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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/05/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Elena SOLLAZZO Presidente
Dott.ssa Biancamaria BIONDO Giudice Relatore
Dott. Ludovico ROSSI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da nata il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Zanotto del Foro di Padova, con studio in
Padova, via L. C. Farini n. 2, giusta procura allegata al ricorso nei confronti di
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Vicenza.
avente ad oggetto: “rettificazione dell'attribuzione di sesso ai sensi della legge n. 164/1982”
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti:
1 - accertare che parte attrice è di sesso psichico maschile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- per l'effetto, attribuire a nata il [...] in [...] il sesso Parte_1 maschile ed il nome di con conseguente possibilità di sottoporsi agli interventi chirurgici Pt_2 necessari per il completamento dell'affermazione di genere e ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- disporre e conseguentemente attribuire a nata nil 14/01/1996 in ARZIGNANO Parte_1
(VI) il sesso maschile ed il nome di;
Parte_3
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzignano (VI) di effettuare la rettificazione
e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al N. 64 parte 1 serie
A - anno 1996 - Comune di ARZIGNANO (VI), nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia Pt_1 rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso Pt_2 in;
Parte_3
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome “ ed il nome completo sia pertanto;
Pt_2 Parte_3
- per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera Università di Padova, prendano atto della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo onde consentire la Parte_3 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie.
Con rifusione di compensi, onorari, spese, oneri ed accessori come per legge”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: conclude per l'accoglimento del ricorso
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. in data 28.11.2024, esponeva: - che non Parte_1 era coniugata, né aveva figli;
- che, sin dall'età infantile, aveva avvertito di possedere una identità di genere maschile, contrapposta al proprio sesso biologico;
- che la presa di coscienza in ordine alla difformità delle proprie caratteristiche psichiche rispetto a quelle biologiche, l'aveva indotta ad intraprendere il percorso di cambio di genere;
- di essersi, infatti, rivolta dapprima al dr.
medico e psicoterapeuta, che formulava diagnosi di disforia di genere e, Persona_1 successivamente, all'Ospedale Policlinico S. Martino di Genova, sottoponendosi a partire da novembre 2023 a terapia ormonale sostitutiva con l'assistenza della prof.ssa di Persona_2 essere poi stata presa in carico dall'Azienda Ospedale – Università di Padova, seguita dal dr.
[...] per la parte psicologica e dal prof. per la prosecuzione del CP_2 Persona_3 trattamento ormonale sostitutivo;
- che sia lo psicologo che l'endocrinologo della struttura pubblica, nelle loro relazioni, avevano confermato nei suoi confronti la diagnosi di transessualità,
l'assenza di patologie psichiatriche e la necessità, per il suo benessere, di proseguire e completare il percorso di transizione da donna a uomo attraverso tutti i trattamenti indicati allo scopo;
- che era determinata a proseguire la terapia ormonale ed il trattamento mascolinizzante già in atto.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva, anche alla luce del recente pronunciamento della
Corte Costituzionale (n. 143 del 2024), che fosse dichiarato il suo diritto a completare il percorso di transizione da donna a uomo attraverso i trattamenti necessari ad adeguare i propri caratteri sessuali da femminili a maschili, senza necessità di ulteriore atto o provvedimento autorizzativo;
chiedeva altresì che il Tribunale, contestualmente, disponesse la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile, attribuendole il prenome “ . Pt_3
***
La domanda di rettificazione ed attribuzione di sesso svolta dalla parte ricorrente è fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che la transessualità irreversibile - intesa come situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto - legittimi la persona interessata a chiedere la 3 rettificazione del proprio sesso anagrafico in modo da renderlo coerente alla personalità psico - sessuale effettiva.
La materia è stata regolamentata dapprima dalla legge 164 del 1982, dettante “norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” e successivamente dall'art. 31 del decreto legislativo
1.9.2011 n. 150 che recita:
“1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
4-bis. Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
4
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898 “.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 161 del 1985, sottolineava come la legge 164/1982, allora da poco varata, si collocasse nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana.
Affermava, in tale sede la Corte: "Nel transessuale (..) l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica. (...) Ciò che conta (..) è che l'intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza dei casi a ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche".
La Corte, dopo aver affermato che il legislatore ha accolto una concezione di identità sessuale che non conferisce più esclusivo rilievo agli organi sessuali, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale e che il transessuale, più che compiere una scelta, obbedisce al suo vero istinto, aggiungeva: "...il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire l'intervento chirurgico risolutore e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso".
Dalla documentazione dimessa in atti risulta che si è sottoposta ad Parte_1 approfonditi esami medici e psicologici dai quali è emersa la diagnosi di disforia di genere, la necessità che l'interessata prosegua e completi il percorso di transizione da donna a uomo, eventualmente anche attraverso i necessari interventi chirurgici, la correttezza della terapia ormonale in atto e le oggettive mutazioni dei caratteri sessuali che da tale terapia sono derivate.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto il libero interrogatorio della parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda, dichiarandosi consapevole delle conseguenze irreversibili della transizione ad effettuare e confermando di agire da anni, in ogni contesto sociale, come persona di sesso maschile. 5 Non risultano dagli atti, a carico dell'interessata, patologie psichiatriche o alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni rese dall'interessata in sede di interrogatorio, ritiene il Collegio che possa essere disposta, come richiesto, la rettifica del sesso anagrafico di e che sia superfluo, in Parte_1 considerazione della completezza delle indagini effettuate e della durata del periodo di osservazione compiuto, procedere all'espletamento di apposita CTU.
Invero, sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale hanno chiarito che l'intervento chirurgico volto alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell'individuo non è da ritenersi prodromico e dunque necessario, rispetto alla modificazione degli atti anagrafici.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha stabilito che alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 legge 164 del 1982, nonché del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015 ha così stabilito: Il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al 6 procedimento di rettificazione –come prospettato dal rimettente - , ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico .
Da ultimo, sempre la Corte Costituzionale, con sentenza n.180/2017, ha ribadito la non obbligatorietà dell'intervento chirurgico al fine dell'acquisizione di una nuova identità di genere, dichiarando: “non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 14 aprile 1982, n. 164, censurato, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante. Infatti, è possibile un'interpretazione della disposizione censurata compatibile con i valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana. Essa è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale, le quali hanno riconosciuto che
l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale. In particolare, la sentenza n.
221 del 2015 ha riconosciuto che la disposizione censurata costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) (sentt. nn. 161 del 1985, 221 del 2015)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile, avanzata dalla parte ricorrente, a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici, che comunque non ha escluso di voler affrontare nel prossimo Parte_1 futuro.
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile, in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e
7 qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente femminile in soggetto maschile.
La rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione, nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legata alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva, deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1 anche il nuovo prenome, dalla stessa indicato, di “ , con le conseguenti variazioni. Pt_3
Si sottolinea, infine, che alcun provvedimento deve emettersi in punto di autorizzazione della parte ricorrente ad effettuare i trattamenti medici e chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Al riguardo, preme osservare come sia intervenuta, medio tempore, pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (sentenza Corte
Costituzionale n. 143/2024).
8 La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la Corte sottolinea che “detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina” con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo, anche qualora le
9 modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, quindi, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024, è inammissibile.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente quale , di sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso Parte_3 operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali: trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) attribuisce a , nata ad [...] il [...], il sesso maschile, nonché Parte_1 il prenome di “ e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pt_3
Arzignano di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome “ ” sia Pt_1 letto e inteso “ ; Pt_3
2) dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
“ ; Pt_3
3) dichiara che nulla deve disporsi in punto di autorizzazione della parte ricorrente ai trattamenti medici e chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere
10 direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024;
4) nulla per le spese.
Vicenza, così deciso in camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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