanto sopra, era stato necessario chiamare una gru per riposizionarlo;
Pt_3
- che non vi è prova che il giorno del sinistro il cassonetto fosse stato correttamente riposto nel suo alloggiamento, il cui onere di dimostrazione sarebbe ricaduto dapprima sul custode ( CP_2
e, in aggiunta, sull'obbligato in regresso ( ).
[...] CP_1
9 Sulla base di tutto quanto sinora esposto e in assenza di diverse evidenze, deve ritenersi che il cassonetto sia stato mal riposto dal personale della
[...]
, considerato che solo i preposti di quest'ultima erano in grado di CP_1
movimentarlo.
In questo senso, non è revocabile in dubbio che la causa dell'occorso ricada nella responsabilità dell'appaltatore secondo le norme del capitolato d'appalto, già citate;
deve essere quindi confermato il diritto del CP_2
ad essere tenuto indenne dalla dalle conseguenze
[...] CP_1
pregiudizievoli derivategli dall'accoglimento della domanda di condanna nei suoi confronti.
-
4. Violazione dell'art. 2697 c.c.
Priva di pregio è la doglianza secondo la quale l'attore non avrebbe adeguatamente dimostrato il danno patrimoniale.
In disparte il valore, in sé, della fattura, basti osservare che , Tes_3 sentito come testimone, ha confermato l'esborso, dando atto di aver ricevuto da le stesse somme per le riparazioni sull'auto CP_3
danneggiata.
Ne consegue che il danno deve essere liquidato nella misura di €4.000,00
I.V.A. inclusa, importo pari a quello di cui alla ricevuta fiscale del
25.07.2012 confermata da (doc. 10, fascicolo attore – Giudice Tes_3
di Pace).
_____
Al danno patrimoniale deve aggiungersi l'ulteriore importo di €364,00 riconosciuto all'attore per il danno biologico (non oggetto di contestazione in sede di gravame).
A proposito, va osservato che l'attore ha domandato il risarcimento dell'importo complessivo di €4.364,00 pari, cioè, alla sommatoria del danno patrimoniale (€4.000,00) e non patrimoniale (€364,00) come liquidati dal Giudice di prime cure.
Il danno non patrimoniale così liquidato non può essere ricalcolato sulla base dei parametri tabellari attualmente vigenti, perché tale operazione è
10 subordinata – secondo costante giurisprudenza – a domanda (rectius, a motivo d'appello) della parte (Cass. 25485/2016).
Non è, infatti, possibile provvedere d'ufficio a nuova liquidazione, atteso che la modifica delle Tabelle di riferimento per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non ha carattere di ius superveniens tale da obbligare il Giudice ad applicarlaanche quando il nuovo diritto sia sopravvenuto nelle more del giudizio di gravame.
Le Tabelle, infatti, non sono fonti dell'ordinamento e non rivestono natura normativa neppure come elementi richiamati "ab externo" a integrare la fattispecie normativa che regola l'esercizio del potere equitativo del
Giudice di merito (sulla natura delle Tabelle, v. sempre Cass. 25485/2016).
Ne consegue che, in assenza di appello incidentale avente a oggetto il quantum di danno non patrimoniale liquidato (nel senso di domanda di aggiornamento della liquidazione sulla base delle Tabelle attualmente in vigore) e negata la natura normativa delle Tabelle di riferimento, il danno non patrimoniale deve essere riconosciuto nei limiti di quanto domandato.
_____
Fermo il quantum di danno, trattandosi di debito di valore, su dette somme compete all'attore la rivalutazione secondo gli indici ISTAT (domandata anche in primo grado) che segue calcoli differenti a seconda della natura patrimoniale o meno del danno liquidato.
In particolare, il danno patrimoniale dovrà essere rivalutato – con applicazione del tasso di interesse legale – dalla data dell'esborso (in difetto di diversa evidenza, coincidente con la data della ricevuta fiscale, ossia il
25.07.2012) fino all'attualità, così calcolando l'importo di €5.603,96.
Invece, quanto al danno non patrimoniale, dovrà applicarsi l'ormai risalente principio statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite n.1712/95, secondo cui compete al danneggiato anche il corrispettivo per il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene leso per tutto il tempo intercorrente fra il fatto lesivo e la sua liquidazione, poiché «l'equivalente pecuniario, nei debiti di valore, soddisfa il credito per il bene perduto ma non anche il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il
11 bene ove fosse stato rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro equivalente».
Di conseguenza, devalutando la somma di €364,00 dalla data della prima liquidazione (data della sentenza, ossia 01.06.2017) fino all'epoca dell'illecito (28.12.2011) e rivalutandola di anno in anno con applicazione del tasso di interesse legale, l'importo dovuto per il danno non patrimoniale
è pari ad €504,25.
Su dette somme (per l'importo complessivo di €6.108,21) sono, ulteriormente, dovuti gli interessi dalla decisione fino all'effettivo soddisfo.
____
Quanto sopra liquidato dovrà essere rifuso all'attore dal CP_2
in qualità di custode responsabile oggettivamente per il danno
[...]
derivato dalla res, considerato il potere di controllo (ossia, la «signoria sulla cosa») sulla strada che impone l'esercizio di un dovere di vigilanza, ancor più attivo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nel centro urbano
(Cass. 19612/2016, ma anche Cass. 16540/2012 – sull'obbligo, in capo all'Ente proprietario, di rimuovere gli ostacoli e vigilare sulla pubblica via,
v. Cass. 16374/2009).
Considerata la causa del sinistro, il danno avrebbe dovuto essere risarcito dall'appaltatore direttamente al terzo danneggiato, come espressamente previsto nel contratto di appalto (v. art. 18 e 20 cit.).
Tuttavia, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), in assenza di domanda di condanna formulata dall'attore direttamente nei confronti della è preclusa ogni CP_1
condanna in questo senso.
E allora, deve essere dato rilievo alle disposizioni contrattuali secondo cui
«l'appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla stazione appaltante» (art. 18) e «l'appaltatore è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Stazione
Appaltante e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto» (art. 20).
è dunque tenuta a rifondere al le somme che CP_1 CP_2
12 quest'ultimo dovrà corrispondere all'attore a risarcimento del danno subìto.
___
Tutto ciò premesso, è emerso dall'istruttoria che il luogo del sinistro fosse scarsamente illuminato;
tale fattore ha concorso all'inevitabilità dell'evento, posto che, come dato atto anche dal Giudice di Pace, la presenza di catarifrangenti, «visibili, comunque, accertata l'oscurità dei luoghi, alla sola luce dei fari, non si ritiene da sola sufficiente ad evitare
l'ostacolo improvviso, tenuto anche conto dell'andamento curvilineo del tratto stradale immediatamente precedente il luogo del sinistro».
Ancora, non può non considerarsi il generico obbligo di vigilanza, in ogni caso gravante sul obbligazione comprensiva della rimozione degli CP_2
ostacoli sul percorso stradale o, quantomeno, di tempestiva attivazione per segnalare l'ostacolo e garantire la sicurezza della circolazione.
Ne consegue che deve individuarsi una concorrente responsabilità del in qualità di custode tenuto alla manutenzione e Controparte_2
vigilanza sulle strade nel senso sopra precisato.
Tale responsabilità, alla luce delle risultanze processuali, deve essere ascrittagli nella misura del 20%; deve essere condannata a CP_1 rifondere al il residuo importo pari all'80% di quanto Controparte_2
corrisposto in favore del danneggiato, dando preminente rilievo alle obbligazioni assunte nel Capitolato d'Appalto.
_____
Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Va premesso che il giudice di appello, in riforma parziale o totale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali in conseguenza della pronuncia di merito adottata (tra le tante, Cass. 18837/2010).
In particolare, in ragione della reciproca soccombenza, le spese della lite del primo e del secondo grado devono essere parzialmente compensate nella misura di 1/5 tra e il con i restanti 4/5 a CP_1 Controparte_2
carico di CP_1
Inoltre, quanto al rapporto processuale tra e CP_1 CP_3
13 l'appellante è risultato soccombente nei confronti dell'appellato, anche rispetto all'appello incidentale.
Nondimeno, a causa della soccombenza del e Controparte_2
(parimenti) della nei confronti dell'appellante incidentale e CP_1
considerata la parziale coincidenza delle argomentazioni proposte contro dal e dalla le spese del giudizio di primo e CP_3 CP_2 CP_1
secondo grado saranno rifuse a e sopportate in solido dal CP_3
e dalla con diritto di regresso nella misura del 50% CP_2 CP_1
ciascuno.
Le spese del secondo grado di giudizio sono, infine, liquidate avuto riguardo all'andamento della lite e alla complessità della controversia, in applicazione – secondo il criterio del decisum – dello scaglione da
€5.201,00 ad €26.000,00 di cui al D.M. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio, in applicazione dei valori medi in favore di CP_3
(€5.100,00) e dei valori minimi nei confronti del Controparte_2
(€2.080,00, ossia 4/5 di €2.600,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- accoglie l'appello incidentale;
- rigetta tutti i motivi di appello principale salvo quanto indicato con riguardo al concorso causale del nell'evento; Controparte_2
- per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il in Controparte_2
qualità di custode ex art. 2051 c.c. al pagamento, nei confronti di della somma di €6.108,21 oltre interessi come in parte CP_3
motiva;
- dichiara tenuta e condanna a tenere indenne il Controparte_1
dal pagamento di quanto sopra nella misura Controparte_2 dell'80% dell'importo liquidato in favore dell'appellante incidentale
(€4.886,56);
- dichiara tenuti e condanna il e Controparte_2 Controparte_1
14 in solido tra loro e con regresso al 50%, al pagamento nei confronti di della somma di €1.593,00 per compensi, €93,00 per CP_3
spese oltre accessori di legge, come già liquidato in primo grado di giudizio;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento, nei confronti del CP_1
di €800,00 per spese (4/5 di €1.000,00 liquidati Controparte_2
in primo grado);
- dichiara tenuti e condanna il e Controparte_2 Controparte_1 in solido tra loro e con regresso al 50%, a rifondere all'appellante incidentale le spese della lite, che liquida in €64,50 per spese,
€5.100,00 per compensi del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere al Controparte_1 CP_2 la somma di €2.080,00 (ossia 4/5 di €2.600,00) per
[...]
compensi del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge;
Cagliari, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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