Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/06/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3385 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 23.06.2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Luca Antonio Mazziotti,
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. Rosellina Naccarato,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.12.2024, chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1
di divorzio, per come stabilite nella sentenza n. 1226/2022 pubblicata il 22.06.2022 emessa dal
In particolare, il ricorrente chiedeva, a modifica delle condizioni previste nella sopra citata sentenza, la revoca dell'assegno di divorzio posto a suo carico in favore della sig.ra
[...]
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso, CP_1 per come esposto nel ricorso;
la previsione di un assegno di mantenimento a carico della resistente in favore del figlio , la conferma della disposizione per cui entrambi i genitori Per_1 siano tenuti in egual misura al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli.
Costituitosi in giudizio, la resistente si opponeva alle richieste avanzate dal ricorrente e chiedeva la conferma dell'assegno divorzile in suo favore;
la revoca dell'obbligo, posto a suo carico, di pagamento nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie per il figlio , Per_1 atteso che lo stesso percepisce pensione di invalidità civile, ovvero ridurlo comunque nella misura proporzionale al reddito della resistente relativamente alle spese straordinarie, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nella parte eccedente le pensioni riscosse dal figlio
. Per_1
All'udienza del 23.06.2025, le parti, assistite dai rispettivi procuratori, hanno congiuntamente chiesto modificarsi le condizioni di divorzio nei termini che seguono: la sig.ra
[...]
riceverà un assegno mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile e, tenuto conto CP_1 del fatto che beneficia di una pensione di invalidità di € 650,00 e dell'assegno Controparte_2 unico di € 163,00, il sig. espressamente rinuncia alla domanda di mantenimento Parte_1
ordinario e straordinario di . Per_1
Si dà atto dell'impegno assunto dalle parti a collaborare maggiormente nell'interesse del figlio
. In particolare, la sig.ra terrà con sé una domenica al mese per l'intera Per_1 CP_1 Per_1 giornata e continuerà a prelevarlo, quando non lavora, all'uscita dai luoghi di riabilitazione, attese le sue condizioni di salute.
Il Collegio recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo alla prospettazione dei fatti sopravvenuti posti a fondamento dello stesso.
Spese compensate, su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni di divorzio tra e nei termini concordati Parte_1 Controparte_1 dalle parti;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 25.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma