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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/05/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1782/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LUIGI GAMBACORTA, presso il cui C.F._1
studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
nata ad [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI BATTISTA DE SIMONE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale d'udienza del 26/02/2025; il P.M. in sede, con atto del 13/03/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso depositato il 02/06/2024, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con la resistente (trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Grottaminarda, Anno 2005 Numero 15 Parte II Serie B Ufficio 1), in regime di comunione legale dei beni, successivamente modificato in separazione dei beni;
1 che la residenza familiare veniva stabilita in Grottaminarda alla Via Bologna n. 3, in un immobile di proprietà del ricorrente e che dal matrimonio nasceva il figlio (in data Per_1
23/06/2007); di essere operaio specializzato in impianti termoidraulici e titolare di una ditta individuale, mentre la moglie lavora come operatrice socio-sanitaria presso una società cooperativa e presta assistenza ad anziani e minori con bisogni educativi speciali;
deduceva, inoltre, che, attesa la profonda incompatibilità caratteriale tra i coniugi, veniva meno l'affectio maritalis, sino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui la resistente abbandonava la casa coniugale per trasferirsi in altro immobile nel Comune di Gesualdo, dove fissava la propria residenza e, a distanza di qualche mese, portava con sé anche il figlio, interrompendo qualsivoglia comunicazione con il ricorrente, che non riceveva alcuna informazione relativa alla vita e ai bisogni del minore;
deduceva di riuscire a vedere il figlio di rado e di non riuscire a pianificare i propri impegni (lavorativi e non), stante l'incertezza in ordine ai tempi di permanenza del figlio presso di sé; deduceva, infine che la resistente non riscontrava la propria disponibilità -pure più volte manifestata- a discutere i termini di un ricorso da proporre in via consensuale.
Sulla base di tali deduzioni, il ricorrente chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre -da disciplinarsi secondo le modalità indicate nel ricorso introduttivo-
; obbligo del ricorrente di versare l'importo mensile di Euro 300,00 per il mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi.
In data 02/01/2025 si costituiva la resistente, la quale - pur aderendo alla ricostruzione del ricorrente in ordine al progressivo deteriorarsi dell'affectio coniugalis- deduceva la non rispondenza al vero delle asserzioni di controparte relative all'abbandono del tetto coniugale da parte della resistente, in quanto i coniugi concordemente assumevano la decisione di vivere separatamente, mentre il figlio sceglieva liberamente di restare presso la madre, atteso il disinteresse del padre nei suoi confronti;
deduceva, inoltre, una evidente sproporzione reddituale tra i coniugi e che il ricorrente aveva cominciato a corrispondere il contributo mensile di Euro 300,00 per il mantenimento del figlio solo a partire dal mese di novembre
2024, dopo che era stato formalmente diffidato a provvedere in tal senso;
deduceva, infine, di essere disposta a rinunciare al proprio assegno di mantenimento a fronte di un'adeguata quantificazione dell'assegno per il mantenimento del figlio;
Tanto premesso, la resistente chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separatamente, alle seguenti condizioni: affido esclusivo del figlio
2 alla madre e collocazione prevalente presso la madre;
obbligo del ricorrente di corrispondere un assegno mensile di almeno Euro 500,00 per il mantenimento del figlio, nonché un assegno mensile dell'importo ritenuto più opportuno ed equo per il mantenimento della moglie;
autorizzare i coniugi all'espatrio ed intimare loro di tenere comportamenti ispirati al massimo reciproco rispetto soprattutto in presenza del figlio Per_1
All'udienza del 26/02/2025 le parti chiedevano la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, pervenendo al seguente accordo: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2) Il figlio -che il 23 giugno 2025 compie 18 anni- Per_1
viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza stabile presso la madre, nell'appartamento di proprietà di costei sito in Gesualdo (AV) alla
Contrada Maddalena n.67, dove già abita;
3) Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita e frequentazione da parte del genitore non collocatario, si conviene -ferma ogni diversa determinazione del figlio- che il sig. trascorrerà con il figlio almeno un giorno a Pt_1
settimana ed un intero fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) ogni quindici giorni ma nello stesso tempo, mancando pochi giorni (117) al raggiungimento della maggiore età, rimane ampia libertà di frequentazione con il padre tutte le volte che vuole e di pernottare altresì presso la sua abitazione;
4) Durante il periodo delle festività natalizie, il figlio trascorrerà con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25, allo stesso modo Per_1 il 31 dicembre e l'1 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Parimenti, durante il periodo delle festività pasquali, sempre in base al suddetto criterio dell'alternanza annuale, trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore quello del Lunedì dell'Angelo. Comunque i coniugi dovranno impegnarsi a fare sempre il possibile per assecondare le richieste del minore e garantire la frequentazione dello stesso con i genitori;
5) Nel periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà con la madre due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno, parimenti con il padre;
6) Per le altre festività (Ferragosto, Epifania, 25 aprile e 1 maggio) e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
7) Il minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno del padre, allo stesso modo con la madre il giorno della festa della mamma e il giorno del compleanno della madre;
8) Il si obbliga a garantire il prelevamento e l'accompagnamento del Pt_1
figlio presso la casa di Gesualdo quando si tratterrà con lui;
9) I coniugi si impegnano a garantire la frequentazione del minore con i nonni e con gli altri parenti stretti che lui abitualmente frequenta;
10) I coniugi si impegnano a mantenere una condotta civile e corretta senza incorrere in gratuite denigrazioni l'uno dell'altro, sia davanti al figlio che in pubblico;
11) Il sig. verserà un assegno mensile di Euro 400,00 a titolo di concorso al Pt_1
3 mantenimento del figlio minore nonché di Euro 50,00 a titolo di mantenimento della moglie, mediante un unico bonifico dell'importo complessivo di Euro 450,00 da rimettersi, entro il giorno 5 di ogni mese, sull'IBAN [...]; 12) Saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% (e, quindi, rimborsate in favore di chi dei due se ne sarà fatto carico) le spese straordinarie previamente concordate e documentate (libri scolastici e altri strumenti di studio, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico- sportive, farmaci e visite medico-specialistiche o comunque non coperte dal SSN, apparecchi per la salute, personal computer, tablet, cellulare nonché acquisti straordinari di abbigliamento in particolare per la stagione invernale); 13) I coniugi dichiarano che nel presente accordo di separazione non rientra alcuna altra questione economica oltre quanto concordato;
14) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; 15) I coniugi concordano espressamente che le suindicate condizioni avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, nonché che l'obbligo per il sig. di versamento Parte_1 dell'importo complessivo di Euro 450,00 a titolo di assegno di mantenimento (Euro 400,00 per il mantenimento del figlio ed Euro 50,00 per il mantenimento della moglie Per_1 CP_1
) inizierà a decorrere dal mese di marzo 2025.”
[...]
Il Giudice, preso atto, dichiarava la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e la causa veniva riservata alla decisione collegiale;
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione. Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione, avendo le parti reso conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
4 I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
c.f. , e , c.f. (atto C.F._1 CP_1 C.F._2
n. 15, parte II, serie B, Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2005);
II. OMOLOGA le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto all'udienza del
26/02/2025, riportate in parte motiva;
III. PRENDE ATTO delle ulteriori condizioni;
IV. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottaminarda (AV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
V. COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 27/03/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1782/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LUIGI GAMBACORTA, presso il cui C.F._1
studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
nata ad [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI BATTISTA DE SIMONE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale d'udienza del 26/02/2025; il P.M. in sede, con atto del 13/03/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso depositato il 02/06/2024, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con la resistente (trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Grottaminarda, Anno 2005 Numero 15 Parte II Serie B Ufficio 1), in regime di comunione legale dei beni, successivamente modificato in separazione dei beni;
1 che la residenza familiare veniva stabilita in Grottaminarda alla Via Bologna n. 3, in un immobile di proprietà del ricorrente e che dal matrimonio nasceva il figlio (in data Per_1
23/06/2007); di essere operaio specializzato in impianti termoidraulici e titolare di una ditta individuale, mentre la moglie lavora come operatrice socio-sanitaria presso una società cooperativa e presta assistenza ad anziani e minori con bisogni educativi speciali;
deduceva, inoltre, che, attesa la profonda incompatibilità caratteriale tra i coniugi, veniva meno l'affectio maritalis, sino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui la resistente abbandonava la casa coniugale per trasferirsi in altro immobile nel Comune di Gesualdo, dove fissava la propria residenza e, a distanza di qualche mese, portava con sé anche il figlio, interrompendo qualsivoglia comunicazione con il ricorrente, che non riceveva alcuna informazione relativa alla vita e ai bisogni del minore;
deduceva di riuscire a vedere il figlio di rado e di non riuscire a pianificare i propri impegni (lavorativi e non), stante l'incertezza in ordine ai tempi di permanenza del figlio presso di sé; deduceva, infine che la resistente non riscontrava la propria disponibilità -pure più volte manifestata- a discutere i termini di un ricorso da proporre in via consensuale.
Sulla base di tali deduzioni, il ricorrente chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre -da disciplinarsi secondo le modalità indicate nel ricorso introduttivo-
; obbligo del ricorrente di versare l'importo mensile di Euro 300,00 per il mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi.
In data 02/01/2025 si costituiva la resistente, la quale - pur aderendo alla ricostruzione del ricorrente in ordine al progressivo deteriorarsi dell'affectio coniugalis- deduceva la non rispondenza al vero delle asserzioni di controparte relative all'abbandono del tetto coniugale da parte della resistente, in quanto i coniugi concordemente assumevano la decisione di vivere separatamente, mentre il figlio sceglieva liberamente di restare presso la madre, atteso il disinteresse del padre nei suoi confronti;
deduceva, inoltre, una evidente sproporzione reddituale tra i coniugi e che il ricorrente aveva cominciato a corrispondere il contributo mensile di Euro 300,00 per il mantenimento del figlio solo a partire dal mese di novembre
2024, dopo che era stato formalmente diffidato a provvedere in tal senso;
deduceva, infine, di essere disposta a rinunciare al proprio assegno di mantenimento a fronte di un'adeguata quantificazione dell'assegno per il mantenimento del figlio;
Tanto premesso, la resistente chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separatamente, alle seguenti condizioni: affido esclusivo del figlio
2 alla madre e collocazione prevalente presso la madre;
obbligo del ricorrente di corrispondere un assegno mensile di almeno Euro 500,00 per il mantenimento del figlio, nonché un assegno mensile dell'importo ritenuto più opportuno ed equo per il mantenimento della moglie;
autorizzare i coniugi all'espatrio ed intimare loro di tenere comportamenti ispirati al massimo reciproco rispetto soprattutto in presenza del figlio Per_1
All'udienza del 26/02/2025 le parti chiedevano la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, pervenendo al seguente accordo: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2) Il figlio -che il 23 giugno 2025 compie 18 anni- Per_1
viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza stabile presso la madre, nell'appartamento di proprietà di costei sito in Gesualdo (AV) alla
Contrada Maddalena n.67, dove già abita;
3) Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita e frequentazione da parte del genitore non collocatario, si conviene -ferma ogni diversa determinazione del figlio- che il sig. trascorrerà con il figlio almeno un giorno a Pt_1
settimana ed un intero fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) ogni quindici giorni ma nello stesso tempo, mancando pochi giorni (117) al raggiungimento della maggiore età, rimane ampia libertà di frequentazione con il padre tutte le volte che vuole e di pernottare altresì presso la sua abitazione;
4) Durante il periodo delle festività natalizie, il figlio trascorrerà con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25, allo stesso modo Per_1 il 31 dicembre e l'1 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Parimenti, durante il periodo delle festività pasquali, sempre in base al suddetto criterio dell'alternanza annuale, trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore quello del Lunedì dell'Angelo. Comunque i coniugi dovranno impegnarsi a fare sempre il possibile per assecondare le richieste del minore e garantire la frequentazione dello stesso con i genitori;
5) Nel periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà con la madre due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno, parimenti con il padre;
6) Per le altre festività (Ferragosto, Epifania, 25 aprile e 1 maggio) e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
7) Il minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno del padre, allo stesso modo con la madre il giorno della festa della mamma e il giorno del compleanno della madre;
8) Il si obbliga a garantire il prelevamento e l'accompagnamento del Pt_1
figlio presso la casa di Gesualdo quando si tratterrà con lui;
9) I coniugi si impegnano a garantire la frequentazione del minore con i nonni e con gli altri parenti stretti che lui abitualmente frequenta;
10) I coniugi si impegnano a mantenere una condotta civile e corretta senza incorrere in gratuite denigrazioni l'uno dell'altro, sia davanti al figlio che in pubblico;
11) Il sig. verserà un assegno mensile di Euro 400,00 a titolo di concorso al Pt_1
3 mantenimento del figlio minore nonché di Euro 50,00 a titolo di mantenimento della moglie, mediante un unico bonifico dell'importo complessivo di Euro 450,00 da rimettersi, entro il giorno 5 di ogni mese, sull'IBAN [...]; 12) Saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% (e, quindi, rimborsate in favore di chi dei due se ne sarà fatto carico) le spese straordinarie previamente concordate e documentate (libri scolastici e altri strumenti di studio, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico- sportive, farmaci e visite medico-specialistiche o comunque non coperte dal SSN, apparecchi per la salute, personal computer, tablet, cellulare nonché acquisti straordinari di abbigliamento in particolare per la stagione invernale); 13) I coniugi dichiarano che nel presente accordo di separazione non rientra alcuna altra questione economica oltre quanto concordato;
14) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; 15) I coniugi concordano espressamente che le suindicate condizioni avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, nonché che l'obbligo per il sig. di versamento Parte_1 dell'importo complessivo di Euro 450,00 a titolo di assegno di mantenimento (Euro 400,00 per il mantenimento del figlio ed Euro 50,00 per il mantenimento della moglie Per_1 CP_1
) inizierà a decorrere dal mese di marzo 2025.”
[...]
Il Giudice, preso atto, dichiarava la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e la causa veniva riservata alla decisione collegiale;
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione. Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione, avendo le parti reso conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
4 I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
c.f. , e , c.f. (atto C.F._1 CP_1 C.F._2
n. 15, parte II, serie B, Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2005);
II. OMOLOGA le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto all'udienza del
26/02/2025, riportate in parte motiva;
III. PRENDE ATTO delle ulteriori condizioni;
IV. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottaminarda (AV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
V. COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 27/03/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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