Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1110/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/3/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino
Bixio n. 30, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CLARA Parte_2 C.F._2
MECACCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Grosseto (GR), via della Pace
n. 283, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e saranno domiciliati prevalentemente presso l'abitazione della madre, che rimarrà assegnata a quest'ultima, posta in
Viareggio frazione Torre del Lago Puccini Via Renzo Zia n. 10/A;
3) i figli minori frequenteranno i genitori secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alla domenica sera dopo la cena (indicativamente ore 21/21,30 durante l'anno scolastico, fino alle ore 24 in estate). Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: a - durante l'anno scolastico, i figli staranno con il padre: i) nei primi sei mesi dalla sottoscrizione del ricorso, per garantire il minor impatto a seguito del
1
ii) trascorso il periodo di sei mesi dalla sottoscrizione del ricorso, due pomeriggi dall'uscita dal lavoro al giorno successivo all'ingresso a scuola nella settimana in cui non trascorrerà con loro il fine settimana;
iii) nei primi sei mesi dalla sottoscrizione del ricorso, un pomeriggio dall'uscita da scuola a dopo cena nella settimana in cui trascorrerà con loro il fine settimana;
iiii) trascorso il periodo di sei mesi dalla sottoscrizione del ricorso, un pomeriggio dall'uscita da scuola al giorno successivo all'ingresso a scuola nella settimana in cui trascorrerà con loro il fine settimana.
Quando non vi è frequenza scolastica, rimarrà in vigore il calendario ordinario previsto durante l'anno scolastico, ferma restando la partecipazione da parte dei figli a centri estivi o comunque attività che saranno concordate dai genitori ed i periodi continuativi in coincidenza con le ferie dei genitori.
Per garantire una continuità nell'organizzazione, i bambini saranno accompagnati a scuola da parte del genitore con il quale pernotteranno.
Nel caso in cui uno dei genitori debba assentarsi per motivi lavorativi per più di tre giorni consecutivi, è sufficiente una comunicazione, anche verbale, con l'altro genitore.
Le festività saranno disciplinate come segue: - 1 novembre e 8 dicembre ad anni alterni con la madre o il padre;
- 25 aprile e 1 maggio ad anni alterni con la madre o il padre;
- durante le vacanze natalizie una settimana con ogni genitore, alternando la settimana comprensiva del Natale con quella comprensiva dell'Epifania e - quindi - dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dal 31 mattina al 6 gennaio con l'altro. Resta inteso che la settimana continuativa verrà effettuata laddove venga organizzato un periodo di vacanza con pernottamento fuori casa, in caso contrario sarà previsto un pernottamento con l'altro genitore;
- le vacanze pasquali potranno essere suddivise in due periodi di pari durata oppure trascorse interamente dai figli con ognuno dei genitori ad anni alterni. Nella prima ipotesi il giorno di Pasqua e di Pasquetta sarà trascorso dai bambini con ogni genitore alternativamente rispetto al giorno di Natale e Santo Stefano;
- durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ognuno dei genitori periodi anche non consecutivi di due settimane.
Ad anni alterni, ogni genitore trascorrerà con i figli la settimana di Ferragosto che costituirà una delle due settimane previste per le vacanze estive.
Il compleanno dei figli sarà trascorso con i due genitori congiuntamente se possibile, altrimenti in alternanza.
In caso di malattia dei figli, il genitore che in quel momento li ha con sé si obbliga ad informare immediatamente l'altro ed a consentirgli di fare visita al bambino malato. Qualora la malattia intervenga quando il figlio si trova con il padre, quest'ultimo lo riporterà dalla madre, laddove possa essere spostato;
qualora ciò non sia possibile, sarà la madre a recarsi presso l'abitazione del padre.
In ogni caso, i genitori si impegnano ad ispirare il loro rispettivo comportamento alla massima collaborazione nell'interesse della salute e del benessere dei figli. I figli saranno accompagnati alle visite mediche di routine ed a quelle specialistiche dalla madre e/o dal padre (doc. 14);
4) il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli a mezzo bonifico bancario Pt_2 entro il 5 di ogni mese la somma mensile ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 800,00 (€ 400,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle disciplinate nel Protocollo sottoscritto in data 7.10.2020 e qui sinteticamente riportato: “a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - spese mediche urgenti e necessarie;
- trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche
2 prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); - tickets e spese farmaceutiche;
- tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche didattiche;
- spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- spese per progetti curriculari scolastici;
- spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); - ripetizioni;
- stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); - spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); - gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; - scuole e università private;
- baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); - viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); - attività ludico-ricreative (centri estivi); - cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per Comunione, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”.
Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i genitori in ragione della metà, così come dell'Assegno Unico ed Universale, comprensivo delle eventuali detrazioni fiscali;
5) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, i coniugi convengono di far rientrare nelle condizioni della separazione le seguenti attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento della proprietà di beni immobili, dando atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari e dichiarando di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all'Agenzia delle Entrate-Servizio di Pubblicità Immobiliare. Di conseguenza le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art. 1.1- Consenso ed oggetto: il Sig. C.F. , nato ad [...]_3
Orbetello il 7.5.1978, residente in Viareggio frazione Torre del Lago Puccini Via Renzo Zia n. 10/A, dichiara di cedere e trasferire come, in effetti cede e trasferisce, alla Sig.ra C.F. Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], residente in [...]
Via Renzo Zia n. 10/A, i diritti di un mezzo pro indiviso della piena proprietà della porzione lato mare di un fabbricato bifamiliare, di nuova costruzione, elevata a tre piani fuori terra compreso il terrestre, posta in Comune di Viareggio frazione Torre del Lago Puccini Via Renzo Zia n. 10/A, e
3 precisamente: unità immobiliare ad uso di civile abitazione, da interrato a tetto, composta al piano interrato, a cui si accede da scala interna, da ampio vano ad uso cantina e servizio igienico;
al piano terra da ingresso-soggiorno, cucina-pranzo, disimpegno e servizio igienico;
al piano primo, a cui si accede attraverso scala interna, da disimpegno-vano scala, tre camere e stanza da bagno;
al piano secondo, anch'esso raggiungibile da scala interna, da locale di sgombero mansardato. L'unità è corredata al piano terra da una resede in proprietà esclusiva su tre lati, recintata, in parte pavimentata ed in gran parte ad uso giardino;
al piano primo da ampio balcone sul fronte del fabbricato;
al piano secondo da un balcone sul fronte del fabbricato. Vi si accede direttamente dalla
Via Renzo Zia attraverso accesso pedonale e carrabile, passo pedonale e carrabile scoperti su resede in proprietà esclusiva. Vi confinano Via Renzo Zia, beni , beni - Persona_1 Persona_2
, beni , salvo se altri e come meglio in fatto. Persona_3 Persona_4
L'unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune Censuario di Viareggio al giusto conto, foglio 45, particella 347 subalterno 10, zona censuaria U, categoria A/3, classe 6°, consistenza
8,5 vani, superficie catastale totale 165 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 150 mq, rendita catastale € 1.270,87.
Tali dati sono derivanti da Variazione per ampliamento-Variazione toponomastica n. 10577.1/2025, pratica n. LU0010577 del 3.2.2025 in atti dal 4.2.2025.
Art. 1.2- Conformità catastale: la parte cedente quale intestataria delle predette unità immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co. 1 bis L. 27 febbraio 1985 n. 52, quale risulta aggiunto dal co.
14 dell'art.19 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che la planimetria catastale depositata in atti corrisponde allo stato di fatto ed in particolare non sussistono difformità rilevanti tali da dar luogo alla presentazione di nuova planimetria catastale e la parte cessionaria ne prende atto senza avere niente ad eccepire per averne verificato con tecnico di fiducia di entrambe le parti (doc. 12).
Art. 1.3- Provenienza: l'unità immobiliare è pervenuta al Sig. per i diritti pari ad Parte_2 un mezzo pro indiviso dell'intero con Atto di Compravendita ai rogiti Dott. , Notaio Persona_5 in Viareggio, Repertorio 143503 - Raccolta 10009, stipulato in data 20 Agosto 2009, registrato a
Viareggio il 20 Agosto 2009 al n° 3388 Serie 1T e trascritto a Lucca il 25 Agosto 2009 al Registro
Generale n° 15024 - Registro Particolare n° 9362.
Art. 1.4- Urbanistica ed Edilizia: la parte cedente, per quanto di propria spettanza, ai fini del D.P.R.
n. 380 del 2001 e della L. n. 47 del 1985, s.m.i., in qualità di proprietaria, ai sensi degli artt. 38, 47
e 48 D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, dichiara che l'unità immobiliare consistente in porzione lato mare di un fabbricato bifamiliare, è stata edificata in esecuzione del Permesso di
Costruire n° 356, rilasciato dal Dirigente del Settore n° 5 - Urbanistica - Edilizia Privata - S.U.A.P. del Comune di Viareggio, in data 20 Dicembre 2006, riguardante “Realizzazione di fabbricato bifamiliare a completamento della volumetria”. Successivamente per l'unità immobiliare sono stati richiesti i sotto citati titoli autorizzativi/atti amministrativi:
- Permesso di Costruire n° 379 del 23 Ottobre 2007, rilasciato dal Dirigente del Settore n° 6 -
Sviluppo Economico, Ufficio Edilizia Privata e S.U.A.P. del Comune di Viareggio, riguardante
“Variante in corso d'opera al P.D.C. n° 356/2006”;
- Autorizzazione Paesaggistica n° 14 del 27 Gennaio 2009, rilasciata dal Dirigente del Settore n° 6
- Sviluppo Economico, Ufficio Edilizia Privata e S.U.A.P. del Comune di Viareggio, riguardante
“Variante in corso d'opera ai P.D.C. n° 356/2006 e n° 397/2007”;
4 - Denuncia di Inizio Attività n° 420 del 27 Febbraio 2009, presentata al Dirigente del Settore n° 6 -
Sviluppo Economico, Ufficio Edilizia Privata e S.U.A.P. del Comune di Viareggio, riguardante
“Variante in corso d'opera ai P.D.C. n° 356/2006 e n° 397/2007 - Modifiche interne ed esterne al fabbricato di civile abitazione”.
Le opere ed interventi edilizi relativi alla realizzazione dell'unità immobiliare sono stati ultimati in data 14 Luglio 2009, come risulta dal modello di Ultimazione dei Lavori presentato al Comune di
Viareggio, Settore n° 6 - Sviluppo e S.U.A.P., ai sensi della Controparte_1
L.R.T. 3 Gennaio 2005 n. 1 e ss.mm.ii., protocollo generale n° 50391 del 16 Luglio 2009, unitamente al modello del Certificato di Conformità ed al modello di Attestazione di Abitabilità o Agibilità (doc.
13).
Art. 1.5- Garanzie: le parti dichiarano di essere edotte della normativa sugli impianti di cui al D.M.
Sviluppo economico n. 37 del 2008 e che gli impianti esistenti dell'unità immobiliare, tubazione gas metano, idro-termo-sanitario, solare, condizionamento estivo ed elettrico, sono provvisti della certificazione che assicura la conformità degli stessi alla normativa vigente in materia.
Art. 1.6- Attestato di prestazione energetica: in conformità all'art. 6 co. 3 D. Lgs. 19 agosto 2005
n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'edificio comprensiva del seguente Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) che si allega in originale al presente ricorso, formandone parte integrante. L'unità immobiliare è classificata dall'Attestato di Prestazione Energetica in Classe “F”.
Tale attestato è stato emesso in data 4.2.2025 dal Geometra C.F. Controparte_2 C.F._5
, in qualità di Certificatore Energetico (D.P.R. 75/2013), ai sensi del D.Lgs. 192/05 e
[...] successive modifiche ed integrazioni. L'Attestato di Prestazione Energetica - Edifici residenziali -
Codice identificativo n. è stato trasmesso telematicamente alla Regione Toscana il NumeroD_1 giorno 4.2.2025 tramite il portale SIERT - Sistema Informativo efficienza Energetica Regione
Toscana – APE all'indirizzo corredato dal contributo Email_1 per attività di monitoraggio e controllo ex art. 23 octies L.R. 39/2005 n. n. 000107415. La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che tale Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. La parte cedente dichiara, infine, che successivamente alla data di rilascio, non sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione che abbiano modificato la classe energetica dell'edificio.
Art.
2- Condizioni economiche del trasferimento: le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti e delle reciproche poste dare/avere, per il presente trasferimento la Sig.ra corrisponderà al Sig. la somma di € Pt_1 Pt_2
130.706,00 a mezzo bonifico bancario entro i tre giorni successivi all'udienza di comparizione delle parti avanti il Tribunale di Lucca ed estinguerà entro lo stesso termine il mutuo contratto in data 20 agosto 2009 con per l'importo residuo di € 108.586,20 in data 31 dicembre Controparte_3
2024 rinunciando sin d'ora e per il futuro a richiedere il rimborso in ragione della metà al marito.
Art.
3- Rinuncia all'ipoteca legale: la parte cedente e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilascia sin da ora
5 ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
4- Dichiarazioni fiscali: al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo
1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Per quanto occorrer possa, la parte cessionaria richiede l'applicazione nella misura ridotta dell'imposta di registro al 2%, trattandosi di prima casa.
Art.
5- Effetti pubblicitari: le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel ricorso e nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
6) i coniugi convengono che gli attuali importi dei conti correnti alla data del 31.1.2025 (MPS n.
9594 cointestato € 7678,00; MPS n.13229 € 36.748,00, BNL n. 298 € 103.769,00) saranno suddivisi in ragione della metà, che alla data del 31.1.2025 risulta essere pari a circa € 74.000,00, con versamento che sarà effettuato contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
I titoli in comunione dei beni intestati a e giacenti nel portafoglio BNL con Parte_1 controvalore al 31.1.2025 di € 16.556,00 saranno liquidati e l'importo diviso a metà tra i coniugi con versamento da effettuarsi entro e non oltre la data di comparizione delle parti avanti il Tribunale di Lucca;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano al mantenimento reciproco. A seguito del puntuale adempimento delle condizioni di cui ai precedenti cap. 5 e 6 i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e di aver risolto ogni questione economica nascente dal matrimonio tra di loro incorsa;
8) le spese di lite rimangono integralmente compensate tra le parti, mentre tutte le spese tecniche che richiederà il Geom. , al quale veniva conferito incarico congiunto, saranno pagate Controparte_4 dalle parti per la quota della metà ciascuna;
9) le condizioni indicate nel presente atto sono immediatamente operative con la sottoscrizione del ricorso, anche prima della pronuncia della sentenza da parte di codesto Tribunale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Monte Argentario (GR) il 16/9/2006, dal quale sono nati i due figli (nato l'[...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - Per_6 Per_7 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. All'udienza del 21/5/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
6 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Monte Argentario (GR) in data 16/9/2006, debitamente
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monte Argentario (GR) all'Atto
Numero 9, Parte II, Serie A, dell'Anno 2006, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del
21/5/2025;
d) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
e) SPESE DI LITE al definitivo;
7 f) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Monte Argentario (GR) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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