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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 205/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. 11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 16/01/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PIEROBON REGINA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. MAGGIO FABIO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande dedotte dalla ricorrente, delle difese e richieste avanzate dal convenuto, rilevato che all'udienza del 08.04.2025 le parti raggiungevano il seguente accordo:
“ - Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
- a week-end alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a
scuola; metà delle vacanze natalizie, di cui la settimana di Natale con la madre e la settimana
di Capodanno con il padre, in modo tale che il figlio possa stare con la madre dall'inizio delle
vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 27 dicembre, mentre con l'altro genitore dal
primo pomeriggio del 27 dicembre sino a fine vacanza;
- le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno tra i genitori;
- ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane consecutive, durante le vacanze
estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di
ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà il padre a decidere il periodo in cui
terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà alla madre;
- il padre verserà alla madre a titolo di concorso al mantenimento del figlio la Per_1
somma mensile di € 1.550,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno
5 di ogni mese, con decorrenza da gennaio 2025, oltre il 60% delle spese straordinarie come
da protocollo in uso presso questo tribunale per la durata di 1 anno, decorso l'anno da aprile
2026 le spese straordinarie verranno divise per metà ciascuno;
- l'assegno unico ed universale verrà integralmente percepito dalla signora Pt_1
- spese di lite compensate.”
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
- a week-end alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
metà delle vacanze natalizie, di cui la settimana di Natale con la madre e la settimana di Capodanno con il padre, in modo tale che il figlio possa stare con la madre dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 27 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 27 dicembre sino a fine vacanza;
- le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno tra i genitori;
- ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà il padre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà alla madre;
3. Il padre verserà alla madre a titolo di concorso al mantenimento del figlio la Per_1
somma mensile di € 1.550,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno
5 di ogni mese, con decorrenza da gennaio 2025; oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale per la durata di 1 anno, decorso l'anno, da aprile
2026, le spese straordinarie verranno divise nella misura di metà ciascuno;
4. Si dà atto che l'assegno unico ed universale verrà integralmente percepito dalla signora
Pt_1
5. spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 08/04/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani