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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/05/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 237/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
GIURISDIZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 237 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
nato a [...] il [...], , con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dall'Avv. MARIA GRAZIA SINI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in Via Leonardo Da Vinci n. 40, e Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F. con il patrocinio
[...] C.F._2 dell'Avv. FRANCESCA LISBONA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Milano in Via F. Melzi D'Eril n. 7;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
« - I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- la casa coniugale sita in Siniscola (NU) - Fraz. La Caletta, via Deledda, resterà assegnata all'Addis, avendo la già trasferito la propria residenza altrove;
Parte_2
- i ricorrenti si danno reciprocamente atto che il presente accordo soddisfa le esigenze abitative, economiche e familiari di entrambe le parti e si impegnano a comportarsi secondo correttezza e buona fede nel darvi esecuzione e rispettarne il contenuto;
- fatto salvo quanto previsto dalle condizioni indicate nel presente ricorso, in particolare con il pagamento della somma di euro 13.000,00 come indicata, i coniugi dichiarano di aver già provveduto
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a definire qualsiasi rapporto economico tra loro, e di non avere più nulla a pretendersi reciprocamente l'uno dall'altra a nessun titolo».
Conclusioni del PM:
«V° esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.03.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio in Aversa il 23.04.1994; che dall'unione sono nate due figlie: , l'11.03.1995 e il 18.09.1997, maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2 che entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente;
che l' si è impegnato a versare, Pt_1
entro la data fissata per l'udienza di comparizioni delle parti, la somma di 13.000,00 € a favore della
, ad integrazione della somma già versata in sede di separazione;
che il Tribunale di Nuoro Parte_2
con decreto del 21.06.2021 ha omologato la separazione dei coniugi.
Ciò premesso, i ricorrenti, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 13.05.2025, le parti presenti personalmente, hanno confermato il ricorso congiunto e hanno confermato di non volersi riconciliare.
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2. La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, nonché ad accertare che le altre condizioni dell'accordo non siano in contrasto con le norme imperative e di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale e dal conseguente decreto di omologa è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale e i coniugi, all'udienza di comparizione delle parti, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
3. Le condizioni di divorzio indicate nel ricorso non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
4. rilevato il carattere congiunto del ricorso, non vi sono spese di lite da rimborsare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
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1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Aversa il 23.04.1994, tra nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Parte_2
a AVERSA (CE) il 26.01.1967, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Aversa, atto n. 34, parte II, serie A – anno 1994, prendendo atto delle condizioni congiunte di divorzio riportate in epigrafe.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) non vi sono spese di lite da rimborsare.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 19.5.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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