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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24482/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sacco Valentina che lo rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio degli avv.ti Dimauro Monica e Dimauro Alessandro che la Controparte_2 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza.
Per il P.M.: nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in Torino il 09/05/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 88 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 09/05/2016. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 01.02.2019 omologato dal Tribunale di Torino in data 11.02.2019.
Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Con ordinanza collegiale in data 28.3.2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per sentire le parti.
I ricorrenti sono stati sentiti all'udienza del 16.4.2025 ed all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti ricorrenti concordano in ordine al regime di affido esclusivo rafforzato della minore alla madre e la deroga al principio della bigenitorialità appara giustificata alla luce delle motivazioni esposte dai ricorrenti nel ricorso e tenuto, segnatamente, conto delle condizioni di salute della minore affetta da epilessia farmacoresistente in sindrome genetica con associato ritardo globale dello Per_1 sviluppo (cfr. doc. 3), che rendono necessarie il ricorso a cure e assistenza medica costanti e risposte sanitarie, nel quotidiano, tempestive che non possono essere ostacolate da ritardi o situazioni di stallo decisionale. Si ritiene, pertanto, di disporre in punto affidamento della minore in conformità alla domanda concorde delle parti, palesandosi tale regime conforme all'interesse della bambina.
Con riguardo al regime di visita padre-figlia, ugualmente si ritiene che possano essere recepite le condizioni concordate dalle parti, giustificate dalle particolari condizioni di salute della bambina e dalle difficoltà relazionali padre-figlia, considerato che il resistente, personalmente sentito sul punto in udienza, ha dichiarato di non voler modificare l'attuale situazione, precisando che, qualora intenderà ricevere dei supporti esterni per essere aiutato ad avvicinarsi alla figlia, sarà lui il primo ad attivarsi, rivolgendosi se del caso ai Servizi di territorio, con il consenso della controparte (v. verbale d'udienza 16.4.25).
Quanto al resto, vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo accoglimento, per quanto emerso in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Controparte_1 Controparte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre, con residenza Per_1 presso la casa materna, delegando alla IG.ra tutte le decisioni inerenti alla salute, Controparte_2 educazione, istruzione o fissazione della residenza della minore e ciò nel migliore interesse della figlia stessa per i motivi di cui in narrativa.
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia con esclusivo accordo della madre, nelle giornate e negli orari eventualmente concordati e, se necessario, alla presenza della madre. In ogni caso, solo ed esclusivamente con il benestare di Per_1
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , entro il giorno cinque di ogni CP_1 CP_2 mese, a titolo di contributo al mantenimento della minore, l'importo complessivo di € 300,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per figli a carico sarà percepito e trattenuto al 100% dalla IG.ra ; CP_2
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico del 50% delle spese straordinarie tutte, secondo il Protocollo di intesa del Tribunale di Torino;
l'altro genitore provvederà a rimborsare, entro la fine di ogni mese, gli importi anticipati, previa esibizione dei documenti fiscali giustificativi delle somme pagate.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere, pertanto, alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
DÀ ATTO che le parti dichiarano, con quanto sopra, di aver definito ogni questione patrimoniale e di non aver reciprocamente nulla a che pretendere l'una dall'altra.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 13.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24482/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sacco Valentina che lo rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio degli avv.ti Dimauro Monica e Dimauro Alessandro che la Controparte_2 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza.
Per il P.M.: nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in Torino il 09/05/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 88 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 09/05/2016. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 01.02.2019 omologato dal Tribunale di Torino in data 11.02.2019.
Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Con ordinanza collegiale in data 28.3.2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per sentire le parti.
I ricorrenti sono stati sentiti all'udienza del 16.4.2025 ed all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti ricorrenti concordano in ordine al regime di affido esclusivo rafforzato della minore alla madre e la deroga al principio della bigenitorialità appara giustificata alla luce delle motivazioni esposte dai ricorrenti nel ricorso e tenuto, segnatamente, conto delle condizioni di salute della minore affetta da epilessia farmacoresistente in sindrome genetica con associato ritardo globale dello Per_1 sviluppo (cfr. doc. 3), che rendono necessarie il ricorso a cure e assistenza medica costanti e risposte sanitarie, nel quotidiano, tempestive che non possono essere ostacolate da ritardi o situazioni di stallo decisionale. Si ritiene, pertanto, di disporre in punto affidamento della minore in conformità alla domanda concorde delle parti, palesandosi tale regime conforme all'interesse della bambina.
Con riguardo al regime di visita padre-figlia, ugualmente si ritiene che possano essere recepite le condizioni concordate dalle parti, giustificate dalle particolari condizioni di salute della bambina e dalle difficoltà relazionali padre-figlia, considerato che il resistente, personalmente sentito sul punto in udienza, ha dichiarato di non voler modificare l'attuale situazione, precisando che, qualora intenderà ricevere dei supporti esterni per essere aiutato ad avvicinarsi alla figlia, sarà lui il primo ad attivarsi, rivolgendosi se del caso ai Servizi di territorio, con il consenso della controparte (v. verbale d'udienza 16.4.25).
Quanto al resto, vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo accoglimento, per quanto emerso in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Controparte_1 Controparte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre, con residenza Per_1 presso la casa materna, delegando alla IG.ra tutte le decisioni inerenti alla salute, Controparte_2 educazione, istruzione o fissazione della residenza della minore e ciò nel migliore interesse della figlia stessa per i motivi di cui in narrativa.
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia con esclusivo accordo della madre, nelle giornate e negli orari eventualmente concordati e, se necessario, alla presenza della madre. In ogni caso, solo ed esclusivamente con il benestare di Per_1
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , entro il giorno cinque di ogni CP_1 CP_2 mese, a titolo di contributo al mantenimento della minore, l'importo complessivo di € 300,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per figli a carico sarà percepito e trattenuto al 100% dalla IG.ra ; CP_2
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico del 50% delle spese straordinarie tutte, secondo il Protocollo di intesa del Tribunale di Torino;
l'altro genitore provvederà a rimborsare, entro la fine di ogni mese, gli importi anticipati, previa esibizione dei documenti fiscali giustificativi delle somme pagate.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere, pertanto, alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
DÀ ATTO che le parti dichiarano, con quanto sopra, di aver definito ogni questione patrimoniale e di non aver reciprocamente nulla a che pretendere l'una dall'altra.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 13.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.