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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 11714/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11714/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Andrea Pasquale Angiuli ( per Email_1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall' avv. Daniele De Leonardis ( t) per procura Email_2
generale alle liti in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: indebito pensionistico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, percettore della pensione definitiva n. 06101043, cat. AI,
premesso che con provvedimento del 19.6.2023, numero domus 2014966600174, notificato all'indirizzo pec del ricorrente in data 30.6.2023, avente ad oggetto “Comunicazione di
Riliquidazione Pensione n. 082-0900061101043 cat. AI decorrenza 1 luglio 2005 cod. fisc.
”, la Direzione Provinciale di Bari ha comunicato di aver C.F._1 CP_1
2 ricalcolato d'ufficio, a decorrere dal 1.7.2023 detta pensione, da cui sarebbe derivato un indebito pensionistico, relativo al decennio precedente, dell'importo lordo di € 2.039,84 da recuperare in favore dell'Istituto previdenziale (doc. 1) e che con successivo provvedimento,
di pari oggetto, del 20.6.2023, numero domus 2014952000114, notificato all'indirizzo pec del ricorrente in data 28.7.2023, la medesima Direzione Provinciale di Bari ha comunicato CP_1
che, per effetto della variazione dei dati di calcolo per riconoscimento supplemento di pensione liquidato in euro lordi 38,24 mensili con decorrenza 1 febbraio 2023, è derivato in favore del ricorrente un credito fino al 31 luglio 2023 di euro lordi 229,44 e che detto credito per l'importo netto di euro 216,73 è stato compensato a titolo di recupero parziale dell'indebito (rubricato al n. 00017781076), risultante dal provvedimento di cui al precedente paragrafo, ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito con conseguente condanna dell' a restituirgli l'importo netto di euro 216,73 oltre interessi legali, illegittimamente CP_1
trattenuti su arretrati da supplemento pensione, in parziale compensazione di indebito pensionistico non dovuto.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
CP_ Secondo la Corte di Cassazione “l' può rettificare le pensioni per via di errori di ogni natura
m a non può comunque recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione non
sia dipendente dal dolo del soggetto interessato” (cfr., Cass., sez. lav., n. 482/2017).
Analoghi principi sono espressi in ambito assistenziale (“In tema di indebita percezione di
prestazioni assistenziali, l'Ente erogatore può legittimamente attivare la procedura di recupero delle
somme soltanto qualora sia stato accertato il dolo dell'interessato, risultando invece preclusa ogni
azione restitutoria in presenza di buona fede e affidamento legittimo” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n.
28771/2018) e “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere congiunto di
quattro condizioni: a) pagamento delle somme in base a provvedimento formale e definitivo;
b)
comunicazione del provvedimento all'interessato; c) errore imputabile all'ente erogatore;
d)
insussistenza del dolo dell'interessato, o della omessa segnalazione di dati ignoti all' Difettando CP_1
anche una sola di tali condizioni, trova applicazione la regola generale della ripetibilità di cui all'art.
2033 c.c.”, cfr. Cass. Civ. n. 5984/2022) e pure condivisi dal resistente il quale, con propria
3 Circolare n. 47 del 16.3.2018, ha precisato che, “l'indebito pensionistico è irripetibile in presenza
delle seguenti condizioni:
- le somme indebite sono state corrisposte in base a formale provvedimento definitivo;
- il provvedimento che ha dato origine alla prestazione indebita è stato comunicato all'interessato,
- non vi è stata omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente erogatore”.
Nel caso in esame, secondo la ricostruzione fornita dall' il ricorrente proponeva il CP_1
24/01/2023 domanda di supplemento di pensione per vedersi riconoscere i contributi versati come imprenditore agricolo (CDCM) su pensione AI (ex Inpdai disciolto con art 42 L.
289/02), liquidata con decorrenza 07/2005 e mai ricostituita nei dati calcolo sino alla data di presentazione della domanda di supplemento di pensione. Per elaborare la domanda di supplemento, la procedura di liquidazione segnalava un errore ostativo nei DATI
della pensione. Conseguentemente l' ha provveduto ad aprire d'ufficio Pt_2 CP_1
domanda di ricostituzione contributiva 2014966600174 per individuare l'elemento ostatitivo la liquidazione del supplemento, rappresentando che nel caso di specie, l'elisione del SOST
provvisorio ha comportato la diminuzione del rateo di 22,39 euro che, moltiplicati per le mensilità e dalla decorrenza calcolo arretrati 07/2013 (in quanto per gli indebiti si retroagisce sino a 10 anni, perciò 10 anni indietro rispetto alla domanda 2014966600174 inserita d'ufficio il 19/06/2023), portano a quanto dovuto e non derivante da errore dell'ente, ma dalle comunicazioni provenienti a suo tempo dal datore di lavoro.
Si consideri che il ricorrente aveva proposto, in data 25.8.2023 ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale di Bari, rubricato al n° AMM/PEN 2023/63196, il quale ha CP_1
evidenziato l'originario errore di calcolo pur rigettando il ricorso (” in sede di elaborazione dei
dati di calcolo necessari al fine di liquidare la domanda di supplemento di pensione proposta nel 2023
dall'utente, è stata elisa (id est eliminata) una incongruente comunicazione relativa all'anno Pt_3
2004, incongruente rispetto all'O1M presente nei corretti flussi Emens e non rivista sin dalla
decorrenza della pensione nel 2005” e che, “ per tale ragione la ricostituzione ha generato una
diminuzione del rateo di pensione passata da 5.010,62 euro a 4.988,23 euro alla data di decorrenza
calcolo arretrati per l'indebito decennale rispetto alla domanda (07/2013)”, cfr., doc. n. 6 ricorrente).
4 Ad avviso del Tribunale, l'errore venuto alla luce solo a seguito della domanda di supplemento di pensione, dunque rilevato solo 18 anni dopo sulla scorta di dati documentali in suo possesso già dall'anno 2004 (Mod. Sost. e flussi Emens), esclude il dolo del ricorrente, essendo esclusivamente imputabile all'ente erogatore.
L' pertanto deve essere condannato alla restituzione della somma netta di € 216,73 CP_1
oltre interessi legali, in quanto illegittimamente trattenuta su arretrati da supplemento pensione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, parametri minimi, fase istruttoria esclusa.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito pensionistico disposto a carico del ricorrente con provvedimento del 20.6.2023; CP_1
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire al CP_1
ricorrente l'importo netto di € 216,73 oltre interessi legali da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo;
3) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario in € Pt_1
886,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI MO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 11714/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11714/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Andrea Pasquale Angiuli ( per Email_1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall' avv. Daniele De Leonardis ( t) per procura Email_2
generale alle liti in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: indebito pensionistico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, percettore della pensione definitiva n. 06101043, cat. AI,
premesso che con provvedimento del 19.6.2023, numero domus 2014966600174, notificato all'indirizzo pec del ricorrente in data 30.6.2023, avente ad oggetto “Comunicazione di
Riliquidazione Pensione n. 082-0900061101043 cat. AI decorrenza 1 luglio 2005 cod. fisc.
”, la Direzione Provinciale di Bari ha comunicato di aver C.F._1 CP_1
2 ricalcolato d'ufficio, a decorrere dal 1.7.2023 detta pensione, da cui sarebbe derivato un indebito pensionistico, relativo al decennio precedente, dell'importo lordo di € 2.039,84 da recuperare in favore dell'Istituto previdenziale (doc. 1) e che con successivo provvedimento,
di pari oggetto, del 20.6.2023, numero domus 2014952000114, notificato all'indirizzo pec del ricorrente in data 28.7.2023, la medesima Direzione Provinciale di Bari ha comunicato CP_1
che, per effetto della variazione dei dati di calcolo per riconoscimento supplemento di pensione liquidato in euro lordi 38,24 mensili con decorrenza 1 febbraio 2023, è derivato in favore del ricorrente un credito fino al 31 luglio 2023 di euro lordi 229,44 e che detto credito per l'importo netto di euro 216,73 è stato compensato a titolo di recupero parziale dell'indebito (rubricato al n. 00017781076), risultante dal provvedimento di cui al precedente paragrafo, ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito con conseguente condanna dell' a restituirgli l'importo netto di euro 216,73 oltre interessi legali, illegittimamente CP_1
trattenuti su arretrati da supplemento pensione, in parziale compensazione di indebito pensionistico non dovuto.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
CP_ Secondo la Corte di Cassazione “l' può rettificare le pensioni per via di errori di ogni natura
m a non può comunque recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione non
sia dipendente dal dolo del soggetto interessato” (cfr., Cass., sez. lav., n. 482/2017).
Analoghi principi sono espressi in ambito assistenziale (“In tema di indebita percezione di
prestazioni assistenziali, l'Ente erogatore può legittimamente attivare la procedura di recupero delle
somme soltanto qualora sia stato accertato il dolo dell'interessato, risultando invece preclusa ogni
azione restitutoria in presenza di buona fede e affidamento legittimo” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n.
28771/2018) e “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere congiunto di
quattro condizioni: a) pagamento delle somme in base a provvedimento formale e definitivo;
b)
comunicazione del provvedimento all'interessato; c) errore imputabile all'ente erogatore;
d)
insussistenza del dolo dell'interessato, o della omessa segnalazione di dati ignoti all' Difettando CP_1
anche una sola di tali condizioni, trova applicazione la regola generale della ripetibilità di cui all'art.
2033 c.c.”, cfr. Cass. Civ. n. 5984/2022) e pure condivisi dal resistente il quale, con propria
3 Circolare n. 47 del 16.3.2018, ha precisato che, “l'indebito pensionistico è irripetibile in presenza
delle seguenti condizioni:
- le somme indebite sono state corrisposte in base a formale provvedimento definitivo;
- il provvedimento che ha dato origine alla prestazione indebita è stato comunicato all'interessato,
- non vi è stata omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente erogatore”.
Nel caso in esame, secondo la ricostruzione fornita dall' il ricorrente proponeva il CP_1
24/01/2023 domanda di supplemento di pensione per vedersi riconoscere i contributi versati come imprenditore agricolo (CDCM) su pensione AI (ex Inpdai disciolto con art 42 L.
289/02), liquidata con decorrenza 07/2005 e mai ricostituita nei dati calcolo sino alla data di presentazione della domanda di supplemento di pensione. Per elaborare la domanda di supplemento, la procedura di liquidazione segnalava un errore ostativo nei DATI
della pensione. Conseguentemente l' ha provveduto ad aprire d'ufficio Pt_2 CP_1
domanda di ricostituzione contributiva 2014966600174 per individuare l'elemento ostatitivo la liquidazione del supplemento, rappresentando che nel caso di specie, l'elisione del SOST
provvisorio ha comportato la diminuzione del rateo di 22,39 euro che, moltiplicati per le mensilità e dalla decorrenza calcolo arretrati 07/2013 (in quanto per gli indebiti si retroagisce sino a 10 anni, perciò 10 anni indietro rispetto alla domanda 2014966600174 inserita d'ufficio il 19/06/2023), portano a quanto dovuto e non derivante da errore dell'ente, ma dalle comunicazioni provenienti a suo tempo dal datore di lavoro.
Si consideri che il ricorrente aveva proposto, in data 25.8.2023 ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale di Bari, rubricato al n° AMM/PEN 2023/63196, il quale ha CP_1
evidenziato l'originario errore di calcolo pur rigettando il ricorso (” in sede di elaborazione dei
dati di calcolo necessari al fine di liquidare la domanda di supplemento di pensione proposta nel 2023
dall'utente, è stata elisa (id est eliminata) una incongruente comunicazione relativa all'anno Pt_3
2004, incongruente rispetto all'O1M presente nei corretti flussi Emens e non rivista sin dalla
decorrenza della pensione nel 2005” e che, “ per tale ragione la ricostituzione ha generato una
diminuzione del rateo di pensione passata da 5.010,62 euro a 4.988,23 euro alla data di decorrenza
calcolo arretrati per l'indebito decennale rispetto alla domanda (07/2013)”, cfr., doc. n. 6 ricorrente).
4 Ad avviso del Tribunale, l'errore venuto alla luce solo a seguito della domanda di supplemento di pensione, dunque rilevato solo 18 anni dopo sulla scorta di dati documentali in suo possesso già dall'anno 2004 (Mod. Sost. e flussi Emens), esclude il dolo del ricorrente, essendo esclusivamente imputabile all'ente erogatore.
L' pertanto deve essere condannato alla restituzione della somma netta di € 216,73 CP_1
oltre interessi legali, in quanto illegittimamente trattenuta su arretrati da supplemento pensione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, parametri minimi, fase istruttoria esclusa.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito pensionistico disposto a carico del ricorrente con provvedimento del 20.6.2023; CP_1
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire al CP_1
ricorrente l'importo netto di € 216,73 oltre interessi legali da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo;
3) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario in € Pt_1
886,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI MO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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