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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5937 EL ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 avente ad
OGGETTO: responsabilità professionale e danni
TRA
anche Amministratore p.t. ELla Parte_1 [...]
nato a [...] il Controparte_1
16/05/1944 - C.F. – residente in [...]C.F._1
CO, alla Via Duca Lecco De Guevara N°1, rappr.to e difeso dall'avv. Felice Scotto (C.F. , presso il cui C.F._2 studio elett.te domicilia in Torre EL CO (NA) alla Via S.
Noto n. 32, giusta procura in atti
Attore
E
nato il [...] a [...] ivi CP_2 residente a[...] (cod. fiscale , C.F._3 elettivamente domiciliato in Torre EL CO alla via
Circumvallazione n.44/B presso lo Studio Legale ELl'avv.
Claudio Terminio (CF: che lo rappresenta e CodiceFiscale_4 difende, sia in forma congiunta che disgiunta, unitamente all'avv. Antonio Scognamiglio con Studio in Torre EL CO alla via Martiri d'Africa n.31 (CF: ) per C.F._5 mandato e procura alle liti in atti
Convenuto
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione ELla sentenza): La motivazione ELla sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ELla causa e ELle ragioni giuridiche ELla decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 5937/2021 R.G.A.C.
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, EL 27 giugno 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 – 15 FEBBRAIO
2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 27 GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE ELle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO ELla DECISIONE (*)
Con citazione notificata in data 28.02.2022, l'attore conveniva innanzi al presente Tribunale sì concludendo per CP_2 quanto ivi argomentato:
1) – accertare e dichiarare che il Dott. quale CP_2 commercialista e tributarista EL Sig. anche Parte_1 amministratore ELle Comunioni degli Eredi di Persona_1
e ha agito con negligenza e mala
[...] Controparte_1 gestio in riferimento alla dichiarazione dei redditi MoELlo
Unico 2015 per i redditi ELl'anno 2014 e nella impugnazione ELl'Avviso di Accertamento n. TETO10700375/19 relativo all'IRPEF 2014 di € 10.088,00;
2) – accertare e dichiarare che il Dott. nella CP_2 indicata qualità è stato negligente ed ha mal gestito il ricorso in appello avverso la sentenza n. 6102/2020 ELla 35°
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, causando il rigetto ELlo stesso con sentenza n. 3171/2021 ELla 13°
. 2 N. 5937/2021 R.G.A.C.
Sezione ELla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, che ne ha attestato la mancata notifica;
3) – accertare e dichiarare che con tale condotta il Dott. ha causato danni al Sig. per € CP_2 Parte_1
24.041,04 o per qualla maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
4) – con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione. si costituiva contestando l'avversa domanda, pur CP_2 riconoscendo un suo errore da ritenere irrilevante (“… la pronuncia di inammissibilità ELl'appello proposto in sede di contenzioso tributario dal signor seppur Parte_1 scaturita da un mero errore formale e di natura procedimentale EL dottor … è EL tutto irrilevante ed CP_2 inconferente dal momento che, anche senza di esso, l'istante non poteva aspettarsi un provvedimento a lui più favorevole, e, quindi, non poteva ottenere l'esenzione dal pagamento di imposte e/o sanzioni come precedentemente richiestegli”): concludeva, pertanto, per il rigetto ELla domanda.
La causa era assegnata in decisione ex art. 190 cpc sulla mera produzione documentale, in assenza di qualsiasi istanza di prova costituenda
1. Per quanto la condotta professionale EL dott. sia CP_2 stata sicuramente negligente e imperita limitatamente alla circostanza come sopra trascritta, la domanda si palesa infondata per quanto di ragione.
Date per note alle parti le circostanze di causa (soprattutto quelle anteriori alla presente lite civile), è a dirsi che il fatto storico generante la lite è tendenzialmente pacifico e documentato.
In sostanza, l'attore contesta al convenuto di aver mal gestito il contenzioso tributario con l non Controparte_3 avendo tenuto distinte le sue due diverse posizioni, ossia quella di contribuente persona fisica da quelle di contribuente quale amministratore e/o rappresentante di comunioni ereditarie.
. 3 N. 5937/2021 R.G.A.C.
AL riguardo, va rammentato che al era stato notificato Pt_1 un avviso di accertamento per il recupero ELle maggiori imposte IRPEF derivanti da redditi di locazione. Col patrocinio EL dott. l'attore (ricorrente in sede tributaria) CP_2 aveva sostenuto che le imposte erano dovute nella minor somma da lui dichiarata quale contribuente, avendo stipulato quei contratti quale amministratore di due comunioni ereditarie, nonché comproprietario pro quota, di talché il reddito doveva essere dichiarato solo per la quota di pertinenza.
Va, però, rilevato che dalla lettura ELl'atto introduttivo e ELla sentenza di rigetto ELla Commissione Tributaria di primo grado si ricava che il dott. aveva evidenziato tal CP_2 evenienza, ovvero la parzialità ELla titolarità e ELla spettanza dei redditi da locazioni in capo al Parte_1 ma la Commissione Provinciale non ne aveva tenuto conto in quanto nei contratti di locazione predisposti dallo stesso attore e stipulati prima EL rapporto professionale con l'odierno convenuto (circostanze non contestate), non si faceva alcun riferimento agli altri coeredi/comproprietari, risultando come unico locatore di beni comuni a più Parte_1 soggetti, invero non riportati nei contratti de quibus solo da lui sottoscritti e registrati.
Giustamente parte convenuta, su tal punto, trascriveva come
“Tale fondamentale circostanza sfavorevole al ricorrente è stata posta a fondamento EL provvedimento di rigetto adottato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che, si osservi, richiama ad ulteriore conferma EL proprio decisum giurisprudenza ELla Cassazione secondo la quale qualora il locatore stipula un contratto di locazione a suo nome relativamente a beni facenti parte di una comunione e, quindi, appartenenti anche ad altri soggetti, la titolarità e
l'imputazione dei relativi redditi non può coinvolgere gli altri comunisti che non sono costituiti nel rapporto contrattuale e, perciò, esclusi dal rapporto impositivo che ne deriva”; infatti, la CTP a pag. 3 ELla sentenza sì statuiva:--
-
. 4 N. 5937/2021 R.G.A.C.
“ … nel caso di un contribuente che detenga in comunione un immobile e lo conceda in locazione ad un terzo, intestando il relativo contratto solo a suo nome ed incassando i relativi canoni sul proprio conto corrente, il reddito da locazione deve essere imputato esclusivamente in capo al titolare EL contratto di locazione …”.
In merito al principio la CTP richiamava un precedente ELla
Cassazione (ordinanza n. 3085/2016), invero neanche isolato giacché preceduto da altre due ordinanze ELlo stesso anno, le nr. 2771 e 2772).
Ne consegue che l'avviso di accertamento di maggior imposta notificato al , così come la sentenza in questione, Pt_1 trovano causale e fondamento sulla circostanza ELl'aver il come già sopra riportato, sottoscritto e registrato Pt_1 personalmente i contratti di locazione relativi ad immobili facenti parte di più comunioni ereditarie senza indicare nei relativi contratti gli altri comproprietari, di talché i relativi redditi di locazione erano esclusivamente a lui imputabili, giacché unico titolare dei contratti di locazione.
Non è, quindi, questione di una mancata allegazione di atti in sede tributaria, giacché ove mai fossero stati allegati atti
“idonei”, gli stessi non avrebbero potuto portare ad alcuna modifica in sede di gravame tributario. È ius receptum, infatti, quello per cui la responsabilità EL professionista e, quindi, anche EL commercialista, non sussiste per il solo fatto EL non corretto adempimento ELl'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta EL primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole.
2. L'indubbia negligenza – riconosciuta dallo stesso – CP_2 per quanto ininfluente in questa sede è evenienza tale da poter portare alla compensazione ELle spese di lite tra parte attrice e parte convenuta, potendo rientrare nel perimetro di
. 5 N. 5937/2021 R.G.A.C.
quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
77/2018.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2 così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) spese processuali compensate.
Torre A., 4 aprile 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5937 EL ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 avente ad
OGGETTO: responsabilità professionale e danni
TRA
anche Amministratore p.t. ELla Parte_1 [...]
nato a [...] il Controparte_1
16/05/1944 - C.F. – residente in [...]C.F._1
CO, alla Via Duca Lecco De Guevara N°1, rappr.to e difeso dall'avv. Felice Scotto (C.F. , presso il cui C.F._2 studio elett.te domicilia in Torre EL CO (NA) alla Via S.
Noto n. 32, giusta procura in atti
Attore
E
nato il [...] a [...] ivi CP_2 residente a[...] (cod. fiscale , C.F._3 elettivamente domiciliato in Torre EL CO alla via
Circumvallazione n.44/B presso lo Studio Legale ELl'avv.
Claudio Terminio (CF: che lo rappresenta e CodiceFiscale_4 difende, sia in forma congiunta che disgiunta, unitamente all'avv. Antonio Scognamiglio con Studio in Torre EL CO alla via Martiri d'Africa n.31 (CF: ) per C.F._5 mandato e procura alle liti in atti
Convenuto
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione ELla sentenza): La motivazione ELla sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ELla causa e ELle ragioni giuridiche ELla decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 5937/2021 R.G.A.C.
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, EL 27 giugno 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 – 15 FEBBRAIO
2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 27 GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE ELle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO ELla DECISIONE (*)
Con citazione notificata in data 28.02.2022, l'attore conveniva innanzi al presente Tribunale sì concludendo per CP_2 quanto ivi argomentato:
1) – accertare e dichiarare che il Dott. quale CP_2 commercialista e tributarista EL Sig. anche Parte_1 amministratore ELle Comunioni degli Eredi di Persona_1
e ha agito con negligenza e mala
[...] Controparte_1 gestio in riferimento alla dichiarazione dei redditi MoELlo
Unico 2015 per i redditi ELl'anno 2014 e nella impugnazione ELl'Avviso di Accertamento n. TETO10700375/19 relativo all'IRPEF 2014 di € 10.088,00;
2) – accertare e dichiarare che il Dott. nella CP_2 indicata qualità è stato negligente ed ha mal gestito il ricorso in appello avverso la sentenza n. 6102/2020 ELla 35°
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, causando il rigetto ELlo stesso con sentenza n. 3171/2021 ELla 13°
. 2 N. 5937/2021 R.G.A.C.
Sezione ELla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, che ne ha attestato la mancata notifica;
3) – accertare e dichiarare che con tale condotta il Dott. ha causato danni al Sig. per € CP_2 Parte_1
24.041,04 o per qualla maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
4) – con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione. si costituiva contestando l'avversa domanda, pur CP_2 riconoscendo un suo errore da ritenere irrilevante (“… la pronuncia di inammissibilità ELl'appello proposto in sede di contenzioso tributario dal signor seppur Parte_1 scaturita da un mero errore formale e di natura procedimentale EL dottor … è EL tutto irrilevante ed CP_2 inconferente dal momento che, anche senza di esso, l'istante non poteva aspettarsi un provvedimento a lui più favorevole, e, quindi, non poteva ottenere l'esenzione dal pagamento di imposte e/o sanzioni come precedentemente richiestegli”): concludeva, pertanto, per il rigetto ELla domanda.
La causa era assegnata in decisione ex art. 190 cpc sulla mera produzione documentale, in assenza di qualsiasi istanza di prova costituenda
1. Per quanto la condotta professionale EL dott. sia CP_2 stata sicuramente negligente e imperita limitatamente alla circostanza come sopra trascritta, la domanda si palesa infondata per quanto di ragione.
Date per note alle parti le circostanze di causa (soprattutto quelle anteriori alla presente lite civile), è a dirsi che il fatto storico generante la lite è tendenzialmente pacifico e documentato.
In sostanza, l'attore contesta al convenuto di aver mal gestito il contenzioso tributario con l non Controparte_3 avendo tenuto distinte le sue due diverse posizioni, ossia quella di contribuente persona fisica da quelle di contribuente quale amministratore e/o rappresentante di comunioni ereditarie.
. 3 N. 5937/2021 R.G.A.C.
AL riguardo, va rammentato che al era stato notificato Pt_1 un avviso di accertamento per il recupero ELle maggiori imposte IRPEF derivanti da redditi di locazione. Col patrocinio EL dott. l'attore (ricorrente in sede tributaria) CP_2 aveva sostenuto che le imposte erano dovute nella minor somma da lui dichiarata quale contribuente, avendo stipulato quei contratti quale amministratore di due comunioni ereditarie, nonché comproprietario pro quota, di talché il reddito doveva essere dichiarato solo per la quota di pertinenza.
Va, però, rilevato che dalla lettura ELl'atto introduttivo e ELla sentenza di rigetto ELla Commissione Tributaria di primo grado si ricava che il dott. aveva evidenziato tal CP_2 evenienza, ovvero la parzialità ELla titolarità e ELla spettanza dei redditi da locazioni in capo al Parte_1 ma la Commissione Provinciale non ne aveva tenuto conto in quanto nei contratti di locazione predisposti dallo stesso attore e stipulati prima EL rapporto professionale con l'odierno convenuto (circostanze non contestate), non si faceva alcun riferimento agli altri coeredi/comproprietari, risultando come unico locatore di beni comuni a più Parte_1 soggetti, invero non riportati nei contratti de quibus solo da lui sottoscritti e registrati.
Giustamente parte convenuta, su tal punto, trascriveva come
“Tale fondamentale circostanza sfavorevole al ricorrente è stata posta a fondamento EL provvedimento di rigetto adottato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che, si osservi, richiama ad ulteriore conferma EL proprio decisum giurisprudenza ELla Cassazione secondo la quale qualora il locatore stipula un contratto di locazione a suo nome relativamente a beni facenti parte di una comunione e, quindi, appartenenti anche ad altri soggetti, la titolarità e
l'imputazione dei relativi redditi non può coinvolgere gli altri comunisti che non sono costituiti nel rapporto contrattuale e, perciò, esclusi dal rapporto impositivo che ne deriva”; infatti, la CTP a pag. 3 ELla sentenza sì statuiva:--
-
. 4 N. 5937/2021 R.G.A.C.
“ … nel caso di un contribuente che detenga in comunione un immobile e lo conceda in locazione ad un terzo, intestando il relativo contratto solo a suo nome ed incassando i relativi canoni sul proprio conto corrente, il reddito da locazione deve essere imputato esclusivamente in capo al titolare EL contratto di locazione …”.
In merito al principio la CTP richiamava un precedente ELla
Cassazione (ordinanza n. 3085/2016), invero neanche isolato giacché preceduto da altre due ordinanze ELlo stesso anno, le nr. 2771 e 2772).
Ne consegue che l'avviso di accertamento di maggior imposta notificato al , così come la sentenza in questione, Pt_1 trovano causale e fondamento sulla circostanza ELl'aver il come già sopra riportato, sottoscritto e registrato Pt_1 personalmente i contratti di locazione relativi ad immobili facenti parte di più comunioni ereditarie senza indicare nei relativi contratti gli altri comproprietari, di talché i relativi redditi di locazione erano esclusivamente a lui imputabili, giacché unico titolare dei contratti di locazione.
Non è, quindi, questione di una mancata allegazione di atti in sede tributaria, giacché ove mai fossero stati allegati atti
“idonei”, gli stessi non avrebbero potuto portare ad alcuna modifica in sede di gravame tributario. È ius receptum, infatti, quello per cui la responsabilità EL professionista e, quindi, anche EL commercialista, non sussiste per il solo fatto EL non corretto adempimento ELl'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta EL primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole.
2. L'indubbia negligenza – riconosciuta dallo stesso – CP_2 per quanto ininfluente in questa sede è evenienza tale da poter portare alla compensazione ELle spese di lite tra parte attrice e parte convenuta, potendo rientrare nel perimetro di
. 5 N. 5937/2021 R.G.A.C.
quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
77/2018.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2 così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) spese processuali compensate.
Torre A., 4 aprile 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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