Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
di RG 22374 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO sezione VIII civile
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Dott. Maria Rita Cordova Presidente
Dott.ssa Giulia Sicignano Giudice
Dott.ssa Cristina Bassi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato il 13.06.2024 e iscritta al n. 22374/2024 pendente tra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) in proprio e quale madre esercente la potestà CodiceFiscale_1 genitoriale di nata a [...] il Persona_1
31.7.2023 (C.F. ) C.F._2
ricorrente nei confronti di
, cod. fisc. nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
18.12.1990
, cod. fisc. nato a [...] il Parte_2 C.F._4
23.11.2014
cod. fisc. nata il [...], Parte_3 C.F._5
entrambi in persona della madre come sopra Controparte_1 identificata
Resistenti contumaci
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO – (cfr. visto del 02.09.2024)
1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 13.06.2024, la parte ricorrente in Parte_1 proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore a dedotto Persona_1
di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il Sig. ; CP_2
che nel dicembre 2022 veniva a conoscenza di essere incinta;
che il sig. era separato di fatto dalla signora CP_2 CP_1 dal quale matrimonio sono nati i figli minori e
[...] Parte_2
; Parte_3
che durante la gestazione, in data 01.06.2023 il sig. CP_2 decedeva;
che con ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Milano, la istante chiedeva ed otteneva inaudita altera parte provvedimento in forza del quale è stato ordinato“[…]all'Azienda Socio-Sanitaria Santi RL e Paolo di Milano via Rudinì n. 8, di procedere al prelievo di reperto di sangue e sul corpo del sig. nato a [...] il [...], deceduto a CP_2
Milano il 1.6.2023 “da effettuarsi alla presenza del CTU nominato nella persona del dott. con studio in Bresso via De Amicis n. Persona_2
10 al fine di assistere ai necessari prelievi dei reperti biologici (sangue o altro materiale biologico adeguato alla comparazione e al test del DNA) , di prendere in consegna i materiali repertati, di procedere alla corretta conservazione dei campioni al fine di preservare la prova per un instaurando giudizio”;
a seguito della corretta instaurazione del contraddittorio, sia pure nella contumacia delle parti convenute, il provvedimento di cui sopra è stato confermato;
che in data 31.07.2023 è nata Persona_1
alla luce di quanto sopra argomentato, la parte ricorrente ha promosso il presente procedimento volto alla dichiarazione giudiziale di paternità ove ha rassegnato le seguenti conclusioni
“nel merito, accertare e dichiarare che l'attrice ha intrattenuto una relazione con il Sig. e comunque accertare e dichiarare che, da tale CP_2 relazione, in data 31.7.2023 è nata la bimba di nome Persona_1
(C.F. ) e dichiarare che il Sig.
[...] C.F._2 CP_2
è il padre biologico della minore suddetta;
[...]
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita”.
2 A seguito della fissazione dell'udienza con decreto del 09.08.2024, la ricorrente provvedeva alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle parti resistenti che non si costituivano in giudizio.
La ricorrente provvedeva al deposito della memoria istruttoria.
All'udienza del 20.11.2024 il procuratore della parte ricorrente depositava una missiva via e-mail pervenuta dalla resistente che dava atto Controparte_1 della volontà di non partecipare al processo e di non aver nessuna ragione per opporsi al riconoscimento della piccola Per_1
Sempre in sede di udienza del 20.11.2024, il Giudice disponeva procedersi a CTU genetica al fine di verificare la compatibilità tra il profilo genetico della minore con quello del defunto Persona_1 CP_2 nominando CTU il dott.
[...] Persona_2
In data 30.01.2025, il CTU ha depositato la relazione peritale della quale si riportano le conclusioni: “Dal confronto diretto dei profili dei soggetti interessati è emersa una piena compatibilità genetica tra il profilo di Persona_1
e quello relativo a .
[...] CP_2
Dal calcolo biostatistico effettuato sui profili risultati compatibili tra loro, tenendo altresì conto del profilo della madre Parte_1 emergono indicazioni decisive a favore dell'ipotesi di paternità (probabilità di paternità ); in altre parole PartitaIVA_1 Persona_1 [...]
è la figlia biologica di e di ” Per_1 CP_2 Parte_1
(cfr. pag. 10 della CTU).
All'udienza del 18.03.2025, la parte ricorrente chiedeva di rimettere la causa al Tribunale per la decisione rinunciando a qualunque ulteriore termine a difesa atteso che trattasi di questione sul solo status.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 276 c.c. (come modificato dalla L. 219/2012 e dal d. lgs. 154/2013) prevede che il legittimato passivo rispetto all'azione volta alla dichiarazione giudiziale di paternità è il presunto genitore ovvero in mancanza i suoi eredi. Ne consegue la legittimazione passiva di (moglie del de cuius) e Controparte_1 di e (figli del de cuius). Il contraddittorio, Parte_2 Parte_3 pertanto, sia pure nella contumacia delle parti resistenti cui è stato ritualmente notificato l'atto introduttivo del presente procedimento, è correttamente instaurato.
Dagli accertamenti istruttori esperiti, poi, nell'ambito del presente procedimento è emersa chiaramente la paternità di rispetto a CP_2 [...]
(cfr., sul punto, la relazione peritale di CTU). Persona_1
La domanda della parte ricorrente di dichiarazione giudiziale di paternità è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
3 Dovrà, altresì, essere ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, luogo di nascita della minore, di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 277 c.c. e dell'art. 49 del D.P.R. 396/2000.
Spese di lite
Stante la necessità del presente procedimento e la mancata costituzione della parte resistente che – con consapevole comportamento – non ha aggravato il giudizio, nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite che sono irripetibili.
PQM
Il Tribunale di Milano, sezione VIII civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG 22374/2024, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa
DICHIARA che ata a Milano il Persona_1
31.07.2023 è la figlia di nato il [...] in [...] CP_2
(deceduto in Milano il 01.06.2023);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 277 c.c. e dell'art. 49 del D.P.R. 396/2000.
DICHIARA irripetibili le spese di lite;
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per l'annotazione sull'atto di nascita della minore (atto N. Persona_1
1857 parte 2 serie B volume R01 – anno 2023 Comune di Milano).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della VIII sezione civile del 08.04.2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Cristina Bassi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Cordova
4