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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/06/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 814/2024
Verbale di udienza del 13/06/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Eleonora Guerriero, che si riporta al ricorso e chiede fissarsi udienza di discussione.
E' presente per parte resistente l'avv. Elisabetta D'Avanzo per delega orale dell'avv. Garofalo che si riporta agli atti.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 13/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 13/6/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 814/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1891 in materia di lavoro o di previdenza o di assistenza obbligatorie
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. GUERRIERO ELEONORA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pe.c. indicato:
; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
C.F. indicato: con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar di IU (Rm) del Persona_1
22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma,
17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo p.e.c. indicato:
t); Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 11/3/2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ORDINANZA-INGIUNZIONE N. OI-
002398096, relativa all'atto di accertamento n. 0800.29/06/2022.0227378 del CP_1 29.06.2022 riferito all'anno 2018, dichiaratamente mai notificato, della somma complessiva di euro 5.256,00 e ORDINANZA-INGIUNZIONE N. OI-001301721, relativa all'atto di accertamento n. 0800.03/09/2018.0203380 del 3.09.2018 riferito all'anno 2017, mai CP_1 notificato della somma complessiva di euro 5.504,64, a titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/83, originate dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la omessa notifica degli atti di accertamento e l'intervenuta prescrizione.
Sulla scorta di tali motivi, adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Avellino, chiedendo: “in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ORDINANZA-INGIUNZIONE N. OI-002398096 e dell'ORDINANZA-INGIUNZIONE
N. OI-001301721, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte, stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995;
- Nel merito, disporre l'annullamento dell' ORDINANZA-INGIUNZIONE N. OI-002398096
e ORDINANZA-INGIUNZIONE N. OI-001301721, con riferimento all'atto di accertamento
n. 0800.03/09/2018.0203380 del 3.09.2018 riferito all'anno 2017 e all'atto di CP_1 accertamento n. 0800.29/06/2022.0227378 del 29.06.2022 riferito all'anno 2018 CP_1 previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del credito azionato;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed attribuzioni all'Avv. Eleonora Guerriero, che si dichiara antistatario”.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e CP_1 deduceva l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Accolta la istanza di sospensione della esecutività delle ordinanze impugnate, la causa, istruita solo documentalmente, alla odierna udienza di discussione, è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Dalla documentazione in atti è emerso che l' ha regolarmente notificato al trasgressore CP_1
i relativi provvedimenti di accertamento delle violazioni (nella fattispecie: il provvedimento di accertamento delle violazioni, riferito all'annualità 2017, contraddistinto da prot.
0800.03/09/2018.0203380 è stato notificato con raccomandata a/r in data CP_1
02.10.2018 (mediante ritiro del plico da parte del destinatario); il provvedimento di accertamento della violazione, riferito all'annualità 2018, contraddistinto da prot.
0800.29/06/2022.0227378, è stato notificato con raccomandata A.R. mediante CP_1 consegna al destinatario in data 17.7.2022) (v. doc. allegata in fasc. . CP_1
Tanto precisato, considerato che il mancato pagamento delle ritenute oggetto del primo atto di accertamento riguarda i mesi da marzo ad agosto 2017 e novembre 2017, il termine prescrizionale quinquennale ha iniziato a decorrere nel 2018, è stato tempestivamente interrotto dalla notificazione dell'avvenuto accertamento della violazione (atto di accertamento e diffida prot. n. prot. 0800.03/09/2018.0203380) in data 2.10.2018 CP_1 ed è rimasto sospeso per i tre mesi successivi ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, D.L.
463/1983.
Il termine quinquennale è poi nuovamente decorso a partire dal 2.1.2019 ed è rimasto sospeso dal 23.2.2020 al 31.5.2020, ossia per 98 giorni, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis,
D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con L. 24.4.2020 n. 27 (“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689.”), venendo quindi a scadere non più l'2.1.2024 bensì il 9.4.2024.
Il successivo atto interruttivo, ossia l'ordinanza ingiunzione n. OI-001301721 relativa ad atto di accertamento n. 0800.03/09/2018.0203380 del 03/09/2018 riferito all'anno 2017, CP_1
è stato notificato in data 15/2/2024 allorquando il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso.
Nemmeno può dirsi prescritto il credito portato nella ordinanza ingiunzione n. OI-
002398096 relativa ad atto di accertamento n.INPS.0800.29/06/2022.0227378 del
29/06/2022 riferito all'anno 2018, in quanto il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dall'atto di accertamento notificato il 17/7/2022, non essendo decorso il quinquennio alla data di notifica della ordinanza ingiunzione, pacificamente avvenuta il
15/2/2024.
4. In conclusione, alla luce delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo.
5. Le spese processali vanno poste a carico del ricorrente, in quanto soccombente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività professionale prestata, e pertanto nei valori minimi, in considerazione della non elevata complessità delle questioni trattate, per le tre fasi (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così decide:
- Respinge il ricorso;
- Condanna parte opponente alla refusione in favore dell' delle spese di lite, liquidate in CP_1
€ 1865,00 (euromilleottocentosessantacinque/00) per compensi, oltre accessori di legge..
Così deciso in Avellino, 13/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
Settore lavoro e previdenza
R.G. 814/2024
Verbale di udienza del 13/06/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Eleonora Guerriero, che si riporta al ricorso e chiede fissarsi udienza di discussione.
E' presente per parte resistente l'avv. Elisabetta D'Avanzo per delega orale dell'avv. Garofalo che si riporta agli atti.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 13/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 13/6/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 814/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1891 in materia di lavoro o di previdenza o di assistenza obbligatorie
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. GUERRIERO ELEONORA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pe.c. indicato:
; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
C.F. indicato: con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar di IU (Rm) del Persona_1
22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma,
17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo p.e.c. indicato:
t); Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 11/3/2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ORDINANZA-INGIUNZIONE N. OI-
002398096, relativa all'atto di accertamento n. 0800.29/06/2022.0227378 del CP_1 29.06.2022 riferito all'anno 2018, dichiaratamente mai notificato, della somma complessiva di euro 5.256,00 e ORDINANZA-INGIUNZIONE N. OI-001301721, relativa all'atto di accertamento n. 0800.03/09/2018.0203380 del 3.09.2018 riferito all'anno 2017, mai CP_1 notificato della somma complessiva di euro 5.504,64, a titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/83, originate dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la omessa notifica degli atti di accertamento e l'intervenuta prescrizione.
Sulla scorta di tali motivi, adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Avellino, chiedendo: “in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ORDINANZA-INGIUNZIONE N. OI-002398096 e dell'ORDINANZA-INGIUNZIONE
N. OI-001301721, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte, stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995;
- Nel merito, disporre l'annullamento dell' ORDINANZA-INGIUNZIONE N. OI-002398096
e ORDINANZA-INGIUNZIONE N. OI-001301721, con riferimento all'atto di accertamento
n. 0800.03/09/2018.0203380 del 3.09.2018 riferito all'anno 2017 e all'atto di CP_1 accertamento n. 0800.29/06/2022.0227378 del 29.06.2022 riferito all'anno 2018 CP_1 previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del credito azionato;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed attribuzioni all'Avv. Eleonora Guerriero, che si dichiara antistatario”.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e CP_1 deduceva l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Accolta la istanza di sospensione della esecutività delle ordinanze impugnate, la causa, istruita solo documentalmente, alla odierna udienza di discussione, è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Dalla documentazione in atti è emerso che l' ha regolarmente notificato al trasgressore CP_1
i relativi provvedimenti di accertamento delle violazioni (nella fattispecie: il provvedimento di accertamento delle violazioni, riferito all'annualità 2017, contraddistinto da prot.
0800.03/09/2018.0203380 è stato notificato con raccomandata a/r in data CP_1
02.10.2018 (mediante ritiro del plico da parte del destinatario); il provvedimento di accertamento della violazione, riferito all'annualità 2018, contraddistinto da prot.
0800.29/06/2022.0227378, è stato notificato con raccomandata A.R. mediante CP_1 consegna al destinatario in data 17.7.2022) (v. doc. allegata in fasc. . CP_1
Tanto precisato, considerato che il mancato pagamento delle ritenute oggetto del primo atto di accertamento riguarda i mesi da marzo ad agosto 2017 e novembre 2017, il termine prescrizionale quinquennale ha iniziato a decorrere nel 2018, è stato tempestivamente interrotto dalla notificazione dell'avvenuto accertamento della violazione (atto di accertamento e diffida prot. n. prot. 0800.03/09/2018.0203380) in data 2.10.2018 CP_1 ed è rimasto sospeso per i tre mesi successivi ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, D.L.
463/1983.
Il termine quinquennale è poi nuovamente decorso a partire dal 2.1.2019 ed è rimasto sospeso dal 23.2.2020 al 31.5.2020, ossia per 98 giorni, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis,
D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con L. 24.4.2020 n. 27 (“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689.”), venendo quindi a scadere non più l'2.1.2024 bensì il 9.4.2024.
Il successivo atto interruttivo, ossia l'ordinanza ingiunzione n. OI-001301721 relativa ad atto di accertamento n. 0800.03/09/2018.0203380 del 03/09/2018 riferito all'anno 2017, CP_1
è stato notificato in data 15/2/2024 allorquando il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso.
Nemmeno può dirsi prescritto il credito portato nella ordinanza ingiunzione n. OI-
002398096 relativa ad atto di accertamento n.INPS.0800.29/06/2022.0227378 del
29/06/2022 riferito all'anno 2018, in quanto il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dall'atto di accertamento notificato il 17/7/2022, non essendo decorso il quinquennio alla data di notifica della ordinanza ingiunzione, pacificamente avvenuta il
15/2/2024.
4. In conclusione, alla luce delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo.
5. Le spese processali vanno poste a carico del ricorrente, in quanto soccombente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività professionale prestata, e pertanto nei valori minimi, in considerazione della non elevata complessità delle questioni trattate, per le tre fasi (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così decide:
- Respinge il ricorso;
- Condanna parte opponente alla refusione in favore dell' delle spese di lite, liquidate in CP_1
€ 1865,00 (euromilleottocentosessantacinque/00) per compensi, oltre accessori di legge..
Così deciso in Avellino, 13/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro