Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 430/2025 promossa da
AGRISUD CANICATTI' S.R.L.S. UNIPERSONALE, in persona dell'amministratore unico sig.
LL CH, in proprio e nella suddetta qualità, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Giardina, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad ordinanza - ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 6.02.2025, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-002958220, chiedendo dichiararsene l'illegittimità e, per l'effetto, disporsi il suo annullamento. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza qui impugnata. Con compensazione delle spese.
_________________________
Si dà atto che, in sede di costituzione, l'INPS ha rappresentato di aver disposto in autotutela l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione qui impugnata e ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere;
a seguire, la parte ricorrente si è associata – seppure in via subordinata - alla suddetta richiesta, essendo venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
A questo proposito, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno assimilato la cessazione della materia del contendere all'estinzione, riconducendola alla natura processuale per sopravvenuto difetto di interesse con conseguente inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. 18.05.2000, n. 368 e Cass. 28.09.2000, n. 1048).
La statuizione sulle spese va effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone la verifica della fondatezza del ricorso depositato dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo, atteso che l'annullamento in autotutela dell'ordinanza – ingiunzione qui opposta è intervenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Per le suesposte ragioni, va disposta la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'INPS al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 30 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo