Ordinanza cautelare 11 febbraio 2011
Ordinanza collegiale 8 aprile 2011
Ordinanza cautelare 20 maggio 2011
Ordinanza collegiale 22 novembre 2011
Ordinanza collegiale 9 marzo 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 09/03/2012, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02358/2012 REG.PROV.COLL.
N. 08656/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8656 del 2010, proposto da: Soc. Napoli Tivù Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso Ferdinando Scotto in Roma, via Alessandro III, 6;
contro
il Ministero dello Sviluppo Economico, - Dipartimento Comunicazioni, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici é domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 29.03.10 recante il diniego all'assegnazione di un secondo multiplex per la regione Campania - ricorso riproposto a seguito di sentenza n. 9854/10 Tar Campania (Sede di Salerno);
e per l’esecuzione
dell’ordinanza cautelare n. 1875/2011 adottata il 20 maggio 2011 dal Tar del Lazio, sez. III-Ter, che ha ordinato al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni l’immediato e puntuale
riesame della vicenda dedotta in contenzioso con il ricorso in epigrafe,e, in subordine, per la nomina di un commissario ad CT che provveda in luogo dell’Amministrazione, e per la determinazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze n. 1875/2011 del 20 maggio 2011 e n. 9161/2011 del 22 novembre 2011;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la Sezione:
- con ordinanza n. 1875/2011 del 20 maggio 2011, attesa la presenza di sufficienti profili di fumus boni juris e ritenuta, altresì, la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile dedotto, ha accolto, ai fini del riesame, l’incidentale istanza cautelare ed ha ordinato al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni, l’immediato e puntuale riesame della vicenda dedotta in contenzioso con il ricorso in epigrafe, alla luce delle censure svolte coi motivi del ricorso in epigrafe indicato e in modo conforme alle richieste nello stesso formulate;
- con ordinanza n. 9161/2011 del 22 novembre 2011, in accoglimento dell’istanza di esecuzione dell’ordinanza n. 1875/2011, ha ordinato, per l’effetto, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni di darvi esecuzione nei tempi e modi ivi indicati; ha fissato in euro 100,00 (=cento) l’importo giornaliero da corrispondere a ciascuna ricorrente da parte del Ministero intimato per il ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza di cui sopra, da calcolarsi con le modalità ivi indicate; ha nominato, quale Commissario ad CT , nel caso di perdurante inerzia ed inottemperanza del Ministero intimato oltre il termine ad esso assegnato, il Prefetto di Roma o un suo delegato; ha rinviato la liquidazione del relativo compenso, a carico e a spese dell’Amministrazione inadempiente, una volta concluso l’incarico;
Considerato che, con istanza depositata in data 20 febbraio 20121, il dott. Vincenzo Greco, insediatosi quale Commissario ad CT , giusta decreto di nomina del Prefetto della Provincia di Roma, prot. n. 11607/2011 Gab del 23 gennaio 2012, ha chiesto la liquidazione del compenso in relazione all’attività svolta, conclusasi con l’adozione del decreto in data 8 febbraio 2012 con cui viene attribuito alla parte ricorrente il diritto d’uso temporaneo della frequenza canale 55 UHF;
Tenuto conto che il compenso per il Commissario ad CT , va liquidato ai sensi dell'art. 57, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (che rinvia alla disciplina degli ausiliari del magistrato), tenendo conto del valore della controversia e della complessità dell'incarico;
Ritenuto equo liquidare il compenso in favore dell’istante, sulla base anche di quanto previsto dall’art. 52 del richiamato d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, giusta quanto in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, liquida il compenso del Commissario ad CT in Euro 2.000,00 (duemila/00), e pone l'onere della relativa spesa a carico del resistente Ministero dello Sviluppo Economico.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2012
IL SEGRETARIO