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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/10/2025, n. 4885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4885 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 4794 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 8494 pubblicata il 27 settembre 2019 e notificata il 2 ottobre 2019, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
(cf/p. iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Przekoracka Wioletta, non costituita;
appellante
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante, Sig. CP_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_2
Avv.ti Alessandro Barbieri (cf ), LE Vigliotti (cf C.F._1
e LE HI (cf ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Caserta, Via Roma, 11, nello studio dell'Avv. Alessandro
1 Barbieri, giusta mandati alle liti in calce alle comparse di costituzione del 6 settembre
2022 e 16 luglio 2024; appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, la sola appellata concludeva come da precedenti scritti difensivi insistendo per il rigetto del gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo 4403/2017 dell'importo di € 95.474,00, richiesto e ottenuto da per il pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori di CP_1 trasporto materiali a discarica, eseguiti in subappalto.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale venivano acquisiti documenti, espletato interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, interrogatorio libero del legale rappresentante della società opposta nonché consulenza tecnica d'ufficio, riteneva che le somme pagate dalla
[...]
secondo la società a totale saldo del dovuto, fossero state, invece, Parte_1 espressamente corrisposte a titolo di acconto, come, peraltro, convenuto con contratto di subappalto del 4 aprile 2016, nel quale si era previsto il versamento di un acconto del 30% del costo finale, costo sostanzialmente corrispondente all'importo ingiunto. Il non aveva specificatamente contestato la complessiva Parte_1 quantità di materiale prelevato dal proprio cantiere, mc 20220, conferito in discarica né indicato un valore alternativo, rendendo in tal modo il dato pacifico. Anche il legale rappresentante della società aveva affermato, in sede di interrogatorio formale, che aveva effettuato i lavori come da contratto senza precisare alcunché sui CP_1 quantitativi di materiale, alternativi a quelli dedotti in giudizio. I documenti di trasporto erano, in ogni caso, tutti sottoscritti dalla società opponente, attestando che effettuò 674 trasporti nel periodo 27 aprile/23 maggio 2016, trasporti che il CP_1 ctu incaricato aveva, poi, rilevato essere 667, giacché 7 viaggi erano afferenti al periodo successivo non oggetto di controversia. Era stato accertato dal ctu che gli autocarri utilizzati dall'opposta fossero idonei al trasporto del materiale indicato nei
DDT, rimanendo irrilevante la circostanza che successivamente il sito gestito da CP_3
[..
[...] [...]
[... fosse stato sequestrato per smaltimento illecito dei rifiuti, circostanza che non dimostrava la falsificazione dei DDT prodotti in giudizio, nei quali era indicata, sostanzialmente, sempre la stessa quantità di materiali prelevata dal cantiere e conferita in discarica, mc 30. Il Tribunale, pertanto, ritenuta provata la prestazione, liquidava in favore di la minor somma di € 90.375,97, come rideterminata CP_1 dal ctu.
La domanda risarcitoria formulata da la quale lamentava, Parte_1
a causa del ritardo nell'adempimento da parte di , di aver dovuto pagare CP_1 penali, accedere a finanziamenti e aver visto lesa la propria immagine, veniva del pari respinta per carenza di prova, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 13.000,00 oltre accessori.
Avverso la decisione proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec il 30 ottobre 2019, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma, affidando il gravame a sei motivi così rubricati:
A) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., art. 115 co. 1 c.p.c. e 116 c.p.c.;
B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e 132 c.p.c.;
C) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727-2729 c.c. e. 112, 113 e116 c.p.c.;
D) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e art. 183, VII comma c.p.c;
E) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 112 c.p.c.e64 c.p.c.;
F) violazione e/o falsa applicazione dell'art.183 VI comma c.p.c..
L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte adita, contrariis reiectis, per i motivi tutti indicati nella parte narrativa del presente atto e negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, previa sospensione, ex art. 283
c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza e/o anche dell'esecuzione della stessa, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata N.
8494/2019 emessa dal Tribunale di Napoli depositata in data 26/09/2019, pubblicata in data 27/09/2019 in esito al giudizio RGN 19729/2017:
- Accertare e dichiarare che Il nulla deve a per le Parte_1 CP_1 somme da quest'ultima richieste e, per l'effetto, rigettare ogni avversa pretesa avanzata nei confronti de Il Parte_1
3 - Accertata e dichiarata la nullità e l'illegittimità della Consulenza Tecnica di Ufficio espletata in primo grado non tenerne conto ai fini della decisione della presente impugnazione in quanto erroneamente disposta ovvero, in subordine ed in via istruttoria, in denegata ipotesi, disporne la rinnovazione.
- Previa adozione dei provvedimenti istruttori qualora dovessero essere ritenuti opportuni, condannare al risarcimento dei danni di cui alla Controparte_1 precedente narrativa, che si quantificano nella misura di Euro 70.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- In ogni caso condannare l'appellata a rifondere in favore dell'appellante le spese ed i compensi del grado di appello e quelli del primo grado, comprese i compensi corrisposti al CTU, oltre oneri di legge”.
In via istruttoria, Il chiedeva ammettersi prova orale, così Parte_1 come articolata con memorie ex art. 183, nn. 2 e 3 cpc e, in subordine, chiedeva il rinnovo della ctu.
Con comparsa depositata il 30 gennaio 2020, si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto del gravame.
Con provvedimento del 4 febbraio 2020, nell'ambito del procedimento cautelare a oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, la
Corte, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 cpc, sospendeva parzialmente l'efficacia esecutiva del provvedimento, in misura della metà dell'importo liquidato dal Tribunale.
Il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e subiva differimenti a cagione del carico dei ruoli nonché per la necessità di acquisire il fascicolo d'ufficio del precedente grado di giudizio.
Con provvedimento del 10 luglio 2024, la Corte dichiarava l'interruzione del processo per la sopravvenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della
[...] da parte del Tribunale di Roma con sentenza 323/2024 – procedura Parte_1 rg 282/2024. Il processo veniva tempestivamente riassunto da con ricorso CP_1 del 10 settembre 2024, ritualmente notificato al curatore il quale non provvedeva a costituirsi in giudizio.
Con provvedimento del Presidente del 17 gennaio 2025, il fascicolo veniva
4 riassegnato a questa Sezione e, all'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni della sola appellata, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione del termine di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale.
L'appellata depositavano comparsa conclusionale.
L'appello non può legittimamente proseguire.
Gli artt. 150 e 204 Codice crisi d'impresa e insolvenza sono sostanzialmente riproduttivi della disciplina dettata dalla Legge fallimentare, secondo la quale è certamente improcedibile o, meglio, non proseguibile ogni accertamento giudiziale effettuato in sede di cognizione ordinaria azionato nei confronti della curatela, le cui azioni sono attratte al giudizio di cui agli artt. 93 ss. LF, per specialità del rito, poiché contrastante coi principi di esclusività della verifica concorsuale e di cristallizzazione del patrimonio fallimentare posti dall'art. 52 LF.
Il principio del concorso formale, con vis actractiva, è espressamente derogato dalla disposizione dell'art. 96, comma 2, n. 3), LF, (trasposizione del principio già contenuto nel precedente art. 95), cui corrisponde l'art. 204, lett.
c), Codice crisi d'impresa e insolvenza, con la quale si consente, per i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale, non passata in giudicato e pronunziata prima dell'apertura della procedura concorsuale, l'ammissione al passivo con riserva, ferma la facoltà del curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
Tale regola, che impedisce che la sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento diventi irretrattabile per effetto della mancata impugnazione, è coerente col principio di ragionevole durata del processo, e, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, altresì, estesa all'ipotesi in cui, a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, sia proseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, il quale è legittimato non solo a proporre l'impugnazione ma anche a subirla (Da ultimo Cass. 29934/2022, con richiamo ai numerosi precedenti e anche Cass. 26507/2024 e 322/2024).
5 Nel caso di specie, però, è risultata vittoriosa in primo grado e non CP_1 ha proposto appello incidentale avverso alcun capo della sentenza, con la conseguenza che non può applicarsi alla presente fattispecie il principio sopra richiamato di elaborazione giurisprudenziale, rimanendo unico legittimato a proporre o proseguire l'appello il curatore, il quale non solo non vi ha provveduto ma neanche si è costituito a seguito di riassunzione, questione di natura processuale pacificamente rilevabile d'ufficio.
L'appello va, dunque, dichiarato non proseguibile e nulla va disposto per le spese in ragione della mancata coltivazione dell'azione da parte della curatela.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 8494 pubblicata il 27 settembre 2019, proposto da
[...] ora in liquidazione giudiziale nei confronti di così Parte_1 CP_1 dispone:
1) dichiara l'appello non proseguibile;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 4794 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 8494 pubblicata il 27 settembre 2019 e notificata il 2 ottobre 2019, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
(cf/p. iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Przekoracka Wioletta, non costituita;
appellante
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante, Sig. CP_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_2
Avv.ti Alessandro Barbieri (cf ), LE Vigliotti (cf C.F._1
e LE HI (cf ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Caserta, Via Roma, 11, nello studio dell'Avv. Alessandro
1 Barbieri, giusta mandati alle liti in calce alle comparse di costituzione del 6 settembre
2022 e 16 luglio 2024; appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, la sola appellata concludeva come da precedenti scritti difensivi insistendo per il rigetto del gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo 4403/2017 dell'importo di € 95.474,00, richiesto e ottenuto da per il pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori di CP_1 trasporto materiali a discarica, eseguiti in subappalto.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale venivano acquisiti documenti, espletato interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, interrogatorio libero del legale rappresentante della società opposta nonché consulenza tecnica d'ufficio, riteneva che le somme pagate dalla
[...]
secondo la società a totale saldo del dovuto, fossero state, invece, Parte_1 espressamente corrisposte a titolo di acconto, come, peraltro, convenuto con contratto di subappalto del 4 aprile 2016, nel quale si era previsto il versamento di un acconto del 30% del costo finale, costo sostanzialmente corrispondente all'importo ingiunto. Il non aveva specificatamente contestato la complessiva Parte_1 quantità di materiale prelevato dal proprio cantiere, mc 20220, conferito in discarica né indicato un valore alternativo, rendendo in tal modo il dato pacifico. Anche il legale rappresentante della società aveva affermato, in sede di interrogatorio formale, che aveva effettuato i lavori come da contratto senza precisare alcunché sui CP_1 quantitativi di materiale, alternativi a quelli dedotti in giudizio. I documenti di trasporto erano, in ogni caso, tutti sottoscritti dalla società opponente, attestando che effettuò 674 trasporti nel periodo 27 aprile/23 maggio 2016, trasporti che il CP_1 ctu incaricato aveva, poi, rilevato essere 667, giacché 7 viaggi erano afferenti al periodo successivo non oggetto di controversia. Era stato accertato dal ctu che gli autocarri utilizzati dall'opposta fossero idonei al trasporto del materiale indicato nei
DDT, rimanendo irrilevante la circostanza che successivamente il sito gestito da CP_3
[..
[...] [...]
[... fosse stato sequestrato per smaltimento illecito dei rifiuti, circostanza che non dimostrava la falsificazione dei DDT prodotti in giudizio, nei quali era indicata, sostanzialmente, sempre la stessa quantità di materiali prelevata dal cantiere e conferita in discarica, mc 30. Il Tribunale, pertanto, ritenuta provata la prestazione, liquidava in favore di la minor somma di € 90.375,97, come rideterminata CP_1 dal ctu.
La domanda risarcitoria formulata da la quale lamentava, Parte_1
a causa del ritardo nell'adempimento da parte di , di aver dovuto pagare CP_1 penali, accedere a finanziamenti e aver visto lesa la propria immagine, veniva del pari respinta per carenza di prova, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 13.000,00 oltre accessori.
Avverso la decisione proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec il 30 ottobre 2019, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma, affidando il gravame a sei motivi così rubricati:
A) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., art. 115 co. 1 c.p.c. e 116 c.p.c.;
B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e 132 c.p.c.;
C) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727-2729 c.c. e. 112, 113 e116 c.p.c.;
D) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e art. 183, VII comma c.p.c;
E) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 112 c.p.c.e64 c.p.c.;
F) violazione e/o falsa applicazione dell'art.183 VI comma c.p.c..
L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte adita, contrariis reiectis, per i motivi tutti indicati nella parte narrativa del presente atto e negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, previa sospensione, ex art. 283
c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza e/o anche dell'esecuzione della stessa, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata N.
8494/2019 emessa dal Tribunale di Napoli depositata in data 26/09/2019, pubblicata in data 27/09/2019 in esito al giudizio RGN 19729/2017:
- Accertare e dichiarare che Il nulla deve a per le Parte_1 CP_1 somme da quest'ultima richieste e, per l'effetto, rigettare ogni avversa pretesa avanzata nei confronti de Il Parte_1
3 - Accertata e dichiarata la nullità e l'illegittimità della Consulenza Tecnica di Ufficio espletata in primo grado non tenerne conto ai fini della decisione della presente impugnazione in quanto erroneamente disposta ovvero, in subordine ed in via istruttoria, in denegata ipotesi, disporne la rinnovazione.
- Previa adozione dei provvedimenti istruttori qualora dovessero essere ritenuti opportuni, condannare al risarcimento dei danni di cui alla Controparte_1 precedente narrativa, che si quantificano nella misura di Euro 70.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- In ogni caso condannare l'appellata a rifondere in favore dell'appellante le spese ed i compensi del grado di appello e quelli del primo grado, comprese i compensi corrisposti al CTU, oltre oneri di legge”.
In via istruttoria, Il chiedeva ammettersi prova orale, così Parte_1 come articolata con memorie ex art. 183, nn. 2 e 3 cpc e, in subordine, chiedeva il rinnovo della ctu.
Con comparsa depositata il 30 gennaio 2020, si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto del gravame.
Con provvedimento del 4 febbraio 2020, nell'ambito del procedimento cautelare a oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, la
Corte, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 cpc, sospendeva parzialmente l'efficacia esecutiva del provvedimento, in misura della metà dell'importo liquidato dal Tribunale.
Il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e subiva differimenti a cagione del carico dei ruoli nonché per la necessità di acquisire il fascicolo d'ufficio del precedente grado di giudizio.
Con provvedimento del 10 luglio 2024, la Corte dichiarava l'interruzione del processo per la sopravvenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della
[...] da parte del Tribunale di Roma con sentenza 323/2024 – procedura Parte_1 rg 282/2024. Il processo veniva tempestivamente riassunto da con ricorso CP_1 del 10 settembre 2024, ritualmente notificato al curatore il quale non provvedeva a costituirsi in giudizio.
Con provvedimento del Presidente del 17 gennaio 2025, il fascicolo veniva
4 riassegnato a questa Sezione e, all'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni della sola appellata, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione del termine di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale.
L'appellata depositavano comparsa conclusionale.
L'appello non può legittimamente proseguire.
Gli artt. 150 e 204 Codice crisi d'impresa e insolvenza sono sostanzialmente riproduttivi della disciplina dettata dalla Legge fallimentare, secondo la quale è certamente improcedibile o, meglio, non proseguibile ogni accertamento giudiziale effettuato in sede di cognizione ordinaria azionato nei confronti della curatela, le cui azioni sono attratte al giudizio di cui agli artt. 93 ss. LF, per specialità del rito, poiché contrastante coi principi di esclusività della verifica concorsuale e di cristallizzazione del patrimonio fallimentare posti dall'art. 52 LF.
Il principio del concorso formale, con vis actractiva, è espressamente derogato dalla disposizione dell'art. 96, comma 2, n. 3), LF, (trasposizione del principio già contenuto nel precedente art. 95), cui corrisponde l'art. 204, lett.
c), Codice crisi d'impresa e insolvenza, con la quale si consente, per i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale, non passata in giudicato e pronunziata prima dell'apertura della procedura concorsuale, l'ammissione al passivo con riserva, ferma la facoltà del curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
Tale regola, che impedisce che la sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento diventi irretrattabile per effetto della mancata impugnazione, è coerente col principio di ragionevole durata del processo, e, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, altresì, estesa all'ipotesi in cui, a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, sia proseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, il quale è legittimato non solo a proporre l'impugnazione ma anche a subirla (Da ultimo Cass. 29934/2022, con richiamo ai numerosi precedenti e anche Cass. 26507/2024 e 322/2024).
5 Nel caso di specie, però, è risultata vittoriosa in primo grado e non CP_1 ha proposto appello incidentale avverso alcun capo della sentenza, con la conseguenza che non può applicarsi alla presente fattispecie il principio sopra richiamato di elaborazione giurisprudenziale, rimanendo unico legittimato a proporre o proseguire l'appello il curatore, il quale non solo non vi ha provveduto ma neanche si è costituito a seguito di riassunzione, questione di natura processuale pacificamente rilevabile d'ufficio.
L'appello va, dunque, dichiarato non proseguibile e nulla va disposto per le spese in ragione della mancata coltivazione dell'azione da parte della curatela.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 8494 pubblicata il 27 settembre 2019, proposto da
[...] ora in liquidazione giudiziale nei confronti di così Parte_1 CP_1 dispone:
1) dichiara l'appello non proseguibile;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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